Legge Regionale 24 marzo 2025 , n. 1

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2013

(BURL n. 13, suppl. del 28 Marzo 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-03-24;1

Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge detta disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali, prevedendo per i consiglieri regionali eletti nella XII legislatura o nelle legislature successive l'indennità differita.
Art. 2
(Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali - Modifiche alla l.r. 3/2013)
1. Alla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012', convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente Capo:
'Capo I bis
Indennità differita dei consiglieri regionali

Art. 9 bis
(Indennità differita)
1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e richiamato quanto stabilito nell'ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, a decorrere dalla XII legislatura regionale, ai consiglieri eletti nella stessa legislatura o nelle successive, cessati dal mandato, spetta un'indennità differita, determinata con il metodo di calcolo contributivo ai sensi del presente Capo.

Art. 9 ter
(Versamenti volontari)
1. Il consigliere regionale, eletto nella XII legislatura o successive, può richiedere, con comunicazione scritta alla competente struttura del Consiglio regionale, di effettuare i versamenti necessari per maturare l'indennità di cui all'articolo 9 bis.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata dal consigliere regionale, pena la decadenza, entro novanta giorni decorrenti:
a) dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2013), per i consiglieri regionali già eletti in tale data;
b) dalla data della proclamazione per i consiglieri regionali eletti successivamente.

3. La mancata comunicazione di cui al comma 2 comporta la rinuncia irrevocabile all'indennità differita prevista dal presente Capo.
4. Il versamento delle quote arretrate di contribuzione a carico dei consiglieri di cui al comma 2, lettera a), può essere corrisposto in un'unica soluzione, ovvero rateizzato nella durata massima di trentasei mesi, e comunque entro il termine della XII legislatura. In ogni caso, fintanto che non sia stato completato il piano di versamenti, il consigliere non matura il diritto all'indennità di cui all'articolo 9 bis.

Art. 9 quater
(Trattenute sulle indennità di carica)
1. Ai consiglieri regionali, eletti nella XII legislatura o successive, cessati dal mandato, spetta l'indennità di cui all'articolo 9 bis, corrisposta in dodici mensilità. A tal fine, sull'indennità di carica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), al lordo, è operata la trattenuta nella misura stabilita dall'articolo 9 septies, comma 4.
2. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere regionale ha facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la maturazione dell'indennità di cui all'articolo 9 bis relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.
3. La trattenuta di cui al comma 1 è effettuata, per la prima volta, nel primo mese utile dopo aver ricevuto la richiesta di versamento volontario di cui all'articolo 9 ter, è acquisita mensilmente al bilancio del Consiglio regionale ed è prioritariamente utilizzata per l'erogazione delle indennità di cui all'articolo 9 della legge regionale 10 febbraio 1983, n. 12 (Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri e indennità di fine mandato) e di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri).

Art. 9 quinquies
(Diritto all'indennità differita)
1. I consiglieri di cui all'articolo 9 bis, cessati dal mandato, conseguono il diritto all'indennità differita al compimento dei sessantacinque anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato per almeno cinque anni, anche non consecutivi, nell'Assemblea legislativa della Regione Lombardia.
2. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi e un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.
3. Il consigliere regionale, sostituito temporaneamente da altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura.
4. La facoltà di cui al comma 3 è riconosciuta anche al consigliere regionale che sostituisce temporaneamente altro consigliere.
5. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere regionale la cui elezione è stata annullata o per il quale è stata dichiarata la decadenza.
6. È ammessa la restituzione, senza rivalutazione monetaria e senza interessi, dei contributi versati per l'indennità differita al consigliere regionale che si trova in una delle seguenti condizioni:
a) non ha conseguito il requisito minimo di cinque anni di mandato, anche non consecutivi, di cui al comma 1; in tale circostanza, l'interessato presenta la richiesta di restituzione, a pena di decadenza, entro un anno dalla cessazione del mandato;
b) ha conseguito il requisito minimo di cinque anni di mandato, anche non consecutivi, di cui al comma 1, ma non ha ancora raggiunto i sessantacinque anni di età; in tale circostanza, l'interessato presenta la richiesta di restituzione, a pena di decadenza, prima del compimento dei sessantacinque anni di età.


Art. 9 sexies
(Sistema contributivo)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2013), l'indennità differita è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale dei contributi versati di cui all'articolo 9 septies per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.
2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere, e il numero di mesi.

Art. 9 septies
(Montante contributivo individuale)
1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva di cui al comma 2 l'aliquota di cui al comma 4, incrementata di 2,75 volte. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 5.
2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica lorda nella misura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
3. L'importo dell'indennità differita è rivalutato automaticamente ogni 1° gennaio a decorrere dal secondo anno, sulla base della media annua dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
4. La quota di contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile di cui al comma 2.
5. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

Art. 9 octies
(Decorrenza dell'indennità differita)
1. L'indennità differita dei consiglieri di cui all'articolo 9 bis è corrisposta su richiesta dell'interessato e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.
2. Nel caso in cui il consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 quinquies, l'indennità differita decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.

Art. 9 novies
(Sospensione dell'erogazione dell'indennità differita)
1. Qualora uno dei soggetti di cui all'articolo 9 quater, già cessato dal mandato, sia eletto membro del Parlamento nazionale o europeo o consigliere regionale, ovvero nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale o sottosegretario regionale, l'indennità differita in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico.
2. L'erogazione dell'indennità differita è sospesa per il periodo nel quale il beneficiario ricopre incarichi remunerati presso enti o società della pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico.
3. Ai fini di cui al presente articolo, i soggetti di cui all'articolo 9 quater sono tenuti a produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), all'atto della richiesta dell'indennità differita ovvero entro trenta giorni dall'assunzione di uno degli incarichi richiamati dal presente articolo. Gli uffici regionali possono procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di una delle cause di sospensione.
4. L'erogazione della indennità differita è ripristinata dal giorno successivo alla cessazione dell'incarico di cui al presente articolo. Nel caso di rielezione al Consiglio regionale, l'importo dell'indennità differita già in erogazione è rideterminato considerando ciascun mandato separatamente, rivalutando i rispettivi montanti contributivi di anno in anno fino all'anno precedente la percezione dell'indennità differita.

Art. 9 decies
(Esclusione dell'indennità differita)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, l'erogazione dell'indennità differita è esclusa nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1.
2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
3. Si applicano, ai fini del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 9 undecies
(Reversibilità)
1. In caso di decesso di uno dei soggetti di cui all'articolo 9 quater già beneficiario dell'indennità differita, i soggetti di cui al comma 2 possono richiedere la reversibilità di tale indennità.
2. Possono presentare la richiesta di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data del decesso, a pena di decadenza, i seguenti soggetti:
a) coniuge, fino a che resta nello stato vedovile; il trattamento è escluso se è stata pronunciata a carico del coniuge superstite sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito;
b) in assenza del coniuge:
1) figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, adottivi e ai minori in stato preadottivo, nei casi di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), di età non superiore a ventiquattro anni e fiscalmente a carico, al momento della morte, del soggetto di cui all'articolo 9 quater;
2) figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente e assoluto, conviventi e posti fiscalmente a carico al momento della morte del soggetto di cui all'articolo 9 quater.

3. Le condizioni per l'attribuzione dell'indennità differita reversibile devono sussistere al momento del decesso dei soggetti di cui all'articolo 9 quater; nel caso in cui tali condizioni vengano a cessare, la stessa indennità differita reversibile è revocata. A tal fine ai soggetti di cui al comma 2 compete l'onere di presentare, al momento della richiesta e ogni due anni, la documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette, anche tramite autocertificazione resa ai sensi di legge.
4. L'ammontare dell'indennità differita reversibile è stabilito in percentuale all'indennità differita in corso di erogazione al momento del decesso, secondo le seguenti misure:
a) al coniuge, senza figli aventi diritto, nella misura del 60 per cento;
b) al coniuge: con un figlio avente diritto, nella misura dell'80 per cento; con due o più figli aventi diritto, nella misura del 100 per cento;
c) in assenza del coniuge, al figlio unico avente diritto, nella misura del 70 per cento; a due figli aventi diritto, nella misura dell'80 per cento; a tre o più figli aventi diritto, nella misura del 100 per cento; in presenza di più figli, l'importo complessivo è diviso in parti uguali tra gli stessi; in caso di perdita da parte di uno o più figli del diritto alla quota, si determina la redistribuzione, in parti uguali, tra i figli che mantengono il diritto.

5. L'indennità differita reversibile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso del soggetto di cui all'articolo 9 quater.
6. L'indennità differita reversibile è sospesa o esclusa nelle ipotesi e secondo le modalità previste dagli articoli 9 novies e 9 decies ed è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'articolo 9 septies, comma 3.
7. Il trattamento previsto dal presente articolo per il coniuge si applica al componente dell'unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

Art. 9 duodecies
(Estensione dell'applicazione)
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari regionali nominati nella XII legislatura o successive.'.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'applicazione delle modifiche alla l.r. 3/2013 apportate dalla presente legge, stimate in euro 230.000,00 a partire dall'esercizio finanziario 2028, si provvede, nell'ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale, con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2028 e successivi, unitamente agli accantonamenti di cui all'articolo 9 ter, comma 1, della l.r. 3/2013, introdotto dalla presente legge, introitati al Titolo 3 'Entrate extratributarie', tipologia 30500 'Rimborsi e altre entrate correnti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2025 e successivi.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 24 giugno 2013, n.3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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