Legge Regionale 3 aprile 2019 , n. 6

Disposizioni in merito alla fusione delle società partecipate in modo totalitario Azienda regionale centrale acquisti S.p.A. (Arca S.p.A.), Lombardia Informatica S.p.A. (Lispa) e Infrastrutture Lombarde S.p.A. (Ilspa) - Nuova denominazione della società incorporante: Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (Aria S.p.A.)

(BURL n. 15 del 05 Aprile 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-04-03;6

Art. 1
(Fusione per incorporazione dell'Azienda regionale centrale acquisti s.p.a. (Arca s.p.a.) in Lombardia Informatica s.p.a. (Lispa) e successiva fusione per incorporazione di Infrastrutture Lombarde s.p.a. (Ilspa))
1. Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione e di conseguire maggiori livelli di efficienza ed economicitàè autorizzata la fusione tra l'Azienda regionale centrale acquisti s.p.a. (Arca s.p.a.), Lombardia Informatica s.p.a. (Lispa) e Infrastrutture Lombarde s.p.a. (Ilspa).
2. L'operazione di razionalizzazione di cui al comma 1 si articola nelle seguenti fasi:
a) fusione per incorporazione dell'Azienda regionale centrale acquisti s.p.a. (Arca s.p.a.) in Lombardia Informatica s.p.a. (Lispa);
b) fusione per incorporazione di Infrastrutture Lombarde s.p.a. (Ilspa) nella società risultante dalla fusione di cui alla lettera a).
3. Entro il 1° luglio 2019, la Giunta regionale compie gli atti necessari a rendere effettiva la fusione per incorporazione dell'Azienda regionale centrale acquisti s.p.a. (Arca s.p.a.) in Lombardia Informatica s.p.a. (Lispa), nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile.
4. Alla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, la società incorporante assume la denominazione di Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a. (Aria s.p.a.).
5. Dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, i riferimenti all'Azienda regionale centrale acquisti s.p.a. (Arca s.p.a.) e a Lombardia Informatica s.p.a. (Lispa) contenuti in leggi, regolamenti o altri atti si intendono fatti all'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a. (Aria s.p.a.).
6. Ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 1, del codice civile, la società incorporante Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a. (Aria s.p.a.) assume i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
7. Le funzioni attribuite all'Azienda regionale centrale acquisti s.p.a. (Arca s.p.a.) dalla normativa regionale vigente continuano ad essere esercitate dalla società incorporante Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti (Aria s.p.a.).
8. Entro dodici mesi dalla data di cui al comma 3, la Giunta regionale compie gli atti necessari a rendere effettiva la fusione per incorporazione di Infrastrutture Lombarde s.p.a. (Ilspa) nell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a. (Aria s.p.a.), nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile.
9. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad assumere determinazioni in merito all'operazione di fusione di Infrastrutture Lombarde s.p.a. (Ilspa) nell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a. (Aria s.p.a.), con particolare riguardo alla partecipazione societaria in Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. (CAL s.p.a.).
10. Dalla data di iscrizione dell'atto di fusione di cui al comma 8 nel registro delle imprese i riferimenti a Infrastrutture Lombarde s.p.a. (Ilspa) contenuti in leggi, regolamenti o altri atti si intendono fatti all'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a. (Aria s.p.a.).
11. Ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 1, del codice civile, la società incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
12. Le funzioni attribuite a Infrastrutture Lombarde s.p.a. (Ilspa) dalla normativa regionale vigente continuano ad essere esercitate dall'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a. (Aria s.p.a.).
13. Alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) è abrogato l'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 12 (Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali)(1);
b) al primo periodo del comma 26 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 24 (Legge di stabilità 2019 - 2021):(2)
1) le parole da 'Alla società che risulta' sino a '(Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali)' sono sostituite dalle seguenti: 'All'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a. (Aria s.p.a.)';
2) le parole 'per i costi di start-up' sono sostituite dalle seguenti: 'per le attività in favore degli enti del servizio sanitario regionale.'.
14. Alla data di entrata in vigore della presente legge, alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10 bis:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente:
'Conferimento di funzioni in tema di autostrade regionali' ;
2) l'alinea del comma 1è sostituita dalla seguente:
'La Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea e statale, può conferire a società operante nel campo delle infrastrutture partecipata, direttamente o indirettamente, dalla Regione le seguenti funzioni di cui agli articoli 7, 8 e 9:';
3) alla lettera a) del comma 2 le parole 'a Infrastrutture lombarde s.p.a.' sono sostituite dalle seguenti: 'alla società di cui al comma 1';
4) alla lettera b) del comma 2 e ai commi 3, 6 e 7 le parole: 'Infrastrutture lombarde s.p.a.' sono sostituite dalle seguenti: 'la società di cui al comma 1';
5) al comma 5 le parole 'di Infrastrutture lombarde s.p.a.' sono sostituite dalle seguenti: 'della società di cui al comma 1,';
b) all'articolo 10 ter:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente:
'Conferimento di funzioni in tema di strade regionali e provinciali di interesse regionale' ;
2) al primo periodo del comma 1 le parole da 'Fermo restando quanto previsto' sino a 'attribuite con concessione' sono sostituite dalle seguenti: 'La Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea e statale, può affidare, mediante concessione, a società operante nel campo delle infrastrutture partecipata, direttamente o indirettamente, dalla Regione' ;
3) al secondo periodo del comma 1 le parole 'di Infrastrutture lombarde s.p.a.' sono soppresse.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 10 agosto 2018, n. 12 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2018, n. 24 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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