Legge Regionale 7 febbraio 2020 , n. 2

Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine

(BURL n. 7 del 11 Febbraio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-02-07;2

Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge riconosce e promuove la funzione sociale, culturale ed educativa e di promozione della cultura della sicurezza delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Lombardia.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale sostiene le associazioni di cui al comma 2 per:
a) lo svolgimento di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e attività didattiche per celebrare momenti e date salienti della storia lombarda e della storia delle forze armate, delle forze di polizia nazionale e locale;
b) iniziative di partecipazione alla gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione di siti museali, monumenti, cimiteri e sacrari di guerra della storia nazionale;
c) lo svolgimento di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;
d) iniziative di cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilità;
e) la manutenzione ordinaria di sedi per lo svolgimento delle attività associative a valenza sociale;
f) iniziative di tutela dei bisogni morali e materiali degli associati e dei loro superstiti;
g) iniziative di diffusione della cultura della legalità e della sicurezza;
h) iniziative culturali e formative, finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza civica.
2. La Giunta regionale istituisce, aggiornandolo periodicamente, l'elenco regionale delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti in Lombardia, definendone, sentita la competente commissione consiliare, modalità e criteri d'iscrizione.
3. La partecipazione ai bandi per finanziare le iniziative e gli interventi di cui al comma 1è riservata alle associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 2 e alle rispettive diramazioni territoriali.(1)
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le priorità di intervento, le modalità e i criteri di accesso ai contributi regionali.(2)
5. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con eventuali altri contributi concessi da provvedimenti regionali relativamente alle stesse opere o interventi.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per l'attuazione della presente legge, quantificate in euro 200.000,00 annui per ciascun anno del biennio 2020 - 2021, si provvede negli 2020 e 2021 tramite incremento di euro 200.000,00 alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 02 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', Programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022.
2. A partire dagli esercizi successivi al 2021 all'autorizzazione delle spese di cui al comma 1 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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