Legge Regionale 6 giugno 2022 , n. 12

Disposizioni per la valorizzazione del piatto tipico 'spiedo bresciano' e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina

(BURL n. 23 suppl. del 08 Giugno 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-06-06;12

Art. 1
(Finalità e definizioni)
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali delle province lombarde a base di selvaggina, legittimamente allevata o cacciata, nel rispetto della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.(1)
2. Ai fini della presente legge, per spiedo bresciano si intende la specialità culinaria tipica della provincia di Brescia, ottenuta mediante cottura allo spiedo di carni di selvaggina selvatica piccola, appartenente all'ordine dei passeriformi, prelevata a seguito di attività venatoria esercitata sul territorio lombardo nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, statali e regionali, e di carni di altre specie animali da allevamento, erbe aromatiche e burro fuso, tradizionalmente servita o preparata in contesti, eventi o circostanze quali, a mero titolo esemplificativo:(2)
a) all'interno di strutture ricettive alberghiere e non alberghiere di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo);
b) nei mercati, nelle fiere e nelle sagre di cui alla sezione III del capo I del titolo II della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
c) nelle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate dalle associazioni o dagli enti del Terzo settore;
d) nell'ambito delle attività di istruzione e formazione professionale regionale.
2 bis. Le specie passeriformi che possono essere impiegate nella preparazione dello spiedo bresciano di cui al comma 2 e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina sono esclusivamente quelle cacciabili ai sensi di quanto previsto dall’allegato II, parte B, della direttiva 2009/147/CE e dall’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 157/1992, vengono aggiornati gli elenchi delle specie cacciabili, in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali. Nella preparazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina non possono essere in ogni caso impiegate le specie di cui all’allegato I della direttiva 2009/147/CE, nonché le specie di cui all’allegato II, parte B, della medesima direttiva la cui caccia non è permessa in Italia.(3)
2 ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4, nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, ai fini della presente legge la selvaggina selvatica piccola appartenente all’ordine dei passeriformi di cui al comma 2 bis, impiegata nella preparazione e somministrazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina, è ceduta a titolo gratuito, ossia senza alcuna forma di remunerazione, rimborso o altra forma di utilità: (3)
a) dal cacciatore che ha effettuato il prelievo venatorio al consumatore finale e ai soggetti che, negli ambiti di cui al comma 2, provvedono alla preparazione del piatto tipico;
b) dai soggetti che operano negli ambiti di cui al comma 2, al consumatore finale.
3. La presente legge, nel rispetto della disciplina statale ed europea in materia, reca altresì disposizioni finalizzate a regolare gli obblighi di tracciabilità della selvaggina impiegata per la preparazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina.
Art. 2
(Valorizzazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina)
1. La Regione riconosce e promuove il valore storico, culturale ed enogastronomico dello spiedo bresciano e degli altri piatti tradizionali delle province lombarde a base di selvaggina, legittimamente cacciata, al fine di preservare e tramandare nel tempo la tradizione gastronomica lombarda.
Art. 3
(Cessione della selvaggina utilizzata per la preparazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina)
1. Fermi restando i divieti di vendita e commercializzazione di avifauna previsti dalla normativa nazionale ed europea e le relative sanzioni, la cessione a titolo gratuito di selvaggina selvatica piccola proveniente da attività venatoria legittimamente esercitata, da utilizzare per la preparazione dello spiedo bresciano e degli altri piatti tradizionali di cui alla presente legge, nonché la cessione a titolo gratuito, ossia senza alcuna forma di remunerazione, rimborso o altra forma di utilità, della selvaggina selvatica piccola utilizzata per la preparazione dello spiedo bresciano e degli altri preparati a base di selvaggina, legittimamente cacciata, al consumatore finale avviene nel rispetto delle linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e rispettando gli adempimenti di cui all'articolo 4.
Art. 4
(Tracciabilità della selvaggina)
1. Il cacciatore che cede a titolo gratuito al consumatore finale la selvaggina, legittimamente cacciata, da utilizzare per la preparazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina, compila e consegna al cessionario una dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato A alla presente legge, conservandone una copia, nel rispetto della normativa vigente. In caso di cessione agli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione, nonché in caso di cessione ai soggetti o nelle fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 1, il cacciatore che cede in via occasionale e a titolo gratuito un numero non superiore a centocinquanta capi all'anno di selvaggina selvatica piccola, legittimamente cacciata, da utilizzare per la preparazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina, trasmette altresì, entro i tre giorni successivi alla cessione, alla Agenzia di tutela della salute (ATS) competente per il territorio presso cui ha sede il cessionario una copia della dichiarazione di cui al primo periodo.
2. I titolari degli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione, nonché i soggetti che operano nei casi previsti al comma 2 dell'articolo 1, che ricevano a titolo gratuito la selvaggina di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e di igiene, ne documentano la provenienza in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
3. L'allegato A alla presente legge riporta la dichiarazione necessaria per la cessione occasionale gratuita di selvaggina selvatica piccola, legittimamente cacciata, da parte del cacciatore direttamente al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione che riforniscono il consumatore finale o per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico, o comunque ai soggetti o nelle circostanze di cui al comma 2 dell'articolo 1.
Art. 5
(Controlli e sanzioni)(4)
01. La Regione effettua i controlli necessari ad accertare che la valorizzazione e diffusione dei piatti tradizionali lombardi avvenga nel rispetto degli standard di tutela fissati dalla normativa europea e statale vigente. In particolare, la Regione verifica che le attività oggetto della presente legge:(5)
a) avvengano in conformità alla direttiva 2009/147/CE;
b) siano coerenti con i piani d’azione per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici.
02. Per le finalità di cui al comma 01, la Regione: (5)
a) rafforza il contrasto diretto agli illeciti, anche favorendo l’aumento del personale deputato alla vigilanza;
b) rafforza il contrasto indiretto agli illeciti, intensificando, per quanto di propria competenza, i controlli sul traffico illegale, anche di importazione, di uccelli selvatici destinati al consumo umano;
c) promuove iniziative di sensibilizzazione della popolazione e dei cacciatori, per favorire la diffusione di comportamenti virtuosi che consentono di valorizzare le tradizioni locali e rafforzare il legame con il territorio nel rispetto delle regole stabilite per l’attività venatoria, contrastando l’impiego di uccelli di provenienza illecita;
d) intensifica i controlli sulle autocertificazioni di cui all’articolo 4, prevedendo forme di coordinamento informativo tra le ATS, gli organi deputati alla vigilanza venatoria e la direzione regionale competente;
e) intensifica i controlli presso gli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione e comunque nei contesti di cui all’articolo 1, comma 2, anche al fine di accertare la gratuità della cessione della selvaggina, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE.”;
f) provvede, per quanto di propria competenza, all’attuazione delle azioni previste dal piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 30 marzo 2017;
g) pubblica sul sito istituzionale della Giunta regionale, con frequenza biennale e in forma aggregata, gli esiti dei controlli di cui al presente articolo.
1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative in materia venatoria, per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4 si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
Art. 6
(Disposizioni finanziarie)
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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