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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Legge Regionale
26 maggio 2017
, n. 15
Legge di semplificazione 2017
(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15
Titolo I
Ambito istituzionale
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 34/1983)
1. Alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 bis dell'articolo 13 è inserito il seguente:
'2 ter. In caso di contemporaneo svolgimento del referendum con altre consultazioni elettorali si applicano, relativamente alla composizione e al funzionamento degli uffici elettorali di sezione, le disposizioni concernenti le altre consultazioni elettorali. In tal caso, gli uffici elettorali di sezione costituiti per le altre consultazioni elettorali svolgono altresì, previa intesa con il Ministro dell'Interno anche ai fini del riparto delle spese relative agli adempimenti elettorali comuni, le operazioni inerenti al referendum. In caso di contemporaneo svolgimento del referendum con altre consultazioni elettorali nessuna spesa, di competenza della Regione, relativa agli adempimenti elettorali può essere messa a carico dei comuni.';
b) al comma 5 dell'articolo 15 dopo le parole 'hanno inizio' sono inserite le seguenti: 'senza interruzione';
c) alla fine del comma 1 dell'articolo 25 sono aggiunte le seguenti parole: 'ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia';
d) alla fine del comma 2 dell'articolo 26 sono aggiunte le seguenti parole: ', con esclusione dell'articolo 10, commi 2 e 3.'.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 29/2006)
1. All'articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 3
(Modifiche alla l.r. 26/1993 e norma di prima applicazione)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 22:
1) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: 'Il tesserino può esser recapitato al domicilio del cacciatore, secondo modalità da definire con provvedimento di Giunta.';
b) all'articolo 30:
3) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
'b) le modalità di elezione del presidente;”;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono composti dai seguenti rappresentanti nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati:
a) un rappresentante della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio;
b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell’ambito stesso;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative,di cui uno individuato dall’Ente nazionale per la cinofilia italiana su proposta delle associazioni cinofile;
d) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell’ambito e individuati dalle rispettive organizzazioni provinciali;
e) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell’ambito.”;
a) un rappresentante della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio;
b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell’ambito stesso;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative,di cui uno individuato dall’Ente nazionale per la cinofilia italiana su proposta delle associazioni cinofile;
d) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell’ambito e individuati dalle rispettive organizzazioni provinciali;
e) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell’ambito.”;
6) al comma 5 dopo le parole 'in base al principio della rappresentatività sul territorio dell'Ambito' sono aggiunte le seguenti: ', in proporzione ai rispettivi associati ammessi; ciascuna associazione non può avere più di due rappresentanti per ogni ambito territoriale di caccia';
7) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
'5 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ricevono le nomine di cui al comma 4 e le trasmettono ai presidenti dei comitati uscenti ai fini dell'insediamento dei nuovi comitati.';
8) il comma 7 è sostituito dal seguente:
'7. I comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia sono composti dai seguenti rappresentanti nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati:
b) un rappresentante della comunità montana territorialmente interessata o delle comunità montane interessate, d'intesa tra le stesse;
c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione ai rispettivi associati ammessi;
d) due rappresentanti dell'organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino;
9) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
'7 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ricevono le nomine di cui al comma 7 e le trasmettono ai presidenti dei comitati uscenti ai fini dell'insediamento dei nuovi comitati.';
10) il comma 8 è sostituito dal seguente:
'8. I comitati di gestione durano in carica cinque anni. Per tutti i membri è ammessa la revoca da parte degli enti o degli organismi che hanno provveduto alla nomina. I membri sostituiti durano in carica per il restante periodo. Ogni comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio.';
11) il comma 10 è sostituito dal seguente:
'10. La Regione, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, nominano il revisore legale scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei revisori legali con domicilio professionale in un comune ricompreso nel territorio dell'UTR territorialmente competente o della provincia di Sondrio per il territorio di sua competenza. Il revisore legale resta in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione.';
c) all'articolo 35:
1) dopo il comma 2 dell'articolo 35 è aggiunto il seguente:
'2.1. Fermi restando il numero massimo consentito di giornate di caccia fissato dall'articolo 40, comma 13, e il disposto circa l'esclusività della forma di caccia di cui al comma 1 del presente articolo, il cacciatore che ha optato per una delle forme di caccia di cui alle lettere a) e c) dello stesso comma 1, a partire della terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, può disporre gratuitamente, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale, di un pacchetto di dieci giornate fruibili in tutti gli ambiti territoriali o nella zona di minor tutela dei comprensori alpini della Regione per la caccia alla selvaggina migratoria, anche con l'uso di richiami vivi, esclusivamente da appostamento temporaneo, raggiungibile con il fucile riposto nella custodia. La fruizione delle dieci giornate, che non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell'ambito territoriale o comprensorio alpino, sulla base del numero degli ammessi dell'anno precedente comunicato a Regione Lombardia, deve essere preventivamente autorizzata, facendone richiesta scritta all'ambito territoriale o al comprensorio alpino nel comparto di minor tutela entro il 31 marzo di ogni anno. L'autorizzazione, disposta entro il 31 maggio di ogni anno, è titolo per l'esercizio venatorio. Per la stagione venatoria 2017/2018 il termine per la richiesta è fissato alla terza domenica di settembre.';
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. L'opzione della forma di caccia, da riportare sul tesserino venatorio, ha validità annuale e si intende confermata se entro il 31 marzo di ogni anno non viene presentata alla Regione o alla provincia di Sondrio richiesta di modifica. La provincia di Sondrio, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette i dati relativi alla Giunta regionale.';
d) all'articolo 40:
1) il comma 12 è sostituito dal seguente:
'12. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio disciplinano l'allenamento e l'addestramento dei cani nei trenta giorni antecedenti l'apertura della caccia e non oltre il giorno 8 dicembre, per tre giornate settimanali, con eccezione del martedì e del venerdì e della zona di maggior tutela della zona Alpi. Durante la stagione venatoria l'allenamento e l'addestramento dei cani sono consentiti previa annotazione della giornata sul tesserino venatorio. Tali attività sono sempre vietate nelle aree interessate da produzioni agricole di cui all'articolo 37, comma 8, anche se prive di tabellazione.'.
2. Le procedure di rinnovo dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini di caccia avviate alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), come modificate dal comma 1, lettera b), della presente legge. Restano valide per la nomina del revisore legale le procedure avviate alla data di entrata in vigore della presente legge per la nomina di cui all'articolo 30, comma 1, lett. d), della l.r. 26/1993.
Art. 4
(Modifiche agli articoli 39, 40, 41 e 59 della l.r. 34/1978)
1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:
'Art. 39
(Fondo di riserva per spese obbligatorie)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, nella parte corrente dello stato della spesa del bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie con stanziamento di sola competenza.
2. I prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie sono disposti con decreto del dirigente dei servizi finanziari su richiesta del direttore generale competente per materia.
3. Sono considerate spese obbligatorie quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa reclamate dai creditori e quelle relative ai fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione.
4. Sul fondo di riserva per le spese obbligatorie non è possibile in alcun caso imputare spese.
5. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie possono essere disposti entro il 31 dicembre di ciascun anno. In ogni caso sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione e comunicati, entro dieci giorni, al Consiglio regionale.';
(Fondo di riserva per spese obbligatorie)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, nella parte corrente dello stato della spesa del bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie con stanziamento di sola competenza.
2. I prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie sono disposti con decreto del dirigente dei servizi finanziari su richiesta del direttore generale competente per materia.
3. Sono considerate spese obbligatorie quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa reclamate dai creditori e quelle relative ai fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione.
4. Sul fondo di riserva per le spese obbligatorie non è possibile in alcun caso imputare spese.
5. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie possono essere disposti entro il 31 dicembre di ciascun anno. In ogni caso sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione e comunicati, entro dieci giorni, al Consiglio regionale.';
b) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:
'Art. 40
(Fondo di riserva per spese impreviste)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011, nella parte corrente dello stato della spesa del bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste con stanziamento di sola competenza determinato in misura non superiore allo 0,5 per cento del totale delle spese correnti autonome al netto di quelle relative al perimetro sanitario.
2. Il fondo di riserva per le spese impreviste può essere impiegato per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese obbligatorie di cui all'articolo 39, comma 2, e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità, integrando gli stanziamenti di capitoli esistenti o finanziando capitoli di nuova istituzione.
3. Sul fondo di riserva per le spese impreviste non è possibile in alcun caso imputare spese.
4. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste possono essere disposti con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno. In ogni caso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicati, entro dieci giorni, al Consiglio regionale.';
(Fondo di riserva per spese impreviste)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011, nella parte corrente dello stato della spesa del bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste con stanziamento di sola competenza determinato in misura non superiore allo 0,5 per cento del totale delle spese correnti autonome al netto di quelle relative al perimetro sanitario.
2. Il fondo di riserva per le spese impreviste può essere impiegato per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese obbligatorie di cui all'articolo 39, comma 2, e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità, integrando gli stanziamenti di capitoli esistenti o finanziando capitoli di nuova istituzione.
3. Sul fondo di riserva per le spese impreviste non è possibile in alcun caso imputare spese.
4. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste possono essere disposti con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno. In ogni caso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicati, entro dieci giorni, al Consiglio regionale.';
c) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:
'Art. 41
(Fondo di riserva del bilancio di cassa)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c), del d.lgs. 118/2011è iscritto, nel solo bilancio di cassa, il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsioni iniziali o di successive variazioni del bilancio.
2. L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo del totale degli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio di cassa.
3. I prelievi dal fondo di cui al comma 1 e le relative destinazioni e integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa sono disposti entro il 31 dicembre di ciascun anno con decreto del dirigente dei servizi finanziari, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e da comunicare, entro dieci giorni, al Consiglio regionale.';
(Fondo di riserva del bilancio di cassa)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c), del d.lgs. 118/2011è iscritto, nel solo bilancio di cassa, il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsioni iniziali o di successive variazioni del bilancio.
2. L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo del totale degli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio di cassa.
3. I prelievi dal fondo di cui al comma 1 e le relative destinazioni e integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa sono disposti entro il 31 dicembre di ciascun anno con decreto del dirigente dei servizi finanziari, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e da comunicare, entro dieci giorni, al Consiglio regionale.';
d) il comma 8 bis dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:
'8 bis. Nel corso dell'esercizio finanziario devono essere prenotati gli impegni relativi alle procedure in fase di indizione per le forniture di beni e servizi. Qualora, entro il termine dell'esercizio, la Regione non abbia assunto l'obbligazione di spesa verso i terzi, gli impegni prenotati decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione. Nel caso in cui i tempi di espletamento delle gare indette dovessero dilatarsi oltre le previsioni iniziali sono consentite prenotazioni di impegno anche oltre il triennio.'.
Art. 5
(Modifiche agli articoli 1 e 7 della l.r. 35/2016)
1. Alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 (Legge di stabilità 2017 - 2019)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 16 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori" - Titolo 2 'Spese in conto capitale', nonché alla missione 7 'Turismo', programma 1 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.';
b) al comma 1 dell'articolo 7, dopo le parole 'sono disposti' sono inserite le seguenti: 'sui conti correnti postali esistenti o';
Art. 6
(Modifica all’articolo 52 quater della l.r. 7/2012)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 52 quater della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione)(6) sono aggiunti i seguenti:
'1 bis. La Giunta regionale promuove l'Ecosistema Digitale E015 come strumento per lo scambio di dati e l'integrazione fra sistemi informativi di soggetti pubblici e privati anche attraverso l'introduzione di oneri e premialità per gli operatori economici che partecipano a bandi regionali per l'erogazione di finanziamenti, qualora ricorrano le condizioni, anche in via alternativa, della condivisione di informazioni con la pubblica amministrazione e dell'accessibilità al pubblico di informazioni di interesse generale.
1 ter. Con delibera di Giunta regionale, previo passaggio nella commissione consiliare competente, sono definiti i criteri di dettaglio per l'individuazione delle tipologie di bandi per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1 bis.'.
1 ter. Con delibera di Giunta regionale, previo passaggio nella commissione consiliare competente, sono definiti i criteri di dettaglio per l'individuazione delle tipologie di bandi per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1 bis.'.
Art. 7
(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 34/2016 e conseguenti disposizioni in tema di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi ICT)
1. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2017)(7), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1è aggiunto il seguente periodo: 'La presente disposizione non si applica alle partecipazioni detenute dalla Regione in società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).';
2. Nelle more dell'adozione delle misure attuative del piano di riordino e riorganizzazione di cui all'articolo 7 della l.r. 34/2016, la società Lombardia Informatica s.p.a. può svolgere attività di centrale di committenza, ai sensi e nel rispetto della normativa statale in materia di contratti pubblici, per l'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività da parte della Regione e degli enti di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007).(8)
3. Le attività di cui al comma 2 sono svolte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 512 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) e del ruolo di soggetto aggregatore dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) s.p.a., nonché in relazione alle procedure e alle categorie di beni e servizi individuate nella programmazione integrata di sistema condivisa nell'ambito del Tavolo Tecnico degli appalti di cui all'articolo 1, comma 3 ter, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2008).(8)
Art. 8
(Disposizioni per il riordino degli assetti organizzativi della dirigenza e conseguenti modifiche alla l.r. 20/2008)
1. Al fine di completare il processo di riordino e revisione degli assetti organizzativi della dirigenza, anche in relazione all'attuazione delle leggi regionali 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56) e 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19), con conseguente accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, gli incarichi di cui agli articoli 25, comma 3, lettere a), e 29, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) confluiscono nella dotazione organica della dirigenza della giunta regionale e la medesima dotazione organica è ridotta a duecento unità.
2. In conseguenza del completamento del processo di riordino e revisione degli assetti organizzativi della dirigenza, gli incarichi di cui al comma 1, precedentemente assegnati in applicazione degli articoli 27, comma 8, e 29, comma 6, della l.r. 20/2008, sono affidati a personale regionale a tempo indeterminato appartenente al ruolo dirigenziale della giunta regionale ovvero, nel rispetto della normativa di riferimento e dei relativi limiti percentuali, a personale esterno con contratti a tempo determinato.
3. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 27 le parole 'con contratto di diritto privato di durata non superiore' sono sostituite dalle seguenti: 'a seguito di provvedimento della giunta regionale che ne stabilisce la durata, per un periodo non superiore' e le parole 'Il contratto' sono sostituite dalle seguenti: 'L'incarico';
c) al comma 5 dell'articolo 29 le parole 'del contratto' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'incarico';
d) al comma 6 dell'articolo 29 le parole 'di cui ai commi 4, 5, 6, 7, e 8' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui ai commi 4, 5 e 7,';
e) all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 29 le parole 'è concordato di volta in volta con l'amministrazione regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'è stabilito nel provvedimento di incarico' e le parole ', tenuto conto dei valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti' sono soppresse.
4. A seguito del processo di riordino e revisione di cui al comma 1, si procede agli adempimenti previsti dall'articolo 26, comma 3, del CCNL, per l'area separata della dirigenza, del 23 dicembre 1999, ferma restando la corrispondenza e l'invarianza dei trattamenti economici complessivamente spettanti alla dirigenza alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Le disposizioni del presente articolo sono efficaci a decorrere dalla data stabilita con apposito provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sino a tale data restano confermati gli incarichi di cui al comma 1 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
(Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale. Modifiche alla l.r. 19/2008)
1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(10), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 è inserita la seguente:
'a bis) unioni di comuni diverse da quelle di cui alla lettera a) e comunità montane, limitatamente ai contributi di cui all'articolo 20 ter;';
b) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 19 le parole 'diverse da quella di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'diverse da quelle di cui al comma 1';
c) all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 le parole 'alla forma associativa di cui all'articolo 19, comma 1,' sono sostituite dalle seguenti: 'alla forma associativa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),';
d) il primo periodo del comma 4 bis dell'articolo 20 è sostituito dal seguente: 'In caso di fusione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2006, della maggioranza o di tutti i comuni aderenti a un'unione di comuni lombarda, al nuovo comune istituito a seguito della fusione spetta un contributo una tantum, rapportato all'ultimo contributo ordinario erogato alla stessa unione ai sensi del regolamento regionale di cui al presente articolo, in misura comunque non superiore all'importo già calcolato in riferimento ai singoli comuni aderenti all'unione ed estinti a seguito dell'istituzione del nuovo comune, tenuto conto del complesso delle domande di contributo ordinario presentate e ammesse a finanziamento e delle disponibilità di bilancio per l'annualità di riferimento.';
e) dopo il comma 4 ter dell'articolo 20 è inserito il seguente:
'4 quater. Il requisito per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), del regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 'Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali') si applica, per i primi tre anni dall'entrata in vigore del regolamento regionale 27 gennaio 2016, n. 2 (Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 'Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 'Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali''), limitatamente all'esercizio di una sola delle due funzioni indicate alla stessa lettera b).';
f) dopo l'articolo 20 bis è inserito il seguente:
'Art. 20 ter
(Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale. Disposizioni di prima applicazione)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sono stabiliti termini, criteri e modalità per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, di cui all'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in Conferenza Unificata, e per l'erogazione delle stesse risorse, in caso di relativa regionalizzazione, agli enti di cui all'articolo 19, comma 1, anche in deroga alle disposizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 20, comma 1.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è approvata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante (Legge di semplificazione 2017) ed è aggiornata, per le annualità successive, in caso di attivazione, da parte della Regione, delle procedure di cui all'articolo 4 dell'intesa di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per tre anni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.'.
(Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale. Disposizioni di prima applicazione)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sono stabiliti termini, criteri e modalità per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, di cui all'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in Conferenza Unificata, e per l'erogazione delle stesse risorse, in caso di relativa regionalizzazione, agli enti di cui all'articolo 19, comma 1, anche in deroga alle disposizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 20, comma 1.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è approvata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante (Legge di semplificazione 2017) ed è aggiornata, per le annualità successive, in caso di attivazione, da parte della Regione, delle procedure di cui all'articolo 4 dell'intesa di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per tre anni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.'.
Art. 10
(Disposizioni in tema di decadenza di comitati e altri organismi)
1. In caso di cessazione contestuale anticipata, per dimissioni o per altre cause, della maggioranza dei componenti dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), del Comitato di cui all'articolo 20 della l.r. 20/2008, del Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità), nonché del Consiglio di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), l'intero organismo decade ed è ricostituito, secondo le ordinarie procedure di nomina, entro sessanta giorni dal venir meno della maggioranza.
Titolo II
Ambito economico
Art. 11
(Commissioni e comitati provinciali di cui all’articolo 34 della l.r. 31/2008. Norma transitoria)
1. Le commissioni e i comitati provinciali di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) già costituiti e operanti alla data del 1° aprile 2016 continuano a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della composizione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Tale disposizione non si applica alle commissioni e ai comitati costituiti dalla Provincia di Sondrio.
Art. 12
(Modifiche agli articoli 43, 47 e 51 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera gg) del comma 1 dell'articolo 43 è aggiunta la seguente:
'gg bis) addestrare o allenare cani nelle zone di cui alle lettere b) e c).';
b) all'articolo 47:
1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'a) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina;';
2) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'b) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all'articolo 13, i danni devono essere denunciati entro 8 giorni dell'avvenimento e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da tecnici abilitati, nominati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini; in tal caso gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a compartecipare fino al 10 per cento degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci;';
3) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, con modalità definite rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Presidente della Provincia di Sondrio, provvedono all'accertamento, alla quantificazione e all'indennizzo dei danni di cui al comma 1, lettere a) e b), nei limiti delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci.';
4) al comma 2, le parole: 'di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui ai commi 1 e 1 bis';
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono alla concessione dei contributi finalizzati alla prevenzione dei danni secondo modalità definite rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Presidente della provincia di Sondrio.';
c) all'articolo 51:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Si applica la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chi addestra o allena cani nelle zone di cui all'articolo 43, comma 1, lettere b) e c).
1 ter. In caso di recidiva, la sanzione di cui al comma 1 bis è raddoppiata ed è disposto dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, il ritiro del tesserino per un anno.';
1 ter. In caso di recidiva, la sanzione di cui al comma 1 bis è raddoppiata ed è disposto dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, il ritiro del tesserino per un anno.';
Art. 13
(Modifiche agli articoli 10 e 14 della l.r. 26/2014)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 10, dopo le parole 'decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)' sono inserite le seguenti: ', anche attraverso la procedura di rilascio della tessera professionale europea per le guide alpine,';
b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:
'b) al riconoscimento di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) se si tratta di stranieri provenienti da paesi diversi da quelli di cui alla lettera a) in possesso di titolo professionale rilasciato da tali paesi.';
c) il comma 3 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
'3. Gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate e, in particolare, gli sciatori fuori pista, gli sci alpinisti e gli escursionisti devono rispettare, in quanto applicabili, le regole di comportamento di cui al comma 2 e munirsi degli appositi sistemi di autosoccorso qualora sussistano pericoli di valanghe, verificando le condizioni climatiche anche attraverso la consultazione del Bollettino neve e valanghe di ARPA Lombardia per consentire interventi di soccorso.'.
Art. 14
(Modifiche agli articoli 15, 89, 100, 101 e 126 della l.r. 6/2010)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 15 sono soppresse le seguenti parole '; le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale alla azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della SCIA relativa all'avvio dell'attività o di autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività produttiva (DIAP), di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n.1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) precedentemente ottenute o presentate.';
b) all'articolo 89:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole 'e per lo sviluppo della rete di erogatori di elettricità per veicoli';
2) il comma 2 è così sostituito:
'2. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di carburante a metano di cui al comma 1, rispettivamente sulla rete autostradale e, distintamente in ciascun bacino di utenza, sulla rete ordinaria, per le nuove aperture di impianti di distribuzione carburanti è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano. Tale obbligo non sussiste nei bacini in equilibrio per il prodotto metano, nei quali i nuovi impianti devono dotarsi del prodotto GPL e, in aggiunta, nelle aree individuate con provvedimento amministrativo della Giunta regionale, dell'erogatore di elettricità per veicoli di potenza elevata almeno veloce, superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW, fino al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi di programmazione regionale per la rete ordinaria e per la rete autostradale sull'intero territorio regionale. L'obbligo di dotarsi del prodotto GPL sussiste solo se nel bacino di riferimento, in equilibrio per il prodotto metano, la dotazione complessiva di impianti di GPL è inferiore alla media nazionale. Tale obbligo può comunque essere assolto anche con la dotazione del prodotto metano. L'obbligo di dotarsi dell'erogatore di elettricità per veicoli può essere assolto, d'intesa con il comune competente, anche individuando una localizzazione dell'erogatore su area pubblica o privata diversa dal sedime dell'impianto oggetto di istanza autorizzatoria. I nuovi impianti con più prodotti petroliferi non possono essere messi in esercizio se non ottemperano fin da subito all'obbligo di erogazione dei prodotti a basso impatto ambientale individuati ai sensi del presente comma. Il comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione o della concessione e previo parere vincolante della direzione generale competente della Giunta regionale, può concedere, sia sulla rete ordinaria sia nel caso di impianti autostradali, deroghe motivate, solo in caso di impianti completamente realizzati, relativamente a ritardi dovuti all'allacciamento della rete di fornitura del gas metano non imputabili al titolare dell'autorizzazione o della concessione autostradale.';
4) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ', se ubicato in un bacino carente di tale prodotto, salvo comprovate impossibilità tecniche verificate, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 87, comma 2, dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti e limitate ai casi di modifica di cui all'articolo 88, comma 3, lettere a) e b).';
5) dopo l'articolo 89 è inserito il seguente:
'Art. 89 bis
(Obblighi di dotazione del prodotto metano e di erogatori di elettricità per veicoli per impianti esistenti)
1. E' fatto obbligo per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali situati sulla rete ordinaria già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo complessivo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite di concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare, entro il 31 dicembre 2018, un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di gas naturale compresso (GNC) o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
2. E' fatto altresì obbligo per tutti gli impianti di distribuzione carburanti stradali situati sulla rete ordinaria esistenti al 31 dicembre 2017, che erogano nel corso del 2017 un quantitativo complessivo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare, entro il 31 dicembre 2020, un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 possono essere assolti dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti dotando del prodotto GNC o anche GNL e di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW, un altro impianto nuovo o già esistente, ma non soggetto all'obbligo di cui ai commi 1 e 2, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia, con priorità laddove il bacino risulti carente.
4. In caso di inadempimento a quanto previsto dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i titolari degli impianti sono sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria, individuata all'articolo 101, comma 4 ter, e a eventuale e successiva sospensione di cui all'articolo 100, comma 3, lettera b bis).';
(Obblighi di dotazione del prodotto metano e di erogatori di elettricità per veicoli per impianti esistenti)
1. E' fatto obbligo per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali situati sulla rete ordinaria già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo complessivo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite di concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare, entro il 31 dicembre 2018, un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di gas naturale compresso (GNC) o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
2. E' fatto altresì obbligo per tutti gli impianti di distribuzione carburanti stradali situati sulla rete ordinaria esistenti al 31 dicembre 2017, che erogano nel corso del 2017 un quantitativo complessivo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare, entro il 31 dicembre 2020, un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 possono essere assolti dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti dotando del prodotto GNC o anche GNL e di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW, un altro impianto nuovo o già esistente, ma non soggetto all'obbligo di cui ai commi 1 e 2, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia, con priorità laddove il bacino risulti carente.
4. In caso di inadempimento a quanto previsto dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i titolari degli impianti sono sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria, individuata all'articolo 101, comma 4 ter, e a eventuale e successiva sospensione di cui all'articolo 100, comma 3, lettera b bis).';
c) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, prima delle parole 'Entro il 31 gennaio di ogni anno' sono inserite le seguenti: 'Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis,';
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
'4 bis. La Giunta regionale definisce le procedure e i requisiti per l'eventuale integrazione del calendario regionale e per il riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale e regionale di ulteriori manifestazioni di rilevante interesse non previste in sede di programmazione annuale.'.
Art. 15
(Modifiche agli articoli 32, 33, 38, 58 e 61 della l.r. 27 /2015)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 32 le parole '700 metri' sono sostituite con le seguenti parole 'seicento metri';
b) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 33 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'oppure essere stato coadiutore familiare nella gestione di un rifugio, per almeno tre anni.';
Art. 16
(Modifiche agli articoli 2, 8, 10 e 11 della l.r. 11/2014)
1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta le seguente:
'e bis) ACCORDI PER L'ATTRATTIVITA': consistenti in strumenti negoziali tra pubbliche amministrazioni, da approvarsi previa definizione dei relativi criteri con deliberazione della Giunta regionale, ricorrendo agli istituti di cui alla legge 241/1990, finalizzati alla valorizzazione delle proposte localizzative presenti sul territorio regionale, anche mediante la realizzazione di infrastrutture stradali e impiantistiche e alla semplificazione delle procedure per la realizzazione degli interventi di insediamento e di ampliamento e per l'esercizio delle attività produttive, ad eccezione delle grandi strutture di vendita, e di prestazioni di servizi. Gli accordi contengono precisi impegni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento con riferimento ai tempi di autorizzazione e di realizzazione degli interventi, alla consulenza pre istruttoria relativa ai processi di insediamento e alla consulenza funzionale alla realizzazione dell'intervento, alla gestione telematica dei procedimenti da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e all'attivazione di specifici canali di comunicazione telematica con gli enti terzi. L'avvio e la realizzazione delle attività oggetto dell'accordo seguono la disciplina di cui all'articolo 7, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La Regione assicura il coordinamento tra le pubbliche amministrazioni competenti e può prevedere la concessione di contributi ai comuni sottoscrittori degli accordi, previa definizione dei relativi criteri mediante deliberazione della Giunta regionale. La Giunta monitora con cadenza semestrale gli esiti degli accordi al fine di valutarne la replicabilità e l'ampliamento.';
c) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:
'f bis) le attività del Garante regionale delle micro, piccole e medie imprese.';
d) dopo il comma 5 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:
'5 bis. Alle spese connesse all'attuazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e bis), quantificate in sede di prima attuazione in euro 4.000.000,00 si fa fronte per l'anno 2017 con le risorse già allocate alla missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", programma 1 "Industria, PMI e artigianato" - Titolo I "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale. Per gli anni successivi alle suddette spese si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nel limiti delle disponibilità delle risorse a valere sulla missione 14 'Sviluppo Economico e Competitività', programma 1 'Industria, PMI e artigianato' - Titolo I 'Spese correnti' e Titolo II 'Spese in conto capitale'.'.
Titolo III
Ambito territoriale
Art. 17
1. Le previsioni del piano regolatore portuale, di cui al numero 3 dell’elenco delle ‘Funzioni e Attività’ dell’Allegato B della l.r. 30/2006, non possono contrastare con lo strumento urbanistico vigente, salvo impegno assunto dal comune o dai comuni interessati ad adottare eventuali varianti ai rispettivi piani di governo del territorio, e devono essere compatibili con le previsioni del piano territoriale di coordinamento della provincia territorialmente interessata, salvo impegno della stessa provincia ad adottare eventuali varianti al rispettivo piano. Gli impegni di cui al precedente periodo devono essere assunti, nel caso, in sede di intesa di cui al numero 3 dell’elenco delle ‘Funzioni e Attività’ di cui all’Allegato B della l.r. 30/2006 anche, ove necessario, per la fase di approvazione del piano.
2. La provincia elabora una proposta di piano regolatore portuale d’intesa con il comune o con i comuni territorialmente interessati, nonché sentiti gli enti gestori delle aree regionali protette territorialmente interessate. A tal fine, la provincia pubblica avviso di avvio del procedimento sul BURL, nonché sul sito istituzionale provinciale.
3. La proposta di piano regolatore portuale è adottata dal consiglio provinciale, in conformità ai contenuti stabiliti dall’articolo 54, comma 1, del regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 (Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione), in via preliminare, entro novanta giorni dalla sottoscrizione dell’intesa con il comune o con i comuni di cui al comma 2. La proposta è pubblicata sul BURL e sul sito istituzionale della provincia per la presentazione di osservazioni entro i successivi sessanta giorni.
4. Il consiglio provinciale, valutate le osservazioni pervenute, adotta in via definitiva il piano e lo trasmette alla Giunta regionale. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, verificate la conformità del piano regolatore portuale adottato dalla provincia con la normativa regionale vigente in materia e la coerenza dello stesso piano con i contenuti e gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale comprensivo della sua componente paesaggistica e del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti, di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), approva il piano regolatore portuale, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente, da rendere entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. La provincia è tenuta, entro sessanta giorni dall’approvazione regionale del piano, all’aggiornamento dei relativi elaborati tecnici e delle cartografie, apportando le eventuali integrazioni e modifiche disposte dalla Giunta regionale. Entro trenta giorni da tale aggiornamento, il piano acquista efficacia con la pubblicazione dell’avviso della sua approvazione nel BURL. (17)
4 bis. Successivamente all’approvazione del piano paesaggistico elaborato previa intesa con il Ministero della cultura, ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la verifica di cui al comma 4 di conformità al predetto piano viene compiuta con la partecipazione dei competenti organi del Ministero della cultura, ai sensi dell’articolo 145, comma 5, del medesimo Codice.(18)
5. Il piano regolatore portuale è aggiornato con delibera del consiglio provinciale a seguito di parere vincolante della Giunta regionale, rilasciato previa verifica di conformità e coerenza di cui al comma 4 entro sessanta giorni dalla richiesta, nei casi di modifiche concernenti:
8. La Provincia di Mantova adegua il piano regolatore portuale di cui alla delibera del relativo consiglio provinciale del 30 settembre 2014, n. 48, in conformità ai contenuti stabiliti dall’articolo 54, comma 1, del r.r. 9/2015. Il piano regolatore portuale è successivamente adottato dal consiglio provinciale e approvato dalla Giunta regionale nel rispetto della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
9. In caso di mancata adozione o adeguamento del piano di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 8, entro il 30 giugno 2024, da parte delle Province di Cremona e di Mantova, alla provincia inadempiente non sono assegnati, fino alla data di adozione o di adeguamento del piano stesso, contributi regionali per iniziative in tema di infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile.
Art. 18
(Modifiche all’articolo 42 della l.r. 6/2012 e conseguente modifica all’articolo 3 bis della l.r. 9/2001)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 dell'articolo 42 dopo le parole 'La provincia competente rilascia l'autorizzazione, previo' sono inserite le seguenti: 'nulla osta di cui all'articolo 14, comma 1, del d.p.r. 495/1992 e' e le parole 'parere degli enti' sono sostituite dalle seguenti: 'parere degli altri enti';
b) dopo il comma 6 dell'articolo 42 è inserito il seguente:
'6 bis. Gli enti proprietari delle strade pubblicano sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli elenchi di strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità. La giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2017) definisce le tipologie di cartografie e le modalità di redazione degli elenchi di strade da pubblicare in relazione ai limiti di carico, eventualmente suddivisi anche per asse, ai limiti di sagoma, alle tipologie di veicoli e alle prescrizioni di tutela del patrimonio stradale, stabilendo altresì i tempi e le modalità del relativo aggiornamento. Dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente proprietario, le cartografie o gli elenchi di strade sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al comma 6. In caso di mancata pubblicazione o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie o degli elenchi pubblicati si applica quanto previsto dal comma 6.'.
2. All'articolo 3 bis della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: '(Catasto stradale regionale e archivio stradale regionale)';
b) al comma 1, dopo le parole 'rete viaria' sono aggiunte le seguenti: 'regionale di cui all'articolo 2, comma 2 quater, e la costituzione dell'archivio stradale regionale per consentire un coordinamento anche cartografico, delle principali informazioni ai fini della sicurezza e della percorribilità della rete stradale';
3. Alle spese per la costituzione dell'archivio stradale regionale derivanti dall'articolo 3 bis della l.r. 9/2001, come modificato dal comma 2 del presente articolo, quantificabili per il 2017 in euro 30.000,00, si fa fronte con le risorse appostate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019. Alle determinazioni delle spese per gli anni successivi al 2017 si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 19
(Disposizioni in tema di rinnovo del materiale rotabile per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale. Modifica all’articolo 34 della l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(21)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 34è inserito il seguente:
'2 bis. Negli atti relativi alle procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario è previsto l'impegno a carico dell'impresa ferroviaria aggiudicataria a subentrare nelle obbligazioni assunte dal precedente gestore relative all'acquisto o al noleggio di materiale rotabile. I termini, le modalità e le condizioni per il subentro sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.'.
Art. 20
(Modifiche agli articoli 92 e 95 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(22) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 92:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario regionale per la gestione temporanea, ordinaria ed eventualmente straordinaria, del consorzio, per la predisposizione o anche l'adozione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e del piano di classificazione degli immobili, se il consorzio commissariato non abbia in tutto o in parte provveduto, tenuto conto anche dei termini di cui agli articoli 88, comma 3 bis, e 90, comma 1, o in caso di necessità di adeguamento degli stessi piani, e per l'indizione delle elezioni consortili ai fini della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione. Il provvedimento di scioglimento stabilisce i compiti e gli indirizzi cui il commissario deve attenersi nella propria attività. Gli organi ordinari di amministrazione devono essere ricostituiti entro i termini stabiliti al comma 6.';
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
'6. Il commissario regionale è nominato, ai fini di cui al comma 5, per un massimo di ventiquattro mesi dalla data di approvazione della delibera della Giunta regionale di commissariamento del consorzio. Alla scadenza del termine di cui al primo periodo la Giunta regionale provvede alla proroga dell'incarico, nel caso in cui il commissario risulti impossibilitato ad adempiere ai compiti stabiliti ai sensi del comma 5, o alla sostituzione del commissario al quale sia imputabile l'inadempimento di tutti o parte dei compiti stabiliti ai sensi del comma 5; la struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica effettua le verifiche preliminari alla decisione della Giunta regionale sulla proroga o sostituzione del commissario. La proroga, previa motivata comunicazione inviata dal commissario alla struttura regionale di cui al precedente periodo, o la sostituzione dello stesso commissario può essere disposta una sola volta e fino a un massimo di ventiquattro mesi.';
b) il comma 5 dell'articolo 95 è sostituito dal seguente:
'5. La Regione può contribuire, in tutto o in parte, alle spese degli enti di cui all'articolo 79 per la realizzazione delle azioni e delle attività di carattere conoscitivo e divulgativo, riconducibili alle finalità istituzionali degli stessi enti, relative alla bonifica e irrigazione dei rispettivi comprensori di appartenenza e può, altresì, contribuire, in tutto o in parte, alle spese per la realizzazione delle attività di indagine propedeutiche e di applicazione operativa alla classificazione del territorio non montano, secondo quanto previsto dall'articolo 78, commi 2 e 3. La Regione può contribuire, in tutto o in parte, alle spese per attività programmatorie, divulgative, promozionali, di studio e per la costituzione di apposite strutture volte al raccordo per il conseguimento degli obiettivi di interesse regionale o sovra-comprensoriale per le finalità istituzionali degli enti di cui all'articolo 79, effettuate o da effettuare tramite l'URBIM o, ove costituite, tramite altre associazioni dei consorzi di bonifica.'.
Art. 21
(Misure di semplificazione in materia energetica. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 31/2014, agli articoli 27 e 28 della l.r. 26/2003 e all’articolo 9 della l.r. 24/2006)
1. All'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)(23), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 quinquies sono inseriti i seguenti:
'2 sexies. Le misure d'incentivazione di cui ai commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sono cumulabili con gli incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili previsti da disposizioni statali e strumenti urbanistici locali, ove non precluso in base alla normativa statale.
2 septies. La realizzazione dei rivestimenti esterni delle strutture opache verticali e orizzontali degli edifici finalizzata al raggiungimento dei valori di trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici e che non comporta un aumento della superficie utile é autorizzata indipendentemente dall'indice di edificabilità previsto dal PGT per il comparto in cui sono inseriti gli stessi edifici e il relativo incremento volumetrico non è soggetto agli oneri di cui all'articolo 43 della l.r. 12/2005.'.
2 septies. La realizzazione dei rivestimenti esterni delle strutture opache verticali e orizzontali degli edifici finalizzata al raggiungimento dei valori di trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici e che non comporta un aumento della superficie utile é autorizzata indipendentemente dall'indice di edificabilità previsto dal PGT per il comparto in cui sono inseriti gli stessi edifici e il relativo incremento volumetrico non è soggetto agli oneri di cui all'articolo 43 della l.r. 12/2005.'.
2. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 27 dopo le parole 'impianti termici' è aggiunta la seguente: 'civili' e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ', nonché a effettuare il controllo, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), ai sensi dell'articolo 16, commi 8, 14, 16 e seguenti dello stesso d.lgs.;';
b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 dopo le parole 'impianti termici' è aggiunta la seguente: 'civili' e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ', nonché a effettuare il controllo, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), del d.lgs. 102/2014, ai sensi dell'articolo 16, commi 8, 14, 16 e seguenti dello stesso d.lgs.;'.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(25) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché per la periodica indizione, da parte della Regione, anche tramite Infrastrutture Lombarde s.p.a., della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione di soggetti qualificati da mettere a disposizione delle province, della Città metropolitana di Milano e dei comuni, competenti in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici civili secondo quanto stabilito dagli articoli 27, comma 1, lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2003, per l'affidamento degli incarichi di ispezione sugli impianti stessi;' .
Art. 22
(Modifiche all’articolo 18 della l.r. 26/2003)
1. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche')(26), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 23
(Modifiche alla l.r. 16/1999, in adeguamento alla legge 132/2016)
1. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA)(27) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 2 dopo le parole 'programmazione regionale' sono aggiunte le seguenti: ', nel rispetto dei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività di cui all'articolo 10 della stessa legge 132/2016,';
b) al comma 2 dell'articolo 3 le parole 'approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, su proposta del Direttore generale della medesima' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d)';
c) all'articolo 11:
2) al comma 2 le parole 'Il Consiglio di amministrazione dell'Arpa è composto da cinque membri, tra cui il Presidente, e dura in carica cinque anni' sono sostituite dalle seguenti: 'Il Presidente è l'amministratore unico dell'ARPA e dura in carica cinque anni';
d) all'articolo 12:
2) i commi 1 e 1 bis sono sostituiti dal seguente:
'1. Compete al Presidente:
a) approvare il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, nonché il bilancio di esercizio di cui all'articolo 2423 del codice civile;
b) approvare il piano pluriennale di attività, in coerenza con gli atti di programmazione regionale, su proposta del Direttore generale;
d) approvare il tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati, su proposta del Direttore generale, e comunicarlo alla Giunta regionale, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 132/2016;
4) il comma 3è sostituito dal seguente:
'3. Gli atti di cui al comma 1, lettera c), sono trasmessi alla Giunta regionale per l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine senza che la Giunta si sia espressa, si intendono approvati.';
f) al comma 3 dell'articolo 14 le parole 'consiglio di amministrazione' sono sostituite dalla seguente: 'Presidente';
g) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 è inserita la seguente:
'e bis) la presentazione al Presidente, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;';
h) al comma 3 dell'articolo 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ' e secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, della legge 132/2016';
i) al comma 4 dell'articolo 15 le parole 'Consiglio di amministrazione' sono sostituite dalla seguente: 'Presidente';
j) all'articolo 16:
1) alla lettera d) del comma 3 le parole 'e del personale da proporre all'autorità competente per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria' sono soppresse;
2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
'6.1. Tra il personale che svolge attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'articolo 14 della legge 132/2016 possono essere individuati e nominati, con provvedimento del Direttore generale, dei dipendenti che, nell'ambito del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, svolgano le funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale.';
k) all'articolo 17:
1) al comma 1, la parola 'pluriennali' è sostituita dalla seguente: 'triennali' e dopo le parole 'programmi annuali' sono aggiunte le seguenti: 'che sono redatti nel rispetto dei LEPTA e nel rispetto del programma triennale nazionale di cui all'articolo 10 della legge 132/2016 e sono coerenti con i contenuti del PRS e del DEFR e con gli indirizzi regionali agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007).';
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del piano triennale, può formulare osservazioni, anche relative alla verifica del rispetto di quanto previsto al comma 1. Le eventuali osservazioni regionali sono vincolanti e comportano l'adeguamento del piano alle stesse, con conseguente successiva riapprovazione del piano da parte del Presidente. Decorsi trenta giorni dall'invio del piano alla Giunta regionale senza che la stessa abbia formulato osservazioni ai sensi del primo periodo, l'ARPA procede all'attuazione del piano.';
4) al comma 6:
a) le parole 'Sulla base delle proposte del Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 18' sono soppresse;
b) le parole 'dato dalla programmazione regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al comma 1';
m) il comma 3 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
'3. Gli incarichi di direttore di settore e di direttore di dipartimento possono essere conferiti anche a persone esterne all'Agenzia, secondo le modalità e i requisiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).';
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da b) a i), e la sostituzione del riferimento al Consiglio di amministrazione dell'ARPA con quello al Presidente dell'ARPA, di cui allo stesso comma 1, lettera k), punto 2), si applicano a decorrere dalla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione dell'ARPA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Dalla data di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 2 ogni riferimento al Consiglio di amministrazione dell'ARPA contenuto nelle norme e negli atti amministrativi della Regione è da intendersi riferito, in quanto compatibile, al Presidente dell'ARPA.
Art. 24
(Modifica all’articolo 22 della l.r. 4/2016)
1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)(28)è apportata la seguente modifica:
Art. 25
(Modifiche alla l.r. 33/2015)
1. Alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche)(29) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
'1 bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 ter, privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Tale dichiarazione è contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio. All'asseverazione devono essere allegati gli idonei elaborati tecnici, atti a dimostrare l'irrilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici degli interventi.
1 ter. La Giunta regionale adotta gli indirizzi per l'uniforme applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 bis e individua i lavori e i casi delle varianti di cui al comma 1 privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, nonché gli elaborati progettuali con cui dimostrare la sussistenza di tali fattispecie.
1 quater. Restano ferme le competenze dello Stato, ai fini sismici, riguardo ai lavori relativi a opere pubbliche, le cui programmazione, progettazione, esecuzione o manutenzione sono di competenza statale.
1 quinquies. Per gli interventi di riparazione, ripristino, o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, localizzati sul territorio regionale, distrutti o danneggiati da eventi sismici e che beneficiano dei contributi di cui alle ordinanze emanate a seguito di tali eventi, rientranti nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e siano stati esercitati i poteri di ordinanza ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge 225/1992, si applicano le relative disposizioni statali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interventi riguardanti immobili localizzati sul territorio regionale interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi della relativa disciplina statale.';
1 ter. La Giunta regionale adotta gli indirizzi per l'uniforme applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 bis e individua i lavori e i casi delle varianti di cui al comma 1 privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, nonché gli elaborati progettuali con cui dimostrare la sussistenza di tali fattispecie.
1 quater. Restano ferme le competenze dello Stato, ai fini sismici, riguardo ai lavori relativi a opere pubbliche, le cui programmazione, progettazione, esecuzione o manutenzione sono di competenza statale.
1 quinquies. Per gli interventi di riparazione, ripristino, o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, localizzati sul territorio regionale, distrutti o danneggiati da eventi sismici e che beneficiano dei contributi di cui alle ordinanze emanate a seguito di tali eventi, rientranti nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e siano stati esercitati i poteri di ordinanza ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge 225/1992, si applicano le relative disposizioni statali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interventi riguardanti immobili localizzati sul territorio regionale interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi della relativa disciplina statale.';
b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole 'di cui all'articolo 5' sono aggiunte le seguenti: ', comma 1,';
c) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
'2 bis. Nelle località a bassa sismicità, laddove non sia prevista l'autorizzazione di cui all'articolo 8, i comuni o loro forme associative si limitano alla verifica della correttezza della procedura di deposito e della rispondenza e completezza della documentazione presentata rispetto al contenuto minimo definito con il provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1.';
d) al comma 4 dell'articolo 8 dopo le parole 'possono richiedere' sono aggiunte le seguenti: ', per le opere e gli edifici strategici o rilevanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274,';
e) il comma 5 dell'articolo 8è sostituito dal seguente:
'5. Il parere tecnico di cui al comma 4 è sempre richiesto per le opere e gli edifici pubblici strategici o rilevanti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, realizzati dal Comune.';
f) dopo il comma 4 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:
'4 bis. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1 bis, disciplina i termini e le modalità di svolgimento dei controlli delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, comma 1 bis.';
g) dopo il comma 1 dell'articolo 13è aggiunto il seguente:
'1 bis. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2017), adotta la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 bis, si applicano dalla data di efficacia della deliberazione di cui al precedente periodo.'.
Art. 26
(Modifiche alla l.r. 12/2005)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(30) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 bis dell'articolo 4 dopo le parole 'piano e programma' sono aggiunte le seguenti: '; nel territorio della provincia di Sondrio i comuni e gli altri enti locali possono affidare le funzioni amministrative e i compiti relativi all'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabiltà a VAS e di VAS alla Provincia, nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti per le autorità competenti.';
b) al comma 3 bis dell'articolo 7 dopo le parole 'dei comuni partecipanti' sono aggiunte le seguenti: '; nel territorio della provincia di Sondrio i contenuti dei piani associati tra più comuni possono essere sviluppati dalla Provincia, su accordo con i predetti enti, anche contestualmente all'elaborazione del PTCP o di sue varianti, fermo restando il rispetto delle procedure di approvazione dei singoli strumenti pianificatori associati previste dalle leggi vigenti.';
c) al comma 7 dell'articolo 9 dopo le parole 'affluenza degli utenti' sono aggiunte le seguenti: '; nel territorio della provincia di Sondrio, all'interno del TUC, è sempre ammessa l'apertura di esercizi di vicinato, specie tipici, anche in deroga alle previsioni di cui al comma 6, o con permesso di costruire in deroga, previa deliberazione del consiglio comunale acquisito il parere di compatibilità della Provincia.';
d) al comma 2 bis dell'articolo 11 dopo le parole 'comune stesso' sono aggiunte le seguenti: '; nel territorio della provincia di Sondrio i criteri di applicazione della perequazione urbanistica di cui ai commi 1 e 2 possono essere determinati, con caratteri ed effetti sovracomunali o coordinati tra diversi comuni, dalla Provincia, d'intesa coi comuni, all'interno del PTCP. Sempre presso la Provincia, d'intesa con i comuni, possono essere istituiti fondi, dotazioni o incentivi previsti in materia urbanistica ed edilizia per finalità di riduzione del consumo di suolo, di perequazione o in genere per tutte quelle finalità di ricomposizione che possono essere meglio assolte in via coordinata tra gli enti locali del territorio provinciale mediante l'attribuzione su base consensuale delle funzioni gestionali alla stessa Provincia.';
e) al comma 1 dell'articolo 12è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'L'esecuzione del piano attuativo può avvenire per stralci funzionali, preventivamente determinati, nel rispetto di un disegno unitario d'ambito, con salvezza dell'utilizzo del permesso di costruire convenzionato nei casi previsti dalla legge.';
f) il comma 14 bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'14 bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a).';
g) dopo il comma 7 ter dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
'7 quater. Il PTCP della Provincia di Sondrio, in ragione della specialità del territorio, può assolvere ai compiti di pianificazione territoriale propri della pianificazione sottordinata, sulla base di appositi accordi con i comuni. Spetta inoltre al PTCP della Provincia di Sondrio il compito della definizione dei domini sciabili, l'estensione e perimetrazione di dettaglio degli ambiti di elevata naturalità e la definizione dei criteri di dettaglio per l'attuazione delle previsioni di sviluppo e di tutela rispettivamente ivi previsti, che devono essere recepiti dalla pianificazione sottordinata. Inoltre il PTCP della Provincia di Sondrio, sempre su intesa dei comuni, può farsi carico anche della definizione di meccanismi perequativi di natura compensativa e non, finalizzati alla migliore attuazione, anche su scala provinciale e superiore ai confini comunali, di esigenze di equilibrata politica territoriale di sviluppo sostenibile.';
h) il terzo e il quarto periodo del comma 6 dell'articolo 20 sono sostituiti dai seguenti: 'Le disposizioni e i contenuti del piano territoriale regionale d'area hanno efficacia diretta e cogente nei confronti dei comuni e delle province o della Città metropolitana di Milano compresi nel relativo ambito, qualora previsto nello stesso piano territoriale regionale d'area. Per i PGT dei comuni di cui al precedente periodo la verifica di compatibilità rispetto ai contenuti del PTRA è effettuata dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 13, comma 5.';
i) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 22 le parole 'Il PTR è aggiornato annualmente mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento strategico annuale' sono sostituite dalle seguenti: 'Il PTR ed i PTRA sono aggiornati annualmente mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento di economia e finanza regionale';
j) al comma 4 dell'articolo 63 le parole 'decorsi cinque anni' sono sostituite dalle seguenti: 'decorsi tre anni';
k) all'articolo 64:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente:
'7. La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di ristrutturazione edilizia. I comuni possono deliberare l'applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del dieci per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.';
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
'7 bis. Il recupero dei sottotetti con superficie lorda fino a quaranta mq., costituenti in base al titolo di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente a essi, se prima casa, è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, del d.p.r. 380/2001, dal reperimento degli spazi a parcheggi pertinenziali e delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e/o monetizzazione.';
l) all'articolo 80:
1) all'alinea del comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ferma restando la competenza della Regione riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l'intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui al comma 3:';
2) alla lettera c) del comma 4 dopo le parole 'interventi da realizzarsi' sono aggiunte le seguenti: 'anche parzialmente';
3) all'alinea del comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ferma restando la competenza della Regione, della Città metropolitana di Milano o della provincia riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l'intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui ai commi 3 o 4:';
4) all'alinea del comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ferma restando la competenza della Regione, della Città metropolitana di Milano o della provincia riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l'intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui ai commi 3 o 4:';
m) dopo il comma 1 dell'articolo 93 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Per i programmi integrati di intervento di rilevanza regionale approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2017), il collegio di vigilanza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) può concedere eventuali proroghe ai tempi di realizzazione, per particolari esigenze sopravvenute in fase attuativa o cause di forza maggiore, adeguatamente motivate e documentate. In ogni caso la realizzazione delle opere private non può essere disgiunta dalla realizzazione delle opere pubbliche a esse afferenti, che devono essere comunque completate e collaudate prima della fine dei lavori degli immobili privati.
1 ter. Per i piani attuativi comunali e per i programmi integrati di intervento non aventi rilevanza regionale che, alla data di entrata in vigore della presente norma, sono in corso di attuazione o la cui convenzione sia già scaduta senza integrale esecuzione delle loro previsioni pubbliche o private e non ne sia già stata dichiarata la decadenza, le amministrazioni comunali possono provvedere su istanza degli interessati e previo atto ricognitivo dello stato di attuazione del piano attuativo o del programma integrato di intervento:
Nei casi di cui al presente comma, le amministrazioni comunali e gli interessati provvedono alla stipula di appositi atti convenzionali aggiuntivi e modificativi, nei quali sono recepiti e regolamentati tutti gli effetti dei provvedimenti sopra indicati, in particolare quanto agli obblighi di cui all'articolo 46 e alla cessazione della solidarietà.'.
1 ter. Per i piani attuativi comunali e per i programmi integrati di intervento non aventi rilevanza regionale che, alla data di entrata in vigore della presente norma, sono in corso di attuazione o la cui convenzione sia già scaduta senza integrale esecuzione delle loro previsioni pubbliche o private e non ne sia già stata dichiarata la decadenza, le amministrazioni comunali possono provvedere su istanza degli interessati e previo atto ricognitivo dello stato di attuazione del piano attuativo o del programma integrato di intervento:
a) a concedere eventuali proroghe o differimenti ai tempi di realizzazione motivando e documentando le esigenze sopravvenute in fase attuativa o le cause che hanno determinato il mancato tempestivo completamento della trasformazione. Le proroghe e i differimenti non possono essere superiori a tre anni e non possono prevedere riduzioni delle dotazioni di servizi originariamente previsti dal piano attuativo o dal PII. In ogni caso la realizzazione delle opere private non può essere disgiunta dalla realizzazione delle opere pubbliche previste dal piano attuativo o dal PII che devono essere comunque completate e collaudate prima della fine dei lavori degli interventi privati;
b) a definire lotti o stralci funzionali per il completamento degli interventi di trasformazione previsti da piani attuativi e da programmi integrati di intervento non completati, definendo i modi e i termini per il completamento del singolo stralcio funzionale individuato. I lotti o stralci funzionali devono essere autonomi quanto a interventi, opere di urbanizzazione da eseguire e relative garanzie, senza vincoli di solidarietà rispetto alle parti totalmente ineseguite e per le quali non sia previsto il completamento, per le quali il comune provvede con apposita variante al PGT a rideterminarne la disciplina;
c) a rideterminare, con apposita variante al piano di governo del territorio qualora necessaria o al piano attuativo o al programma integrato di intervento, la collocazione delle aree di concentrazione dei diritti edificatori perequati, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, eventualmente non più utilizzabili per sopravvenuti previsioni prescrittive/vincoli derivanti da strumenti urbanistici comunali o sovracomunali, anche di coordinamento. In tal caso i predetti diritti edificatori devono essere ricollocati all'interno dell'originario piano attuativo o programma integrato di intervento, privilegiando gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e di densificazione e rigenerazione urbana, anche attraverso la fissazione di destinazioni d'uso diverse da quelle originarie.
Nei casi di cui al presente comma, le amministrazioni comunali e gli interessati provvedono alla stipula di appositi atti convenzionali aggiuntivi e modificativi, nei quali sono recepiti e regolamentati tutti gli effetti dei provvedimenti sopra indicati, in particolare quanto agli obblighi di cui all'articolo 46 e alla cessazione della solidarietà.'.
Art. 27
(Modifiche agli articoli 22, 23, 26 e 43 della l.r. 16/2016)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(31) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:
'4 bis. Al fine di favorirne il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione Lombardia, gli appartenenti alle forze di polizia di cui al comma 6 dell'articolo 23, che siano in servizio, accedono ai servizi abitativi pubblici in deroga ai requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale di cui al comma 9 dell'articolo 23. Tale regolamento disciplina, altresì, la decadenza dall'assegnazione nei casi di cessazione dal servizio.';
b) alla fine della lettera g) del comma 9 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente periodo: '; la decadenza nei casi di inadempimento degli obblighi incombenti sul nucleo familiare assegnatario e di mancata occupazione, da parte del medesimo nucleo, dell'alloggio assegnato.';
c) al primo periodo del comma 13 dell'articolo 23 le parole 'delle unità abitative annualmente disponibili' sono sostituite dalle seguenti: 'delle unità abitative disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge';
d) il comma 6 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
'6. I comuni e le ALER procedono, previo esperimento del contraddittorio, all'annullamento del provvedimento di assegnazione con atto notificato all'assegnatario nei seguenti casi:
a) qualora l'assegnazione sia stata disposta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
b) qualora l'assegnazione sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.';
a) qualora l'assegnazione sia stata disposta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
b) qualora l'assegnazione sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.';
e) dopo il comma 7 dell'articolo 26 è inserito il seguente:
'7 bis. I comuni e le ALER dispongono, previo esperimento del contraddittorio, la decadenza dall'assegnazione nei casi in cui accertino la morosità colpevole dell'assegnatario in relazione al pagamento del canone di locazione, ovvero al rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità anche non consecutive negli ultimi ventiquattro mesi. Al provvedimento di decadenza si applica la disposizione di cui al comma 7.';
Art. 28
(Modifiche alla l.r. 28/2016)
1. Al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio)(32)è apportata la seguente modifica:
a) alla fine del primo periodo, dopo le parole 'articolo 5, comma 2' si aggiungono le seguenti: ', e le riserve naturali di cui al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi).'.
Titolo IV
Ambito sociale e sanitario
Art. 29
(Modifiche agli articoli 99, 105, 106 e 112 della l.r. 33/2009)
1. All'articolo 99 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(33) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 3 della lettera a) del comma 3, dopo le parole: 'emergenze epidemiche' sono inserite le seguenti: ', compresi gli adempimenti relativi al calcolo dei valori di mercato degli animali abbattuti,';
b) dopo il punto 4 della lettera a) del comma 3 sono aggiunti i seguenti:
'4 bis. rilascio delle autorizzazioni alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie);
4 ter. rilascio delle autorizzazioni per il riconoscimento di:
a) centri di raccolta degli animali della specie bovina e suina di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina);
b) centri di raccolta degli ovini e caprini di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193 (Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini);
c) stabilimenti autorizzati agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova di cui all'articolo 6 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova;
d) impianti e stazioni di quarantena per volatili di cui all'articolo 3 della decisione della Commissione europea del 16 ottobre 2000 relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame;' ;
4 ter. rilascio delle autorizzazioni per il riconoscimento di:
a) centri di raccolta degli animali della specie bovina e suina di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina);
b) centri di raccolta degli ovini e caprini di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193 (Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini);
c) stabilimenti autorizzati agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova di cui all'articolo 6 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova;
d) impianti e stazioni di quarantena per volatili di cui all'articolo 3 della decisione della Commissione europea del 16 ottobre 2000 relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame;' ;
c) dopo il punto 5 della lettera b) del comma 3 è aggiunto il seguente:
'5 bis. registrazione e riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore della produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine animale, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che contiene norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;';
d) dopo il punto 5 della lettera c) del comma 3 sono aggiunti i seguenti:
'5 bis. registrazione e riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore dell'alimentazione animale secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
5 ter. rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l'esercizio dell'attività di allevamento o di fornitura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici) e relativa attività di controllo;
5 quater. rilascio delle autorizzazioni sanitarie previste dagli articoli 66, comma 1, e 70, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari);
5 quinquies. registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti operanti nel settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
5 sexies. rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7, 11, 14, 24 e 25 del decreto del Ministro della sanità 19 luglio 2000, n. 403 (Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente la disciplina della riproduzione animale);
5 septies. riconoscimento dei centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132 (Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina), nonché delle stazioni o dei centri di raccolta dello sperma di equidi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 (Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE) e dei gruppi di raccolta di embrioni bovini, ai fini degli scambi intracomunitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241 (Regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina);
5 octies. autorizzazione dei corsi per operatore pratico per la fecondazione artificiale di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74 (Modificazioni ed integrazioni della L. 25 luglio 1952, n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali);
5 nonies. nomina della commissione giudicatrice dei partecipanti ai corsi di cui al punto 5 octies.';
5 ter. rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l'esercizio dell'attività di allevamento o di fornitura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici) e relativa attività di controllo;
5 quater. rilascio delle autorizzazioni sanitarie previste dagli articoli 66, comma 1, e 70, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari);
5 quinquies. registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti operanti nel settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
5 sexies. rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7, 11, 14, 24 e 25 del decreto del Ministro della sanità 19 luglio 2000, n. 403 (Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente la disciplina della riproduzione animale);
5 septies. riconoscimento dei centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132 (Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina), nonché delle stazioni o dei centri di raccolta dello sperma di equidi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 (Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE) e dei gruppi di raccolta di embrioni bovini, ai fini degli scambi intracomunitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241 (Regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina);
5 octies. autorizzazione dei corsi per operatore pratico per la fecondazione artificiale di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74 (Modificazioni ed integrazioni della L. 25 luglio 1952, n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali);
5 nonies. nomina della commissione giudicatrice dei partecipanti ai corsi di cui al punto 5 octies.';
e) dopo il comma 3è inserito il seguente:
'3 bis. Per lo svolgimento della funzione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro della Sanità 20 luglio 1989, n. 298 (Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali) il direttore generale dell'ATS competente per territorio nomina un'apposita commissione costituita da un dirigente, con funzioni di presidente, individuato dallo stesso direttore generale, da un funzionario appartenente alle strutture competenti in materia di agricoltura presso gli uffici territoriali della Regione, da un funzionario veterinario dell'ATS e da due rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole locali.'.
2. Alla legge regionale 33/2009(33) sono apportate altresì le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 105 dopo le parole 'vendere o cedere, a qualsiasi titolo, cani e gatti' sono inserite le seguenti: 'destinati al commercio';
d) dopo l'articolo 106 è inserito il seguente:
'Art. 106 bis
(Cessione e affido)
1. I cani e i gatti ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106, d'età non inferiore ai sessanta giorni, nonché gli altri animali di affezione, possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di cui all'articolo 111.
2. È fatto divieto di cessione o affido di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106 a coloro che hanno riportato condanne per maltrattamenti ad animali.
3. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106 può avvenire trascorsi sessanta giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento.
4. È consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 3, secondo le modalità previste nel regolamento attuativo della presente legge.
5. Qualora, nei sei mesi successivi all'adozione, l'animale manifesti disturbi comportamentali, incompatibilità con altri animali o problematiche particolari al nuovo nucleo famigliare, il rifugio affidatario riconosce all'adottante il diritto di restituzione dell'animale.
6. I gestori dei rifugi convenzionati devono permettere la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile di cui all'articolo 111 preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.
7. L'iter dell'adozione si conclude con la valutazione post affido effettuata dalle associazioni animaliste e zoofile di cui all'articolo 111 anche presso il domicilio dell'adottante, che dovrà sottoscrivere apposito consenso. Qualora le condizioni di detenzione dell'animale non fossero conformi alla normativa vigente o a quanto dichiarato al momento dell'affido è prevista la restituzione immediata ed incondizionata dell'animale al rifugio, su semplice richiesta.';
(Cessione e affido)
1. I cani e i gatti ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106, d'età non inferiore ai sessanta giorni, nonché gli altri animali di affezione, possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di cui all'articolo 111.
2. È fatto divieto di cessione o affido di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106 a coloro che hanno riportato condanne per maltrattamenti ad animali.
3. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106 può avvenire trascorsi sessanta giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento.
4. È consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 3, secondo le modalità previste nel regolamento attuativo della presente legge.
5. Qualora, nei sei mesi successivi all'adozione, l'animale manifesti disturbi comportamentali, incompatibilità con altri animali o problematiche particolari al nuovo nucleo famigliare, il rifugio affidatario riconosce all'adottante il diritto di restituzione dell'animale.
6. I gestori dei rifugi convenzionati devono permettere la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile di cui all'articolo 111 preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.
7. L'iter dell'adozione si conclude con la valutazione post affido effettuata dalle associazioni animaliste e zoofile di cui all'articolo 111 anche presso il domicilio dell'adottante, che dovrà sottoscrivere apposito consenso. Qualora le condizioni di detenzione dell'animale non fossero conformi alla normativa vigente o a quanto dichiarato al momento dell'affido è prevista la restituzione immediata ed incondizionata dell'animale al rifugio, su semplice richiesta.';
3. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 99, comma 3, lettera a), punti 4 bis e 4 ter, lettera b), punto 5 bis, lettera c), punti 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 5 sexies, 5 septies, 5 octies e 5 nonies della l.r. 33/2009, come introdotti dalla presente legge, adottati dalle ATS dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 29 giugno 2016, n. 15 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità').
Art. 30
(Sostituzione degli articoli 11 e 12 della l.r. 5/2004 e conseguente abrogazione del r.r. 4/1985)
1. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio - Collegato ordinamentale 2004)(34) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 11è sostituito dal seguente:
' Art. 11
(Tutela sanitaria degli allevamenti di api)
1. Chiunque vende api vive o trasferisce alveari anche per scopi diversi dal nomadismo deve munirsi di un certificato sanitario rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal dipartimento veterinario dell'ATS territorialmente competente, che ne attesti la provenienza da un apiario:
2. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato a seguito di visita effettuata dal veterinario ufficiale se il dipartimento veterinario ravvisa un possibile rischio sanitario sulla base di una valutazione dei fattori di rischio.
3. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione da 250 euro a 1.250 euro. I dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti, a cui sono affidati compiti di vigilanza sanitaria sugli apiari nomadi e stanziali, provvedono all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni, nonché all'introito dei relativi proventi.
4. È vietato effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi:
5. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 4 comporta l'applicazione di una sanzione da 500 euro a 3.000 euro. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, provvedono all'accertamento, all'irrogazione della sanzione e all'introito dei relativi proventi.';
(Tutela sanitaria degli allevamenti di api)
1. Chiunque vende api vive o trasferisce alveari anche per scopi diversi dal nomadismo deve munirsi di un certificato sanitario rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal dipartimento veterinario dell'ATS territorialmente competente, che ne attesti la provenienza da un apiario:
a) in cui non sono state rilevate malattie delle api soggette a denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);
d) che è situato in aree o campi non soggetti alle restrizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 10 settembre 1999, n. 356 (Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica).
2. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato a seguito di visita effettuata dal veterinario ufficiale se il dipartimento veterinario ravvisa un possibile rischio sanitario sulla base di una valutazione dei fattori di rischio.
3. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione da 250 euro a 1.250 euro. I dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti, a cui sono affidati compiti di vigilanza sanitaria sugli apiari nomadi e stanziali, provvedono all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni, nonché all'introito dei relativi proventi.
4. È vietato effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi:
b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente falciate.
5. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 4 comporta l'applicazione di una sanzione da 500 euro a 3.000 euro. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, provvedono all'accertamento, all'irrogazione della sanzione e all'introito dei relativi proventi.';
b) l'articolo 12è sostituito dal seguente:
'Art. 12
(Disciplina del nomadismo in apicoltura)
1. Ai fini del presente articolo per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico basata sull'utilizzazione di differenti zone nettarifere mediante uno o più spostamenti annuali degli apiari.
2. Con decreto del direttore generale sono costituite, presso ogni ATS, una o più commissioni apistiche locali, in base al contesto e alle esigenze territoriali. La commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:
3. La commissione, allo scopo di tutelare la sanità degli apiari, nonché le esigenze di pascolo degli stessi, stabilisce i criteri per disciplinare l'assegnazione delle postazioni per l'esercizio del nomadismo, la consistenza massima degli apiari nomadi da immettere nelle singole zone e la durata della stabulazione degli stessi in zona.
4. Chiunque intenda trasferire a scopo di nomadismo i propri alveari sul territorio della Regione deve richiedere entro il 31 gennaio di ogni anno l'autorizzazione al dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio di destinazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il dipartimento acquisisce il parere della commissione apistica locale.
5. Per motivate esigenze di sfruttamento di particolari pascoli, per servizi di impollinazione imprevisti o, comunque, qualora si renda necessario l'urgente trasferimento dell'apiario al fine di garantire la sopravvivenza delle api stesse, è consentito presentare la richiesta di autorizzazione per lo spostamento degli alveari per nomadismo oltre i termini previsti al comma 4.
6. Per consentire all'apicoltore nomade il pieno utilizzo del pascolo nettarifero, in rapporto alle variazioni stagionali dei tempi di fioritura, sono consentite anticipazioni o proroghe fino a non oltre venti giorni rispetto al periodo massimo di permanenza nelle zone di pascolo fissato nell'autorizzazione di cui al comma 4.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 6 comporta l'applicazione di una sanzione da 250 euro a 1.250 euro. I dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti, a cui è affidata la verifica del rispetto delle indicazioni contenute nelle autorizzazioni al trasferimento degli apiari nomadi, provvedono all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni, nonché all'introito dei relativi proventi.'.
(Disciplina del nomadismo in apicoltura)
1. Ai fini del presente articolo per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico basata sull'utilizzazione di differenti zone nettarifere mediante uno o più spostamenti annuali degli apiari.
2. Con decreto del direttore generale sono costituite, presso ogni ATS, una o più commissioni apistiche locali, in base al contesto e alle esigenze territoriali. La commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:
a) il responsabile del servizio di sanità animale dell'ATS o suo delegato, in funzione di presidente;
3. La commissione, allo scopo di tutelare la sanità degli apiari, nonché le esigenze di pascolo degli stessi, stabilisce i criteri per disciplinare l'assegnazione delle postazioni per l'esercizio del nomadismo, la consistenza massima degli apiari nomadi da immettere nelle singole zone e la durata della stabulazione degli stessi in zona.
4. Chiunque intenda trasferire a scopo di nomadismo i propri alveari sul territorio della Regione deve richiedere entro il 31 gennaio di ogni anno l'autorizzazione al dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio di destinazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il dipartimento acquisisce il parere della commissione apistica locale.
5. Per motivate esigenze di sfruttamento di particolari pascoli, per servizi di impollinazione imprevisti o, comunque, qualora si renda necessario l'urgente trasferimento dell'apiario al fine di garantire la sopravvivenza delle api stesse, è consentito presentare la richiesta di autorizzazione per lo spostamento degli alveari per nomadismo oltre i termini previsti al comma 4.
6. Per consentire all'apicoltore nomade il pieno utilizzo del pascolo nettarifero, in rapporto alle variazioni stagionali dei tempi di fioritura, sono consentite anticipazioni o proroghe fino a non oltre venti giorni rispetto al periodo massimo di permanenza nelle zone di pascolo fissato nell'autorizzazione di cui al comma 4.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 6 comporta l'applicazione di una sanzione da 250 euro a 1.250 euro. I dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti, a cui è affidata la verifica del rispetto delle indicazioni contenute nelle autorizzazioni al trasferimento degli apiari nomadi, provvedono all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni, nonché all'introito dei relativi proventi.'.
2. E' abrogato il regolamento regionale 14 maggio 1985, n. 4 (Disciplina del nomadismo in apicoltura sul territorio lombardo)(35).
Art. 31
(Modifiche agli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2007 e disposizioni conseguenti)
1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)(36) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalle seguenti:
'f bis) lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario;
f ter) la promozione e il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.';
f ter) la promozione e il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.';
b) dopo il comma 1 dell'articolo 5è inserito il seguente:
'1 bis. Nei servizi di cui al comma 1, lettera f bis), rientrano l'assistenza alla comunicazione, il servizio tiflologico e la fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici.';
c) il comma 1 bis dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
'1 bis. Spetta altresì ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.';
d) dopo il comma 1 bis dell'articolo 6 è inserito il seguente:
'1 bis 1. E' trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.';
e) il comma 1 ter dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
'1 ter. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, efficacia ed efficienza, la Giunta regionale approva specifiche linee guida, sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f bis), e al comma 1 bis 1 del presente articolo. Le linee guida definiscono, in particolare, nelle more del riordino degli ambiti territoriali di riferimento per i piani di zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale), le modalità di coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario relative alla funzione di competenza regionale e, più in generale, volte a soddisfare esigenze di raccordo e coordinamento.'.
2. In prosecuzione del percorso di riordino delle funzioni provinciali avviato con la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni'), il personale a tempo indeterminato delle province e della Città metropolitana di Milano preposto allo svolgimento di funzioni inerenti ai servizi per gli studenti con disabilità confluisce, previo accordo con gli enti interessati e nel rispetto di quanto previsto dal punto 15 dell'accordo sancito in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014, in apposito elenco della dotazione organica regionale, al fine di garantire l'adeguato svolgimento delle funzioni di cui alle lettere f bis) e f ter) dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 19/2007, come sostituite dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
3. Agli oneri finanziari derivanti dalle modifiche alla l.r. 19/2007 introdotte dal comma 1, lettere a) e d), del presente articolo si fa fronte con le risorse statali di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2016') e, in caso di insufficienza delle stesse, con eventuali risorse regionali. A tal fine per l'anno 2017 la missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", programma 6 "Servizi ausiliari all'istruzione" è incrementata di euro 8.500.000,00 a fronte di riduzione di euro 3.500.000,00 della missione 12, programma 5 - Titolo 1 spese correnti e di euro 5.000.000,00 della missione 15, programma 1 - Titolo 1 spese correnti; per gli esercizi successivi al 2017 si provvederà con le risorse stanziate annualmente con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. La prosecuzione del percorso di cui al comma 2 non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica. I relativi profili finanziari sono definiti con apposite intese con le province e la Città metropolitana di Milano.
5. Le risorse relative allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 bis 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/2007, come introdotto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, sono assegnate ai comuni e destinate esclusivamente allo svolgimento dei servizi stessi.
Art. 32
(Modifiche al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 1/2017)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo)(37)è apportata la seguente modifica:
Art. 33
(Abrogazione della l.r. n. 31/80)
1. La legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 (Diritto allo studio - norme di attuazione)(38)è abrogata.
Art. 34
(Adeguamento del fondo di dotazione patrimoniale della Fondazione regionale per la ricerca biomedica)
1. Al fine di garantire la continuità nella realizzazione degli scopi istituzionali e degli obiettivi della Fondazione regionale per la ricerca biomedica, anche attraverso la valorizzazione delle società da essa partecipate e con il coinvolgimeno degli enti di ricerca e del sistema sanitario regionale, è autorizzato l'incremento del fondo di dotazione patrimoniale per un importo pari a euro 20 milioni.
2. Per la finalità di cui al comma 1è autorizzata per l'anno 2017 la spesa di euro 20 milioni cui si fa fronte mediante incremento pari a euro 20 milioni delle risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 7 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' e corrispondente diminuzione delle risorse di cui alla missione 13 'Tutela della salute', programma 5 'Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
NOTE:
8. Il comma è abrogato sotto condizione dall'art. 23, comma 5, lett. c) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12 a partire dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese ai sensi degli artt. 2504 e 2504-bis, comma 2 del codice civile (vedi art. 23, comma 5 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia