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Legge Regionale
29 aprile 2025
, n. 5
Tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia
(BURL n. 18, suppl. del 03 Maggio 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-04-29;5
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, nell'ambito della tutela e della valorizzazione dello spettacolo in tutte le sue forme di espressione artistica, nonché nel rispetto delle competenze legislative stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, salvaguarda, valorizza, promuove e sostiene la diffusione della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare della Lombardia, anche al fine di tutelare, salvaguardare e valorizzare la tradizione musicale e il repertorio a carattere popolare e amatoriale lombardo, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione sociale, culturale, identitaria, di arte democratica e di valorizzazione territoriale.
Art. 2
(Interventi di salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, anche mediante concessione di contributi:
a) promuove la conoscenza, la diffusione, l'insegnamento e la pratica della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare, con particolare attenzione al repertorio musicale popolare e amatoriale lombardo;
b) sostiene attività di ricerca di partiture, compositori, documenti e testi ai fini della conoscenza del repertorio storico delle bande musicali, dei cori, delle fanfare, dei gruppi folk e strumentali, nonché dei loro più importanti esponenti;
c) promuove e sostiene iniziative musicali bandistiche, corali, strumentali e folkloristiche di rilevante interesse artistico, storico ed etnomusicologico;
d) sostiene progetti di orientamento musicale di tipo bandistico, corale, strumentale e folkloristico realizzati dalle istituzioni scolastiche anche finalizzati alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del repertorio musicale popolare e amatoriale lombardo;
e) incentiva la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, strumentale e folkloristico, nonché della danza popolare;
f) promuove iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori, fatto salvo il divieto di cumulo con altri contributi regionali;
g) promuove il censimento, il recupero e la salvaguardia del patrimonio storico-musicale e delle danze popolari, anche attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione, registrazione e conservazione, nonché di promozione e raccolta di nuovi repertori;
h) istituisce una piattaforma digitale di conservazione delle registrazioni e delle trascrizioni delle composizioni musicali tradizionali, folkloristiche e delle danze popolari, di rilievo storico artistico per la cultura lombarda, anche attraverso l'Archivio di etnografia e storia sociale (AESS) di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo) o in collaborazione con altri analoghi istituti o soggetti pubblici;
i) sostiene le bande musicali, i cori, le fanfare e i gruppi strumentali e folk per:
1) l'acquisto, il miglioramento e il completamento di attrezzature e di allestimenti, fissi e mobili, di strumenti musicali, di partiture, di divise e di abiti tradizionali funzionali all'esercizio dell'attività;
2) il recupero e il restauro di materiali storici tra cui strumenti musicali, spartiti, documenti archivistici, abiti tradizionali e altri beni mobili delle bande musicali, cori, fanfare e gruppi strumentali e folk, ai fini della loro conservazione e fruizione anche in iniziative espositive;
5) i costi relativi al trasporto e all'ospitalità dei complessi bandistici, corali, delle fanfare, e dei gruppi strumentali e folk per favorire spettacoli a livello regionale ed extra-regionale;
2. Sono beneficiari degli interventi di cui al comma 1 i comuni, i complessi amatoriali bandistici e corali e i gruppi strumentali e folk con sede nel territorio regionale, legalmente costituiti da almeno due anni nella forma di associazione o fondazione senza finalità di lucro e che abbiano svolto attività da almeno due anni, nonché le fanfare facenti parte di associazioni d'arma legalmente costituite con sede nel territorio regionale che abbiano svolto attività senza finalità di lucro da almeno due anni. Sono altresì destinatari dei contributi di cui al comma 1 i sodalizi che si occupano in misura prevalente del repertorio musicale popolare e amatoriale lombardo, nonché gli enti, le associazioni e le istituzioni private senza fini di lucro con finalità educativo-culturali connesse al mondo della musica amatoriale bandistica, corale, strumentale e folkloristica.
Art. 3
(Settimana regionale della musica lombarda e dei lombardi)
1. È istituita la 'Settimana regionale della musica lombarda e dei lombardi', da celebrarsi annualmente nel corso della settimana che comprende il 21 giugno.
2. In occasione della 'Settimana regionale della musica lombarda e dei lombardi', la Giunta regionale e il Consiglio regionale promuovono iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui temi oggetto della presente legge, in collaborazione con gli organismi associativi dei complessi bandistici, corali e dei gruppi strumentali e folk presenti nel territorio regionale, nonché con la partecipazione volontaria di altri enti o associazioni, anche a livello locale.
Art. 4
(Elenco telematico regionale dei complessi musicali amatoriali)
1. È istituito l'elenco telematico regionale dei complessi musicali amatoriali operanti in Lombardia, con la finalità di raccogliere in un unico canale informativo regionale i dati identificativi dei suddetti complessi.
2. L'elenco telematico di cui al comma 1è istituito presso la direzione generale regionale competente in materia di cultura, che ne garantisce l'aggiornamento periodico, nonché la gestione tecnica, amministrativa e informatica.
Art. 5
(Concessione di benefici)
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, con proprio provvedimento, le priorità di intervento, e stabilisce i criteri e le modalità per l'esecuzione degli interventi e per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge, anche con riferimento alla relativa rendicontazione.
2. Per l'anno 2025, la concessione dei contributi di cui al comma 1è destinata a sostenere le sole attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), d), e), f) e i) numeri 1), 3), 5) e 6).
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale individua altresì criteri di premialità in favore dei soggetti privati che presentano domanda per la concessione dei contributi di cui alla presente legge impegnandosi a organizzare almeno un evento nell'ambito della 'Settimana regionale della musica lombarda e dei lombardi' di cui all'articolo 3.
Art. 6
(Riconoscimento 'Borgo custode del patrimonio musicale lombardo e dei lombardi')
2. Il riconoscimento di cui al comma 1è assegnato agli enti locali nel cui territorio siano presenti gruppi musicali amatoriali, costituiti o informali, in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:
b) particolari tipicità dell'espressione musicale amatoriale sia rispetto al repertorio sia rispetto alla prassi;
3. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità di assegnazione del riconoscimento di cui al comma 1.
4. Presso la Giunta regionale è individuata un'apposita struttura competente a fornire agli enti locali, riconosciuti borghi custodi ai sensi del presente articolo, supporto tecnico per lo svolgimento delle attività volte alla conservazione e documentazione del patrimonio musicale immateriale, nonché all'organizzazione di eventi e manifestazioni culturali riguardanti il patrimonio custodito.
Art. 7
(Misure a supporto dei borghi custodi del patrimonio musicale lombardo e dei lombardi)
1. Il Consiglio regionale incentiva e sostiene i borghi custodi del patrimonio musicale lombardo e dei lombardi nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 4, mediante la concessione di contributi economici.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale emana un bando annuale finalizzato alla selezione degli enti destinatari dei contributi di cui al comma 1.
3. Per la partecipazione al bando indetto dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, gli enti riconosciuti quali borghi custodi del patrimonio musicale lombardo e dei lombardi presentano, anche in forma associata, uno o più progetti inerenti alle attività di cui al comma 1.
4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi, nonché i criteri di riparto delle risorse disponibili e i limiti massimi dei contributi concedibili a ciascun progetto o ente partecipante, assicurando che i beneficiari dei contributi rendano conto dell'attività effettivamente svolta.
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere e valorizzare la tradizione musicale popolare e amatoriale e il repertorio bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare della Lombardia. A tal fine la Giunta regionale, ad esito della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 2, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con periodicità biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive e documenta:
a) le iniziative realizzate fra quelle previste all’articolo 2, specificando modalità, distribuzione delle risorse, beneficiari e loro caratteristiche, grado di partecipazione e pubblicità delle iniziative;
b) il livello di implementazione dell’elenco telematico regionale dei complessi musicali amatoriali, la distribuzione territoriale e le caratteristiche dei soggetti iscritti, gli accessi registrati;
c) il grado di diffusione del riconoscimento ‘Borgo custode del patrimonio musicale lombardo e dei lombardi’ e i requisiti dimostrati dagli enti assegnatari;
Art. 8
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di natura corrente derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, stimate in euro 350.000,00 per l'annualità 2025, si provvede con incremento di euro 350.000,00 per l'annualità 2025 della missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.
2. Alle spese in conto capitale derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, stimate in euro 350.000,00 per l'annualità 2025, si provvede con incremento di euro 350.000,00 per l'annualità 2025 della missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 1 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Conto capitale' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e in fase sperimentale gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati per l'annualità 2025; per gli esercizi successivi al 2025 all'autorizzazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. Alle spese di natura corrente derivanti dall'articolo 7 della presente legge, stimate in euro 60.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027, si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 1 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 1 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, nell'ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale. Per gli esercizi successivi al 2027 all'autorizzazione delle spese si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia