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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Legge Regionale
7 febbraio 2017
, n. 1
Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo
(BURL n. 6, suppl. del 10 Febbraio 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-07;1
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, è volta a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili.
Art. 2
(Interventi)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità psico-fìsica dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene inoltre interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.
2. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1 i seguenti interventi:
a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze;
b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet;
c) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti all'acquisizione di tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare azioni preventive e di contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
Art. 3
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2:
e) soggetti del Terzo Settore di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) operanti in Lombardia da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minori o in quello educativo e iscritte all'albo nazionale o regionale;
Art. 4
(Istituzione della Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo)
1. Presso la Giunta regionale è istituita la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo, di seguito Consulta, di cui fanno parte l'Assessore competente in materia di politiche per la famiglia, o un suo delegato, che la presiede, un rappresentante per ognuna delle direzioni regionali competenti in materia di sanità, istruzione, sicurezza, sport, un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale, tre rappresentanti designati dalle Aziende di tutela della salute, tre rappresentanti designati dal Tavolo regionale del Terzo Settore, un rappresentante dei genitori designato dal Forum regionale delle associazioni familiari, un esperto di servizi di social networking e della rete internet indicato, previa intesa, dalla Prefettura – UTG di Milano, un rappresentante del mondo accademico e della ricerca universitaria esperto di bullismo come fenomeno sociale e un rappresentante delle associazioni sportive di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3, designato dal CONI - Comitato regionale Lombardia.(1)
2. La Consulta ha lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti sul territorio, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, evitando sovrapposizioni con interventi di altri soggetti pubblici, nonché il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
3. La Consulta si avvale anche del supporto del Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, del Corecom e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità).
Art. 5
(Procedure per l'erogazione dei finanziamenti)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, stabilisce altresì i requisiti dei soggetti che, nell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, operano direttamente a contatto con i minori.
Art. 6
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni. A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che descrive e documenta:
a) gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche;
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.(2)
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi in ambito scolastico di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 2, quantificabili per l'anno 2017 in euro 300.000,00, si provvede con l'aumento della disponibilità della missione 4 'Istruzione e diritto allo studio', programma 7 'Diritto allo studio' - Titolo I 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della disponibilità della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Atri Fondi' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
2. Dal 2018 le spese del comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. Alle spese per gli interventi di diffusione della cultura della legalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 si fa fronte a partire dal 2018 nel limiti delle disponibilità delle risorse già stanziate nel bilancio 2017-2019, per la medesima finalità, alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
4. Alle spese per gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 2, da definirsi nell'ambito del provvedimento di Giunta relativo alle regole di sistema, si fa fronte, compatibilmente alla sostenibilità della spesa, a partire dal 2018, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - Finanz iamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e successivamente dall'art. 13, comma 1 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia