Legge Regionale 26 ottobre 2020 , n. 21

Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 9/2020 in tema di misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale e all'articolo 1 della l.r. 4/2020 in tema di differimento di termini in relazione alla l.r. 33/1991 istitutiva del FRISL

(BURL n. 44 suppl del 27 Ottobre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-10-26;21

Art. 1
(Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 9/2020)
1. All'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) (1)sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo periodo del comma 6, le parole 'entro il 31 ottobre 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 30 novembre 2020';
b) il comma 6 bis è abrogato;
c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
'8 bis. Alle Comunità montane possono altresì essere assegnati contributi, a valere sul fondo 'Interventi per la ripresa economica' di cui al comma 10, per la realizzazione di propri progetti per opere pubbliche nelle materie di cui al comma 5, nonché nelle materie inerenti alle funzioni proprie, conferite o delegate. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'attribuzione delle risorse di cui al presente comma.';
d) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
'10 bis. Per le opere, gli interventi e i programmi di intervento, da attuare mediante strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale, finanziati con le risorse del fondo 'Interventi per la ripresa economica' di cui al comma 10 e per i quali siano individuati i soggetti pubblici beneficiari di tali risorse, non occorre effettuare la valutazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale). L'interesse regionale a partecipare agli strumenti di programmazione negoziata di cui al presente comma, derivante dai finanziamenti disposti ai sensi del precedente periodo, non vincola, in ogni caso, la Regione ad avviare la fase di negoziazione propedeutica alla definizione dei relativi accordi.
10 ter. Il ricorso prioritario alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 4, della l.r. 19/2019 non si applica alle opere, agli interventi e ai programmi di intervento finanziati dalla Regione ai sensi del comma 10 bis.';
e) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
'11 bis. Le eventuali risorse aggiuntive confluite nel fondo di cui al comma 10 riservate agli enti locali sono attribuite, sentite UPL e ANCI Lombardia, privilegiando la rotazione degli enti beneficiari sulla base della programmazione e della legislazione di settore per la ottimale gestione delle risorse.';
f) al comma 18 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978, i contributi regionali erogati ai sensi del presente articolo possono ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate.'.
2. All'articolo 2 della l.r. 9/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e agevolazioni alle imprese nell'accesso al credito' ;
b) al comma 1è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'Nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere altresì concesse agevolazioni finanziarie al fine di sostenere le imprese nell'accesso al credito.' ;
c) all'alinea del comma 2, le parole 'di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al primo periodo del comma 1';
d) dopo il comma 2è inserito il seguente:
'2 bis. I beneficiari delle agevolazioni di cui al secondo periodo del comma 1 sono le imprese aventi unità produttive sul territorio regionale.' ;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
'4 bis. Le risorse destinate al sostegno dell'accesso al credito sono disponibili nell'ambito della misura 'Credito adesso evolution' in gestione per il tramite di Finlombarda S.p.A.';
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. Agli oneri derivanti dalla concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge, stimati per l'anno 2020 in euro 10.000.000,00, si provvede mediante incremento delle risorse stanziate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e artigianato', rispettivamente per euro 8.000.000,00 al Titolo 2 'Spese in conto capitale' e per euro 2.000.000,00 al Titolo 1 'Spese correnti', con corrispondente complessiva diminuzione di euro 10.000.000,00 della missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.'.
Art. 2
1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)(2) , le parole 'entro il 31 dicembre' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 31 marzo 2021'.
Art. 3
(Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del d.l. 18/2020 dal 28 luglio 2020 al 13 ottobre 2020)(3)
1. In conformità all'articolo 109, comma 2 bis, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ratificate le variazioni di bilancio di seguito elencate, adottate dalla Giunta regionale in via d'urgenza, opportunamente motivate, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).








entrata titolo tipologia
capitolo
descrizione capitolo
variazione in euro anno 2020
dgr
data dgr
motivazione
10101
204
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
– 30.000.000,00
3448
28.07.2020
Primo riparto del fondo di cui all'art. 11 del DL 34/2020, contabilizzando le risorse al titolo II delle entrate dei bilanci regionali e contestualmente, riducendo, per pari importo, le entrate tributarie del titolo I di cui è stata prevista la contrazione.
10101
7654
RECUPERO FISCALE RELATIVO ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA PRIMA DEL PASSAGGIO AL CONCESSIONARIO
— 8.412.631,58
10101
7656
RECUPERO FISCALE RELATIVO ALL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
— 15.000.000,00
10101
7661
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE — NON SANITA'
— 4.000.000,00
10101
7662
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE — NON SANITA'
— 30.000.000,00
20101
14432
FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 111 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON LEGGE 77/2020
87.412.631,58
entrata titolo tipologia
capitolo
descrizione capitolo
variazione in euro anno 2020
dgr
data dgr
motivazione
10101
206
ALTRE INFRAZIONI A NORME TRIBUTARIE E RECUPERO DEI DIRITTI DI NOTIFICA
—19.826.000,00
3672
13.10.2020
Stanziamento di ulteriori trasferimenti statali, pari a euro 209.790.315,79, sul capitolo del titolo 22.0101.01.14432: riducendo per euro 141.323.850,01 le entrate tributarie del titolo 1 di cui è stata prevista la contrazione
accantonando una quota della differenza, pari a euro 35.466.465,78, su capitolo di spesa di nuova istituzione per la eventuale restituzione allo Stato dell'eccedenza nel caso in cui si realizzino le minori entrate stimate
allocando la restante quota della differenza, pari a euro 33.000.000,00, sul Fondo per l'applicazione dell'art. 46 della legge 89/2014 così come modificato dall'art. 1 commi 680 e 682 della legge 208/2015.

10101
7654
RECUPERO FISCALE RELATIVO ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA PRIMA DEL PASSAGGIO AL CONCESSIONARIO
—22.587.368,42
10101
7655
RECUPERO FISCALE RELATIVO ALL'ADDIZIONALE REGIONALE SULL'IMPOSTA
— 3.878.431,59
10101
7655
RECUPERO FISCALE RELATIVO ALL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
— 77.000.000,00
10101
7661
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
— 3.771.000,00
10101
7662
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE — NON SANITA'
— 14.261.050,00
20101
14432
FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 111 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON LEGGE 77/2020
141.323.850,01
entrata titolo tipologia
capitolo
descrizione capitolo
variazione 2020
20101
14432
FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 111 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON LEGGE 77/2020
68.466.465,78
missione/prog
capitolo
descrizione capitolo
variazione 2020
01.03
8199
FONDO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 46 DELLA LEGGE 89/2014 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMI 680 E 682 DELLA LEGGE 208/2015
33.000.000,00
01.03
14263
ECCEDENZA FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 111 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON LEGGE 77/2020
35.466.46 5,78

Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2020, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 2020, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Vedi avviso di rettifica BURL 30 novembre 2020, n. 49, suppl. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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