Legge Regionale 10 novembre 2015 , n. 38

Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale

(BURL n. 46, suppl. del 12 Novembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-10 ;38

TITOLO I
AMBITO ECONOMICO
Art. 1(1)
Art. 2(1)
Art. 3(1)
Art. 4(1)
TITOLO II
AMBITO SOCIALE
Art. 5(1)
Art. 6
(Dichiarazione sostitutiva)
1. I richiedenti contributi regionali devono presentare, congiuntamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva della situazione personale familiare ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
TITOLO III
AMBITO TERRITORIALE
Art. 7
(Semplificazione delle procedure di intesa ai sensi del d.p.r. 383/1994 per opere pubbliche di interesse statale previste dagli strumenti urbanistici comunali)
1. In caso di opere di edilizia pubblica di interesse statale previste dagli strumenti urbanistici comunali approvati, la dichiarazione di conformità urbanistica resa dal comune costituisce manifestazione regionale di favorevole volontà d'intesa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale).
Art. 8
(Semplificazione delle procedure di intesa ai sensi del d.p.r. 383/1994 per opere pubbliche di interesse statale soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza della Regione)
1. Per i progetti di opere soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza della Regione, che richiedono l'intesa di cui decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), la Regione si avvale, ai fini della manifestazione della volontà regionale sull'intesa di cui al medesimo decreto, della relazione istruttoria conclusiva della procedura di VIA o di non assoggettabilità a VIA.
2. Per i progetti di opere ferroviarie di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato), la Regione si avvale, per la verifica di conformità di cui all'articolo 25, secondo comma, della medesima legge, della relazione istruttoria conclusiva della procedura di VIA o di non assoggettabilità a VIA.
Art. 9(1)
Art. 10(1)
Art. 11
(Abrogazione della l.r. 26/1995)
1. Resta abrogata la legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica)(2).
2. Restano validi i risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate al comma 1, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso, fino alla loro conclusione.
Art. 12(1)
Art. 13
(Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee utilizzate per scambio termico in impianti a pompa di calore)
1. In caso di reimmissione in falda delle acque sotterranee derivate e utilizzate unicamente per scambio termico in impianti a pompa di calore, l'indagine preventiva prevista dall'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si declina nell'effettuazione di indagini di tipo idrogeologico e idrogeochimico dell'acquifero interessato dal prelievo e dalla conseguente reimmissione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono specificate le caratteristiche generali delle indagini preventive di cui al comma 1; l'indagine è a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla reimmissione in falda, è redatta da un professionista abilitato ed è presentata all'autorità competente unitamente alla richiesta di autorizzazione.
3. L'utilizzo delle acque di falda per uso scambio termico in impianti a pompa di calore e la relativa reimmissione in falda sono ammissibili a condizione che tanto il prelievo quanto la conseguente reimmissione interessino unicamente le acque di prima falda.
4. Le acque prelevate devono essere reimmesse nella stessa unità geologica di provenienza e con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate, in riferimento ai parametri chimico-fisici da specificare nella deliberazione di cui al comma 2.
5. La differenza massima di temperatura tra quella rilevata nell'acqua prelevata e quella rilevata nell'acqua restituita e reimmessa nella medesima falda non superabile è definita con deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 2.
Art. 14(1)
Art. 15(1)
Art. 16
(Modifiche alla l.r. 86/1983 e alla l.r. 16/2007)
1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 le parole '5 aprile 1976, n. 8 (Legge forestale regionale)' sono sostituite dalle seguenti: '5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)'; al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 le parole '1 ter della l.r. 8/1976' sono sostituite dalle seguenti: '42 della l.r. 31/2008';
b) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:
'a) predispongono i piani di indirizzo forestale, nonché approvano i piani di assestamento forestale delle proprietà forestali pubbliche o private di cui all'articolo 47 della l.r. 31/2008;';
c) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 le parole 'dell'articolo 21 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura)' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'articolo 22 della l.r. 31/2008';
d) al comma 6 dell'articolo 4 dopo le parole 'sono definiti con regolamento,' sono aggiunte le seguenti: 'per tutto il territorio regionale,' e dopo le parole 'flora esotica invasiva' è soppressa la virgola;
e) la rubrica dell'articolo 7è sostituita dalla seguente: 'Commissioni provinciali per l'ambiente naturale';
f) al comma 1 dell'articolo 7 sono soppresse le parole 'e nei consorzi intercomunali di Lecco e Lodi', 'e rispettivamente consorziale', 'e del consorzio', 'o del consorzio', 'e nel consorzio';
g) al comma 2 dell'articolo 7 sono soppresse le parole 'o del consorzio intercomunale';
h) al comma 3 dell'articolo 7 sono soppresse le parole 'o dal consorzio';
i) al comma 4 dell'articolo 7 sono soppresse le parole 'e consorziali';
j) al comma 5 dell'articolo 7 sono soppresse le parole 'o dell'assemblea del consorzio intercomunale';
k) al comma 6 dell'articolo 7 sono soppresse le parole 'e consorziali';
l) al comma 7 dell'articolo 7 sono soppresse le parole 'o consorzi intercomunali';
m) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole 'Consiglio regionale' sono aggiunte le seguenti: 'previa consultazione delle province, delle comunità montane e dei comuni interessati, ai sensi dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991';
n) alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 dopo le parole 'della medesima,' sono aggiunte le seguenti: 'nel rispetto dell'articolo 22 della legge 394/1991 e dell'articolo 15 della presente legge,';
o) dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 è aggiunta la seguente:
'a bis) elabora e approva il regolamento per la gestione e il funzionamento della riserva e ne trasmette copia alla Giunta regionale;';
p) il comma 7 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'7. Ferme restando le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale, la Giunta regionale, previo parere vincolante del gestore, può autorizzare, sentita la competente commissione consiliare, in via eccezionale e in deroga al regime proprio della riserva, la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico; la deliberazione di autorizzazione della Giunta regionale stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l'indennizzo per danni non ripristinabili o recuperabili. La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali.';
q) dopo il comma 1 dell'articolo 14è aggiunto il seguente:
'1 bis. La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità di predisposizione dei piani delle riserve e delle relative varianti e definisce la documentazione minima che deve essere presentata a corredo della proposta dal gestore.';
r) al comma 2 dell'articolo 14 le parole 'o consorziale' sono soppresse e dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
'4 bis. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, la disciplina delle riserve ricomprese nei parchi regionali può essere prevista nel piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 17, in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione istitutiva.';
s) dopo l'articolo 14è aggiunto il seguente:
'Art.14 bis
(Procedure per l'approvazione dei piani delle riserve naturali)
1. Il provvedimento di adozione del piano della riserva e delle relative varianti è pubblicato a cura del gestore della riserva negli albi pretori dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul BURL, sul sito istituzionale della Regione e su almeno due quotidiani con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni al gestore della riserva entro i successivi sessanta giorni.
2. Decorso tale termine, la proposta è trasmessa alla Commissione provinciale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 7, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni deliberate dal gestore. Entro trenta giorni dal ricevimento, la Commissione esprime il proprio parere; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso positivo.
3. Entro i successivi trenta giorni, la proposta controdedotta, deliberata dal gestore della riserva, è trasmessa alla Giunta regionale unitamente al parere della Commissione provinciale per l'ambiente naturale.
4. Entro centoventi giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica la proposta controdedotta, determina le modifiche necessarie rispetto ai propri indirizzi, agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia, e procede all'approvazione del piano o della relativa variante con propria deliberazione soggetta a pubblicazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) alle varianti ai piani delle riserve già istituite;
b) alle riserve istituite dopo l'entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale);
c) alle riserve non ancora dotate di piano alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui alla lettera b).';
t) al comma 2 dell'articolo 16 ter le parole 'di cui al successivo articolo 17' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui ai successivi articoli 17 e 19 bis';
u) alla rubrica dell'articolo 17 la parola 'strumenti' è sostituita dalla seguente: 'strumento' ed è soppressa la parola 'naturale';
v) all'alinea del comma 1 dell'articolo 17 le parole 'vengono formati' sono sostituite dalle seguenti: 'viene formato';
w) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 è soppressa;
x) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:
'4 bis. Il piano territoriale di coordinamento del parco può disciplinare le riserve istituite all'interno del parco con apposito azzonamento.';
y) i commi 6 e 7 dell'articolo 17 sono abrogati;
z) dopo il comma 5 dell'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:
'5 bis. Laddove i confini dei parchi coincidano con i limiti amministrativi dei comuni facenti parte dell'ente parco, i comuni, se riscontrano errori nella corrispondenza tra il proprio limite amministrativo e quanto riportato nelle tavole allegate alla legge istitutiva del parco o a eventuali successive modifiche, segnalano all'ente gestore del parco il confine corretto, previa deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata e in accordo con i comuni confinanti, evidenziando, altresì, le difformità riscontrate nel perimetro del parco. L'ente parco, verificate le difformità, propone alla Giunta regionale, con deliberazione della comunità del parco, la rettifica del perimetro per attestarsi sui corretti limiti amministrativi. Con deliberazione della Giunta regionale è conseguentemente rettificato il perimetro del parco.
5 ter. Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di Semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale), i piani di governo del territorio (PGT) possono meglio rappresentare, d'intesa tra il comune o i comuni interessati e il relativo ente gestore, i confini del parco individuati nelle tavole allegate alla legge istitutiva o a eventuali successive modifiche ovvero nelle tavole del piano territoriale di coordinamento del parco, apportando, nella trasposizione dei confini nelle tavole di PGT, puntuali specificazioni atte a migliorare la rappresentazione dei confini medesimi mediante il riferimento a elementi fisici e geografici reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici di maggior dettaglio. L'ente gestore del parco, in sede di espressione del parere relativo agli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, reso ai sensi dell'articolo 21, verifica che le specificazioni dei confini, così come riportate negli elaborati comunali, effettivamente si attestino, laddove possibile, su elementi fisici e geografici reali rilevabili sul territorio ovvero su elaborati cartografici in scala di maggior dettaglio, e ne valutano la coerenza con le previsioni del PTC del parco. L'ente parco recepisce tale nuova perimetrazione.
5 quater. La Giunta regionale specifica le modalità attuative di quanto previsto al comma 5 bis.';
aa) il comma 3 dell'articolo 19 è abrogato;
bb) l'art. 20 è sostituito dal seguente:
'Art. 20
(Piani di settore e regolamenti dei parchi regionali)
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco può prevedere la formazione di regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determinano la localizzazione e graduazione dei divieti e di piani di settore che specificano per singoli settori le previsioni e le prescrizioni del piano territoriale di coordinamento.
2. Il regolamento o il piano di settore è adottato dalla comunità del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo del parco e degli enti territoriali interessati.
3. Entro i successivi sessanta giorni, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide la comunità del parco in sede di approvazione definitiva del regolamento o del piano di settore.
4. La deliberazione di approvazione del regolamento o del piano di settore o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo del parco e degli enti territoriali interessati.
5. Il regolamento o il piano di settore è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura del parco ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
6. Il piano di settore non può introdurre prescrizioni differenti da quelle preventivamente individuate dalla pianificazione generale del parco ed in caso di discordanza tra il piano di settore ed il piano territoriale di coordinamento prevale quest'ultimo.
7. La procedura di cui ai commi precedenti non si applica ai regolamenti di funzionamento di cui all'articolo 22 ter, comma 4.';
cc) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 sono soppresse le parole 'e del piano di gestione del parco';
dd) alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 21 le parole 'all'articolo 4 della l.r. 18/1982' sono sostituite dalle seguenti: 'all'articolo 7 della l.r. 14/1998';
ee) al comma 7 dell'articolo 21 sono soppresse le parole 'e di piano di gestione';
ff) al comma 6 dell'articolo 22 bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Le modificazioni dello statuto relative a questioni non sostanziali stabilite d'intesa con Regione Lombardia, sono approvate dalla comunità del parco con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti.';
gg) il comma 9 dell'articolo 22 ter è sostituito dal seguente:
'9. Per il presidente e per i membri del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative previsti rispettivamente per il sindaco e per i consiglieri comunali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione i membri della comunità del parco.';
hh) alla rubrica dell'articolo 33 bis dopo le parole 'fauna selvatica' sono aggiunte le seguenti: 'nelle riserve e';
ii) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 33 bis dopo le parole 'parco naturale' sono aggiunte le seguenti: 'e nella riserva naturale' e dopo le parole 'conduttori dei fondi' sono aggiunte le seguenti: ', qualora siano state rispettate le modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni e nei limiti delle risorse a disposizione';
jj) al comma 2 dell'articolo 33 bis dopo le parole 'del parco' sono aggiunte le seguenti: 'o della riserva naturale'.
2. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a bis), della l.r. 86/1983, come introdotta dal comma 1, lettera o) del presente articolo, si applica anche alle riserve già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 36 le parole 'Perego, Rovagnate' sono sostituite dalle seguenti: 'La Valletta Brianza';
b) il comma 3 dell'articolo 130 è abrogato.
Art. 17(1)
Art. 18(1)
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 20 aprile 1995, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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