Stampa|
Scarica PDF |
Scarica RTF Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Legge Regionale
28 maggio 2025
, n. 6
Norme per il riconoscimento della rilevanza sociale della celiachia
(BURL n. 22 suppl. del 30 Maggio 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-05-28;6
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, al fine di migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita individuali e sociali delle persone, in attuazione della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia) e nell'ambito delle proprie competenze, con la presente legge:
Art. 2
(Competenze della Regione e delle ATS)
1. Per il perseguimento della finalità di cui all'articolo 1, la Regione:
b) raccoglie, analizza e monitora l'andamento dei dati relativi alla celiachia, tramite il registro regionale, di cui all'articolo 6;
c) riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, del volontariato, degli oratori parrocchiali, dell'associazionismo sportivo e socioculturale, dei centri per la famiglia, quali componenti fondamentali per l'integrazione dei celiaci nella società;
d) promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per l'educazione sociosanitaria della popolazione, anche per diffondere la consapevolezza sulle caratteristiche e sugli effetti della celiachia;
e) adotta, sentita la Cabina di regia, linee guida per la preparazione e la somministrazione di alimenti destinati ai celiaci;
f) promuove attività informative, formative e di sensibilizzazione rivolte agli operatori sanitari e sociosanitari;
g) promuove l'inserimento della celiachia e della dieta senza glutine nei piani di formazione degli operatori della ristorazione e favorisce, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore aventi finalità socio-assistenziali nei confronti dei pazienti celiaci e delle loro famiglie anche secondo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), la loro formazione e il loro aggiornamento professionale, a garanzia della sicurezza alimentare;
i) favorisce l'introduzione di standard formativi e professionali all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale e, in raccordo con l'ufficio scolastico regionale, all'interno dell'attività didattica degli istituti professionali alberghieri o inerenti al campo della ristorazione, con lo scopo di fornire o potenziare le conoscenze e le competenze sulla celiachia nell'ambito dei percorsi sulla ristorazione;
Art. 3
(Cabina di regia per la celiachia)
2. La Cabina di regia è coordinata dall'assessore competente in materia di sanità o suo delegato ed è composta dall'assessore competente in materia di famiglia e politiche sociali o suo delegato, da soggetti esterni esperti nell'ambito dell'educazione scolastica e del settore sociosanitario e da rappresentanti delle associazioni dei pazienti, del settore agricolo e del commercio alimentare, del Terzo settore, dei comitati o delle delegazioni sportive di valenza regionale e degli oratori parrocchiali, in numero complessivo non superiore a dieci.
3. I componenti di cui al comma 2 restano in carica per l'intera durata della legislatura regionale.
4. La Cabina di regia può avvalersi del supporto specialistico di soggetti non espressamente previsti dal comma 2 per l'approfondimento delle materie di propria competenza.
5. La Cabina di regia:
6. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla costituzione della Cabina di regia previa definizione della procedura di nomina e dei requisiti specifici dei soggetti esterni, che sono individuati dalla Giunta regionale.
Art. 4
(Elenco regionale degli operatori della ristorazione che hanno seguito percorsi formativi)
Art. 5
(Informazione, sensibilizzazione e formazione degli operatori sanitari e sociosanitari)
Art. 6
(Trattamento dei dati relativi alla celiachia nell'ambito del registro delle malattie infiammatorie croniche intestinali di cui all'articolo 129 della l.r. 33/2009)
1. Il trattamento dei dati correlati alla celiachia avviene secondo le disposizioni dell'articolo 129 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) istitutivo del registro delle malattie infiammatorie croniche intestinali, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente in materia.
Art. 7
(Iniziative in occasione della giornata mondiale della celiachia)
1. In occasione della giornata mondiale della celiachia che si celebra annualmente il 16 /maggio, la Regione favorisce la realizzazione di iniziative, di rilevante interesse regionale, poste in essere dalle pubbliche amministrazioni o dagli enti del Terzo settore presenti sul territorio lombardo e finalizzate alla promozione dell'informazione e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica, dei media, degli operatori della ristorazione e sociosanitari.
Art. 8
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel migliorare la consapevolezza sulle caratteristiche della celiachia e sulle cure e i servizi disponibili per le persone che ne sono affette. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione. La relazione descrive:
2. I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a predisporre la relazione di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di natura corrente derivanti dall'attuazione delle lettere d), f) e j) del comma 1 dell'articolo 2 e dell'articolo 7 , previste in euro 300.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2025-2027, si provvede, nell'ambito del provvedimento della Giunta regionale relativo agli indirizzi di programmazione per la gestione del servizio sociosanitario regionale, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Per gli esercizi successivi al 2027 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
2. Alle spese di natura corrente derivanti dall'attuazione della lettera g) del comma1 dell'articolo 2, previste in euro 50.000,00 in sede di prima applicazione della presente legge per il solo esercizio finanziario 2025, si fa fronte con l'incremento di euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 della missione 15 'Politiche per il lavoro e la formazione professionale', programma 02 'Formazione professionale' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Per gli esercizi successivi al 2025 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale