Legge Regionale 1 luglio 2015 , n. 18

Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici(1)

(BURL n. 27, suppl. del 03 Luglio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-01;18

Art. 1
(Finalità e obiettivi)
1. La Regione promuove la realizzazione di orti didattici, urbani e collettivi e riabilitativo-terapeutici per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare le famiglie e gli studenti sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree abbandonate, favorire l'aggregazione sociale, nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie.(2)
2. La Regione riconosce negli orti di cui al comma 1 uno strumento di riscoperta dei valori delle produzioni locali e di educazione delle nuove generazioni ai temi della sostenibilità alimentare, della promozione della biodiversità e del rispetto dell'ambiente.
2 bis. La Regione riconosce l’ortoterapia quale terapia complementare utile ai fini riabilitativo-terapeutici per gli anziani, le persone con disabilità, disagi gravi o che hanno avuto storie di svantaggio e marginalità.(3)
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) 'orti didattici': aree verdi all'interno dei plessi scolastici o gestite attraverso convenzioni con enti o aziende agricole, destinate alla formazione degli studenti a pratiche ambientali sostenibili;
b) (4)
c) 'orti urbani': tasselli verdi all'interno dell'agglomerato cittadino o nelle aree periferiche delle città che contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate dalle città, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo;(5)
d) 'orti collettivi': appezzamenti di terreni gestiti da associazioni, individuati quale luogo di pratica ortofrutticola, organizzati con la finalità di dare l'opportunità a chi non ha un orto e non ha sufficienti conoscenze tecniche di beneficiare dei prodotti di un lavoro collettivo;
d bis) orti ‘riabilitativo-terapeutici’: appezzamenti di terreno, assegnati prioritariamente ad enti del Terzo settore e, in subordine, ad associazioni per finalità sociali oppure a persone in condizioni di disagio, anziani e persone con disabilità, o aree verdi all’interno di residenze sanitarie, sociosanitarie, sociali, istituti penitenziari in cui vengono sviluppati progetti di ortoterapia.(6)
Art. 3
(Modalità operative)
1. Gli 'Orti di Lombardia' possono essere realizzati dai comuni, dagli istituti scolastici, dalle province, dalle comunità montane, dalle strutture sanitarie, sociosanitarie, sociali, dagli istituti penitenziari, dagli enti del terzo settore, dalle associazioni per finalità sociali e dagli enti gestori di aree protette, aventi sede in Lombardia che, sulla base di appositi progetti da sottoporre alla valutazione della Direzione generale Agricoltura della Giunta regionale, si avvalgono delle misure di sostegno di cui all'articolo 6.(7)
2. I progetti riguardano la realizzazione di:
a) orti didattici;
b) (8)
c) orti urbani;
d) orti collettivi;
d bis) orti riabilitativo-terapeutici.(9)
3. I progetti possono riguardare anche ampliamenti di interventi già esistenti, purché l'area di ampliamento non sia di dimensioni inferiori a quelle minime previste dalla presente legge.
4. I progetti prevedono l'applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile, con particolare attenzione ai seguenti temi:
a) risparmio idrico ovvero sistemi di raccolta delle acque meteoriche o applicazione, laddove possibile, di sistemi di irrigazione a goccia;
b) riciclo dei rifiuti, con applicazione delle tecniche di compostaggio;
c) salvaguardia della fertilità dei suoli, senza ricorrere a prodotti chimici di sintesi, così come previsto, ad esempio, nell'agricoltura biologica;
c bis) pratica dell’apicoltura finalizzata a favorire l’impollinazione naturale.(10)
5. I progetti prevedono inoltre iniziative formative e informative sui seguenti temi:
a) tecniche agricole e stagionalità dei prodotti, per favorire la raccolta e l'utilizzo degli orti durante tutto l'anno;
b) educazione ambientale;
c) educazione alimentare;
c bis) tecniche di apicoltura.(11)
6. I progetti sono inoltre corredati da apposito regolamento per l'uso degli orti, redatto dall'ente proponente.
7. Il regolamento, che all'atto dell'assegnazione degli orti è sottoscritto da ciascun soggetto designato alla conduzione, prevede:
a) la concessione in uso gratuito dell'orto;
b) l'impegno a coltivare il singolo appezzamento per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo, nel rispetto delle regole stabilite da ciascun ente;
c) disposizioni tecniche relative a materiali e interventi realizzabili a cura del conduttore;
d) eventuale cauzione e contributo alle spese di manutenzione.
8. Gli enti di cui al comma 1 per la gestione dei progetti possono stipulare apposite convenzioni con enti e associazioni del terzo settore.
9. Le iniziative educative e di formazione sono realizzate con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle aziende agricole locali. Durante il periodo di coltivazione e di gestione degli orti, gli enti di cui al comma 1 per la gestione dei progetti possono avvalersi di personale qualificato ed esperto nelle tematiche agronomiche per fornire una migliore assistenza ai soggetti assegnatari degli spazi da coltivare.
Art. 4
(Orti didattici)
1. Ai fini della presente legge gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, elaborano progetti rivolti agli alunni dei nidi e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, da realizzare su aree verdi situate all'interno dei plessi scolastici o gestiti tramite convenzione su appezzamenti di terreni resi disponibili da enti pubblici e privati o aziende agricole.(12)
2. L'orto didattico ha una dimensione minima di venticinque metri quadrati e include almeno cinque varietà orticole o frutticole diverse, preferibilmente riconducibili a varietà da conservazione di specie agrarie e ortive locali. L'orto didattico può prevedere anche varietà floricole.
3. I progetti di cui al comma 1 si attengono ai requisiti di cui all' articolo 3 e prevedono momenti di partecipazione e collaborazione con le famiglie degli alunni coinvolti e con le associazioni locali.
Art. 5
(Orti urbani e collettivi)(13)
1. I comuni e gli enti gestori delle aree protette, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, agricole e periferiche della città, con particolare riferimento a terreni inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile di proprietà pubblica, favoriscono l'impiego di tali terreni per la creazione di orti urbani e collettivi.(14)
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni predispongono apposito censimento dei terreni disponibili, avvalendosi delle banche dati e dei censimenti già effettuati ai sensi della legislazione regionale vigente, che presentino un substrato fertile e adatto alla coltivazione, ed elaborano progetti per la realizzazione degli 'Orti di Lombardia', conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, corredati dalla previsione delle necessarie attività di informazione e formazione.
3. Ciascun progetto per la realizzazione di orti urbani prevede la suddivisione in almeno dieci particelle delle dimensioni minime di venticinque metri quadrati ciascuna, al netto delle strade interpoderali e della realizzazione di uno spazio comune.(15)
4. I progetti per la realizzazione di orti urbani possono prevedere dimensioni inferiori e composizioni differenti da quelle di cui al comma 3, nel caso in cui dimostrino un significativo contributo alla riqualificazione ed al miglioramento estetico del paesaggio urbano e possono essere assegnati anche ad associazioni senza scopo di lucro.
5. I progetti per la realizzazione di orti collettivi possono prevedere dimensioni complessive inferiori a quelle di cui al comma 3 e possono essere assegnati in gestione dai comuni ad enti del Terzo settore e ad associazioni senza scopo di lucro.(16)
6. Gli orti urbani sono assegnati dai comuni direttamente ai cittadini residenti che ne facciano richiesta, anziani o cittadini in condizione di svantaggio sociale, tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle persone fisiche richiedenti.(15)
7. Gli enti di cui al comma 1 assegnano a ciascun nucleo familiare o ente del Terzo settore o associazione una sola particella corrispondente ad un orto.(17)
Art. 5 bis(18)
(Orti riabilitativo-terapeutici
1. Ai fini della presente legge gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, elaborano progetti di ortoterapia, con il coinvolgimento di personale adeguatamente formato secondo i requisiti individuati con provvedimento della Giunta regionale, volti a ottenere risultati riabilitativo-terapeutici e il recupero del benessere psicofisico per le persone con disagi o disabilità o in condizioni di marginalità e svantaggio.
Art. 6
(Misure di sostegno)
1. La Regione concede contributi per la realizzazione degli orti di cui all’articolo 1, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.(19)
4. I contributi di cui al comma 1 possono coprire fino al 50 per cento delle spese ammissibili.(21)
6. Non possono beneficiare delle misure di sostegno, di cui al presente articolo, gli enti e gli istituti che per il medesimo progetto abbiano già usufruito di altre misure di sostegno nei tre anni precedenti.(22)
7. Regione Lombardia, attraverso l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), previa valutazione tecnica dei progetti pervenuti, e in relazione a ciascun progetto riconosciuto meritevole, può fornire, se richiesta dai proponenti del progetto, una dotazione iniziale di sementi ortiflorofrutticole tipiche del territorio regionale lombardo.
8. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge contenente, in particolare, il numero dei progetti presentati nonché il numero di progetti finanziati.
Art. 7
(Disposizioni finali)
1. Gli 'Orti di Lombardia' sono dotati di apposito contrassegno da esporre all'ingresso secondo le indicazioni della Giunta regionale.(23)
2. La Regione può organizzare e promuovere azioni di comunicazione al fine di valorizzare le esperienze più significative.(24)
Art. 8
(Norma finanziaria)(25)
1. Alle spese per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, quantificate in euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si fa fronte con le risorse appositamente stanziate alla missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio regionale 2024-2026.
2. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5 bis, stimate in euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si provvede con incremento di euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, della missione 12 “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente riduzione della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri Fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.
3. Per gli esercizi successivi al 2026 all’autorizzazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
5. La lettera è stata modificata dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23. Torna al richiamo nota
9. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 29 aprile 2024, n. 8. Torna al richiamo nota
10. La lettera è stata aggiunta dall'art. 26, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata aggiunta dall'art. 26, comma 1, lett. b) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Torna al richiamo nota
13. La rubrica è stata modificata dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato modificato dall'art. 34, comma 3, lett. c) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato modificato dall'art. 34, comma 3, lett. d) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
18. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 29 aprile 2024, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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