Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 39

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di Parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale delle Groane e accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;39

Art. 1
(Ampliamento dei confini del parco regionale delle Groane e accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea)
1. I confini del parco regionale delle Groane sono ampliati per:
a) l'adesione dei comuni di Cantù, Cermenate, Cucciago, Fino Mornasco e Vertemate con Minoprio, nonché per l'incremento delle aree a parco nei comuni di Arese e Garbagnate Milanese già appartenenti al parco;
b) l'accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e del PLIS della Brughiera Briantea nelle aree dei comuni di Cabiate, Carimate, Carugo, Figino Serenza, Lentate sul Seveso, Mariano Comense, Meda e Novedrate.
2. In applicazione di quanto previsto dal presente articolo, il comune di Carugo, ente gestore della riserva naturale Fontana del Guercio, e il consorzio di gestione del PLIS della Brughiera Briantea concorrono a rendere effettiva la successione dell'ente gestore del parco regionale delle Groane nei rapporti giuridici riguardanti la gestione della riserva naturale Fontana del Guercio e del PLIS della Brughiera Briantea.
3. Al fine di regolare i rapporti successori di cui al comma 2, gli enti gestori interessati stipulano, ove necessario, una convenzione con l'ente gestore del parco regionale delle Groane, recante i contenuti minimi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio).
4. In deroga a quanto previsto all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), il PLIS della Brughiera Briantea resta individuato nel parco regionale delle Groane fino alla sua estinzione, che deve intervenire, con apposite deliberazioni consiliari dei comuni appartenenti al PLIS, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I confini del parco regionale e del parco naturale delle Groane sono individuati nella planimetria "Parco delle Groane", in scala 1:10.000, allegata alla presente legge, che sostituisce le precedenti.
Art. 2
(Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007)
1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 8, le parole 'Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Misinto, Senago, Seveso, Solaro,' sono sostituite dalle seguenti: 'Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Ceriano Laghetto, Cermenate, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Cucciago, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate Mariano Comense, Meda, Misinto, Novedrate, Senago, Seveso, Solaro e Vertemate con Minoprio,';
b) al comma 2 dell'articolo 8, le parole 'la provincia di Milano' sono sostituite dalle seguenti: 'la provincia di Como, la Città metropolitana di Milano';
c) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:
'Articolo 8 bis
(Gestione della riserva naturale Fontana del Guercio)
1. L'ente gestore del parco delle Groane gestisce anche la riserva naturale Fontana del Guercio, istituita ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 86/1983.';
d) dopo l'articolo 12 bis è inserito il seguente:
'Articolo 12 bis 1
(Ulteriori disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco regionale delle Groane nei comuni di Arese, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garbagnate Milanese, Lentate sul Seveso, Mariano Comense, Meda, Novedrate e Vertemate con Minoprio, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale delle Groane e accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea). La variante di cui al precedente periodo non opera nelle aree ricomprese nella riserva naturale Fontana del Guercio, alle quali continua ad applicarsi il piano di gestione della stessa riserva, che mantiene denominazione e regime di tutela di riserva all'interno del parco.
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco di cui al comma 1, con esclusione delle aree ricomprese nella riserva naturale Fontana del Guercio, si applica quanto previsto all'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.';
e) all'ALLEGATO A, in corrispondenza del riferimento al parco delle Groane, è aggiunta, nella colonna 'Leggi di modifica', l'indicazione 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale delle Groane e accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea', unitamente agli estremi della legge stessa.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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