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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Legge Regionale
23 luglio 2024
, n. 11
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024
(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11
Art. 1
(Modifiche agli articoli 4, 6, 7 e 14 della l.r. 19/2019 e all’articolo 25 bis della l.r. 86/1983)
1. Alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 dell'articolo 4 le parole 'il collegio di vigilanza si avvale di una segreteria tecnica' sono sostituite dalle seguenti: 'il collegio di vigilanza si avvale della segreteria tecnica di cui al comma 5';
b) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 le parole 'almeno una volta l'anno' sono sostituite dalle seguenti: 'di norma una volta l'anno';
c) al comma 6 dell'articolo 6 le parole 'dei singoli AREST' sono sostituite dalle seguenti: 'dei singoli accordi';
d) dopo il comma 3 dell'articolo 7 è inserito il seguente:
'3 bis. Qualora siano previste trasformazioni urbanistico-territoriali da assoggettare a procedura di VAS, la deliberazione della Giunta regionale di promozione dell'accordo di programma indica il comune territorialmente interessato quale ente preposto a individuare, al proprio interno, l'autorità competente in materia di VAS; in caso di intervento localizzato su più territori comunali, l'autorità competente è individuata all'interno dell'ente territoriale che ha competenza prevalente secondo quanto stabilito dalla conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 34, comma 3, del d.lgs. 267/2000. Per le trasformazioni urbanistico-territoriali di cui al primo periodo del presente comma la valutazione di incidenza è effettuata dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano territorialmente interessata, ferma restando la competenza della Regione all'effettuazione di tale valutazione nell'ambito della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 3, lettera c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).';
e) alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o sul perimetro dell'ambito territoriale interessato';
f) al primo periodo del comma 14 dell'articolo 7 le parole 'le modifiche di cui al comma 13' sono sostituite dalle seguenti: 'quali modifiche rientrano nelle ipotesi di cui ai commi 13 e 13 bis';
g) dopo il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 7 è inserito il seguente: 'Non sono ammesse le spese derivanti da modifiche sostanziali non validate dal collegio di vigilanza.' ;
h) al terzo periodo del comma 14 dell'articolo 7 le parole 'diverse da quelle di cui al comma 13' sono sostituite dalle seguenti: 'diverse da quelle di cui ai commi 13 e 13 bis';
i) al quarto periodo del comma 14 dell'articolo 7 le parole 'sugli aspetti di cui al comma 13' sono sostituite dalle seguenti: 'sugli aspetti di cui ai commi 13 e 13 bis';
j) dopo il primo periodo del comma 7 dell'articolo 14 sono aggiunti i seguenti: 'Laddove l'accordo sia stato promosso dalla Regione, trascorsi dieci anni dalla data della relativa sottoscrizione, gli ultimi cinque dei quali senza alcuna riunione del collegio di vigilanza, il Presidente della Regione può proporre ai sottoscrittori la chiusura dell'accordo. La proposta di cui al precedente periodo si intende tacitamente accolta da ciascun sottoscrittore decorsi trenta giorni dalla ricezione, fatto salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 18, in caso di impiego di risorse pubbliche.'.
2. Per effetto di quanto previsto, in tema di valutazione di incidenza, al comma 1, lettera d), del presente articolo, alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(2)è apportata la seguente modifica:
a) dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 25 bis è inserita la seguente:
'b bis) effettuano la valutazione di incidenza delle trasformazioni urbanistico-territoriali previste negli accordi di programma di cui all'articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), come modificata dalla legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024);'.
3. La previsione in materia di valutazione ambientale strategica di cui al primo periodo del comma 3 bis dell'articolo 7 della l.r. 19/2019, come introdotta dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, si applica anche agli accordi di programma promossi dalla Regione entro la data di entrata in vigore della presente legge per i quali, alla stessa data, non siano ancora stati individuati e selezionati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
4. Il regolamento regionale approvato ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 19/2019è aggiornato alle modifiche apportate alla stessa legge regionale entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche rispetto all'indicazione della fase della procedura di definizione degli accordi di programma in cui individuare l'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica, con evidenza dell'avvio della relativa procedura; tale indicazione può essere effettuata, in sede di aggiornamento del regolamento regionale, anche per le trasformazioni urbanistico-territoriali da assoggettare a procedura di VAS ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 7 della l.r. 19/2019, come introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo.
Art. 2
(Modifica all’articolo 9 della l.r. 1/2012)
1. All'articolo 9 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria)(3)è apportata la seguente modifica:
a) il secondo periodo del comma 2è sostituito dal seguente: 'Il presente comma non si applica alle società partecipate in modo totalitario di cui all'Allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 e ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), della presente legge.'.
2. La modifica di cui al comma 1, con conseguente possibilità che anche personale non dirigenziale eserciti il ruolo di responsabile del procedimento, si applica anche ai procedimenti avviati, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dalle società partecipate in modo totalitario di cui all'Allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
(Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(4)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 5è inserito il seguente:
'Art. 5 bis
(Tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale)
1. È istituito il tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale.
2. Il tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale è costituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto dai seguenti soggetti:
3. Il tavolo permanente di cui al comma 1 viene convocato almeno due volte all'anno e analizza, su proposta dei suoi componenti, gli assetti e le problematiche dei territori rurali su cui operano i partenariati di cui al comma 2, lettera b), e i GAL di cui al comma 2, lettera c), al fine di coordinare, monitorare e valorizzare le diverse politiche territoriali promosse in ambito Leader e aree interne, fatte salve le regole di gestione dei fondi comunitari.
4. La partecipazione al tavolo permanente di cui al presente articolo è a titolo gratuito.'.
(Tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale)
1. È istituito il tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale.
2. Il tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale è costituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto dai seguenti soggetti:
a) il Presidente della Regione o dagli assessori regionali competenti, o loro delegati, che lo presiedono, designati sulla base della materia all'ordine del giorno;
b) i rappresentanti legali dei capifila dei partenariati per lo sviluppo locale delle strategie delle aree interne o loro delegati;
c) i presidenti, o loro delegati, dei gruppi di azione locale (GAL), costituiti ai sensi dei regolamenti europei;
f) tre consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale, garantendo la rappresentanza della minoranza;
3. Il tavolo permanente di cui al comma 1 viene convocato almeno due volte all'anno e analizza, su proposta dei suoi componenti, gli assetti e le problematiche dei territori rurali su cui operano i partenariati di cui al comma 2, lettera b), e i GAL di cui al comma 2, lettera c), al fine di coordinare, monitorare e valorizzare le diverse politiche territoriali promosse in ambito Leader e aree interne, fatte salve le regole di gestione dei fondi comunitari.
4. La partecipazione al tavolo permanente di cui al presente articolo è a titolo gratuito.'.
Art. 4
(Modifiche agli articoli 25, 26, 29, 47, 61 e 90 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché gli enti gestori dei parchi regionali territorialmente competenti.';
b) al comma 1 dell'articolo 26, dopo le parole 'Sono incentivati' sono inserite le seguenti: ', attraverso l'erogazione di contributi per spese correnti o di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento,';
c) il comma 2 dell'articolo 26è sostituito dal seguente:
'2. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.';
d) dopo il comma 3 dell'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:
'3 bis. La Regione trasferisce alle comunità montane, per il relativo territorio e per il comune di Sondrio, ed eroga direttamente, nel restante territorio, risorse per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1. Nel caso in cui le stesse comunità montane siano beneficiarie di contributi, l'istruttoria per l'assegnazione è svolta dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio o dalla Regione per il restante territorio.
3 ter. La Giunta regionale definisce i criteri di riparto fra le comunità montane delle risorse cui al comma 3 bis, tenendo conto delle specificità territoriali ed economiche.';
3 ter. La Giunta regionale definisce i criteri di riparto fra le comunità montane delle risorse cui al comma 3 bis, tenendo conto delle specificità territoriali ed economiche.';
e) il comma 1 dell'articolo 29è sostituito dal seguente:
f) al comma 2 dell'articolo 29 le parole 'al SIARL' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sistemi informativi regionali';
g) al comma 3 dell'articolo 29 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'l'elenco delle domande ammesse a finanziamento e il prospetto delle liquidazioni effettuate.';
h) al comma 1 bis dell'articolo 47 le parole 'L'ERSAF' sono sostituite dalle seguenti: 'La Giunta regionale, con il supporto dell'ERSAF,' e le parole '31 ottobre' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre';
i) al comma 10 dell'articolo 61 le parole 'Chi transita senza l'autorizzazione di cui all'articolo 59, commi 3 e 4,' sono sostituite dalle seguenti: 'Chi transita senza le autorizzazioni di cui all'articolo 59, commi 1 e 4,';
j) il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 90 è sostituito dai seguenti: 'I contributi annuali inferiori alla soglia di economicità di riscossione, fissata con deliberazione della Giunta regionale, sono oggetto di procedura di riscossione ove, nell'arco di un quinquennio, risultino superiori all'importo fissato per tale soglia. La procedura di riscossione dei contributi inferiori alla soglia di economicità di cui al precedente periodo è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024).'.
Art. 5
(Inserimento del Titolo VIII.1 nella l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(6)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il Titolo VIII è inserito il seguente:
'Titolo VIII.1
Disposizioni sulla coltivazione, sulla raccolta e sulla prima trasformazione di piante officinali
Art. 130.1
(Coltivazione, raccolta e prima trasformazione di piante officinali - attuazione della normativa statale)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare una o più deliberazioni con cui disciplinare, per quanto non già disciplinato dalla normativa statale, l'attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione di piante officinali in applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali) e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 gennaio 2022 (Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie officinali spontanee).'.
Disposizioni sulla coltivazione, sulla raccolta e sulla prima trasformazione di piante officinali
Art. 130.1
(Coltivazione, raccolta e prima trasformazione di piante officinali - attuazione della normativa statale)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare una o più deliberazioni con cui disciplinare, per quanto non già disciplinato dalla normativa statale, l'attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione di piante officinali in applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali) e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 gennaio 2022 (Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie officinali spontanee).'.
Art. 6
(Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 6/2010)
1. Al fine di specificare la correlazione sussistente tra il procedimento commerciale e quello edilizio per gli insediamenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(7), è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 5è inserito il seguente:
'Art. 5 bis
(Correlazione tra il procedimento commerciale e quello edilizio per le medie strutture di vendita)
1. Per le medie strutture di vendita è prevista la contestualità dell'acquisizione del titolo abilitativo commerciale e di quello edilizio.'.
(Correlazione tra il procedimento commerciale e quello edilizio per le medie strutture di vendita)
1. Per le medie strutture di vendita è prevista la contestualità dell'acquisizione del titolo abilitativo commerciale e di quello edilizio.'.
Art. 7
(Modifiche agli articoli 2, 3, 3 bis e 4 della l.r. 20/2002 e norma transitoria)
1. Alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus))(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 le parole 'ai piani di contenimento ed eradicazione della nutria predisposti dalle province e dalla Città metropolitana, di cui al comma 2, e si devono attenere alle linee guida indicate dalla Regione, di cui al comma 3' sono sostituite dalle seguenti: 'all'attuazione del Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria';
b) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 la parola 'Programma' è sostituita dalla seguente: 'Piano;';
c) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 le parole 'approvando i piani di contenimento ed eradicazione entro il termine indicato' sono soppresse;
d) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2, dopo la parola 'istituiscono' sono aggiunte le seguenti: 'di concerto con la Regione';
e) al comma 3 dell'articolo 2 il periodo 'La Regione predispone un Programma regionale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria sulla base della consistenza della specie, da attuarsi tramite i piani di contenimento ed eradicazione delle province e della Città metropolitana ed emana linee guida per le attività dei comuni di cui al comma 1, con riguardo anche al destino delle carcasse di cui al comma 4.' è sostituito dal seguente: 'La Regione, a partire dall'anno 2025, predispone un Piano regionale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria, definendo le opportune modalità gestionali per il raggiungimento degli obiettivi coerenti con il Piano di gestione nazionale.';
f) al comma 5 dell'articolo 2 il periodo 'L'attuazione dei piani di controllo, di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è ritenuto un servizio di pubblica utilità.' è sostituito dal seguente: 'L'attuazione del Piano regionale triennale di controllo, di cui al comma 3, è ritenuto un servizio di pubblica utilità.';
2. Fino alla data di approvazione del piano regionale triennale di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 20/2002, come sostituito dal comma 1, lettera e), del presente articolo, restano efficaci il Programma regionale triennale 2024-2026 di contenimento ed eradicazione della nutria, nonché i piani provinciali e il piano della Città metropolitana di Milano conseguentemente adottati.
Art. 8
(Modifiche agli articoli 17, 23, 27, 33, 43 e 48 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 17 le parole 'ad associazioni di protezione ambientale con provata esperienza nella gestione di aree protette' sono sostituite dalle seguenti: 'ad associazioni di protezione ambientale con provata esperienza nella gestione di aree protette, ad associazioni venatorie o ai comitati di gestione di ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia.';
b) dopo il comma 5 dell'articolo 23 è inserito il seguente:
'5 bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 5, il cacciatore è autorizzato ad usare come richiami vivi gli uccelli feriti nell'esercizio dell'attività venatoria, purché non accecati o mutilati, ai quali appone al tarso il contrassegno previsto al comma 2 dell'articolo 26 della presente legge fornito al cacciatore richiedente, previa presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del certificato medico veterinario, dalla regione Lombardia e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio anche avvalendosi di enti o istituti ornitologici riconosciuti e di associazioni ornitologiche riconosciute dalla regione Lombardia.';
c) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 27 le parole 'e previo parere motivato del comprensorio alpino' sono sostituite dalle seguenti: 'previo parere motivato del comprensorio alpino in ordine alla presenza certificata nei tre anni precedenti di galliformi alpini e di ungulati';
d) al comma 6 dell'articolo 33 le parole da 'I termini di presentazione delle domande di adesione' fino a 'figlio o genitore che lo accompagna' sono sostituite dalle seguenti: 'I termini di presentazione delle domande di adesione non si applicano ai neo cacciatori che hanno diritto ad essere associati e ad acquisire la permanenza associativa con la stessa specializzazione, in uno a libera scelta degli ambiti o comprensori alpini di caccia del cacciatore che li accompagna ai sensi dell'articolo 44, comma 8.';
e) alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 43 le parole 'e fuori dalla zona faunistica delle Alpi per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati,' sono sostituite dalle seguenti: 'e fuori dalla zona faunistica delle Alpi per il completamento dei piani di prelievo degli ungulati,';
f) dopo il comma 6 bis dell'articolo 48 è inserito il seguente:
'6 ter. A tutela del benessere animale, il maneggio del richiamo vivo per le operazioni di accertamento di cui al presente comma deve essere effettuato da un medico veterinario dipendente dal dipartimento di medicina veterinaria dell'ATS territorialmente competente.'.
Art. 9
(Modifiche agli articoli 69, 76 e 114 e abrogazione dell’articolo 103 della l.r. 6/2010)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 dell'articolo 69 è sostituito dal seguente:
'7. La domanda di autorizzazione si intende accolta se entro quarantacinque giorni dalla data della relativa presentazione il comune non comunica all'interessato il provvedimento di rigetto.';
b) il comma 13 dell'articolo 69 è sostituito dal seguente:
'13. Il comune comunica immediatamente gli estremi dell'autorizzazione o della SCIA, in via telematica, al prefetto e al questore.';
c) al comma 14 dell'articolo 69 le parole 'autorizzati ai sensi del comma 1' sono soppresse e le parole: 'i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione' sono sostituite dalle seguenti: 'i prodotti che somministrano';
d) l'articolo 76 è sostituito dal seguente:
'Art. 76
(Decadenza ed altri effetti sui titoli abilitativi)
1. L'autorizzazione decade o, nei casi di attività soggette alla SCIA, l'attività si considera svolta in mancanza della medesima segnalazione nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a) ed e) sono individuati dagli indirizzi generali di cui all'articolo 68.
3. La proroga non è concessa in caso di:
(Decadenza ed altri effetti sui titoli abilitativi)
1. L'autorizzazione decade o, nei casi di attività soggette alla SCIA, l'attività si considera svolta in mancanza della medesima segnalazione nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
a) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio;
d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza e il titolare, a seguito della diffida da parte dell'amministrazione competente a rispristinare il regolare stato dei locali, non ottemperi a tale ripristino entro il termine assegnato dalla medesima amministrazione;
e) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesto, da parte del proprietario dell'attività, il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a) ed e) sono individuati dagli indirizzi generali di cui all'articolo 68.
3. La proroga non è concessa in caso di:
f) al comma 10 dell'articolo 114 le parole 'Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per cessazione di attività devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita' sono soppresse;
g) il comma 16 dell'articolo 114 è sostituito dal seguente:
'16. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), le autorizzazioni decadono o, nei casi di attività soggette a SCIA, l'attività si considera svolta in mancanza della medesima segnalazione alla scadenza del termine delle vendite di liquidazione e comunque non oltre il termine di cui al comma 3.'.
Art. 10
(Modifica all’articolo 3 della l.r. 6/2003)
1. All'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)(11)è apportata la seguente modifica:
Art. 11
(Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 29/2016)
1. Alla legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea del comma 2 dell'articolo 1, dopo la parola 'distretti,' sono inserite le seguenti: 'filiere produttive,';
b) alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché dell'intelligenza artificiale e delle altre tecnologie di frontiera' ;
c) dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 è aggiunta la seguente:
'g bis) l'interazione fra settori produttivi tradizionali e settori ad alta tecnologia e ad alto contenuto di conoscenza anche mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle reti infrastrutturali digitali.';
d) alla lettera j) del comma 3 dell'articolo 2, dopo le parole 'big data' sono inserite le seguenti: ', nonché delle tecnologie di intelligenza artificiale';
e) alla lettera n) del comma 3 dell'articolo 2, dopo le parole 'tessuto economico lombardo' sono aggiunte le seguenti: ', nonché promozione dell'attrazione di ricercatori e lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 (Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati) e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) nelle materie di cui alla presente legge, con particolare riguardo agli ambiti dell'intelligenza artificiale e delle altre tecnologie di frontiera';
f) la lettera f) del comma 6 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
'f) sostiene iniziative congiunte tra università, enti di ricerca e imprese volte al potenziamento di infrastrutture di eccellenza e alla realizzazione di laboratori misti di ricerca con il fine di favorire l'innovazione di prodotto e di processo.'.
Art. 12
(Modifica all’articolo 4 della l.r. 6/2018)
1. All'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 6 (Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo)(13)è apportata la seguente modifica:
Art. 13
(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 26/2014 e norma transitoria)
1. All'articolo 11 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni della montagna)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole 'di guida alpina' sono sostituite dalle seguenti: 'di aspirante guida alpina di primo e secondo livello, di guida alpina-maestro di alpinismo';
b) il comma 2è sostituito dai seguenti:
'2. La Regione cura l'organizzazione dei corsi di formazione finalizzati all'abilitazione all'esercizio delle professioni di maestro di sci, di aspirante guida alpina di primo e secondo livello, di guida alpina-maestro di alpinismo e di accompagnatore di media montagna, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi collegi regionali. Per i maestri di sci è altresì fatta salva la collaborazione con gli organi tecnici della FISI.
2.1. La Regione cura, altresì, l'organizzazione dei corsi di specializzazione per i maestri di sci, anche mediante la stipula di apposita convenzione con il rispettivo collegio regionale e in collaborazione con gli organi tecnici della FISI. I corsi di specializzazione per aspiranti guide alpine e guide alpine-maestri di alpinismo sono invece organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine, secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, della legge 6/1989.
2.2. I corsi di aggiornamento professionale per le professioni di cui al comma 2 sono organizzati, sotto la vigilanza della Regione, dai rispettivi collegi regionali o da altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali).';
2.1. La Regione cura, altresì, l'organizzazione dei corsi di specializzazione per i maestri di sci, anche mediante la stipula di apposita convenzione con il rispettivo collegio regionale e in collaborazione con gli organi tecnici della FISI. I corsi di specializzazione per aspiranti guide alpine e guide alpine-maestri di alpinismo sono invece organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine, secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, della legge 6/1989.
2.2. I corsi di aggiornamento professionale per le professioni di cui al comma 2 sono organizzati, sotto la vigilanza della Regione, dai rispettivi collegi regionali o da altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali).';
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Maestri di sci, aspiranti guide alpine di primo e secondo livello, guide alpine-maestri di alpinismo e accompagnatori di media montagna hanno l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del d.p.r. 137/2012. La partecipazione ai corsi di specializzazione è facoltativa.';
Art. 14
(Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 37 e 41 della l.r. 25/2016. Inserimento dell’articolo 37 bis nella l.r. 25/2016. Abrogazione degli articoli 10, 11 e 40 della l.r. 25/2016 e abrogazione della l.r. 14/2017)
1. Alla legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'anche attraverso il suo riconoscimento internazionale';
b) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', reti delle riserve della biosfera, rete delle città creative, nonché siti inclusi in altri elenchi istituiti nell'ambito dei programmi UNESCO';
c) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
'e) cammini e itinerari culturali;';
d) dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
'h bis) sviluppo arti performative e della creatività artistica.';
e) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 le parole 'dagli strumenti della programmazione' sono sostituite dalle seguenti: 'dal programma triennale per la cultura di cui all'articolo 9';
f) al comma 2 dell'articolo 8 le parole 'delle attività e delle opportunità culturali' sono sostituite dalle seguenti: 'delle attività, delle progettualità e delle opportunità culturali';
i) il comma 1 dell'articolo 9è sostituito dal seguente:
'1. Costituisce strumento della programmazione regionale il programma triennale per la cultura.';
k) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 le parole 'piani integrati della cultura' sono sostituite dalle seguenti: 'progetti integrati';
o) all'alinea del comma 2 dell'articolo 13 le parole 'Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale' sono sostituite dalle seguenti: 'Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale';
p) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14, dopo le parole 'rete integrata di biblioteche' sono inserite le seguenti: 'e di sistemi bibliotecari' e le parole ', in particolare attraverso l'organizzazione di sistemi bibliotecari' sono soppresse;
q) all'alinea del comma 3 dell'articolo 14 e all'alinea del comma 2 dell'articolo 16 le parole da 'costituiti con apposita convenzione' a 'normativa vigente' sono soppresse;
r) il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
'4. La Giunta regionale definisce linee di indirizzo per la costituzione di sistemi bibliotecari che favoriscano l'accesso del più ampio pubblico alla consultazione e alla fruizione del patrimonio librario e documentale e che promuovano servizi culturali di qualità.';
s) il comma 3 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
'3. La Giunta regionale definisce linee di indirizzo per la costituzione di sistemi museali che favoriscano l'accesso del più ampio pubblico alla fruizione delle collezioni in essi presenti e che promuovano servizi culturali di qualità.';
t) all'alinea del comma 1 dell'articolo 18, dopo la parola 'sostiene' sono inserite le seguenti: 'e coordina';
u) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 19:
x) al comma 3 dell'articolo 20 le parole 'itinerari culturali' sono sostituite dalla seguente: 'percorsi';
y) al comma 1 dell'articolo 22, dopo l'acronimo 'AESS' sono inserite le seguenti parole: 'e con la partecipazione delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche, di enti e associazioni' e dopo le parole 'la conoscenza' sono inserite le seguenti: 'l'acquisizione';
cc) il comma 2 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:
'2. I progetti integrati della cultura sono finalizzati ad attuare interventi di promozione del territorio, del patrimonio culturale, di attività ed eventi culturali integrati con le politiche regionali di sviluppo economico, tutela ambientale, attrattività e welfare.';
dd) il comma 3 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:
'3. Il contenuto dei progetti è definito in base alle priorità stabilite dal programma triennale per la cultura.';
ff) dopo l'articolo 37è inserito il seguente:
'Art. 37 bis
(Censimento delle scuole di musica e dell'offerta formativa musicale)
1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle scuole di musica e di enti pubblici o privati che offrono formazione musicale esistenti sul territorio lombardo, quale strumento di ricognizione e monitoraggio, a supporto della programmazione di settore. Nell'elenco confluiscono dati e informazioni sulle strutture raccolti e aggiornati, anche con la collaborazione degli enti locali, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.';
(Censimento delle scuole di musica e dell'offerta formativa musicale)
1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle scuole di musica e di enti pubblici o privati che offrono formazione musicale esistenti sul territorio lombardo, quale strumento di ricognizione e monitoraggio, a supporto della programmazione di settore. Nell'elenco confluiscono dati e informazioni sulle strutture raccolti e aggiornati, anche con la collaborazione degli enti locali, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.';
2. La legge regionale 2 maggio 2017, n. 14 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi bibliotecari della Città metropolitana di Milano)(16)è abrogata, fatti salvi gli effetti prodotti.
Art. 15
(Modifica all’articolo 5 della l.r. 27/2015)
1. All'articolo 5 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(17)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 2, come sostituito dall'articolo 4, comma 7, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 24 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione') dopo le parole 'territorio lombardo' sono inserite le seguenti: ', anche con riguardo al patrimonio culturale'.
Art. 16
(Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9 e 10 della l.r. 20/2022)
1. Alla legge regionale 21 ottobre 2022, n. 20 (Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di cremazione per animali da compagnia)(18) sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole 'impianti di cremazione' ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: 'impianti di incenerimento';
b) al comma 1 dell'articolo 1 le parole 'così come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy)' sono soppresse;
c) dopo il comma 1 dell'articolo 1è aggiunto il seguente:
'1 bis. Per animali da compagnia si intendono quelli appartenenti ad una delle specie di cui all'Allegato I, Parte A e Parte B, del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.';
d) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o alla sola inumazione';
e) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 2, dopo le parole 'competente per territorio' sono inserite le seguenti: ', nonché al rilascio delle autorizzazioni previste da specifiche normative di settore';
g) al comma 3 dell'articolo 2 le parole 'in conformità alle vigenti disposizioni in materia' sono sostituite dalle seguenti: 'attestante la sussistenza dei requisiti tecnici, strutturali e impiantistici definiti dal regolamento di cui all'articolo 10 o previsti dal progetto edilizio se i titoli abilitativi sono stati ottenuti prima della data di entrata in vigore del medesimo regolamento';
h) al comma 4 dell'articolo 2 le parole 'per la cremazione' sono sostituite dalle seguenti: 'per l'incenerimento';
j) l'articolo 3è sostituito dal seguente:
'Art. 3
(Localizzazione dei cimiteri e degli impianti di incenerimento per animali da compagnia)
1. I comuni individuano le aree da destinare alla realizzazione dei cimiteri per animali da compagnia e degli impianti di incenerimento in conformità alle vigenti disposizioni in materia urbanistica anche con riguardo alle zone di rispetto relative alle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ferme restando le tutele di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Ove si tratti della realizzazione di cimiteri, i comuni tengono altresì conto delle caratteristiche del suolo definite dal regolamento di cui all'articolo 10.
2. I cimiteri per animali da compagnia sono contornati da una zona di rispetto secondo le disposizioni dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie). Gli impianti di incenerimento non compresi all'interno di aree cimiteriali sono soggetti al rispetto della distanza minima di cento metri da edifici destinati ad uso abitativo.
3. I cimiteri per animali da compagnia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di ampliamento della superficie solo se soddisfano il requisito di cui al comma 2.';
(Localizzazione dei cimiteri e degli impianti di incenerimento per animali da compagnia)
1. I comuni individuano le aree da destinare alla realizzazione dei cimiteri per animali da compagnia e degli impianti di incenerimento in conformità alle vigenti disposizioni in materia urbanistica anche con riguardo alle zone di rispetto relative alle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ferme restando le tutele di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Ove si tratti della realizzazione di cimiteri, i comuni tengono altresì conto delle caratteristiche del suolo definite dal regolamento di cui all'articolo 10.
2. I cimiteri per animali da compagnia sono contornati da una zona di rispetto secondo le disposizioni dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie). Gli impianti di incenerimento non compresi all'interno di aree cimiteriali sono soggetti al rispetto della distanza minima di cento metri da edifici destinati ad uso abitativo.
3. I cimiteri per animali da compagnia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di ampliamento della superficie solo se soddisfano il requisito di cui al comma 2.';
k) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 le parole 'avvenuta cremazione' sono sostituite dalle seguenti: 'avvenuto incenerimento';
n) al comma 1 dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e dell'ARPA per la verifica degli aspetti inerenti alla tutela ambientale';
o) dopo il comma 1 dell'articolo 9è aggiunto il seguente:
'1 bis. Le sanzioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, sono irrogate dai comuni che introitano i relativi proventi.';
p) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 le parole 'requisiti tecnici, strutturali, impiantistici e gestionali' sono sostituite dalle seguenti: 'requisiti tecnici, strutturali e impiantistici';
q) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 è inserita la seguente:
'a bis) compiti dei gestori dei cimiteri;';
r) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o di ampliamento dei cimiteri e degli impianti di incenerimento';
s) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 è inserita la seguente:
'c bis) caratteristiche e dimensioni delle fosse per l'inumazione e delle cellette per le urne cinerarie; ';
u) dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:
'h bis) tempi e modalità di dismissione dei cimiteri.';
v) dopo l'articolo 10è inserito il seguente:
'Art. 10 bis
(Rinvio alla normativa statale)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia all'osservanza delle disposizioni della normativa statale di riferimento.'.
(Rinvio alla normativa statale)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia all'osservanza delle disposizioni della normativa statale di riferimento.'.
Art. 17
(Modifiche agli articoli 5 e 129 e all’Allegato 1 della l.r. 33/2009)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 5 ter dell'articolo 5, dopo le parole 'le ATS' sono inserite le seguenti: 'e le ASST';
b) all'alinea del comma 1 dell'articolo 129:
1) le parole 'delle disposizioni del d.lgs. 196/2003' sono sostituite dalle seguenti: 'della normativa statale ed europea vigente in materia';
c) dopo la lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 129 sono aggiunte le seguenti:
'n-ter) registro grandi traumi;
n-quater) registro epatiti croniche;
n-quinquies) registro rete oftalmologica;
n-sexies) registro fibromialgia;
n-septies) registro broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO);
n-octies) registro malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI);
n-novies) registro delle terapie intensive;
n-decies) registro cefalee;
n-undecies) registro fratture da fragilità ossea;
n-duodecies) registro artroprotesi;
n-terdecies) registro extra corporeal membrane oxygenation (ECMO);
n-quaterdecies) registro degli arresti cardiaci.';
n-quater) registro epatiti croniche;
n-quinquies) registro rete oftalmologica;
n-sexies) registro fibromialgia;
n-septies) registro broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO);
n-octies) registro malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI);
n-novies) registro delle terapie intensive;
n-decies) registro cefalee;
n-undecies) registro fratture da fragilità ossea;
n-duodecies) registro artroprotesi;
n-terdecies) registro extra corporeal membrane oxygenation (ECMO);
n-quaterdecies) registro degli arresti cardiaci.';
d) il comma 3 dell'articolo 129 è sostituito dal seguente:
'3. Per quanto non già disciplinato dalla normativa statale, con regolamenti adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 196/2003, sono individuati, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2-ter e 2-sexies dello stesso decreto legislativo, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i tipi di dati personali che possono essere trattati inclusi quelli afferenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, le operazioni eseguibili, i soggetti che possono aver accesso ai dati medesimi, nonché le misure di sicurezza e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati.';
Art. 18
(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 1/2003 e norma transitoria)
1. All'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
2. La durata massima del commissariamento prevista in trentasei mesi dal comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 1/2003, come modificato dal comma 1, ove ricorrano situazioni eccezionali di particolare complessità si applica anche ai commissariamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ancorché già rinnovati.
Art. 19
(Modifica all’articolo 3 della l.r. 2/2021)
1. All'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 2021, n. 2 (Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie)(21)è apportata la seguente modifica:
Art. 20
(Modifica all’articolo 7 della l.r. 25/2022)
1. All'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 25 (Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità)(22)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
'2 bis. Il budget di progetto è caratterizzato da flessibilità e dinamicità al fine di integrare, ricomporre, ed eventualmente riconvertire, l'utilizzo delle risorse che lo compongono, nel pieno rispetto del principio di autodeterminazione, autonomia e libera scelta della persona con disabilità. Il budget di progetto può essere autogestito dalla persona con disabilità, con l'obbligo di rendicontazione, secondo modalità da definire, ai sensi della normativa in vigore.'.
Art. 21
(Modifiche agli articoli 6, 22, 23, 25, 28 e 31 della l.r. 16/2016)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(23) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: 'Il piano triennale può essere aggiornato mediante il piano annuale secondo modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 23.';
b) al quinto periodo del comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole 'il piano triennale e il suo' è inserita la seguente parola: 'eventuale';
c) al comma 4 bis dell'articolo 22, le parole 'gli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al comma 6 dell'articolo 23' sono sostituite dalle seguenti: 'gli appartenenti alle forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze Armate di cui al comma 6 dell'articolo 23';
d) al comma 6 dell'articolo 23, dopo le parole 'famiglie monoparentali,' sono inserite le seguenti: 'padri e madri, separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà,';
e) al comma 6 dell'articolo 23, dopo le parole 'famiglie monoparentali,' sono inserite le seguenti: 'coloro che abbiano in corso una procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento e si trovino in condizioni di emergenza abitativa,';
f) al comma 6 dell'articolo 23 le parole 'appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22)' sono sostituite dalle seguenti: 'appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22) e alle Forze Armate di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)';
g) alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 23 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché le procedure e le modalità del suo eventuale aggiornamento;' ;
h) l'alinea del comma 10 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente: 'Il regolamento di cui al comma 3 disciplina altresì le condizioni oggettive e soggettive di disagio, disciplina e può individuare le categorie di particolare e motivata rilevanza sociale di cui al comma 6, definisce i relativi punteggi per la formazione della graduatoria, che tengono conto:';
i) dopo la lettera d) del comma 10 dell'articolo 23 è inserita la seguente:
'd bis) delle categorie di particolare e motivata rilevanza sociale.';
j) dopo il comma 10 dell'articolo 23 è inserito il seguente:
'10 bis. Le categorie di particolare e motivata rilevanza sociale di cui ai commi 6 e 10 possono essere individuate anche in considerazione dell'attività lavorativa svolta dal richiedente nell'ambito della tutela della salute, dell'istruzione e dell'università, della sicurezza e dell'amministrazione della giustizia.';
k) al quarto periodo del comma 13 dell'articolo 23 le parole ', che predispone un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale' sono sostituite dalle seguenti: '. In tal caso, l'assegnazione è subordinata alla presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali del comune, che provvedono a predisporre un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale, i cui risultati sono presentati nell'ambito del monitoraggio dei protocolli per la sicurezza dei quartieri sottoscritti, anche in sede del citato Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.';
l) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente: 'Qualora la condizione di indigenza del nucleo familiare dovesse permanere al termine del contributo finanziario regionale, può essere riconosciuto il contributo di cui al comma 3.';
m) dopo il comma 5 dell'articolo 25 è inserito il seguente:
'5 bis. Gli enti proprietari, al fine di concorrere a perseguire l'obiettivo di una sensibile riduzione della morosità, adottano appropriate modalità organizzative con particolare riguardo alla periodicità della richiesta di pagamento dei costi della locazione e alla possibilità di scorporare l'importo del canone di locazione da quello dei servizi a rimborso.';
n) al comma 2 bis dell'articolo 28, alla lettera b bis) le parole 'nella misura massima del quindici per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'nella misura massima del venti per cento';
o) il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:
'2. Il programma di cui all'articolo 28, comma 4, può prevedere:
a) la locazione a canone agevolato determinato ai sensi dell'articolo 32, a favore di nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato ovvero per rispondere a esigenze abitative determinate da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti da attività umana, che abbiano reso inagibile l'abitazione per un periodo prolungato;
b) la locazione nello stato di fatto, a soggetti intermedi, il cui statuto preveda nell'oggetto sociale la gestione di servizi abitativi pubblici o sociali ovvero la gestione di servizi sociali connessi ad esigenze abitative, a favore di nuclei familiari che non sono in grado di soddisfare il proprio bisogno abitativo attraverso il libero mercato oppure a favore di nuclei familiari che hanno esigenze abitative collegate a particolari condizioni meritevoli di tutela, familiari, di lavoro, di studio o di cura. Nel caso in cui la locazione sia finalizzata alla sublocazione, il canone è determinato ai sensi dell'articolo 32;
Art. 22
(Modifiche all’articolo 23 della l.r. 24/2006)
1. All'articolo 23 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
'8. I beneficiari di contributi pubblici per acquisto di autobus o filobus o altri mezzi di trasporto sono tenuti a trascrivere, presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e presso i Registri di Immatricolazione per i veicoli non iscritti al PRA, unitamente all'ammontare dei contributi ricevuti, una formale annotazione contenente il vincolo di destinazione e di inalienabilità dei mezzi di trasporto oggetto della contribuzione pubblica, così come definito con apposito provvedimento della Giunta regionale.';
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
'9. Con riferimento ai contributi erogati da Regione Lombardia per l'acquisto di mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, in caso di anticipata alienazione dei beni acquistati rispetto al periodo di vincolo di destinazione e inalienabilità trascritto con le modalità di cui al comma 8, i beneficiari dei contributi pubblici sono tenuti a restituire alla Regione una quota parte dei contributi erogati proporzionale alla durata del vincolo, secondo quanto disciplinato nei provvedimenti della Giunta regionale riguardanti la concessione del relativo contributo.'.
Art. 23
(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 22/2020 e norma transitoria)
1. All'articolo 16 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 22 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020)(25) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica le parole 'all'articolo 6 del d.l. 76/2020' sono sostituite dalle seguenti: 'agli articoli 215 e 218 del d.lgs. 36/2023';
b) al comma 1 le parole 'dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)' e le parole 'dell'articolo 6, comma 5, del medesimo d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'articolo 218 del medesimo d.lgs. 36/2023';
c) al comma 2 le parole 'all'articolo 6, commi 2 e 4, del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020' sono sostituite dalle seguenti: 'all'articolo 215 del d.lgs. 36/2023' e le parole 'all'articolo 6, comma 5, del medesimo d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020' sono sostituite dalle seguenti: 'all'articolo 218 del medesimo d.lgs. 36/2023';
d) al comma 3 le parole 'dai commi 2 e 5 del citato articolo 6 del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020' sono sostituite dalle seguenti: 'dal comma 2 dell'articolo 1 e dall'articolo 6 dell'Allegato V.2 al d.lgs. 36/2023' e le parole 'comma 1 bis' sono sostituite dalle seguenti: 'comma 2 del presente articolo'.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la designazione e la nomina da parte della Regione, rispettivamente, del presidente del collegio consultivo tecnico e del terzo componente del collegio consultivo tecnico ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 22/2020, come modificato al comma 1 del presente articolo.
3. Nelle more della formazione dell'elenco adottato ai sensi della deliberazione di cui al comma 2 restano efficaci l'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2021, n. 4420 e l'elenco regionale formato ai fini delle designazioni e nomine di competenza della Regione.
Art. 24
(Abrogazione dell’articolo 11 e modifica dell’articolo 24 bis della l.r. 17/2015)
1. Alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità)(26) sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 25
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 2/2020)
1. All'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2020, n. 2 (Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine)(27) sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 26
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 18/2010 e all’articolo 2 della l.r. 18/2022)
1. All'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale)(28), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole 'dei consumatori e degli utenti' sono inserite le seguenti: ', nonché la funzione di Garante per il diritto alla salute,';
b) dopo la lettera c bis) del comma 2 è aggiunta la seguente:
'c ter) assicura la tutela dei diritti di ciascun soggetto destinatario di prestazione sanitaria e sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie)';
c) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:
'4 ter. In qualità di Garante per il diritto alla salute, il Difensore, qualora verifichi la fondatezza delle segnalazioni pervenutegli, interviene nei confronti degli uffici di pubblica tutela (UPT), degli enti pubblici regionali, delle unità d'offerta sanitaria e sociosanitaria, nonché dei soggetti gestori pubblici e privati accreditati, per assicurare l'accesso alle prestazioni e l'efficacia nell'erogazione dei servizi.'.
2. Alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità)(29), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 27
(Modifiche all’articolo 29 della l.r. 27/2021)
1. All'articolo 29 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)(30) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo e il secondo periodo del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: 'Entro il termine previsto dalle disposizioni finali della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 recante 'Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali' , di cui alla lettera c) del punto 2 di tale direttiva, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di formulazione della sezione generale del piano regionale di protezione civile, di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge. A seguito dell'approvazione della sezione generale del piano, i singoli piani di settore, di cui alla sezione settoriale del medesimo piano, sono sottoposti a verifica ai fini di un eventuale aggiornamento o di una eventuale revisione da parte della Giunta regionale e devono essere, nel caso, approvati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della sezione generale del piano.';
b) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. Entro il termine di cui al primo periodo del comma 1 le province e la Città metropolitana di Milano adeguano la rispettiva pianificazione in materia di protezione civile agli indirizzi regionali di cui all'articolo 17, comma 1, nonché alle prescrizioni di cui alla presente legge. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi piani, continuano a trovare applicazione gli strumenti di pianificazione già vigenti.';
Art. 28
(Modifica all’articolo 4 della l.r. 5/2017)
1. All'articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico)(31)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
'6. Chiunque intraprende un percorso della REL lo fa sotto la propria responsabilità, consapevole dei rischi connessi alla frequentazione della rete escursionistica usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, nonché i divieti emanati dalla protezione civile o da altre autorità competenti, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante. L'escursionista deve valutare con la necessaria diligenza gli eventi atmosferici ed essere dotato di adeguata attrezzatura assumendosi la responsabilità dei rischi e dei danni che possano derivargli dalla sua negligenza, imprudenza e imperizia.'.
Art. 29
(Modifiche agli articoli 45 e 80 e abrogazione dell’articolo 83 della l.r. 12/2005)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(32) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 45 è inserito il seguente:
'1 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, in caso di strumenti di pianificazione attuativa intercomunale o di valenza sovracomunale, ivi compresi quelli conseguenti all'approvazione di strumenti di programmazione negoziata, lo scomputo degli oneri di urbanizzazione può essere regolamentato dai comuni interessati, anche sotto il profilo finanziario, sulla base della valutazione comparativa degli interessi complessivi coinvolti e fermo restando il perseguimento del pubblico interesse. La disposizione di cui al primo periodo è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche agli strumenti di pianificazione attuativa in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente comma, purché non siano scaduti i termini per la realizzazione dei relativi interventi.';
b) al primo periodo del comma 7 bis dell'articolo 80 le parole 'espressa in metri cubi per interventi edilizi o in metri per interventi stradali e infrastrutturali a rete' sono sostituite dalle seguenti: 'espressa in metri cubi per interventi edilizi, in metri quadrati per interventi a raso o in metri lineari per interventi stradali e infrastrutturali a rete';
Art. 30
(Modifiche agli articoli 3 e 6 e abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 28/2009)
1. Alla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)(33) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3, dopo le parole 'criteri per l'esercizio coordinato ed integrato delle attività minerarie in esercizio' sono inserite le seguenti: ', degli interventi per la valorizzazione';
b) dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente: 'Il regolamento di cui al precedente periodo può prevedere, altresì, ove necessario ai fini di univocità applicativa, le definizioni riferite, in particolare, agli interventi per la valorizzazione e alle attività di valorizzazione.';
d) al comma 1 dell'articolo 6 le parole 'a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali' sono sostituite dalle seguenti: 'a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali';
e) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'inclusi i casi di revoca e di decadenza del provvedimento autorizzatorio.';
f) al comma 4 dell'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il regolamento di cui al precedente periodo può prevedere, altresì, ove necessario ai fini di univocità applicativa, le definizioni riferite agli interventi di cui al comma 1 e alle correlate attività di valorizzazione.'.
Art. 31
(Modifica all’articolo 28 della l.r. 20/2021)
1. All'articolo 28 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati)(34)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
'4 bis. La Città metropolitana di Milano può autorizzare la prosecuzione dell'attività estrattiva già oggetto di proroga ai sensi del comma 4, a condizione che tale attività non sia in contrasto con le previsioni per gli ambiti territoriali estrattivi individuati dal nuovo piano cave della Città metropolitana, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 28 giugno 2022, n. XI/2501, e a condizione che, entro la data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024), sia stata, alternativamente, presentata istanza di:
4 ter. Le autorizzazioni rilasciate dalla Città metropolitana in applicazione del comma 4 bis sono efficaci fino al 31 dicembre 2025 o, se antecedente a tale data, fino al rilascio dell'autorizzazione che abilita l'escavazione per l'ambito in attuazione del nuovo piano cave approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 28 giugno 2022, n. XI/2501.'.
a) provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, ai fini della gestione produttiva di tali ambiti;
4 ter. Le autorizzazioni rilasciate dalla Città metropolitana in applicazione del comma 4 bis sono efficaci fino al 31 dicembre 2025 o, se antecedente a tale data, fino al rilascio dell'autorizzazione che abilita l'escavazione per l'ambito in attuazione del nuovo piano cave approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 28 giugno 2022, n. XI/2501.'.
Art. 32
(Modifica all’articolo 8 della l.r. 12/2007)
1. All'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche' ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)(35)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
'7 bis. Nelle more dell'individuazione nel programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) di modalità specifiche di applicazione dei criteri localizzativi alle istanze relative a discariche vicine ai confini regionali, sono sospesi i procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale. A tal fine, è avviato l'aggiornamento del PRGR approvato con deliberazione di Giunta regionale 23 maggio 2022, n. XI/6408 e sono sentite le Regioni confinanti. La sospensione, di cui al primo periodo, opera fino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione di aggiornamento del PRGR e, comunque, non oltre il 31 marzo 2025.';
7 ter. Nelle more dell'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e del piano territoriale metropolitano (PTM) e loro varianti che introducono elementi di salvaguardia aggiuntiva di cui all'articolo 16, comma 2 ter, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), i procedimenti di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e di termovalorizzatori di rifiuti o di ampliamento degli esistenti, pendenti tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024' e la data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al secondo periodo del comma 2 ter dell'articolo 16 della l.r. 26/2003, sono sospesi fino all'approvazione di tale deliberazione della Giunta regionale e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2025. La Regione, ricevuta la documentazione da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, procede secondo quanto previsto al comma 2 ter dell'articolo 16 della l.r.26/2003. I criteri di idoneità o di non idoneità alla localizzazione degli impianti di incenerimento e di termovalorizzatori dei rifiuti, derivanti dalla procedura di cui al precedente periodo, si applicano anche ai procedimenti di cui al primo periodo del presente comma.'.
7 ter. Nelle more dell'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e del piano territoriale metropolitano (PTM) e loro varianti che introducono elementi di salvaguardia aggiuntiva di cui all'articolo 16, comma 2 ter, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), i procedimenti di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e di termovalorizzatori di rifiuti o di ampliamento degli esistenti, pendenti tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024' e la data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al secondo periodo del comma 2 ter dell'articolo 16 della l.r. 26/2003, sono sospesi fino all'approvazione di tale deliberazione della Giunta regionale e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2025. La Regione, ricevuta la documentazione da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, procede secondo quanto previsto al comma 2 ter dell'articolo 16 della l.r.26/2003. I criteri di idoneità o di non idoneità alla localizzazione degli impianti di incenerimento e di termovalorizzatori dei rifiuti, derivanti dalla procedura di cui al precedente periodo, si applicano anche ai procedimenti di cui al primo periodo del presente comma.'.
Art. 33
(Modifica all’articolo 27 della l.r. 24/2006)
1. All'articolo 27 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(36)è apportata la seguente modifica:
2. La modifica di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni accertate dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2024).
Art. 34
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all’articolo 60 quater della l.r. 33/2009, all’articolo 25 della l.r. 26/1993 e agli articoli 2, 3 e 5 della l.r. 18/2015)
1. All'articolo 60 quater della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(37)è apportata la seguente modifica:
a) al primo periodo del comma 1 bis, come inserito dall'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023), la parola 'indeterminato,' è soppressa.
2. All'articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(38), come modificata dall'articolo 10 della l.r. 4/2023, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 quater le parole ', anche in caso di previsione dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza predisposta preventivamente e che dovrà essere contestualmente allegata all'istanza' sono sostituite dalle seguenti: '; nei casi in cui è prevista la procedura di valutazione di incidenza, questa viene espletata preventivamente con esito positivo e allegata all'istanza.';
b) il secondo periodo del comma 5 septies è sostituito dal seguente:
'Sono assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza, qualora dovuta, i rinnovi degli appostamenti esistenti e autorizzati al momento della data di entrata in vigore della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023), ubicati all'interno dei siti Natura 2000 o all'esterno nel raggio di cento metri in caso di incidenza significativa sui siti stessi.'.
3. Alla legge regionale 1 luglio 2015, n. 18 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici)(39), come modificata dalla l.r. 8/2024, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 2, le parole 'ad associazioni per finalità sociali o' sono sostituite dalle seguenti: 'ad enti del Terzo settore e, in subordine, ad associazioni per finalità sociali oppure';
b) al comma 1 dell'articolo 3, le parole 'associazioni di volontariato e di promozione sociale' sono sostituite dalle seguenti: 'associazioni per finalità sociali';
Art. 35
(Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 5/2007)
1. L’articolo 12 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative –“Collegato ordinamentale 2007”)(40)è sostituito dal seguente:
“Art. 12
(Patrocinio e contributi del Consiglio regionale a favore di enti ed associazioni per iniziative di interesse regionale)
1. Il Consiglio regionale può concedere il proprio patrocinio a carattere non oneroso ai seguenti soggetti richiedenti:
a) soggetti pubblici e soggetti di natura associativa che per disposizione statutaria o dell’atto costitutivo, ovvero per natura giuridica o come deducibile dalle loro attività non perseguano fini di lucro (enti, istituzioni, associazioni, comitati e altri soggetti assimilabili previsti dalla legge);
b) soggetti che perseguono fini di lucro, per iniziative non profit di eccezionale carattere benefico, sociale, culturale, umanitario e per iniziative fieristiche finalizzate a promuovere il territorio e le sue risorse economiche, produttive e turistiche.
2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di particolare interesse regionale e che siano coerenti con le disposizioni statutarie regionali di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo, organizzate nel territorio regionale, ovvero su quello nazionale o all’estero su temi di interesse regionale.
3. Il Consiglio regionale può concedere, nei limiti del relativo fondo del proprio bilancio, contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati, che non abbiano fini di lucro, per la promozione di iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale. Tali manifestazioni devono essere qualificanti per le funzioni e le attività del Consiglio regionale. I progetti per i quali viene richiesto il contributo al Consiglio regionale non possono godere di altri contributi regionali.
4. I soggetti che intendono fruire del patrocinio e dei contributi, di cui al presente articolo, devono farne domanda al Presidente del Consiglio regionale.
5. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.”.
(Patrocinio e contributi del Consiglio regionale a favore di enti ed associazioni per iniziative di interesse regionale)
1. Il Consiglio regionale può concedere il proprio patrocinio a carattere non oneroso ai seguenti soggetti richiedenti:
a) soggetti pubblici e soggetti di natura associativa che per disposizione statutaria o dell’atto costitutivo, ovvero per natura giuridica o come deducibile dalle loro attività non perseguano fini di lucro (enti, istituzioni, associazioni, comitati e altri soggetti assimilabili previsti dalla legge);
b) soggetti che perseguono fini di lucro, per iniziative non profit di eccezionale carattere benefico, sociale, culturale, umanitario e per iniziative fieristiche finalizzate a promuovere il territorio e le sue risorse economiche, produttive e turistiche.
2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di particolare interesse regionale e che siano coerenti con le disposizioni statutarie regionali di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo, organizzate nel territorio regionale, ovvero su quello nazionale o all’estero su temi di interesse regionale.
3. Il Consiglio regionale può concedere, nei limiti del relativo fondo del proprio bilancio, contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati, che non abbiano fini di lucro, per la promozione di iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale. Tali manifestazioni devono essere qualificanti per le funzioni e le attività del Consiglio regionale. I progetti per i quali viene richiesto il contributo al Consiglio regionale non possono godere di altri contributi regionali.
4. I soggetti che intendono fruire del patrocinio e dei contributi, di cui al presente articolo, devono farne domanda al Presidente del Consiglio regionale.
5. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.”.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia