Legge Regionale 5 luglio 2024 , n. 10

Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera

(BURL n. 28 suppl. del 09 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-05;10

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Regione Lombardia investe in capitale umano e sulla formazione di tutte le figure del sistema sanitario regionale, quali medici, infermieri, operatori e tecnici, nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e in un'ottica di innalzamento dei livelli di tutela della salute degli utenti del servizio sociosanitario lombardo che accedono al sistema dell'emergenza urgenza e delle cure mediche non urgenti, disciplinando le attività di soccorso sanitario preospedaliero, di conduzione di mezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario e delle attività tecniche nelle centrali operative, mediante la previsione di specifiche attività formative finalizzate a migliorare le competenze degli operatori e valorizzarne il ruolo.
2. La presente legge definisce livelli formativi minimi adeguati e idonei a valorizzare i compiti svolti dagli operatori dell'emergenza urgenza, sia in merito alle attività di soccorso sanitario, di conduzione di mezzi di soccorso e delle cure mediche non urgenti, sia per lo svolgimento delle attività tecniche nelle centrali operative di soccorso all'interno del sistema preospedaliero di emergenza urgenza (SOREU) e nell'ambito delle Centrali NUE 112 e NEA 116117.
3. Regione Lombardia valorizza, sia professionalmente sia in chiave solidaristica, anche il ruolo svolto dal volontariato qualificato nell'attività di soccorso sanitario preospedaliero e di conduzione di mezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario, nel quadro di una più ampia visione sistemica di rafforzamento del servizio sanitario regionale.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si definisce:
a) attività di soccorso sanitario preospedaliero: attività di soccorso sanitario di base prestata da soccorritori, anche volontari, in possesso di adeguata formazione in conformità a quanto previsto dalla presente legge e svolta, anche durante il trasporto, nell'ambito di interventi eseguiti con l'impiego di mezzi di soccorso, anche avanzati, in collaborazione con il personale sanitario, secondo i protocolli e le procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali, nonché secondo le indicazioni impartite dal personale sanitario preposto alla gestione degli interventi;
b) attività di soccorso e di conduzione di mezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario: attività di guida degli automezzi di soccorso, anche avanzati, comprensiva anche delle attività di cui alla lettera a), nonché del controllo e del mantenimento in condizioni di piena operatività dei mezzi stessi, svolta da autisti soccorritori, anche volontari, in possesso di adeguata formazione in conformità a quanto previsto dalla presente legge, nell'ambito di interventi eseguiti con l'impiego di mezzi di soccorso, anche avanzato, in collaborazione con il personale sanitario, secondo i protocolli e le procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali, nonché secondo le indicazioni impartite dalle centrali operative e dal personale sanitario preposto alla gestione degli interventi;
c) attività nelle centrali operative: attività di risposta e gestione delle chiamate verso le numerazioni di emergenza e delle cure mediche non urgenti svolta da tecnici, in possesso di adeguata formazione in conformità a quanto previsto dalla presente legge, anche in collaborazione o con la supervisione del personale sanitario operante presso le centrali operative, nonché nel rispetto dei protocolli e delle procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.
Art. 3
(Ambito operativo)
1. Le attività definite all'articolo 2 sono svolte:
a) sui mezzi di soccorso di base del sistema preospedaliero di emergenza urgenza, in collaborazione con gli altri membri dell'equipaggio e in collegamento funzionale con la SOREU di riferimento;
b) sui mezzi di soccorso avanzato del sistema preospedaliero di emergenza urgenza, in collaborazione con gli altri operatori sanitari del soccorso, in collegamento funzionale con la SOREU di riferimento;
c) sui mezzi di trasporto sanitario e trasporto sanitario semplice, operativamente per conto di enti pubblici, enti del Terzo settore e altri soggetti, per la guida dei mezzi e l'accompagnamento del trasportato;
d) presso le centrali operative, nel rispetto dei protocolli e delle procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali, distinte in:
1) Centrale unica di risposta del Numero di emergenza unico europeo (CUR NUE 112), presso cui avviene la risposta e la gestione delle chiamate ricevute dalla centrale tramite le numerazioni di emergenza nazionale, ovvero tramite ulteriori numerazioni di emergenza attivate sulla base di intese locali o nazionali, nel rispetto dei disciplinari adottati a livello statale e regionale;
2) Centrale operativa del Numero europeo armonizzato per le cure mediche non urgenti (NEA 116117), presso cui avviene la risposta e la gestione delle richieste degli utenti per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, compresa la valutazione delle richieste stesse e il rilascio delle informazioni necessarie ovvero l'instradamento delle chiamate verso i servizi o i professionisti competenti in relazione all'esigenza manifestata;
3) Sale operative del sistema preospedaliero di emergenza urgenza (SOREU), presso cui avviene la risposta e la gestione delle chiamate atta a garantire l'esecuzione delle attività tecniche e logistiche relative, in particolare, alla gestione della risposta telefonica all'utente e all'individuazione e attivazione delle risorse più idonee per le attività di soccorso preospedaliero, con la supervisione del personale sanitario.
Art. 4
(Formazione per lo svolgimento delle attività di soccorso sanitario preospedaliero e di conduzione dei mezzi di soccorso)
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è necessaria la frequenza di specifici corsi formativi, finalizzati a fornire ai rispettivi operatori adeguate competenze.
2. L'accesso al percorso formativo per la conduzione di mezzi di soccorso adibiti al soccorso sanitario preospedaliero è subordinato alla previa partecipazione al percorso formativo per attività di soccorso sanitario preospedaliero.
3. Le modalità di organizzazione e di partecipazione, nonché i contenuti dei corsi di cui al presente articolo sono disciplinati con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di formazione degli operatori che prestano la propria attività nei settori disciplinati dalla presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuati i casi in cui, in presenza di crediti o esperienze formative pregresse, è consentita la riduzione della durata dei percorsi formativi, nonché la valorizzazione negli stessi delle competenze acquisite mediante la frequenza dei corsi di cui al presente articolo.
4. I corsi di formazione in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario preospedaliero sono coordinati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), secondo modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 7.
Art. 5
(Contenuti essenziali delle attività formative)
1. I contenuti formativi afferiscono all'area del soccorso alla persona e attengono alla gestione dell'evento, in coerenza con le modalità organizzative definite a livello regionale e nel rispetto delle vigenti normative statali.
2. Per le attività di soccorso sanitario, i principali elementi formativi hanno ad oggetto i seguenti argomenti: assicurare, con metodiche di base, il soccorso alla persona; effettuare le manovre di primo soccorso sulla vittima di malore o trauma; garantire l'immobilizzazione e il trasporto delle persone soccorse; collaborazione attiva con i professionisti sanitari.
3. Per le attività di soccorso e di conduzione di mezzi di trasporto adibiti al soccorso sanitario, i principali elementi formativi attengono, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, alle attività di guida in emergenza degli automezzi di soccorso, anche avanzati, nel rispetto del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e di altre normative vigenti, sulla base delle direttive delle SOREU di riferimento o dell'ente di appartenenza e delle disposizioni impartite dal personale sanitario che assiste il paziente a bordo; alle attività di controllo e mantenimento in condizioni di piena operatività dei mezzi stessi.
4. Per le attività tecniche nelle centrali operative, con riferimento alle tipologie definite all'articolo 2, i principali contenuti formativi consentono di effettuare attività di risposta e gestione delle chiamate verso le numerazioni di emergenza e delle cure mediche non urgenti svolta da tecnici, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, anche in collaborazione o con la supervisione del personale sanitario operante presso le centrali operative/SOREU, nonché nel rispetto dei protocolli e delle procedure operative vigenti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.
Art. 6
(Formazione per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica nelle centrali operative)
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è necessaria la partecipazione a specifici corsi formativi, finalizzati a fornire ai rispettivi operatori adeguate competenze.
2. Le modalità di organizzazione e i contenuti dei corsi di cui al presente articolo sono disciplinati con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di formazione degli operatori che prestano la propria attività nei settori disciplinati dalla presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuati i casi in cui, in presenza di crediti o esperienze formative pregresse, è consentita l'esenzione o la riduzione della durata dei percorsi formativi, nonché la valorizzazione negli stessi delle competenze acquisite mediante la frequenza dei corsi di cui al presente articolo.
3. I corsi di formazione sono coordinati da AREU, secondo modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 7.
Art. 7
(Disposizioni sull'attuazione)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, anche di aggiornamento di precedenti deliberazioni, definisce, in conformità alle disposizioni statali e alle disposizioni regionali previste nelle materie regolate dalla presente legge:
a) i requisiti specifici per l'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge;
b) i contenuti e le modalità di organizzazione e di svolgimento dei percorsi formativi di cui alla presente legge;
c) i casi e i criteri di esenzione o di riduzione della durata dei percorsi formativi, nonché di valorizzazione nei percorsi formativi delle competenze acquisite mediante la frequenza degli altri corsi disciplinati dalla presente legge;
d) i criteri per il riconoscimento della formazione conseguita dagli operatori in altre Regioni ovvero in altri Paesi membri dell'Unione europea.
Art. 8
(Disposizioni transitorie)
1. Gli obblighi formativi previsti dalla presente legge non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già esercitano le attività di cui all'articolo 2 in conformità alle disposizioni statali e regionali.
2. I percorsi formativi afferenti alle attività disciplinate dall'articolo 2, realizzati da enti accreditati in Lombardia, iniziati ma non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgersi regolarmente fino alla loro conclusione con gli stessi contenuti e lo stesso numero di ore stabiliti in sede di progettazione.
3. I soggetti che concludono i percorsi formativi di cui al comma 2 sono esentati dagli obblighi formativi di cui alla presente legge.
Art. 9
(Affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza ad enti del Terzo settore)
1. Ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 2 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), la Regione può affidare i servizi di trasporto sanitario di emergenza urgenza, in via prioritaria, attraverso convenzioni, alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti a una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto.
Art. 10
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi