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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Legge Regionale
29 dicembre 2015
, n. 42
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - Collegato 2016
(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-12-29;42
Art. 7
(Modifiche agli articoli 1, 17 e 20 della l.r. 19/2008)
1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunita' montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) (2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 1, le parole 'il distretto socio-sanitario, di cui all'art. 9 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali)' sono sostituite dalle seguenti: 'il territorio dell'insieme dei comuni afferenti a ciascuna azienda sociosanitaria territoriale, secondo l'allegato 1 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanita')';
b) al comma 2 dell'articolo 17, le parole 'il distretto socio-sanitario' sono sostituite dalle seguenti: 'il territorio dell'insieme dei comuni afferenti a ciascuna azienda sociosanitaria territoriale, secondo l'allegato 1 della l.r. 33/2009';
d) dopo il comma 4 dell'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
'4 bis. In caso di fusione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2006, di tutti i comuni aderenti a un'unione di comuni lombarda, al nuovo comune istituito a seguito della fusione spetta un contributo una tantum in misura pari all'ultimo contributo ordinario erogato all'unione di cui al presente comma. Il nuovo comune invia la richiesta di contributo entro la prima scadenza utile per le domande di contributo ordinario spettante alle unioni di comuni lombarde ai sensi del regolamento regionale di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di fusione per incorporazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2006; il comune incorporante invia la richiesta di contributo entro il termine di cui al secondo periodo.
4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis si applicano alle leggi regionali di fusione approvate dal Consiglio regionale dopo la data di entrata in vigore della legge recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - Collegato 2016).'.
4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis si applicano alle leggi regionali di fusione approvate dal Consiglio regionale dopo la data di entrata in vigore della legge recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - Collegato 2016).'.
2. Alle spese per i contributi una tantum di cui all'articolo 20, comma 4 bis, della l.r. 19/2008, come modificata dal presente articolo, si fa fronte con le risorse destinate ai contributi alla forma associativa di cui all'articolo 19, comma 1, della l.r. 19/2008. Alle spese per i contributi una tantum di cui al primo periodo si fa fronte nei limiti della disponibilita' delle risorse allocate per la gestione associata dei comuni alla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" - Titolo 1 "Spese Correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
Art. 13
(Modifiche agli articoli 13 e 14 della l.r. 24/2014 e all'articolo 2 della l.r. 20/2013. Piano di risanamento ALER Milano)
1. Alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'In considerazione della maggiore consistenza del patrimonio gestito da ALER Milano, la Giunta regionale, su richiesta motivata dell'azienda, può estendere la durata del piano di risanamento aziendale per ulteriori due anni, fino a un massimo di cinque anni consecutivi.';
2. All'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 20 (Legge di stabilita' 2014)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
3. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati nel 2018 in euro 3.000.000,00, si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio per l'anno 2018, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 17
(Strutture di supporto alle authority regionali)
1. Le amministrazioni di Giunta e Consiglio regionale concorrono in misura equivalente, con oneri a proprio carico, alle spese del personale da assegnare alle strutture di supporto delle authority regionali; il contingente di personale del ruolo della Giunta regionale da assegnare all'amministrazione del Consiglio regionale è definito annualmente attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.
Art. 18
(Disposizioni in materia di attivita' di supporto ai lavori dell'assemblea consiliare)
1. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attivita' istituzionale dell'assemblea legislativa, i compensi per il lavoro straordinario del personale impegnato nelle attivita' di assistenza in occasione delle sedute dell'assemblea consiliare, a partire dalle ore diciotto e comunque dopo le otto ore di servizio, sono erogati anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.
Art. 19
(Differimento del termine per la navigazione turistica sui Navigli lombardi)
1. Al fine di assicurare la prosecuzione della navigazione turistica a carattere sperimentale sui navigli lombardi, il termine di cui all'articolo 21 del regolamento regionale 29 aprile 2015, n. 3 (Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate) è prorogato al 31 dicembre 2017.(6)
Art. 20
(Personale trasferito in Regione in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)
1. Il personale delle province e della Citta' metropolitana di Milano che, a seguito del riordino delle funzioni in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), è trasferito in Regione confluisce in un apposito elenco della dotazione organica regionale e non è computato ai fini del rispetto dei limiti numerici previsti, per la dirigenza, dall'articolo 25, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) e, per il comparto, dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013).
2. Al termine del processo di trasferimento del personale di cui al comma 1 la dotazione organica regionale è incrementata con deliberazione della Giunta regionale.
NOTE:
1. L'articolo è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 80) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5. Vedi anche art. 4, comma 1, della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia