Legge Regionale 8 agosto 2024 , n. 15

Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale

(BURL n. 33, suppl. del 12 Agosto 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-08-08;15

Art. 1
(Oggetto, finalità e definizioni)
1. Al fine di dettare disposizioni uniformi sotto il profilo urbanistico e di perseguire l'ordinato assetto del territorio regionale, la presente legge disciplina, secondo la normativa statale ed europea, i criteri, gli indirizzi e le modalità per la localizzazione di nuovi insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, anche a seguito di trasferimento della relativa sede operativa, nonché di insediamenti logistici esistenti il cui ampliamento ne determina la rilevanza sovracomunale, così come definiti al comma 2 e reca previsioni per la conseguente realizzazione di tali insediamenti nel rispetto, in particolare, della tutela dell'ambiente, incluso quello urbano, e della salute pubblica, nonché in coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, altresì, in caso di ampliamento di insediamenti logistici aventi superficie operativa già superiore alla soglia di cui al primo periodo del comma 2.
2. Ai fini della presente legge, sono qualificati insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale le piattaforme logistiche non intermodali, i centri di magazzinaggio generale e simili, i centri di movimentazione di merci e prodotti, anche a supporto del commercio, e i depositi di merci o veicoli che, anche a seguito di ampliamento, interessano una superficie operativa superiore ai tre ettari. Rientrano, altresì, tra gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale quelli per l'esercizio delle attività di logistica o autotrasporto di merci e prodotti localizzati in aree la cui destinazione d'uso è sempre oggetto di specifica previsione nel Piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) che superino la soglia di cui al primo periodo del presente comma.
3. Nella definizione di superficie operativa di cui al comma 2 rientrano i capannoni, i magazzini o i depositi, gli uffici, i piazzali e la viabilità interna, i parcheggi funzionali all'attività di logistica, l'area ferroviaria o portuale, con esclusione delle aree verdi e delle aree di mitigazione e compensazione interne o esterne all'area di intervento.
4. Le aree nelle quali è verificata la sussistenza delle condizioni insediative per la localizzazione degli insediamenti di cui al comma 2 sono definite ambiti territoriali idonei.
5. La definizione degli ambiti territoriali di cui al comma 4è effettuata dalle province nei rispettivi Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 15 della l.r. 12/2005, sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 della presente legge, ed è periodicamente aggiornata, di norma ogni cinque anni, con le modalità semplificate di cui all'articolo 17, comma 11, della l.r. 12/2005, in base all'evoluzione delle dotazioni infrastrutturali ricadenti nel territorio provinciale e agli insediamenti realizzati in tali ambiti. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alla Città metropolitana di Milano a seguito della rivalutazione delle indicazioni fornite sugli insediamenti logistici di portata sovracomunale dal Piano territoriale metropolitano (PTM) di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)'), effettuata dalla stessa Città metropolitana ai sensi dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, della presente legge.
6. La presente legge prevede, altresì, disposizioni:
a) per l'adeguamento della pianificazione territoriale provinciale e metropolitana, di cui alla l.r. 12/2005 e alla l.r. 32/2015, in riferimento agli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale;
b) per l'approvazione degli interventi attuativi volti alla realizzazione degli insediamenti logistici di cui alla lettera a);
c) sulla procedura per conseguire, ove prescritta, l'intesa di co-pianificazione tra gli enti interessati, da attivare nelle more della definizione degli ambiti territoriali idonei per gli insediamenti di cui alla lettera a) e, una volta definiti tali ambiti, laddove localizzati in tutto o in parte all'esterno degli stessi ambiti.
Art. 2
(Pianificazione territoriale per gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale. Modifiche agli articoli 15, 18 e 20 della l.r. 12/2005)
1. In applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 6, lettera a), della presente legge, alla l.r. 12/2005(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 7 quater dell'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:
'7 quinquies. Il PTCP, tenuto conto delle previsioni dei PGT assunte ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere e quinquies) ed e sexies), nonché dell'individuazione degli ambiti della rigenerazione effettuata ai sensi dell'articolo 8 bis della presente legge e sentita la Conferenza di cui all'articolo 16, definisce gli ambiti territoriali idonei destinati alla localizzazione e alla realizzazione degli insediamenti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale recante 'Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale'. La definizione di tali ambiti è effettuata in conformità ai criteri e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale medesima, nonché in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali. La variante al PTCP per la definizione degli ambiti territoriali idonei di cui al primo periodo non può essere effettuata con le modalità semplificate di cui all'articolo 17, comma 11.

7 sexies. In tutti i casi in cui una proposta di variante al documento di piano, di piano attuativo in variante al documento di piano o di nuovo documento di piano, presentata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere e quinquies) ed e sexies), destini un'area a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale prima della definizione degli ambiti territoriali idonei o, una volta definiti, in tutto o in parte all'esterno degli stessi, la provincia territorialmente interessata e la Regione, per i rispettivi profili di competenza, ne valutano la compatibilità anche secondo i criteri e gli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale recante 'Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale', sulla base degli esiti dell'intesa di co-pianificazione effettuata prima dell'adozione della variante al documento di piano, del piano attuativo in variante al documento di piano o del nuovo documento di piano e disciplinata ai sensi dell'articolo 5 di tale legge regionale, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 8 dello stesso articolo 5. La valutazione sulla compatibilità di cui al primo periodo del presente comma assume efficacia prescrittiva e prevalente, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, e dell'articolo 20, comma 5 bis, sulla variante al documento di piano adottata, sul piano attuativo adottato in variante al documento di piano o sul nuovo documento di piano adottato, in riferimento alla destinazione logistica.

7 septies. In tutti i casi in cui una proposta di variante al documento di piano, di piano attuativo in variante al documento di piano o di nuovo documento di piano destini un'area a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale all'interno degli ambiti territoriali idonei definiti ai sensi del comma 7 quinquies, la provincia territorialmente interessata effettua la valutazione di compatibilità secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 5, e tale valutazione ha efficacia prescrittiva e prevalente ai sensi del secondo periodo del comma 7 sexies.';
b) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 è inserita la seguente:
'c bis) la definizione degli ambiti territoriali idonei alla localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, ai sensi della legge regionale recante 'Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale' e, in particolare, del secondo periodo del comma 7 sexies dell'articolo 15 della presente legge;';
c) dopo il comma 5 dell'articolo 20 è inserito il seguente:
'5 bis. Le valutazioni di compatibilità effettuate dalla Regione sulla destinazione di aree a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 7 sexies, della presente legge e dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale recante 'Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale' hanno efficacia prescrittiva e prevalente.'.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo, riferite alle province e ai rispettivi PTCP, si applicano anche alla Città metropolitana di Milano a seguito della rivalutazione delle indicazioni fornite dal PTM sugli insediamenti logistici di portata sovracomunale di cui all'articolo 5, comma 4, della l.r. 32/2015, effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, della presente legge.
Art. 3
(Principi direttivi per la localizzazione degli insediamenti di logistica di rilevanza sovracomunale)
1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e gli indirizzi per la definizione degli ambiti territoriali idonei di cui all'articolo 1, comma 4, sulla base dei seguenti principi direttivi:
a) idoneità della localizzazione rispetto ai collegamenti al sistema di mobilità di scala provinciale, metropolitana, regionale, nazionale, oltre che alle reti TEN-T, anche in termini di verifica degli impatti sulla congestione e sulla sicurezza della rete viabilistica, e rispetto alla presenza di parcheggi funzionali all'attività logistica;
b) incidenza dell'intervento sulla politica regionale di riduzione del consumo di suolo anche rispetto all'applicazione delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 2, lettera e sexies), e 51, comma 1, sesto periodo, della l.r. 12/2005;
c) localizzazione prioritaria nelle aree dismesse, in quelle da rigenerare o da bonificare;
d) promozione della perequazione territoriale tra i comuni coinvolti;
e) sussistenza delle condizioni per la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione delle esternalità negative sul territorio e sull'ambiente;
f) salvaguardia della salute pubblica, degli ambiti e dei beni soggetti a tutela ambientale e paesaggistica, nonché dello sviluppo sostenibile, anche in ottica di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e considerazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico definiti nel PTCP e nel PTM ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della l.r. 12/2005;
g) considerazione degli indirizzi eventualmente già contenuti nei PTCP e nel PTM;
h) considerazione degli insediamenti di logistica di rilevanza sovracomunale nel territorio provinciale o metropolitano, della presenza di clusters dedicati agli ambiti logistici e della relativa distribuzione sul territorio, del livello di operatività, del traffico indotto e delle criticità, anche in coerenza con gli obiettivi, con le strategie e con le azioni individuate dal programma regionale della mobilità e dei trasporti (PRMT);
i) differenziazione in base al livello di rilevanza dell'intervento e in riferimento alla dimensione dell'ambito;
j) ruolo dell'ambito rispetto al bacino potenziale da servire;
k) presenza di collegamenti con terminal intermodali e zone logistiche semplificate.
2. I criteri e gli indirizzi di cui al comma 1 costituiscono, altresì, parametri di riferimento per i pareri di cui all'articolo 4, comma 3, e per le valutazioni di cui all'articolo 5, comma 7.
Art. 4
(Disciplina per la realizzazione di interventi per gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale)
1. A seguito dell'approvazione dei criteri e degli indirizzi regionali, di cui all'articolo 3, e nelle more della definizione degli ambiti territoriali idonei di cui all'articolo 1, comma 4, la Regione e la Città metropolitana o la provincia territorialmente interessata valutano, per i rispettivi profili di competenza, le proposte di piano attuativo, anche in variante al Documento di Piano, riferite agli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, sulla base degli esiti della procedura di intesa di co-pianificazione di cui all'articolo 5; tale procedura è attivata a seguito della presentazione della proposta di piano attuativo di cui all'articolo 14, commi 1 e 5, della l.r. 12/2005. L'intesa di cui al primo periodo è volta, alternativamente, a:
a) consentire la valutazione contestuale della proposta di piano attuativo conforme alle previsioni del PGT;
b) definire, in particolare, le condizioni e le prescrizioni da recepire, secondo i criteri e gli indirizzi regionali, nel piano attuativo in variante al PGT in riferimento alla relativa destinazione logistica, rispetto alle quali effettuare le conseguenti valutazioni di compatibilità, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 9, sul piano adottato dal comune.
2. La procedura per la valutazione effettuata in base agli esiti dell'intesa di co-pianificazione di cui al comma 1 si applica anche ai piani attuativi riferiti agli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale localizzati, in tutto o in parte, all'esterno degli ambiti territoriali idonei, a seguito della definizione di tali ambiti da parte della provincia e della Città metropolitana di Milano.
3. In caso di interventi riferiti, anche solo in parte, agli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale per i quali sia stata presentata, ai sensi dell'articolo 97 della l.r. 12/2005, istanza di avvio del procedimento allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), o sia stata presentata istanza ai sensi dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), nelle more della definizione degli ambiti territoriali idonei di cui all'articolo 1, comma 4, o per progetti localizzati, in tutto o in parte, all'esterno di tali ambiti a seguito della relativa definizione, in sede di conferenza di servizi la Città metropolitana o la provincia territorialmente interessata esprime un parere sulla compatibilità dell'intervento logistico anche sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 3 della presente legge. La Regione esprime un parere sulla compatibilità dell'intervento logistico per i profili di rispettiva competenza in caso di aree che potrebbero comportare insediamenti logistici con superficie operativa superiore a venti ettari o di insediamenti localizzabili in ambiti territoriali interprovinciali, anche sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui al primo periodo. Fermo restando quanto previsto all'articolo 97, comma 3, della l.r. 12/2005, non sono approvati i progetti riferiti a interventi per la realizzazione di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale per i quali la conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilità in base ai pareri di cui al presente comma.
4. Riguardo agli interventi logistici per i quali sia stata presentata istanza al SUAP o istanza ai sensi dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, compresi in piani attuativi approvati a seguito di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo o ai sensi dell'articolo 6, comma 11, gli enti di cui al primo e al secondo periodo del comma 3 verificano, nei casi ivi previsti, unicamente il recepimento di eventuali specifiche prescrizioni rese, per tali interventi, ai fini, rispettivamente, della sottoscrizione dell'intesa di co-pianificazione, di cui all'articolo 5, o dell'approvazione dell'accordo di programma di cui allo stesso articolo 6, comma 11.
5. In caso di istanze di avvio del procedimento al SUAP o all'autorità compente ai sensi dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 per interventi riferiti agli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale localizzati all'interno degli ambiti territoriali idonei di cui all'articolo 1, comma 4, i pareri sulla compatibilità riguardo ai profili logistici dell'intervento di cui al comma 3 sono espressi ai sensi dell'articolo 97, comma 3, della l.r. 12/2005.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di coordinamento tra le procedure per le valutazioni di cui ai commi 1 e 2 e quelle per le successive valutazioni ambientali, nonché, ove necessario, le modalità di coordinamento tra le altre procedure di cui ai precedenti commi.
7. In deroga a quanto stabilito all'articolo 14, comma 1 bis, della l.r. 12/2005, non è consentito attuare le previsioni stabilite dalla presente legge mediante ricorso al permesso di costruire convenzionato, anche laddove stabilito dal PGT.
8. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai piani attuativi conformi o in variante al piano delle regole.
Art. 5
(Disciplina dell'intesa di co-pianificazione)
1. Il comune che intende approvare una variante al proprio documento di piano, un piano attuativo in variante al documento di piano o un nuovo documento di piano per destinare una o più aree a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale nei casi di cui all'articolo 15, comma 7 sexies, della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, è tenuto, dopo la pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, a indicare espressamente la rilevanza sovracomunale della destinazione logistica e ad attivare, prima dell'adozione della variante al documento di piano, del piano attuativo in variante al documento di piano o del nuovo documento di piano, la procedura per la stipulazione di un'intesa di co-pianificazione con la Regione e con la Città metropolitana o la provincia territorialmente interessata ai sensi del comma 5; tale procedura può essere attivata anche da più comuni contestualmente interessati per i territori di rispettiva competenza. La procedura di cui al primo periodo si applica anche in caso di presentazione di una proposta di piano attuativo nei casi e ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2.
2. Ai fini dell'attivazione e dello svolgimento della procedura di cui al comma 1, il comune può avvalersi del supporto della provincia o della Città metropolitana di Milano.
3. La procedura di cui al comma 1è attivata dal comune che, contestualmente, invia agli enti e ai soggetti di cui ai commi 5 e 6:
a) un documento descrittivo e motivato, avente ad oggetto la previsione urbanistica che intende adottare, recante l'indicazione puntuale dell'area o delle aree destinabili ad attività di logistica di rilevanza sovracomunale. In caso di piano attuativo il comune invia la relativa proposta presentata che, ove introduca una variante al documento di piano in riferimento alla relativa destinazione logistica, è corredata anche dal documento descrittivo e motivato di cui al primo periodo;
b) l'invito a partecipare, anche in modalità telematica, ad una apposita riunione per la co-pianificazione.
4. Nel corso della riunione o delle riunioni successive alla prima, ove necessarie, il comune può impegnarsi a modificare il documento di cui al comma 3, lettera a), laddove tale modifica risulti funzionale a conseguire l'intesa. La previsione di cui al primo periodo si applica anche nei casi di presentazione di proposte di piani attuativi, salva disponibilità del proponente, per quanto di competenza, per piani di iniziativa privata, nel rispetto del termine di cui all'articolo 14, comma 1, della l.r. 12/2005, per la relativa adozione.
5. Alla riunione convocata e gestita dal comune ai sensi della lettera b) del comma 3 partecipano:
a) la Regione, in caso di aree che potrebbero comportare insediamenti logistici con superficie operativa superiore a venti ettari o di insediamenti localizzabili in ambiti territoriali interprovinciali;
b) la Città metropolitana di Milano o la provincia territorialmente interessata.
6. Il comune invita alla riunione di cui al comma 5, con ruolo consultivo, i rappresentanti dei comuni limitrofi e di quelli comunque territorialmente interessati, nonché i rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative delle imprese del settore. Nel caso in cui la proposta per l'adozione di un piano attuativo sia d'iniziativa privata, il comune può invitare anche il proponente.
7. Gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 valutano le indicazioni contenute nel documento comunale di cui al comma 3, lettera a) o nella proposta di piano attuativo presentata rispetto, in particolare, ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 e alle previsioni del PTCP o del PTM, e segnalano, se del caso, le prescrizioni da recepire ai fini dell'adozione della variante o del nuovo documento di piano, anche laddove il piano attuativo introduca tale variante. In caso di proposta di piano attuativo conforme al PGT, gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 valutano la proposta rispetto, in particolare, ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 e alle previsioni del PTCP o del PTM, ai fini dell'adozione comunale del piano attuativo.
8. L'intesa di co-pianificazione non può essere sottoscritta in caso di valutazione negativa espressa da almeno uno degli enti di cui al comma 7.
9. A seguito della sottoscrizione dell'intesa di co-pianificazione la Regione, la Città metropolitana o la provincia territorialmente interessata valutano la compatibilità di quanto adottato dal comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, commi 5, 7 e 8, e dell'articolo 14, comma 5, della l.r. 12/2005, sulla base degli esiti di tale intesa.
10. Le modalità di svolgimento della procedura per l'intesa di co-pianificazione di cui al presente articolo e il ruolo del rappresentante regionale nel contesto di tale procedura, in particolare rispetto alla partecipazione alle riunioni e alle valutazioni assunte ai fini dell'eventuale sottoscrizione dell'intesa, sono specificati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
11. Non si ricorre alla procedura per l'intesa di co-pianificazione in caso di presentazione di piani attuativi, anche in variante, riferiti a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale localizzati all'interno degli ambiti territoriali idonei. Qualora un piano attuativo introduca una variante riferita alla destinazione logistica ai sensi del primo periodo, la relativa valutazione di compatibilitàè effettuata dopo l'adozione ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della l.r. 12/2005; per i piani attuativi che riguardano aree dismesse, da rigenerare o da bonificare, il termine per la valutazione di compatibilità, di cui al presente periodo, è ridotto di un terzo.
Art. 6
(Disposizioni transitorie e finali)
1. La Giunta regionale approva i criteri e gli indirizzi di cui all'articolo 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono sospesi, fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei criteri e degli indirizzi regionali di cui al comma 1, i procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione o l'ampliamento degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, di cui all'articolo 1, le cui istanze siano presentate tra il sessantesimo giorno antecedente all'entrata in vigore della presente legge e la data di pubblicazione di tali criteri e indirizzi. Le istanze relative ai procedimenti di cui al primo periodo riguardano procedure volte a conseguire l'adozione del piano attuativo o l'acquisizione del titolo abilitativo edilizio. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti le cui istanze siano state presentate prima del sessantesimo giorno precedente alla data di entrata in vigore della stessa legge.
3. A seguito della pubblicazione nel BURL della deliberazione di approvazione dei criteri e degli indirizzi regionali di cui al comma 1, alle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 2 si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti, di cui all'articolo 1, riferiti ad aree destinate ad attività logistiche ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della l.r. 12/2005, localizzati o in ambiti di rigenerazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere e quinquies) ed e sexies), o dell'articolo 8 bis, comma 1, della l.r. 12/2005, o in aree dismesse, per i quali venga presentata istanza prima della data di pubblicazione nel BURL dei criteri e degli indirizzi regionali di cui al comma 1.
5. Le province definiscono gli ambiti territoriali idonei di cui all'articolo 1, comma 4, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nel BURL della deliberazione di cui al comma 1. La previsione di cui al primo periodo si applica anche alla Città metropolitana di Milano, previa rivalutazione, effettuata da tale ente, in sede di Conferenza permanente Regione-Città metropolitana di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 32/2015, sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 1, delle indicazioni fornite dal PTM sugli insediamenti logistici di portata sovracomunale di cui all'articolo 5, comma 4, della stessa l.r. 32/2015.
6. Dopo la pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, le proposte di variante al PGT sulla destinazione d'uso per le attività di logistica, ivi incluse le proposte di variante di cui all'articolo 5, comma 1, indicano espressamente se sono riferite a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale ai sensi della presente legge e, conseguentemente, ai fini della realizzazione degli insediamenti logistici di cui alla presente legge non si applica la previsione di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 12/2005.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 si applicano anche ai piani attuativi presentati dalla data di pubblicazione nel BURL della deliberazione di approvazione dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 e riferiti a destinazioni d'uso logistico di rilevanza sovracomunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge e dell'articolo 8, comma 2, lettere e quinquies) ed e sexies), della l.r. 12/2005, già previste nei documenti di piano alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) definisce le modalità di coordinamento tra le procedure di cui all'articolo 4, comma 6;
b) specifica le modalità di svolgimento della procedura per l'intesa di co-pianificazione e il ruolo del rappresentante regionale nel contesto della procedura di cui all'articolo 5, comma 10.
9. In caso di mancata definizione degli ambiti territoriali idonei, da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, entro il termine di cui al primo periodo del comma 5, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale competente, se delegato, assegna all'ente locale inadempiente un congruo termine, comunque non inferiore a due mesi, per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente locale inadempiente, in caso di perdurante inadempimento nomina, entro i successivi quarantacinque giorni, un commissario ad acta che assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di definizione degli ambiti, con facoltà di avvalersi, a supporto, degli uffici della Città metropolitana o della provincia territorialmente interessata, nonché di quelli regionali, ove necessario per la definizione degli ambiti territoriali idonei. Il commissario ad acta è nominato per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta. Gli eventuali oneri derivanti dall'attività del commissario sono a carico dell'ente locale inadempiente.
10. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano anche ai programmi integrati di intervento la cui approvazione è effettuata con la procedura di cui all'articolo 14 della l.r. 12/2005, laddove in tali programmi sia compresa la destinazione funzionale logistica per la realizzazione degli insediamenti di rilevanza sovracomunale di cui all'articolo 1, comma 2.
11. Ai fini del raccordo con le previsioni della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), l'intesa di co-pianificazione di cui all'articolo 5 della presente legge è coordinata, in caso di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale compresi in accordi di programma di interesse regionale, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 92 della l.r. 12/2005, all'interno del procedimento volto all'approvazione dell'accordo stesso.
12. I criteri e gli indirizzi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, costituiscono, altresì, linee guida per i comuni ai fini delle valutazioni di competenza in riferimento alle proposte di localizzazione di insediamenti logistici aventi superficie operativa superiore a un ettaro e fino a tre ettari.
Art. 7
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla relativa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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