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Legge Regionale
22 aprile 2025
, n. 2
Misure di prevenzione e contrasto delle baby gang e modifiche alla l.r. 1/2017
(BURL n. 17, suppl. del 26 Aprile 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-04-22;2
Art. 1
(Finalità)
1. Al fine di concorrere all'adozione di misure volte a fronteggiare situazioni di disagio giovanile, con particolare riguardo al fenomeno delle bande minorili, cosiddette 'baby gang', la presente legge modifica la legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo).
Art. 2
(Modifiche alla l.r. 1/2017)
1. Alla l.r. 1/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 1 dell'articolo 1, dopo la parola 'fenomeno' sono aggiunte le seguenti: 'delle baby gang dedite all'illegalità o alla criminalità';
c) al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole 'per le finalità di cui all'articolo 1' sono aggiunte le seguenti: 'e nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione';
d) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, dopo la parola 'fenomeno' sono aggiunte le seguenti: 'delle baby gang dedite all'illegalità o alla criminalità,';
e) dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti:
'e bis) il rafforzamento della prevenzione sociale nelle aree e nei contesti urbani laddove risulta più diffusa la presenza delle baby gang dedite alle illegalità o alla criminalità e che vedono soggetti minorenni sia come autori sia come vittime, al fine di evitare fenomeni emulativi e aumentare la percezione dei valori e dei pericoli nei minori ritenuti più a rischio;
e ter) l'analisi sociale dei fenomeni di illegalità collegati alla presenza di baby gang, con particolare riferimento agli atti di vandalismo, di sopruso e di comportamento violento e aggressivo, anche di natura sessuale, comprese le ipotesi di cui all'articolo 612 ter del Codice penale, nonché di furto, di rapina, di abuso o spaccio di sostanze stupefacenti e di radicalismo religioso;
e quater) la riqualificazione degli spazi in cui risulta più diffusa la presenza delle baby gang e del bullismo minorile di strada, cosiddetto 'street bullying', attraverso il sostegno di iniziative urbanistiche, culturali, sportive, psicologiche, pedagogiche ed educative volte a favorire la legalità, l'integrazione, il benessere e la coesione sociale attraverso, in particolare, l'accompagnamento allo studio, i laboratori artistici e musicali, le attività motorie, la promozione della lettura, l'uso consapevole dei social media e delle nuove tecnologie, la creazione di appositi sportelli di ascolto e aiuto;
e quinquies) la realizzazione di interventi socioeducativi, percorsi formativi e di servizio sociale obbligatorio o di lavoro socialmente utile rivolti a minori segnalati dall'autorità giudiziaria minorile e già in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) o ai servizi sociali territoriali, in particolare per reati commessi in gruppo o in concorso di persone;
e sexies) la formazione, l'informazione e la sensibilizzazione, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), dei Centri per la famiglia, degli istituti scolastici, degli oratori, degli operatori sociali, sportivi ed economici, nonché del Servizio sanitario regionale e della polizia locale, sui temi della presente legge.';
e ter) l'analisi sociale dei fenomeni di illegalità collegati alla presenza di baby gang, con particolare riferimento agli atti di vandalismo, di sopruso e di comportamento violento e aggressivo, anche di natura sessuale, comprese le ipotesi di cui all'articolo 612 ter del Codice penale, nonché di furto, di rapina, di abuso o spaccio di sostanze stupefacenti e di radicalismo religioso;
e quater) la riqualificazione degli spazi in cui risulta più diffusa la presenza delle baby gang e del bullismo minorile di strada, cosiddetto 'street bullying', attraverso il sostegno di iniziative urbanistiche, culturali, sportive, psicologiche, pedagogiche ed educative volte a favorire la legalità, l'integrazione, il benessere e la coesione sociale attraverso, in particolare, l'accompagnamento allo studio, i laboratori artistici e musicali, le attività motorie, la promozione della lettura, l'uso consapevole dei social media e delle nuove tecnologie, la creazione di appositi sportelli di ascolto e aiuto;
e quinquies) la realizzazione di interventi socioeducativi, percorsi formativi e di servizio sociale obbligatorio o di lavoro socialmente utile rivolti a minori segnalati dall'autorità giudiziaria minorile e già in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) o ai servizi sociali territoriali, in particolare per reati commessi in gruppo o in concorso di persone;
e sexies) la formazione, l'informazione e la sensibilizzazione, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), dei Centri per la famiglia, degli istituti scolastici, degli oratori, degli operatori sociali, sportivi ed economici, nonché del Servizio sanitario regionale e della polizia locale, sui temi della presente legge.';
f) dopo l'articolo 2è inserito il seguente:
'Art. 2 bis
(Protocolli d'intesa)
1. Per le finalità previste dalla presente legge e per favorire la migliore efficacia degli interventi di cui all'articolo 2, la Regione promuove la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni locali e statali competenti, con particolare riferimento all'Ufficio scolastico regionale e agli organi competenti in materia di giustizia minorile, per realizzare programmi:
a) di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo informatico, rivolte ai minori e alle famiglie;
b) di sostegno a favore dei soggetti minorenni vittime di atti di bullismo, di cyberbullismo o di atti di criminalità o illegalità operati da baby gang, nonché di recupero rivolti agli autori di tali atti, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
c) volti a favorire lo sviluppo e il consolidamento di politiche di contrasto al fenomeno delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo, nonché la tempestiva individuazione di dinamiche familiari disfunzionali, di carente supervisione e controllo genitoriale, di inadeguatezza educativa, mediante il coinvolgimento degli operatori scolastici e sociali presenti sul territorio;
d) di promozione della giustizia riparativa volta alla responsabilizzazione e alla rieducazione dei minori autori di reati e allo svolgimento di attività di mediazione e di riparazione in favore delle vittime e della comunità territoriale, anche mediante attività sociali o lavori socialmente utili a favore della stessa comunità.';
(Protocolli d'intesa)
1. Per le finalità previste dalla presente legge e per favorire la migliore efficacia degli interventi di cui all'articolo 2, la Regione promuove la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni locali e statali competenti, con particolare riferimento all'Ufficio scolastico regionale e agli organi competenti in materia di giustizia minorile, per realizzare programmi:
a) di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo informatico, rivolte ai minori e alle famiglie;
b) di sostegno a favore dei soggetti minorenni vittime di atti di bullismo, di cyberbullismo o di atti di criminalità o illegalità operati da baby gang, nonché di recupero rivolti agli autori di tali atti, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
c) volti a favorire lo sviluppo e il consolidamento di politiche di contrasto al fenomeno delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo, nonché la tempestiva individuazione di dinamiche familiari disfunzionali, di carente supervisione e controllo genitoriale, di inadeguatezza educativa, mediante il coinvolgimento degli operatori scolastici e sociali presenti sul territorio;
d) di promozione della giustizia riparativa volta alla responsabilizzazione e alla rieducazione dei minori autori di reati e allo svolgimento di attività di mediazione e di riparazione in favore delle vittime e della comunità territoriale, anche mediante attività sociali o lavori socialmente utili a favore della stessa comunità.';
g) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3, le parole 'soggetti del Terzo Settore di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso)' sono sostituite dalle seguenti: 'enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017';
h) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: 'Consulta regionale sulle baby gang, sul bullismo e sul cyberbullismo';
2) al comma 1 dopo le parole 'Consulta regionale' sono aggiunte le seguenti: 'sulle baby gang,', dopo le parole 'associazioni familiari' sono aggiunte le seguenti: ', un rappresentante dei giovani designato dal Forum regionale dei giovani' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La Giunta regionale può promuovere la partecipazione alla Consulta di rappresentanti di amministrazioni statali, con particolare riguardo a quelle competenti in materia di giustizia minorile e sicurezza, previa intesa con le stesse.';
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. La Consulta ha lo scopo di raccogliere informazioni sulle baby gang dedite all'illegalità o alla criminalità e sugli atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso l'analisi dei social media, con un approccio multidisciplinare nell'ambito delle competenze regionali di cui all'articolo 117 della Costituzione, al fine di ottimizzare le azioni sul territorio regionale, evitando sovrapposizioni con interventi e competenze di altri soggetti pubblici, nonché il compito di confrontare, condividere, valutare, suggerire e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo, nonché a conseguire una maggiore efficacia degli interventi previsti dall'articolo 2.';
i) al comma 1 dell'articolo 6, dopo la parola 'fenomeno' sono aggiunte le seguenti: 'delle baby gang dedite all'illegalità o alla criminalità';
j) dopo il comma 4 dell'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
'4 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e bis), e ter), e quater), e quinquies) ed e sexies), stimate complessivamente in euro 450.000,00 si fa fronte rispettivamente per l'esercizio finanziario 2025:
4 ter. Per gli esercizi successivi al 2025 all'autorizzazione delle spese di cui al comma 4 bis si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
a) per euro 200.000,00 con incremento di euro 200.000,00 della missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 1 'Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido' - Titolo I 'Spese correnti' e corrispondente riduzione per medesimo importo ed esercizio finanziario della disponibilità della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Atri Fondi' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025 - 2027;
b) per euro 250.000,00 con le risorse appositamente stanziate alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 1 'Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025 - 2027.
4 ter. Per gli esercizi successivi al 2025 all'autorizzazione delle spese di cui al comma 4 bis si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia