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Modifiche al Titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117)
(BURL n. 10, suppl. del 07 Marzo 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-03-04;3
Impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro
Art. 61
(Nulla osta di categoria B all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti)
1. Il nulla osta di categoria B di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico, medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie è rilasciato dall'ATS competente per territorio, in applicazione dell'articolo 52 dello stesso decreto legislativo.
2. L'istanza di rilascio o di aggiornamento del nulla osta, sottoscritta dal richiedente e corredata di documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione iscritto nell'elenco di cui all'articolo 129 del d.lgs. 101/2020, contiene, per quanto applicabili, i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 dell'allegato XIV dello stesso decreto legislativo.
3. Contemporaneamente alla presentazione all'ATS, il richiedente trasmette l'istanza di cui al comma 2 e la relativa documentazione tecnica all'ispettorato interregionale del lavoro, al comando provinciale dei vigili del fuoco e al dipartimento dell'ARPA competenti per territorio.
Art. 62
(Commissioni per la radioprotezione)
1. Presso i dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS sono istituite le commissioni per la radioprotezione, con funzioni di organismi tecnico-consultivi e di supporto tecnico-scientifico in tema di radioprotezione nell'ambito delle attività di prevenzione dei rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti.
2. Ciascuna commissione è composta da:
3. I componenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono individuati a seguito di avviso pubblico, ove non siano dipendenti delle ATS. Gli altri componenti sono designati dai rispettivi enti di appartenenza. Acquisiti i nominativi, il direttore generale dell'ATS provvede alla costituzione della commissione con la nomina dei componenti.
4. Ciascuna commissione dura in carica tre anni, dispone di una segreteria amministrativa e si dota di un regolamento organizzativo che definisce, in particolare, la periodicità delle riunioni e le modalità di prevenzione di eventuali conflitti di interesse.
Art. 63
(Contenuti del nulla osta, variazioni, modifiche e revoca - sospensione e cessazione dell'attività)
1. Nel nulla osta sono inserite le specifiche prescrizioni tecniche indicate al paragrafo 4.3 dell'allegato XIV del d.lgs. 101/2020 e, se ne ricorrono i presupposti, quelle indicate all'articolo 54, comma 7, dello stesso decreto legislativo.
2. Ogni sette anni a decorrere dalla data del rilascio, il titolare del nulla osta ha l'obbligo di inoltrare all'ATS competente per territorio e alle amministrazioni di cui all'articolo 61, comma 3, una relazione tecnica, sottoscritta, per la parte di rispettiva competenza, da un esperto di radioprotezione e dal responsabile dell'impianto radiologico, contenente le informazioni indicate al paragrafo 4.3, lettera e), dell'allegato XIV del d.lgs. 101/2020.
3. Il titolare del nulla osta che intende apportare variazioni nello svolgimento della pratica ritenute tali da non comportare modifiche all'oggetto del provvedimento o a prescrizioni tecniche in esso contenute deve darne comunicazione all'ATS competente per territorio e alle amministrazioni di cui all'articolo 61, comma 3. Tali variazioni possono essere adottate qualora, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il direttore generale dell'ATS, acquisito, se del caso, il parere della commissione per la radioprotezione, non abbia richiesto la presentazione di un'istanza di modifica dell'oggetto del nulla osta o di prescrizioni tecniche in esso contenute.
4. Il nulla osta può essere modificato d'ufficio dal direttore generale dell'ATS, acquisito il parere vincolante della commissione per la radioprotezione, a seguito della relazione tecnica di cui al comma 2 o su richiesta delle amministrazioni di cui all'articolo 61, comma 3.
5. Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento o a prescrizioni tecniche in esso contenute, o nel caso in cui si verifichino le condizioni previste al paragrafo 6.1, lettere a) e b), dell'allegato XIV del d.lgs. 101/2020 in ordine alla somministrazione di sostanze radioattive su mezzi mobili, l'istanza di modifica del nulla osta, corredata dei dati e delle informazioni di cui all'allegato XIV del d.lgs. 101/2020, per quanto applicabili, deve essere inoltrata all'ATS competente per territorio e alle amministrazioni di cui all'articolo 61, comma 3.
6. L'eventuale sospensione dell'attività o revoca del nulla osta in caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni del d.lgs. 101/2020 o di prescrizioni tecniche è disposta dal direttore generale dell'ATS secondo quanto previsto dall'articolo 61 dello stesso decreto legislativo.
7. L'intendimento di far cessare la pratica oggetto del nulla osta è comunicato all'ATS che provvede alla revoca del nulla osta stesso, salvo quanto previsto ai commi 8 e 9.
8. Se nel nulla osta sono state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di disattivazione dell'installazione in cui la pratica è svolta, il titolare del nulla osta invia all'ATS e alle amministrazioni di cui all'articolo 61, comma 3, entro i termini previsti nel nulla osta medesimo, un piano delle operazioni da eseguire per la disattivazione, comprendente le valutazioni di sicurezza e protezione, con particolare riferimento:
9. Nell'ipotesi di cui al comma 8, il direttore generale dell'ATS, previo parere vincolante della commissione per la radioprotezione, autorizza le operazioni di disattivazione stabilendo eventuali ulteriori prescrizioni. La revoca del nulla osta è subordinata alla verifica, da parte della stessa ATS, circa il completamento delle operazioni di disattivazione che dimostri:
Art. 64
(Termini procedurali)
1. Il direttore generale dell'ATS competente per territorio, acquisito il parere vincolante della commissione per la radioprotezione, provvede, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, al rilascio, al diniego o alla modifica del nulla osta. Del rilascio o della modifica è data comunicazione alle amministrazioni di cui all'articolo 61, comma 3, e all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
2. Nei dieci giorni successivi al ricevimento, l'istanza di cui al comma 1 è trasmessa alla commissione per la radioprotezione per l'espressione del parere entro i successivi sessanta giorni. Qualora la commissione ritenga necessario acquisire ulteriori elementi istruttori tramite richiesta di integrazione della documentazione prodotta, effettuazione di sopralluoghi o convocazione del soggetto che ha presentato l'istanza, i termini di cui al comma 1 e al primo periodo del presente comma possono essere sospesi per una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni e riprendono a decorrere dalla data di acquisizione dei suddetti elementi. La mancata acquisizione degli ulteriori elementi istruttori entro i termini stabiliti comporta il diniego del nulla osta.
Art. 65
(Spese di funzionamento delle commissioni per la radioprotezione)
1. Sono a carico delle ATS le spese per la segreteria amministrativa delle commissioni e per i compensi dei componenti.
2. Ai componenti delle commissioni di cui all'articolo 62, comma 2, lettere b), c) e d), qualora non siano dipendenti delle ATS, spetta per ciascuna seduta un gettone di presenza pari a 200,00 euro.
Art. 66
(Disposizione relativa al nulla osta di categoria A per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti)
1. Al fine dell'espressione del parere da rendere al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio del nulla osta di categoria A, la direzione regionale competente in materia di sanità acquisisce dal direttore generale dell'ATS competente per territorio l'esito dell'istruttoria svolta dalla commissione per la radioprotezione.
Art. 66 bis
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Per quanto non disciplinato dal presente capo continuano a osservarsi le pertinenti disposizioni del Titolo VII del d.lgs. 101/2020.
2. La Giunta regionale, compatibilmente con l'osservanza della normativa statale, adotta eventuali linee guida volte ad assicurare l'uniforme applicazione di disposizioni tecniche o procedurali.
3. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2017, n. 6 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli IV, VI e VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)) e il regolamento regionale 25 marzo 2002, n. 1 (Regolamento di attuazione della L.R. 27 novembre 2001, n. 23 "Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico") sono abrogati.
4. La composizione delle commissioni per la radioprotezione costituite alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche al Titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117)', resta invariata fino alla loro scadenza.
5. Per quanto concerne gli oneri istruttori a carico dei soggetti non pubblici trova applicazione il tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS, approvato con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 4, il tariffario di cui al primo periodo è integrato prevedendo per la modifica del nulla osta di categoria B il dimezzamento della tariffa rispetto a quella prevista per il rilascio di un nuovo nulla osta.'.
Allontanamento di materiali contenenti sostanze radioattive dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020
Art. 66 ter
(Allontanamento di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020)
1. L'allontanamento dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020 di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche notificate ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. 101/2020è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla direzione regionale competente in materia di ambiente, in applicazione dell'articolo 54 dello stesso decreto legislativo.
2. L'istanza di rilascio o di modifica dell'autorizzazione all'allontanamento, sottoscritta dall'esercente o dal legale rappresentante della società che svolge la pratica, e corredata di documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione iscritto nell'elenco di cui all'articolo 129 del d.lgs. 101/2020, contiene, per quanto applicabili, i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6. dell'allegato IX dello stesso decreto legislativo.
Art. 66 quater
(Commissione per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento)
1. Presso la Giunta regionale è istituita la commissione per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento, denominata commissione RAAL, con funzioni di organismo tecnico-consultivo.
2. La commissione è composta da:
3. Acquisiti i nominativi, il direttore della direzione regionale competente in materia di ambiente provvede alla costituzione della commissione con la nomina dei componenti.
4. La commissione dura in carica tre anni, dispone di una segreteria amministrativa e si dota di un regolamento organizzativo che definisce, in particolare, la periodicità delle riunioni e le modalità di prevenzione di eventuali conflitti di interesse.
5. Ai lavori della commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di concorrere all'espressione del parere, esperti delle materie di cui si discute e rappresentanti degli enti territoriali interessati dalla pratica oggetto di valutazione.
Art. 66 quinquies
(Contenuti dell'autorizzazione, variazioni, modifiche e revoca - sospensione dell'attività)
1. Nell'autorizzazione sono inserite le specifiche prescrizioni tecniche indicate all'articolo 54, comma 7, e al paragrafo 6.7 dell'allegato IX del d.lgs. 101/2020.
2. Ogni cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inoltrare alla direzione regionale competente in materia di ambiente, nonché all'ATS e all'ARPA competenti per territorio e all'ISIN, una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza da un esperto di radioprotezione, contenente la conferma o l'aggiornamento della documentazione a suo tempo prodotta.
3. Il titolare dell'autorizzazione che intende apportare variazioni nelle modalità di allontanamento ritenute tali da non comportare modifiche all'oggetto del provvedimento o a prescrizioni tecniche in esso contenute deve darne comunicazione alla direzione regionale competente in materia di ambiente. Tali variazioni possono essere adottate qualora, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il direttore della direzione regionale competente, acquisito, se del caso, il parere della commissione RAAL, non abbia richiesto la presentazione di un'istanza di modifica dell'oggetto dell'autorizzazione o di prescrizioni tecniche in essa contenute.
4. L'autorizzazione può essere modificata d'ufficio dal direttore della direzione regionale competente, acquisito il parere vincolante della commissione RAAL, a seguito della relazione tecnica di cui al comma 2 o su richiesta delle amministrazioni di cui allo stesso comma.
5. Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento o a prescrizioni tecniche in esso contenute, l'istanza di modifica dell'autorizzazione deve essere corredata dei dati e delle informazioni di cui ai paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 dell'allegato IX del d.lgs.101/2020, per quanto applicabili.
6. L'eventuale sospensione dell'attività o revoca dell'autorizzazione, in caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni del d.lgs. 101/2020 o di prescrizioni tecniche, è disposta dal direttore della direzione regionale competente secondo quanto previsto dall'articolo 61 dello stesso decreto legislativo.
Art. 66 sexies
(Termini procedurali)
1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di ambiente, acquisito il parere vincolante della commissione RAAL, provvede, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, al rilascio, al diniego o alla modifica dell'autorizzazione. Del rilascio o della modifica è data comunicazione all'ATS e all'ARPA competenti per territorio e all'ISIN.
2. Nei dieci giorni successivi al ricevimento, l'istanza di cui al comma 1 è trasmessa alla commissione RAAL per l'espressione del parere entro i successivi sessanta giorni. Qualora la commissione ritenga necessario acquisire ulteriori elementi istruttori tramite richiesta di integrazione della documentazione prodotta, effettuazione di sopralluoghi o convocazione del soggetto che ha presentato l'istanza, i termini di cui al comma 1 e al primo periodo del presente comma possono essere sospesi per una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni e riprendono a decorrere dalla data di acquisizione dei suddetti elementi. La mancata acquisizione degli ulteriori elementi istruttori entro i termini stabiliti comporta il diniego dell'autorizzazione.
Art. 66 septies
(Oneri istruttori e spese di funzionamento della commissione RAAL)
1. I soggetti non pubblici sono tenuti al pagamento delle spese di espletamento delle procedure secondo le seguenti tariffe:
2. I componenti della commissione RAAL di cui all'articolo 66 quater, comma 2, lettera d), percepiscono per ciascuna seduta un gettone di presenza pari a 200,00 euro.
Art. 66 octies
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non disciplinato dal presente capo continuano a osservarsi le pertinenti disposizioni del Titolo VII del d.lgs. 101/2020.
2. La Giunta regionale, compatibilmente con l'osservanza della normativa statale, adotta eventuali linee guida volte ad assicurare l'uniforme applicazione di disposizioni tecniche e procedurali.
3. L'informazione di cui al paragrafo 6.2, lettera b, dell'allegato IX del d.lgs. 101/2020 deve essere data agli enti indicati all'articolo 46, comma 2, dello stesso decreto legislativo solo qualora la pratica sia stata oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili) e ricorrano le condizioni previste dall'articolo 234, comma 2, del d.lgs. 101/2020.
Capo II ter
Allontanamento di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020
Art. 66 nonies
(Allontanamento di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti radionuclidi di origine naturale dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020)
1. L'allontanamento dal sistema regolatorio di cui al d.lgs. 101/2020 di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti radionuclidi di origine naturale che provengono da pratiche, notificate ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 101/2020, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla direzione regionale competente in materia di ambiente, in applicazione dell'articolo 23 dello stesso decreto legislativo.
2. L'istanza di autorizzazione all'allontanamento, sottoscritta dall'esercente o dal legale rappresentante della società che svolge la pratica e corredata di documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione iscritto nell'elenco di cui all'articolo 129 del d.lgs. 101/2020, contiene, per quanto applicabili, i dati e le informazioni di cui all'allegato IV dello stesso decreto legislativo.
Art. 66 decies
(Contenuti dell'autorizzazione, variazioni, modifiche e revoca - sospensione dell'attività)
1. Nell'autorizzazione sono inserite le specifiche prescrizioni tecniche indicate all'articolo 23, comma 5, del d.lgs. 101/2020.
2. Ogni cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inoltrare alla direzione regionale competente in materia di ambiente, all'ATS e all'ARPA competenti per territorio, nonché all'ISIN, una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza da un esperto di radioprotezione, contenente la conferma o l'aggiornamento della documentazione a suo tempo prodotta.
3. L'autorizzazione può essere modificata d'ufficio dal direttore della direzione regionale competente, acquisito il parere vincolante della commissione RAAL, a seguito della relazione tecnica di cui al comma 2 o su richiesta delle amministrazioni di cui allo stesso comma.
4. Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento o a prescrizioni tecniche in esso contenute, l'istanza di modifica dell'autorizzazione deve essere corredata dei dati e delle informazioni di cui all'allegato IV del d.lgs.101/2020, per quanto applicabili.
5. L'eventuale sospensione dell'attività o revoca dell'autorizzazione, in caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni del d.lgs. 101/2020 o di prescrizioni tecniche, è disposta dal direttore della direzione regionale competente secondo quanto previsto dall'articolo 61 dello stesso decreto legislativo.
Art. 66 undecies
(Disposizione relativa alle autorizzazioni per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente)
1. Al fine dell'espressione del parere da rendere alla Prefettura per il rilascio di autorizzazioni per gli impianti di gestione di residui ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 101/2020 e dell'espressione di altri pareri previsti dal d.lgs. 101/2020, la direzione regionale competente in materia di ambiente acquisisce l'esito dell'istruttoria svolta dalla commissione RAAL.
Art. 66 duodecies
(Disposizioni finali)
1. Per quanto concerne i termini procedurali a fronte di un'istanza di rilascio o di modifica dell'autorizzazione, gli oneri istruttori, le spese di funzionamento della commissione RAAL e l'adozione di eventuali linee guida si osservano le disposizioni di cui agli articoli 66 sexies, 66 septies e 66 octies, comma 2.
2. Per quanto non disciplinato dal presente capo continuano a osservarsi le pertinenti disposizioni del Titolo IV, Capo II, del d.lgs. 101/2020.
Capo II quater
Prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon in ambienti chiusi
Art. 66 terdecies
(Trasmissione di dati e informazioni sul radon)
1. L'ARPA, le ATS e i servizi di misura della concentrazione di radon assolvono, tramite apposito servizio telematico sviluppato nell'ambito del sistema informativo regionale della prevenzione, all'obbligo di trasmissione di dati e informazioni in loro possesso sulla concentrazione media annua di attività di radon in aria nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all'articolo 152 del d.lgs. 101/2020.
2. Con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità sono definite, in relazione ai luoghi di lavoro, le modalità di comunicazione da parte dell'esercente all'ARPA e alle ATS della descrizione delle attività svolte secondo le disposizioni dell'articolo 17 del d.lgs. 101/2020 e della relazione tecnica di cui al comma 6 del medesimo articolo, nonché della descrizione delle misure correttive attuate corredata dei risultati delle misurazioni di verifica. Con il medesimo decreto sono definite, in relazione alle abitazioni, le modalità di comunicazione delle misurazioni di cui all'articolo 19, comma 4, del d.lgs. 101/2020 da parte dei soggetti di cui all'articolo 155 del medesimo decreto.
Art. 66 quaterdecies
(Campagne di informazione e di sensibilizzazione)
1. La Regione rende disponibili le informazioni sui livelli di concentrazione ed esposizione al radon in ambienti chiusi e sui rischi che ne derivano per la salute, anche in associazione al consumo di tabacco. Promuove, altresì, campagne di informazione e sensibilizzazione riguardanti le modalità di misurazione della concentrazione media annua di radon e sulle misure tecniche correttive disponibili per la riduzione di tale concentrazione.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA e delle ATS.
Art. 66 quinquiesdecies
(Promozione di corsi di formazione e aggiornamento per esperti in interventi di risanamento da radon)
1. La Regione promuove, in collaborazione con l'ARPA, senza oneri a carico del bilancio regionale, l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per esperti in interventi di risanamento da radon di cui all'articolo 15 del d.lgs. 101/2020.
Art. 66 sexiesdecies
(Interventi di protezione dall'esposizione al radon nelle abitazioni)
1. La Regione, in collaborazione con le ATS e con l'ARPA e sulla base di apposita programmazione, adotta, in relazione alle conoscenze dei livelli di concentrazione media annua di attività di radon in ambienti chiusi, iniziative volte a incentivare i proprietari degli immobili adibiti a uso abitativo con locali situati al pianterreno o a un livello seminterrato o sotterraneo a effettuare misurazioni della concentrazione di gas radon, privilegiando i locali con più alto fattore di occupazione.
2. Con particolare riferimento al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, l'ARPA, in collaborazione con le ATS, cura l'attuazione di specifici programmi di misurazione della concentrazione di radon. Tali programmi sono definiti, in relazione alle conoscenze dei livelli di concentrazione media annua di attività di radon in ambienti chiusi, con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità, adottato a seguito di confronto con le direzioni regionali interessate e con la stessa ARPA.
3. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) a e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che coinvolgono l'attacco a terra sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l'ingresso del gas radon all'interno delle unità abitative, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali relative alla prevenzione dell'esposizione al gas radon in ambienti chiusi.
Art. 66 septiesdecies
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Per quanto non disciplinato dal presente capo continuano a osservarsi le disposizioni del Titolo IV, Capo I, del d.lgs. 101/2020, incluse quelle di cui all'articolo 12 relative ai livelli massimi di riferimento per le abitazioni e per i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria e in termini di dose efficace annua.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche al Titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117)', i comuni provvedono, qualora non abbiano già provveduto, a integrare i regolamenti edilizi comunali con norme tecniche specifiche per la protezione dall'esposizione al gas radon in ambienti chiusi.
3. Nelle more dell'entrata in vigore del piano nazionale d'azione per il radon si applicano le 'Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor', approvate sulla base di indicazioni tecniche internazionali con decreto dirigenziale n. 12678 del 21 dicembre 2011, e gli aggiornamenti relativi alle stesse linee guida.
4. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, individua le aree prioritarie secondo le disposizioni dell'articolo 11 del d.lgs. 101/2020.
Capo II quinquies
(Controllo della radioattività nell'ambiente e in alimenti e bevande per il consumo umano e animale)
Art. 66 octiesdecies
(Controllo della radioattività nell'ambiente e in alimenti e bevande per il consumo umano e animale)
1. Il controllo della radioattività nell'ambiente e in alimenti e bevande per il consumo umano e animale è svolto, ai sensi dell'articolo 152 del d.lgs. 101/2020, tramite una rete regionale di sorveglianza della radioattività ambientale, secondo le direttive impartite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La gestione della rete di cui al comma 1 è affidata all'ARPA che, in collaborazione con le competenti direzioni regionali, predispone i piani di monitoraggio e provvede alla trasmissione dei risultati alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale. L'ARPA provvede altresì alla pubblicazione periodica dei dati sul proprio sito web istituzionale.
3. I prelievi di campioni di alimenti e bevande per il consumo umano e animale sono effettuati dalle ATS. I prelievi di campioni ambientali sono effettuati dall'ARPA. Le analisi radiometriche sono svolte dall'ARPA.'.
3.1. A seguito dell'avvenuto recupero dei locali seminterrati a uso abitativo, anche comportante la realizzazione di autonome unità, deve essere effettuata e completata la misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi dalla presentazione della segnalazione certificata ai sensi dell'articolo 24 del d.p.r. 380/2001. Con gli esiti di tale misurazione occorre conseguentemente integrare la documentazione presentata a corredo della segnalazione certificata. Qualora dalla misurazione risulti che i livelli di gas radon sono superiori ai livelli di riferimento stabiliti dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), deve essere completata l'applicazione delle misure tecniche correttive di cui al comma 3 per conseguire il risanamento dei locali e occorre procedere ad ulteriore misurazione, i cui esiti devono essere trasmessi ad ulteriore integrazione della documentazione di cui al periodo precedente al fine di attestare il rispetto dei suddetti livelli di riferimento.
3.2. Nel caso di mutamento d'uso senza opere di locali seminterrati da destinare ad uso abitativo, è obbligatorio effettuare misurazioni delle concentrazioni di radon per verificare il rispetto dei livelli massimi di riferimento di cui all'articolo 12 del d.lgs. 101/2020. La relazione tecnica contenente il risultato della misurazione di cui all'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto è allegata alla comunicazione al comune di cui all'articolo 52, comma 2, della l.r. 12/2005. In caso di superamento dei valori massimi di riferimento di cui al primo periodo devono essere adottate misure correttive per la riduzione dell'esposizione al gas radon e si deve procedere ad ulteriori misurazioni al fine di attestare il rispetto dei suddetti livelli.'.