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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Legge Regionale
6 dicembre 2024
, n. 20
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024
(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20
Art. 1
(Abrogazione della l.r. 14/1997)
1. La legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007', in materia di acquisizione di forniture e servizi)(1)è abrogata.
Art. 2
(Modifica all’articolo 5 della l.r. 18/2022)
1. All'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità)(2)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Nei casi di assenza prolungata o di impedimento temporaneo, per documentati motivi, le funzioni del Garante per la tutela dei minori e delle fragilità sono temporaneamente esercitate dal Difensore regionale, fino al rientro del titolare dell'incarico. Tali situazioni non comportano la cessazione dall'incarico del Garante né l'avvio della procedura di elezione di un successore, salvo che l'impedimento si trasformi in impedimento permanente.'.
Art. 3
(Modifica all’articolo 4 della l.r. 18/2010)
1. All'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale)(3)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Nei casi di assenza prolungata o di impedimento temporaneo, per documentati motivi, le funzioni del Difensore regionale sono temporaneamente esercitate dal Garante per la tutela dei minori e delle fragilità, fino al rientro del titolare dell'incarico. Tali situazioni non comportano la cessazione dall'incarico del Garante né l'avvio della procedura di elezione di un successore, salvo che l'impedimento si trasformi in impedimento permanente.'.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 43 della l.r. 31/2008)
1. All'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7 bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Possono essere altresì destinate all'esecuzione, a cura dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione, di interventi selvicolturali di ricostituzione di boschi in aree con insufficiente coefficiente di boscosità gravemente danneggiati su superfici di almeno dieci ettari.';
Art. 5
(Modifiche agli articoli 62, 63, 64 e 66 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 62 le parole 'servizi ai settori agricolo, agroalimentare, agroforestale, al territorio rurale e alla montagna,' sono sostituite dalle seguenti: 'servizi ai settori agricolo, forestale e di difesa del territorio, al territorio rurale e alla montagna';
b) al comma 1 dell'articolo 63 le parole 'nei settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e della montagna in Lombardia' sono sostituite dalle seguenti: 'nei settori agricolo, forestale e di difesa del territorio, nonché in relazione al territorio rurale e alla montagna';
c) al comma 3 dell'articolo 63 le parole 'a favore dei settori agricolo, agroalimentare, agroforestale, del territorio rurale e della montagna' sono sostituite dalle seguenti: 'a favore dei settori agricolo, forestale e di difesa del territorio, nonché in relazione al territorio rurale e alla montagna';
d) il comma 1 dell'articolo 64 è sostituito dal seguente:
'1. Le funzioni dell'ERSAF e le correlate attività, in riferimento:
a) al settore agricolo comprendono la formazione specialistica, l'assistenza tecnica, lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e della competitività delle aziende, della ricerca e dei servizi innovativi alle aziende agricole e alle imprese agroalimentari, la promozione dei prodotti e delle produzioni lombarde, compresa l'agricoltura biologica, nonché il sostegno all'agricoltura delle zone montane, marginali e delle aree protette, incluse le attività di valorizzazione del turismo rurale;
b) al settore forestale e al territorio rurale comprendono la gestione e valorizzazione del demanio forestale, la valorizzazione economica del legname, le attività vivaistiche, il supporto alla lotta contro gli incendi boschivi e lo svolgimento di attività gestionali sul territorio relative alle funzioni del servizio fitosanitario regionale, il supporto tecnico nei settori della produzione e utilizzo delle biomasse e nelle tematiche relative all'agroambiente e allo sviluppo sostenibile del territorio, lo studio e valorizzazione dei suoli e della fitodepurazione, l'agrometeorologia, la valorizzazione e protezione della fauna selvatica e ittica autoctona, la tutela e la valorizzazione del sistema delle aree protette e della biodiversità, nonché l'aggiornamento di studi e buone pratiche per lo sviluppo delle aree agroforestali montane e il supporto per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale e forestale;
f) il comma 3 dell'articolo 64 è sostituito dal seguente:
'3. L'ERSAF esercita le funzioni e le attività di cui ai commi 1 e 2 bis anche in collaborazione con altre realtà pubbliche e private.';
g) al comma 4 dell'articolo 64 le parole 'i settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e della montagna' sono sostituite dalle seguenti: 'i settori agricolo, forestale e di difesa del territorio, nonché in relazione al territorio rurale e alla montagna';
h) al comma 1 dell'articolo 66 le parole 'nei settori agricolo, forestale e della montagna' sono sostituite dalle seguenti: 'nei settori agricolo, forestale e di difesa del territorio, nonché in relazione al territorio rurale e alla montagna';
i) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 66 dopo le parole 'riferite ai settori di propria competenza' sono inserite le seguenti: ', nonché in relazione al territorio rurale e alla montagna' e le parole 'nei settori agricolo, agroalimentare, forestale e della montagna' sono sostituite dalle seguenti: 'nei medesimi settori, nonché in relazione al territorio rurale e alla montagna';
Art. 6
(Modifica all’articolo 87 della l.r. 31/2008)
1. All'articolo 87 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(6)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dopo le parole 'e di tutela del territorio rurale' sono aggiunte le seguenti: 'e lo aggiorna con cadenza almeno decennale; tale piano, incluso quello vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024', resta comunque efficace fino all'approvazione del nuovo piano.'.
Art. 7
(Modifica all’articolo 95 della l.r. 31/2008)
1. All'articolo 95 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(7)è apportata la seguente modifica:
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiorna le disposizioni per la concessione di finanziamenti per realizzare opere di pronto intervento, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, lettera a), della l.r. 31/2008, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Art. 8
(Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 17/2004)
1. Alla legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 1 le parole 'cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora (Streptopelia turtur) e merlo' sono sostituite dalle seguenti: 'cacciabili di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della presente legge';
Art. 9
(Modifiche agli articoli 18, 28, 31, 32, 33 e 40 e inserimento dell’articolo 35 bis nella l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 18 le parole '; qualora non sussistano, per motivazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità, possono essere revocate o modificate o trasferite con delibera della Giunta regionale, ferme restando le percentuali minime e massime di cui all'articolo 13 comma 3.' sono sostituite dalle seguenti: '. Decorsi i 5 anni dalla loro istituzione e salvo esplicito atto di rinnovo, possono essere revocate, modificate o trasferite con atto della Giunta regionale su proposta dei competenti uffici territoriali regionali, ferme restando le percentuali minime e massime di cui all'articolo 13, comma 3.';
b) al comma 7 dell'articolo 28 dopo il periodo 'I cacciatori residenti che non confermino l'iscrizione entro il 31 marzo possono ripresentare domanda di ammissione fuori termine ed essere ammessi con il pagamento di una quota maggiorata del venti per cento se la reiscrizione avviene entro il 31 maggio, del quaranta per cento se avviene successivamente.' è aggiunto il seguente: 'I cacciatori non residenti che non confermino l'iscrizione entro il 31 marzo possono ripresentare domanda di ammissione fuori termine ed essere ammessi con il pagamento di una quota maggiorata del venti per cento se la reiscrizione avviene entro il 30 aprile e successivamente con una quota maggiorata del quaranta per cento se il mancato pagamento è dovuto a grave e comprovata malattia.';
c) al secondo periodo del comma 2 quater dell'articolo 31 dopo le parole 'caccia da appostamento fisso' sono inserite le seguenti: ', la caccia alla volpe secondo le modalità individuate dai comitati di gestione,';
e) dopo il comma 4 dell'articolo 31 è inserito il seguente:
'4 bis. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge 157/1992 e dalla presente legge regionale, i comitati di gestione irrogano le specifiche sanzioni previste con appositi regolamenti validi per tutto il territorio regionale approvati dalla Giunta regionale, ad eccezione del territorio della Provincia di Sondrio che provvede con proprio provvedimento, in ordine alla caccia di selezione agli ungulati e alla caccia ai galliformi alpini: dette sanzioni devono avere unicamente natura sospensiva dalla specifica forma di caccia, possono essere riferite anche alla singola specie e possono riguardare anche l'albo degli accompagnatori alla caccia di selezione agli ungulati e in ogni caso non possono essere superiori nel massimo a due stagioni. I regolamenti stabiliscono anche le classi di età per ciascuna specie, le tolleranze ammesse esimenti dall'applicazione delle sanzioni regolamentari e le caratteristiche dei prelievi giustificate da ragioni sanitarie. I regolamenti sono approvati sentita la commissione consiliare competente, che coinvolge gli ATC e i CAC interessati. La commisurazione della sanzione allo specifico caso entro i limiti minimo e massimo previsti dal regolamento è proposta da apposita commissione tecnica istituita in ogni ATC e CAC, di cui fa obbligatoriamente parte il tecnico faunistico dell'ATC/CAC ove presente. I provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo sono ricorribili avanti alla Regione entro trenta giorni dalla notificazione all'interessato. Sino all'approvazione dei regolamenti regionali restano vigenti i regolamenti provinciali come approvati dai rispettivi consigli provinciali.';
f) al comma 2 dell'articolo 32 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Nella caccia di selezione agli ungulati poligastrici i comitati di gestione degli ATC possono stabilire un contributo integrativo negli stessi limiti previsti per i CAC. Per le attività di gestione e funzionamento dei centri di sosta e dei centri lavorazione selvaggina, nonché per le attività di recupero degli ungulati feriti attraverso la chiamata di soggetti abilitati i comitati di gestione possono stabilire, in capo al cacciatore di ungulati, un contributo integrativo ulteriore rispetto a quanto previsto dal comma 2 che non può in ogni caso essere complessivamente superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 1.', e dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
'2 bis. Negli stessi limiti di cui al comma 2 gli ATC e i CAC stabiliscono i contributi di partecipazione economica che possono essere richiesti a cacciatori non iscritti all'ATC o CAC in cui accedano al prelievo selettivo degli ungulati poligastrici in qualità di ospiti.';
'2 bis. Negli stessi limiti di cui al comma 2 gli ATC e i CAC stabiliscono i contributi di partecipazione economica che possono essere richiesti a cacciatori non iscritti all'ATC o CAC in cui accedano al prelievo selettivo degli ungulati poligastrici in qualità di ospiti.';
g) dopo il comma 6 dell'articolo 33 è inserito il seguente:
'6 bis. Gli ATC e i CAC, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), sono tenuti ad accogliere le domande di ammissione dei cacciatori legati da rapporto di parentela in linea retta con un cacciatore che sia già socio del medesimo Ambito o Comprensorio, con ammissione alla medesima forma e specializzazione di caccia, fermo restando il possesso delle abilitazioni previste e i regolamenti interni relativi all'accesso a determinate specializzazioni, nonché quanto previsto dall'articolo 28, comma 7 bis.';
h) dopo l'articolo 35è inserito il seguente:
'Art. 35 bis
(Contrasto alla peste suina africana)
1. Considerata la straordinaria situazione epidemiologica legata al virus peste suina africana è consentito, fino alla persistenza delle condizioni di emergenza sanitaria, l'esercizio della caccia al cinghiale anche a coloro che esercitano la forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 35.';
(Contrasto alla peste suina africana)
1. Considerata la straordinaria situazione epidemiologica legata al virus peste suina africana è consentito, fino alla persistenza delle condizioni di emergenza sanitaria, l'esercizio della caccia al cinghiale anche a coloro che esercitano la forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 35.';
Art. 10
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11 le parole 'del permesso di costruire' sono sostituite dalle seguenti: 'del titolo abilitativo edilizio';
Art. 11
(Modifica all’articolo 7 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(11)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Solo a fronte di cause impreviste sopravvenute e non imputabili al titolare dell'autorizzazione verificatesi dopo l'avvio dei lavori di realizzazione o di ristrutturazione degli edifici in cui insediare la grande struttura di vendita autorizzata o dopo l'avvio dei lavori relativi alle opere infrastrutturali o agli interventi ambientali, di demolizione o di bonifica, preliminari e strettamente connessi all'inizio dell'attività, il comune può prorogare il termine di cui al comma 1 esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla loro conclusione e all'inizio dell'attività.'.
Art. 12
(Modifiche all’articolo 67 della l.r. 6/2010, agli articoli 2 e 4 della l.r. 8/2009 e all’articolo 4 bis della l.r. 3/2012)
1. Il presente articolo reca disposizioni relative alla disciplina dei requisiti richiesti al fine di attestare il livello di conoscenza della lingua italiana per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dell'attività di vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato e dell'attività svolta in centri massaggi di esclusivo benessere.
2. All'articolo 67 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 2 bis è sostituita dalla seguente:
'a) una certificazione di conoscenza della lingua italiana rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal competente ministero di grado non inferiore al livello di competenza B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);';
b) alla lettera b) del comma 2 bis le parole 'relativo al settore merceologico alimentare o per' sono sostituite dalle seguenti: ', la preparazione o' e le parole 'dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni' sono sostituite dalle seguenti: 'dalle regioni';
c) al comma 2 quater le parole 'è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano' sono sostituite dalle seguenti: 'è tenuto ad ottenere il possesso di almeno uno di tali documenti entro sei mesi dalla presentazione della SCIA';
d) dopo il comma 2 quinquies è aggiunto il seguente:
'2 sexies. Le disposizioni del presente articolo riguardanti la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello di competenza B1, come introdotte dalla legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024', si applicano alle istanze di autorizzazione e alle SCIA presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.'.
3. Alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo periodo del comma 4 bis dell'articolo 2 le parole 'è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività di somministrazione non assistita, o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. La Giunta regionale delibera i criteri, la durata e la modalità del corso' sono sostituite dalle seguenti: 'è tenuto ad ottenere il possesso di almeno uno di tali documenti entro sei mesi dalla presentazione della comunicazione di avvio dell'attività';
b) dopo il comma 4 bis dell'articolo 2 è inserito il seguente:
'4 ter. Le disposizioni del presente articolo riguardanti la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello di competenza B1, come introdotte dalla legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024', si applicano alle comunicazioni presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.';
4. All'articolo 4 bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 'Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda' e 2 febbraio 2010, n. 6 'Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere')(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
'a) una certificazione di conoscenza della lingua italiana rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal competente ministero di grado non inferiore al livello di competenza B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);';
b) al comma 4 le parole 'è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano' sono sostituite dalle seguenti: 'è tenuto ad ottenere il possesso di almeno uno di tali documenti entro sei mesi dalla presentazione della SCIA';
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
'4 bis. Le disposizioni del presente articolo riguardanti la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello di competenza B1, come introdotte dalla legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024', si applicano alle SCIA presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.'.
Art. 13
(Modifica all’articolo 73 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 73 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(15)è apportata la seguente modifica:
Art. 14
(Modifica all’articolo 148 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 148 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(16)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 le parole 'nonché a società e a enti con una partecipazione di capitale di enti locali territoriali pari ad almeno due terzi del capitale sociale' sono sostituite dalle seguenti: 'nonché a società, consorzi e ad altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri soggetti pubblici o privati'.
Art. 15
(Modifiche agli articoli 37, 38, 39, 40 e 42 della l.r. 27/2015)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 37 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Con regolamento regionale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024', sono definiti, nel rispetto della normativa statale vigente, i requisiti minimi degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche e i servizi erogati in tali alloggi, fermi restando i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.';
b) alla rubrica dell'articolo 38 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e per le locazioni per finalità turistiche';
c) dopo il comma 1 dell'articolo 38 è inserito il seguente:
'1 bis. Fermo restando l'obbligo per le locazioni turistiche gestite in forma imprenditoriale di presentare la SCIA, di cui all'articolo 13 ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, tutte le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale sono soggette alla preventiva presentazione della comunicazione di inizio attività (CIA) al comune nel cui territorio si svolge l'attività.';
d) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 38 le parole 'La SCIA è presentata' sono sostituite dalle seguenti: 'La SCIA e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 1 bis sono presentate' e la parola 'corredata' è sostituita dalla seguente: 'corredate';
e) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 38 le parole 'Copia della SCIA' sono sostituite dalle seguenti: 'Copia della SCIA e delle comunicazioni';
f) al comma 3 dell'articolo 38 le parole 'comunicazioni di inizio attività' sono sostituite dalle seguenti: 'comunicazioni di inizio attività di cui ai commi 1 e 1 bis';
g) al comma 8 dell'articolo 38 le parole 'compresi gli alloggi o le porzioni di alloggio dati in locazione' sono sostituite dalle seguenti: 'nonché gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione' e le parole 'ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo),' sono soppresse;
h) il comma 8 bis dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:
'8 bis. Alle strutture ricettive di cui alla presente legge, nonché agli alloggi o alle porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche viene assegnato apposito Codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva. Tale codice è generato dal sistema di gestione dei flussi turistici utilizzato, per la comunicazione degli stessi flussi, dai soggetti di cui al comma 8. La Giunta regionale disciplina le modalità di assegnazione del CIR con propria deliberazione.';
j) dopo il comma 8 ter dell'articolo 38 sono inseriti i seguenti:
'8 quater. Le strutture disciplinate dalla presente legge e le locazioni turistiche devono adempiere alle disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis del presente articolo prima di accedere alla banca dati nazionale delle strutture ricettive per l'acquisizione del CIN di cui all'articolo 13 ter del d.l. 145/2023 convertito dalla legge 191/2023.
