Legge Regionale 28 maggio 2025 , n. 6

Norme per il riconoscimento della rilevanza sociale della celiachia

(BURL n. 22 suppl. del 30 Maggio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-05-28;6

Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, al fine di migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita individuali e sociali delle persone, in attuazione della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia) e nell'ambito delle proprie competenze, con la presente legge:
a) riconosce la rilevanza sociale della celiachia;
b) promuove la conoscenza della patologia e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociosanitario, sociale, familiare, ricreativo e lavorativo anche tramite la diffusione dei più recenti protocolli di diagnosi e cura;
c) riconosce e promuove l'associazionismo, il protagonismo delle associazioni dei pazienti e le attività di volontariato svolte in ambito regionale e finalizzate a sostenere i pazienti affetti da celiachia e le loro famiglie.
2. La presente legge reca altresì disposizioni in materia di interventi sociosanitari relativi alla celiachia.
Art. 2
(Competenze della Regione e delle ATS)
1. Per il perseguimento della finalità di cui all'articolo 1, la Regione:
a) istituisce la Cabina di regia della celiachia di cui all'articolo 3;
b) raccoglie, analizza e monitora l'andamento dei dati relativi alla celiachia, tramite il registro regionale, di cui all'articolo 6;
c) riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, del volontariato, degli oratori parrocchiali, dell'associazionismo sportivo e socioculturale, dei centri per la famiglia, quali componenti fondamentali per l'integrazione dei celiaci nella società;
d) promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per l'educazione sociosanitaria della popolazione, anche per diffondere la consapevolezza sulle caratteristiche e sugli effetti della celiachia;
e) adotta, sentita la Cabina di regia, linee guida per la preparazione e la somministrazione di alimenti destinati ai celiaci;
f) promuove attività informative, formative e di sensibilizzazione rivolte agli operatori sanitari e sociosanitari;
g) promuove l'inserimento della celiachia e della dieta senza glutine nei piani di formazione degli operatori della ristorazione e favorisce, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore aventi finalità socio-assistenziali nei confronti dei pazienti celiaci e delle loro famiglie anche secondo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), la loro formazione e il loro aggiornamento professionale, a garanzia della sicurezza alimentare;
h) istituisce l'elenco regionale di cui all'articolo 4;
i) favorisce l'introduzione di standard formativi e professionali all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale e, in raccordo con l'ufficio scolastico regionale, all'interno dell'attività didattica degli istituti professionali alberghieri o inerenti al campo della ristorazione, con lo scopo di fornire o potenziare le conoscenze e le competenze sulla celiachia nell'ambito dei percorsi sulla ristorazione;
j) promuove la diffusione di punti di informazione mirata, rivolti alle persone celiache e alle relative famiglie, finalizzati a fornire indicazioni utili ad accedere ai servizi sociosanitari e alle agevolazioni.
2. Le ATS, compatibilmente con le attività ordinarie di controllo e monitoraggio, effettuano controlli periodici sul rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte degli operatori della ristorazione e sulla corretta gestione degli alimenti senza glutine.
Art. 3
(Cabina di regia per la celiachia)
1. È istituita senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale la Cabina di regia per la celiachia.
2. La Cabina di regia è coordinata dall'assessore competente in materia di sanità o suo delegato ed è composta dall'assessore competente in materia di famiglia e politiche sociali o suo delegato, da soggetti esterni esperti nell'ambito dell'educazione scolastica e del settore sociosanitario e da rappresentanti delle associazioni dei pazienti, del settore agricolo e del commercio alimentare, del Terzo settore, dei comitati o delle delegazioni sportive di valenza regionale e degli oratori parrocchiali, in numero complessivo non superiore a dieci.
3. I componenti di cui al comma 2 restano in carica per l'intera durata della legislatura regionale.
4. La Cabina di regia può avvalersi del supporto specialistico di soggetti non espressamente previsti dal comma 2 per l'approfondimento delle materie di propria competenza.
5. La Cabina di regia:
a) collabora alla predisposizione delle linee guida regionali per la preparazione e la somministrazione di alimenti destinati ai celiaci;
b) valorizza l'offerta di prevenzione e cura, favorendone la conoscenza e l'accessibilità da parte dei cittadini attraverso iniziative mirate.
6. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla costituzione della Cabina di regia previa definizione della procedura di nomina e dei requisiti specifici dei soggetti esterni, che sono individuati dalla Giunta regionale.
Art. 4
(Elenco regionale degli operatori della ristorazione che hanno seguito percorsi formativi)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di formazione, l'elenco regionale degli operatori della ristorazione che hanno seguito i percorsi formativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), e conseguito il relativo attestato.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonché le relative modalità di tenuta e aggiornamento; l'elenco è consultabile su apposita sezione del sito istituzionale della Giunta regionale.
Art. 5
(Informazione, sensibilizzazione e formazione degli operatori sanitari e sociosanitari)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1:
a) promuove attività informative e formative rivolte agli operatori sanitari e sociosanitari, inclusi i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, al fine di migliorare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze;
b) favorisce campagne di sensibilizzazione interne al sistema sanitario volte a promuovere l'importanza di avviare screening pediatrici.
Art. 6
(Trattamento dei dati relativi alla celiachia nell'ambito del registro delle malattie infiammatorie croniche intestinali di cui all'articolo 129 della l.r. 33/2009)
1. Il trattamento dei dati correlati alla celiachia avviene secondo le disposizioni dell'articolo 129 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) istitutivo del registro delle malattie infiammatorie croniche intestinali, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente in materia.
Art. 7
(Iniziative in occasione della giornata mondiale della celiachia)
1. In occasione della giornata mondiale della celiachia che si celebra annualmente il 16 /maggio, la Regione favorisce la realizzazione di iniziative, di rilevante interesse regionale, poste in essere dalle pubbliche amministrazioni o dagli enti del Terzo settore presenti sul territorio lombardo e finalizzate alla promozione dell'informazione e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica, dei media, degli operatori della ristorazione e sociosanitari.
2. La Regione dà risalto delle iniziative di cui al comma 1 sui propri canali di divulgazione.
Art. 8
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel migliorare la consapevolezza sulle caratteristiche della celiachia e sulle cure e i servizi disponibili per le persone che ne sono affette. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione. La relazione descrive:
a) le indicazioni emerse dall'attività della Cabina di regia sulle strategie di intervento;
b) le iniziative realizzate per promuovere punti informativi e azioni di sensibilizzazione, i soggetti coinvolti e gli esiti raggiunti;
c) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi.
2. I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a predisporre la relazione di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
4. Il Consiglio regionale assicura l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di natura corrente derivanti dall'attuazione delle lettere d), f) e j) del comma 1 dell'articolo 2 e dell'articolo 7 , previste in euro 300.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2025-2027, si provvede, nell'ambito del provvedimento della Giunta regionale relativo agli indirizzi di programmazione per la gestione del servizio sociosanitario regionale, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Per gli esercizi successivi al 2027 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
2. Alle spese di natura corrente derivanti dall'attuazione della lettera g) del comma1 dell'articolo 2, previste in euro 50.000,00 in sede di prima applicazione della presente legge per il solo esercizio finanziario 2025, si fa fronte con l'incremento di euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 della missione 15 'Politiche per il lavoro e la formazione professionale', programma 02 'Formazione professionale' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Per gli esercizi successivi al 2025 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. All'attuazione della presente legge possono concorrere, altresì, le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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