8 quinquies. La disposizione di cui al comma 8 bis si applica anche alle strutture agrituristiche che offrono ospitalità di cui al Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).';
8 quinquies. La disposizione di cui al comma 8 bis si applica anche alle strutture agrituristiche che offrono ospitalità di cui al Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).';
k) dopo il comma 1 dell'articolo 39 è inserito il seguente:
'1 bis. Incorre nella medesima sanzione amministrativa di cui al comma 1 chi svolge attività di locazione per finalità turistica in forma non imprenditoriale senza aver presentato la CIA di cui all'articolo 38, comma 1 bis.';
n) al comma 6 dell'articolo 39 le parole 'e le somme introitate relativamente ai commi sopra richiamati sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione' sono soppresse;
o) al comma 5 dell'articolo 40 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'È soggetto alla medesima sanzione pecuniaria di cui al precedente periodo chi nell'esercizio della locazione per finalità turistiche:
a) utilizza una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 o 4, o una delle denominazioni aggiuntive assunte dalle strutture alberghiere, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 5, sulla base dei criteri di riconoscimento individuati dal regolamento regionale di cui all'articolo 37;
b) dà in locazione alloggi o porzioni di alloggi privi dei requisiti minimi definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 37, comma 3 bis, o senza fornire i servizi previsti dal medesimo regolamento.';
a) utilizza una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 o 4, o una delle denominazioni aggiuntive assunte dalle strutture alberghiere, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 5, sulla base dei criteri di riconoscimento individuati dal regolamento regionale di cui all'articolo 37;
b) dà in locazione alloggi o porzioni di alloggi privi dei requisiti minimi definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 37, comma 3 bis, o senza fornire i servizi previsti dal medesimo regolamento.';
s) dopo il comma 11 dell'articolo 42 sono aggiunti i seguenti:
'11 bis. Sono aree di servizio per camper quelle riservate esclusivamente all'accesso ai servizi di alimentazione elettrica e scarico delle acque reflue per autocaravan (camper) e caravan omologati ai sensi delle disposizioni vigenti.
11 ter. Le aree di cui al comma 11 bis sono autorizzate dai comuni secondo le normative vigenti, la Regione può disciplinare le caratteristiche con il regolamento di cui all'articolo 37.
11 quater. Nelle aree di cui al comma 11 bis la permanenza è consentita per il periodo di scarico delle acque reflue, di carico dell'acqua potabile e dell'eventuale ricarica elettrica e per un massimo di quattro ore.'.
11 ter. Le aree di cui al comma 11 bis sono autorizzate dai comuni secondo le normative vigenti, la Regione può disciplinare le caratteristiche con il regolamento di cui all'articolo 37.
11 quater. Nelle aree di cui al comma 11 bis la permanenza è consentita per il periodo di scarico delle acque reflue, di carico dell'acqua potabile e dell'eventuale ricarica elettrica e per un massimo di quattro ore.'.
Art. 16
(Modifica all’articolo 15 della l.r. 26/2014)
1. All'articolo 15 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)(18)è apportata la seguente modifica:
Art. 17
(Abrogazione della l.r. 27/2006)
1. La legge regionale 14 dicembre 2006, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali)(19)è abrogata.
Art. 18
(Modifiche agli articoli 106, 106 bis, 107, 108, 110, 112 e 113 della l.r. 33/2009)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 106 dopo le parole 'i cani' sono inserite le seguenti: 'e i gatti';
b) ai commi 3 e 4 dell'articolo 106 bis dopo le parole 'dei cani' sono inserite le seguenti: 'e dei gatti'; all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 106 bis dopo le parole 'il cane' sono inserite le seguenti: 'o il gatto';
c) alla lettera f) del comma 6 dell'articolo 107 dopo le parole 'di cani' sono inserite le seguenti: 'e gatti' e dopo le parole 'sui cani' sono inserite le seguenti: 'e sui gatti';
d) alla lettera a) del comma 12 dell'articolo 107 le parole 'e di canile rifugio' sono sostituite dalle seguenti 'e di rifugio';
f) al comma 1 dell'articolo 108 dopo le parole 'di un cane' sono inserite le seguenti: 'o di un gatto' e le parole 'nell'anagrafe canina' sono sostituite dalle seguenti: 'nell'anagrafe degli animali d'affezione';
g) al comma 2 dell'articolo 108 dopo le parole 'un cane' sono inserite le seguenti: 'o un gatto' e le parole 'nell'anagrafe canina' sono sostituite dalle seguenti: 'nell'anagrafe degli animali d'affezione';
j) al comma 6 dell'articolo 108 le parole 'di accalappiamento' sono sostituite dalle seguenti: 'di cattura' e dopo le parole 'ai cani' sono inserite le seguenti: 'e ai gatti';
k) il comma 2 dell'articolo 110 è sostituito dal seguente:
'2. La Consulta collabora alla redazione del piano regionale triennale degli interventi di cui all'articolo 107. Collabora altresì con i servizi veterinari nell'ambito degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo.';
l) al comma 2 dell'articolo 112 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e per l'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 113, comma 1 bis.';
m) dopo il comma 1 dell'articolo 113 è aggiunto il seguente:
'1 bis. Al fine di tutelarne la salute e il benessere, i proprietari degli animali impiegati negli interventi di cui al comma 1 assicurano il rispetto di quanto indicato al punto 8 delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA), oggetto dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 marzo 2015, come recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 5059/2016.'.
Art. 19
(Modifiche agli articoli 20, 25 e 26 della l.r. 20/2021)
1. Alla legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati)(21) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 20 le parole 'si applica la sanzione amministrativa prevista all'articolo 25, comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'si applicano, a seconda dei casi, le sanzioni amministrative previste all'articolo 25';
b) il comma 1 dell'articolo 25 è sostituito dai seguenti:
'1. In caso di ricerca o di coltivazione di sostanze minerali di cava effettuate senza alcuna autorizzazione o concessione è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra trenta e sessanta volte l'importo di cui all'articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto e comunque per un importo non inferiore a euro 20.000,00.
1 bis. In caso di coltivazione di sostanze minerali di cava, da parte di titolari di autorizzazione o concessione all'escavazione, in una porzione di area diversa e non confinante rispetto all'area estrattiva oggetto di autorizzazione o concessione è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra trenta e sessanta volte l'importo di cui all'articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto e comunque per un importo non inferiore a euro 20.000,00.
1 ter. In caso di coltivazione effettuata in difformità rispetto alle geometrie e alle delimitazioni del prisma di scavo autorizzato o concesso per un volume superiore allo 0,5 per cento di quello autorizzato o concesso, è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra trenta e sessanta volte l'importo di cui all'articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto in difformità rispetto a quanto autorizzato o concesso e comunque per un importo non inferiore a euro 20.000,00.';
1 bis. In caso di coltivazione di sostanze minerali di cava, da parte di titolari di autorizzazione o concessione all'escavazione, in una porzione di area diversa e non confinante rispetto all'area estrattiva oggetto di autorizzazione o concessione è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra trenta e sessanta volte l'importo di cui all'articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto e comunque per un importo non inferiore a euro 20.000,00.
1 ter. In caso di coltivazione effettuata in difformità rispetto alle geometrie e alle delimitazioni del prisma di scavo autorizzato o concesso per un volume superiore allo 0,5 per cento di quello autorizzato o concesso, è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra trenta e sessanta volte l'importo di cui all'articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto in difformità rispetto a quanto autorizzato o concesso e comunque per un importo non inferiore a euro 20.000,00.';
c) il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
'2. In caso di coltivazione effettuata in difformità rispetto alle geometrie e alle delimitazioni del prisma di scavo autorizzato o concesso per un volume pari o inferiore allo 0,5 per cento del volume autorizzato o concesso, è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra quindici e trenta volte l'importo di cui all'articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto in difformità rispetto a quanto autorizzato o concesso e comunque per un importo non inferiore a euro 10.000,00. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 9, stabilisce le tolleranze sulle misure ai fini dell'accertamento dell'estrazione in difformità.';
d) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 25 le parole 'In caso di inosservanza di obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione o concessione, diversi da quelli sanzionabili ai sensi del comma 2,' sono sostituite dalle seguenti: 'In caso di inosservanza di obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione o concessione, diversi da quelli sanzionabili ai sensi dei commi 1 bis, 1 ter e 2,';
e) dopo il comma 3 dell'articolo 25 è inserito il seguente:
f) dopo il comma 6 dell'articolo 25 è inserito il seguente:
'6 bis. In caso di mancato pagamento delle tariffe di cui all'articolo 18 per l'estrazione di materiali litoidi di risulta destinati alla commercializzazione o utilizzati in sostituzione di materiale di cava esternamente al cantiere o al fondo, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), per quantitativi superiori a quelli indicati dallo stesso articolo 2, comma 3, lettera a), si applica la sanzione prevista dal primo periodo del comma 3 del presente articolo.';
g) dopo il comma 9 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:
'9 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3 bis, lettera b), laddove rinvia al comma 2, 4 e 6 bis, sono applicabili dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 9.';
Art. 20
(Modifica all’articolo 3 della l.r. 21/2021)
1. All'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 21 (Agricoltura urbana, periurbana e metropolitana)(22)è apportata la seguente modifica:
Art. 21
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 24/2006)
1. All'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(23) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea del comma 1 le parole 'conformemente alle previsioni della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nell'edilizia) e della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (Prestazione energetica nell'edilizia) e ai principi' sono sostituite dalle seguenti: 'nel rispetto delle previsioni derivanti dalla normativa europea in materia di efficienza energetica nell'edilizia e dei principi';
b) alla lettera a) del comma 1 le parole 'limitare il consumo energetico e' sono sostituite dalle seguenti: 'limitare il consumo energetico, le emissioni di gas a effetto serra e di sostanze inquinanti per l'atmosfera';
c) alla lettera c) del comma 1 le parole 'estendere l'obbligo di installare, entro il 30 giugno 2017,' sono sostituite dalle seguenti: 'disciplinare l'obbligo di installare' e le parole ', come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE' sono soppresse;
d) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'e) promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici automatizzati, nonché di materiali e sistemi costruttivi che consentano di ridurre l'impatto ambientale degli edifici e la loro decarbonizzazione, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento, diversificando l'intensità del sostegno in relazione alla quantità di gas a effetto serra emessi;';
Art. 22
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 12/2007)
1. All'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche' ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 23
(Introduzione dell’articolo 16 bis nella l.r. 26/2003)
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(25)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
'Art. 16 bis
(Disciplina dell'esercizio delle funzioni conferite alle province e alla Città metropolitana di Milano in materia di rifiuti)
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere da b) a b quater), le province e la Città metropolitana di Milano utilizzano i sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione.
2. Anche al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere da b) a b quater), la Regione esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento secondo criteri di efficienza modulati sulle differenti realtà territoriali e organizzative, sulla complessità degli adempimenti tecnico-amministrativi e sul rispetto degli obiettivi stabiliti dall'atto di pianificazione in materia di rifiuti, di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 19 della presente legge.
3. In particolare, attraverso il potere di indirizzo e coordinamento riferito all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione:
4. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e delle rispettive autonomie, la Regione effettua il controllo sull'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 mediante:
5. La Regione garantisce, altresì, il coordinamento e il supporto tecnico-amministrativo alle province e alla Città metropolitana di Milano attraverso:
6. In caso di accertate, procrastinate e gravi inadempienze delle province e della Città metropolitana di Milano nell'esercizio delle funzioni conferite, di cui al comma 1, la Regione interviene in via sostitutiva previa diffida ad adempiere, secondo la disciplina di cui all'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).'.
(Disciplina dell'esercizio delle funzioni conferite alle province e alla Città metropolitana di Milano in materia di rifiuti)
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere da b) a b quater), le province e la Città metropolitana di Milano utilizzano i sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione.
2. Anche al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere da b) a b quater), la Regione esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento secondo criteri di efficienza modulati sulle differenti realtà territoriali e organizzative, sulla complessità degli adempimenti tecnico-amministrativi e sul rispetto degli obiettivi stabiliti dall'atto di pianificazione in materia di rifiuti, di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 19 della presente legge.
3. In particolare, attraverso il potere di indirizzo e coordinamento riferito all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione:
a) adotta direttive procedurali e tecniche secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 1, lettera e);
b) fornisce indicazioni e prescrizioni nell'atto di pianificazione in materia di rifiuti, di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 19 della presente legge.
4. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e delle rispettive autonomie, la Regione effettua il controllo sull'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 mediante:
a) la verifica periodica della completezza e della tempestività dell'inserimento dei dati e delle informazioni sulla procedura inseriti dalle province e dalla Città metropolitana di Milano nei sistemi informativi di cui al comma 1;
b) il monitoraggio periodico delle fasi tecnico-amministrative, avvalendosi dei sistemi informativi di cui al comma 1.
5. La Regione garantisce, altresì, il coordinamento e il supporto tecnico-amministrativo alle province e alla Città metropolitana di Milano attraverso:
a) un tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle funzioni e attività conferite alle province e alla Città metropolitana di Milano in materia di recupero e smaltimento di rifiuti;
b) l'attività specifica di formazione e di scambio di esperienze e buone pratiche indirizzata agli enti locali di cui alla lettera a);
c) la messa a disposizione dei sistemi informativi di cui all'articolo 17.1, tramite i quali monitorare le fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti autorizzatori di cui al comma 1.
6. In caso di accertate, procrastinate e gravi inadempienze delle province e della Città metropolitana di Milano nell'esercizio delle funzioni conferite, di cui al comma 1, la Regione interviene in via sostitutiva previa diffida ad adempiere, secondo la disciplina di cui all'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).'.
Art. 24
(Modifiche agli allegati A e B della l.r. 5/2010)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)(26) sono apportate le seguenti modifiche:
b) la lettera g) del punto 1 (Agricoltura) dell'Allegato B, è sostituita dalla seguente:
'g) Impianti per il trattamento biologico o anche chimico fisico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema. Rimangono esclusi dalla verifica di assoggettabilità alla VIA tutti gli impianti che hanno potenzialità di trattamento fino ad un massimo di 500 tonnellate/giorno di matrici che provengano almeno per il 70 per cento da reflui di allevamento zootecnico.'.
Art. 25
(Modifiche agli articoli 6 e 23 della l.r. 27/2021)
1. Alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)(27) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 le parole 'ivi inclusi i Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile, tramite, in tal caso, l'associazione dagli stessi costituita ai sensi dell'articolo 23' sono sostituite dalle seguenti: 'ivi inclusi i Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile, tramite, in tal caso, l'associazione dagli stessi costituita oppure da questi indicata ai sensi dell'articolo 23';
b) il comma 6 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
'6. I Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile di cui al comma 1 e il Comitato regionale di cui al comma 3 possono costituire una associazione, anche in forma riconosciuta, o, in alternativa, possono indicare un'associazione esistente, quale riferimento per lo svolgimento, rispettivamente, dei compiti previsti dal comma 1 e delle competenze previste dal comma 5, lettera d), per conto dei medesimi Comitati. L'eventuale indicazione, in base a criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2, di un'associazione esistente è consentita solo per associazioni che svolgono, in via esclusiva, i compiti e le competenze richiamati al primo periodo del presente comma per conto dei Comitati di cui ai commi 1 e 3. L'esclusività di cui al precedente periodo si applica anche alle associazioni costituite dai Comitati. I compiti di cui al primo periodo del presente comma sono svolti in collaborazione agli enti di area vasta in ragione delle relative competenze ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c).'.
2. Sono fatti salvi gli eventuali convenzionamenti in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge riferiti allo svolgimento dei compiti e delle competenze di cui al comma 1, lettera b).
3. A seguito delle modifiche agli articoli 6, comma 5, e 23, comma 6, della l.r. 27/2021, di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua gli atti amministrativi attuativi delle disposizioni normative oggetto di modifica. Nelle more dell'adeguamento del regolamento regionale 19 dicembre 2022, n. 10 (Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'articolo 22, commi 3 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)) alle modifiche legislative di cui al primo periodo, il riferimento ai Comitati di coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile, qualora costituiti in associazione, previsto all'articolo 2, comma 2, lettera e), dello stesso regolamento, deve intendersi esteso, a fini applicativi, anche alle associazioni esistenti, ove indicate quale riferimento per lo svolgimento dei compiti e delle competenze rispettivamente svolte per conto dei medesimi Comitati ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della l.r. 27/2021.
Art. 26
(Modifiche agli articoli 33, 52 e 53 della l.r. 12/2005)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(28) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 dopo le parole 'nei casi di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 2 bis,' sono inserite le seguenti: 'all'articolo 23 ter, comma 1 quinquies, all'articolo 34 ter, comma 3, e, in caso di SCIA in sanatoria, di cui agli articoli 36 bis e 37';
b) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 33 dopo le parole 'nei casi di cui all'articolo 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001,' sono inserite le seguenti: 'in quelli di cui all'articolo 36 bis e in quelli previsti all'articolo 37, comma 5, dello stesso d.p.r. 380/2001,';
Art. 27
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2017)
1. All'articolo 2 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti)(29) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 3 le parole 'il recupero è soggetto a preventiva comunicazione al comune, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della l.r. 12/2005' sono sostituite dalle seguenti: 'il recupero è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 1 quinquies, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)';
Art. 28
(Modifiche agli articoli 80, 81 e 82 e all’allegato A della l.r. 12/2005)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(30) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 80 le parole 'interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione' sono sostituite dalle seguenti: 'interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere da a) a d), del d.p.r. 380/2001';
b) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 81 le parole 'e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni)' sono sostituite dalle seguenti: ', nonché sugli interventi e sulle opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)';
c) al comma 1 dell'articolo 82 le parole 'd.p.r. 139/2010' sono sostituite dalle seguenti: 'd.p.r. 31/2017';
Art. 29
(Modifiche agli articoli 10 e 51 della l.r. 12/2005)
1. Al fine di specificare le disposizioni di natura urbanistico-edilizia commerciale per gli insediamenti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(31) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e ter) del comma 1 dell'articolo 10 la parola 'individua' è sostituita dalle seguenti: 'individua le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere). Individua, inoltre,';
b) al sesto periodo del comma 1 dell'articolo 51 dopo le parole 'alle grandi strutture di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)' sono inserite le seguenti: ', ferme restando le disposizioni di cui alla l.r. 6/2010 e alla relativa disciplina attuativa di natura urbanistica,'.
Art. 30
(Modifica all’articolo 51 della l.r. 12/2005)
1. All'articolo 51 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(32)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 5 bis dell'articolo 51 è aggiunto il seguente:
'5 ter. Negli ambiti del tessuto urbano consolidato e nelle aree agricole, rispettivamente definiti e individuate ai sensi dell'articolo 10, è ammesso l'insediamento di strutture destinate al ricovero di animali di affezione, nel rispetto dell'articolo 107 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e del regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2 (Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), ferma restando la possibilità, per i comuni, di individuare, fatto salvo quanto previsto al successivo periodo, gli ambiti territoriali e le aree esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma, e di fissare criteri per il corretto inserimento nel contesto urbano. Nelle aree destinate all'agricoltura, di cui al comma 1 dell'articolo 59, non è ammesso l'insediamento di strutture destinate al ricovero di animali di affezione rientranti nelle tipologie di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 13 del regolamento regionale 2/2017.'.
Art. 31
(Modifiche all’articolo 51 della l.r. 6/2012)
1. All'articolo 51 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(33) sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 32
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2005)
1. All'articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)(34) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole 'eventuali norme contenute in regolamenti di parchi regionali' sono aggiunte le seguenti: 'e delle riserve naturali di cui al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi))';
b) alla lettera a) del comma 3 dopo le parole 'agli enti gestori dei parchi regionali' sono aggiunte le seguenti: 'e agli enti gestori delle riserve naturali di cui al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 12/2011'.
Art. 33
(Modifica all’articolo 2 della l.r. 31/2015)
1. All'articolo 2 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso)(35)è apportata la seguente modifica:
2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 31/2015, continua ad applicarsi la definizione di impianto di modesta entità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della stessa l.r. 31/2015, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 34
(Modifica dell’articolo 5 della l.r. 19/2020)
1. All'articolo 5 della legge regionale 30 settembre 2020, n. 19 (Diffusione della cultura legata agli Alpini)(36)è apportata la seguente modifica:
Art. 35
(Inserimento dell’articolo 3.1 nella l.r. 86/1983)
1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(37)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
'Art. 3.1
(Partenariato pubblico-privato per interventi volti a perseguire le finalità della legge)
1. Gli enti gestori dei parchi regionali possono acquisire finanziamenti privati, nel rispetto della normativa vigente sui contratti pubblici, e, in particolare, della disciplina sul partenariato pubblico-privato, per l'attuazione di attività e per la realizzazione di progetti volti al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge e alle finalità istitutive degli stessi parchi.'.
(Partenariato pubblico-privato per interventi volti a perseguire le finalità della legge)
1. Gli enti gestori dei parchi regionali possono acquisire finanziamenti privati, nel rispetto della normativa vigente sui contratti pubblici, e, in particolare, della disciplina sul partenariato pubblico-privato, per l'attuazione di attività e per la realizzazione di progetti volti al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge e alle finalità istitutive degli stessi parchi.'.
Art. 36
(Modifica all’articolo 6 della l.r. 33/2004)
1. All'articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario)(38)è apportata la seguente modifica:
Art. 37
(Modifica all’articolo 22 della l.r. 16/2016)
1. All'articolo 22 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(39)è apportata la seguente modifica:
Art. 38
(Modifiche agli articoli 164 e 164 bis della l.r. 16/2007 e all’articolo 2 della l.r. 29/2022)
1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(40) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 164 è aggiunto il seguente:
'1 bis. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 22 ter della l.r. 86/1983, partecipa ai lavori della comunità del parco, con diritto di parola, anche un rappresentante nominato dai distretti agricoli aderenti all'Accordo quadro di sviluppo territoriale Milano Metropoli Rurale.';
b) l'articolo 164 bis è sostituito dal seguente:
'Art. 164 bis
(Sede legale e quota di contribuzione e partecipazione)
1. La sede legale del 'Parco agricolo Sud-Milano' è ubicata nel territorio del comune di Milano, in un immobile nella disponibilità della Regione indicato nello Statuto; l'ente parco può altresì istituire una o più sedi operative all'interno del territorio dello stesso.
2. La quota di contribuzione obbligatoria per i comuni di cui all'articolo 158 è commisurata al numero degli abitanti residenti negli stessi comuni, da aggiornarsi con le rilevazioni ISTAT; l'importo per abitante è stabilito nello Statuto. Per il comune di Milano e per la Città metropolitana di Milano l'importo della quota di contribuzione obbligatoria è stabilito nello Statuto. La quota di partecipazione dei comuni, ai fini della validità delle decisioni assunte nella comunità del parco, è determinata in rapporto all'estensione del territorio incluso nel parco e alla quota di contribuzione obbligatoria di cui al presente comma, mentre per la Città metropolitana di Milano è rapportata alla sola contribuzione obbligatoria; le quote di partecipazione sono stabilite nello Statuto.'.
(Sede legale e quota di contribuzione e partecipazione)
1. La sede legale del 'Parco agricolo Sud-Milano' è ubicata nel territorio del comune di Milano, in un immobile nella disponibilità della Regione indicato nello Statuto; l'ente parco può altresì istituire una o più sedi operative all'interno del territorio dello stesso.
2. La quota di contribuzione obbligatoria per i comuni di cui all'articolo 158 è commisurata al numero degli abitanti residenti negli stessi comuni, da aggiornarsi con le rilevazioni ISTAT; l'importo per abitante è stabilito nello Statuto. Per il comune di Milano e per la Città metropolitana di Milano l'importo della quota di contribuzione obbligatoria è stabilito nello Statuto. La quota di partecipazione dei comuni, ai fini della validità delle decisioni assunte nella comunità del parco, è determinata in rapporto all'estensione del territorio incluso nel parco e alla quota di contribuzione obbligatoria di cui al presente comma, mentre per la Città metropolitana di Milano è rapportata alla sola contribuzione obbligatoria; le quote di partecipazione sono stabilite nello Statuto.'.
2. All'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 29 (Modifiche al titolo I, capo XX, sezione I, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi', recante la disciplina del Parco Agricolo Sud Milano)(41)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Al fine di garantire la piena operatività del nuovo ente gestore nell'avvio dell'esercizio delle relative funzioni e attività, la Città metropolitana di Milano continua ad assicurare il necessario supporto tecnico-amministrativo e organizzativo, fino al trentesimo giorno successivo all'insediamento degli organi del predetto nuovo ente.'.
Art. 39
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica all’articolo 7 della l.r. 10/2024. Modifiche agli articoli 23 e 48 della l.r. 26/1993. Modifica all’articolo 2 della l.r. 20/2022)
1. Alla legge regionale 5 luglio 2024, n. 10 (Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera)(42)è apportata la seguente modifica:
2. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(43) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 bis dell'articolo 23, come inserito dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 luglio 2024, n. 11 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale), dopo le parole 'In aggiunta a quanto previsto dal comma 5' sono inserite le seguenti: 'e fermi restando i limiti di cui agli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, della legge 157/1992';
b) al comma 6 ter dell'articolo 48, come inserito dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della l.r. 11/2024, le parole 'di cui al presente comma' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al comma 6 bis'.
3. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 20 (Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di incenerimento per animali da compagnia)(44), come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera h), della legge regionale 23 luglio 2024, n. 11 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale), è apportata la seguente modifica:
a) le parole da 'e dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) alle emissioni in atmosfera' a 'territorialmente competente' sono sostituite dalle seguenti: 'e delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa statale di riferimento nonché previa acquisizione del parere favorevole dei dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti'.
NOTE:
36. Si rinvia alla l.r. 30 settembre 2020, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia