Legge Regionale 30 maggio 2025 , n. 7

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025

(BURL n. 22, suppl. del 31 Maggio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-05-30;7

Art. 1
1. All'articolo 19 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)(1)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione del consiglio comunale interessato, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il comune interessato, prima di esercitare l'iniziativa di cui al primo periodo, può indire un referendum consultivo o attivare altre forme di consultazione della popolazione, secondo modalità definite nello statuto comunale ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 267/2000.'.
Art. 2
(Modifiche agli articoli 3 e 5 della l.r. 14/2022)
1. Alla legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 3 le parole da 'Al fine di promuovere lo studio' alle parole 'il loro ruolo nelle produzioni agroalimentari' sono sostituite dalle seguenti: 'Al fine di tutelare attivamente, valorizzare, conservare il paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili naturali, nonché di promuoverne lo studio in ragione delle loro componenti ecologiche, agronomiche e paesaggistiche e del ruolo strategico che rivestono nella produzione agroalimentare e nella salvaguardia della biodiversità';
b) al comma 2 dell'articolo 5 le parole: 'indice bandi annuali finalizzati all'organizzazione di tirocini formativi' sono sostituite dalle seguenti: 'promuove, anche con il supporto di ERSAF e di PoliS-Lombardia o attraverso convenzioni con altri enti pubblici, azioni formative e l'organizzazione di tirocini formativi'.
Art. 3
(Modifiche agli articoli 28, 33 e 34 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
'6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti gli indici di densità venatoria minima, la struttura regionale competente calcola ogni cinque anni, con decreto dirigenziale, sulla base dei dati censuari, gli indici di densità venatoria massima regionali relativi agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia, derivanti dal rapporto fra il numero complessivo dei cacciatori, compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e l'estensione del territorio agro-silvo-pastorale regionale.';
b) al primo periodo del comma 7 dell'articolo 28 le parole 'degli indici di densità di cui al comma precedente' sono sostituite dalle seguenti: 'del numero minimo stabilito dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera c), e possono ammetterne sino al raggiungimento del numero massimo stabilito ai sensi del medesimo articolo, fermi restando i diritti dei residenti e alla permanenza associativa, nonché quanto previsto dall'articolo 33';
c) il comma 1 dell'articolo 33 è abrogato;
d) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente:
'c) determinano con decreto del dirigente competente ogni cinque anni, in base all'intervallo di valori che si ricava dall'applicazione degli indici di densità venatoria statali e di quelli regionali di cui all'articolo 28, comma 6, fatta salva la precisazione di cui al comma 1 bis, il numero minimo e il numero massimo di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia, tenuto conto della media dei tesserini rilasciati nel quinquennio precedente;';
e) dopo il comma 1 dell'articolo 34 sono aggiunti i seguenti:
'1 bis. Ai fini della determinazione del numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia si applicano i soli indici di densità venatoria statali qualora gli indici di densità venatoria regionali comportino una maggiore pressione venatoria.
1 ter. Per definire l'estensione del territorio utile alla caccia ai fini della determinazione di cui al comma 1, lettera c), le zone di rifugio e ambientamento di cui all'articolo 31, comma 2 quater, sono detratte in misura pari al settantacinque per cento della loro superficie.'.
Art. 4
1. All'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7 bis le parole 'la riserva del 20 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'la riserva del 50 per cento';
b) dopo il comma 7 bis 1 dell'articolo 43 è aggiunto il seguente:
'7 ter. Nel caso di opere sottoposte alla disciplina della valutazione di impatto ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE e del d.lgs. 152/2006, che comportino trasformazione del bosco su superfici pari o superiori a dieci ettari, il progetto di intervento compensativo è approvato previo parere dell'ufficio regionale competente in materia di foreste. Le somme di cui al comma 7 riscosse sono utilizzate, a favore dei territori delle province interessate dall'opera, per interventi organici di ricostituzione dei boschi, di miglioramento della connettività forestale della rete ecologica regionale e provinciale e di riequilibrio idrogeologico, anche in aree con insufficiente coefficiente di boscosità, nonché per gli interventi previsti ai commi 3, 7 bis e 7 bis 1. A completamento degli interventi, in quota non prevalente, sono ammissibili interventi attuativi della rete verde regionale.'.
Art. 5
(Modifiche agli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 24/2022)
1. Alla legge regionale 30 novembre 2022, n. 24 (Introduzione di contributi economici per la ricomposizione fondiaria delle aree agricole montane)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole 'nelle aree montane' sono sostituite dalle seguenti: 'nelle aree agricole lombarde, prioritariamente ubicate nelle aree montane';
b) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 le parole 'di una comunità montana' sono soppresse;
c) dopo il comma 5 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
'5 bis. La Giunta regionale prevede criteri premiali nei bandi di cui alla presente legge finalizzati a erogare il contributo economico prioritariamente alle domande di ricomposizione fondiaria relative ai terreni ubicati nei territori montani.'.
Art. 6
(Modifiche agli articoli 3 quater e 6 della l.r. 11/2014)
1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 3 quater dopo le parole 'del citato decreto legislativo' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ', nonché, per le agevolazioni regionali diverse dalla garanzia, gli investitori istituzionali costituiti ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione)';
b) il comma 1.1 dell'articolo 6è sostituito dal seguente:
'1.1. La Regione istituisce un servizio di supporto alle imprese con compiti consultivi, di raccordo operativo e valutativi, anche nell'ambito di misure finalizzate all'attrazione di investimenti, fatti salvi i compiti dei responsabili del procedimento di cui all'articolo 6 della legge 241/1990 e i compiti degli sportelli unici per le attività produttive di cui al d.p.r. 160/2010.';
c) il comma 1.2 dell'articolo 6è sostituito dal seguente:
'1.2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025), definisce le modalità di attivazione del servizio di cui al comma 1.1 e le relative modalità di funzionamento.'.
Art. 7
(Modifiche agli articoli 6, 38, 39, 49, 50, 52, 53, 55, 65 e al Titolo IV e abrogazione degli articoli 51 e 54 della l.r. 27/2015)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 dopo le parole 'professioni turistiche' sono inserite le seguenti: ', ad eccezione della professione di guida turistica,';
b) al comma 1 bis dell'articolo 38 dopo le parole 'tutte le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale' sono inserite le seguenti: 'e le locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,';
c) al comma 8 quinquies dell'articolo 38 dopo le parole 'La disposizione di cui al comma 8 bis si applica anche' sono inserite le seguenti: 'alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del d.l. 50/2017 convertito dalla legge 96/2017 e';
d) al comma 1 bis dell'articolo 39 dopo le parole 'chi svolge attività di locazione per finalità turistica in forma non imprenditoriale' sono inserite le seguenti: 'e di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 50/2017 convertito dalla legge 96/2017';
e) alla rubrica del Titolo IV le parole 'Guida turistica e' sono soppresse;
f) la rubrica dell'articolo 49 è sostituita dalla seguente: 'Caratteristiche dell'attività';
g) al comma 1 dell'articolo 49 le parole 'per le professioni di guida turistica e' sono sostituite dalle seguenti: 'per la professione';
h) il comma 2 dell'articolo 49 è abrogato;
i) la rubrica dell'articolo 50 è sostituita dalla seguente: 'Accesso all'attività';
j) al comma 1 dell'articolo 50 le parole 'di guida turistica e' sono soppresse e le parole ', relativo a ciascuna professione,' sono soppresse;
k) al comma 3 dell'articolo 50 le parole 'per ciascuna professione' sono soppresse;
l) al comma 5 dell'articolo 50 le parole 'La guida turistica e l'accompagnatore turistico già abilitati possono' sono sostituite dalle seguenti: 'L'accompagnatore turistico già abilitato può';
m) l'articolo 51 è abrogato;
n) al comma 1 dell'articolo 52 le parole 'delle professioni di guida turistica e' sono sostituite dalle seguenti: 'della professione';
o) al comma 2 dell'articolo 52 le parole 'le guide turistiche e' sono soppresse e le parole 'pubblicati sul portale regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'pubblicati sui rispettivi siti istituzionali';
p) al comma 1 dell'articolo 53 le parole 'L'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico sono svolte' sono sostituite dalle seguenti: 'L'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico è svolta';
q) l'articolo 54 è abrogato;
r) al comma 1 dell'articolo 55 le parole 'delle guide turistiche e' sono soppresse;
s) al comma 2 dell'articolo 55 le parole 'di guida turistica e' sono soppresse;
t) al comma 3 dell'articolo 65 le parole 'l'impresa esercente ne dà comunicazione alla provincia e alla Città metropolitana di Milano competente per territorio' sono sostituite dalle seguenti: 'l'impresa esercente ne dà comunicazione al comune competente per territorio'.
Art. 8
(Modifiche agli articoli 2, 7, 10 e 17 della l.r. 19/2007)
1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
'7 bis. La Regione riconosce il valore strategico della formazione a tutti i livelli specificatamente negli ambiti della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la transizione verde e quella digitale.';
b) al comma 1 bis dell'articolo 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'con particolare riguardo ai settori in cui si riscontra il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze.';
c) al comma 1 ter dell'articolo 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'coinvolgendo le parti sociali ed economiche, anche attraverso la promozione di patti per le competenze, quali forme di partenariato pubblico-privato volte a favorire una maggiore interconnessione tra filiera formativa e filiera produttiva.';
d) dopo il comma 1 ter dell'articolo 7 è inserito il seguente:
'1 quater. La programmazione dell'offerta formativa è supportata da metodologie e strumenti avanzati di analisi del mercato del lavoro.';
e) il comma 1 dell'articolo 10è sostituito dal seguente:
'1. In coerenza con gli standard definiti a livello nazionale ed europeo con riferimento in particolare all'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e ai Repertori già riconosciuti in ambito europeo, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché dei percorsi di formazione continua, permanente e di specializzazione e la certificazione in ambito non formale e informale fanno riferimento alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), nonché al vigente Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF.';
f) dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:
'e bis) attestazione formale, rilasciata da soggetti accreditati nel rispetto delle raccomandazioni dell'Unione europea in materia di microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità, che certifica a livello europeo il conseguimento di specifici risultati di apprendimento, comprensivi di conoscenze, abilità e comportamenti, acquisiti attraverso percorsi formativi brevi, modulari e strutturati, coerenti con i fabbisogni del mercato del lavoro.';
g) al comma 3 dell'articolo 17 dopo le parole 'La Regione promuove' sono inserite le seguenti: ', anche attraverso il coinvolgimento del settore privato,'.
Art. 9
1. All'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(9)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 10 le parole da 'Fermo restando quanto previsto' a 'figura rimasta vacante' sono sostituite dalle seguenti: 'In coerenza con quanto disposto dall'articolo 3 bis, comma 2, e dall'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. 502/1992, entro il termine di sessanta giorni in caso di vacanza dell'ufficio o decorso il termine di sei mesi in caso di assenza o impedimento del direttore generale la Giunta regionale procede alla nomina di un nuovo direttore. Negli archi temporali di cui al primo periodo le funzioni del direttore generale sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano. Qualora sussista una comprovata e giustificata impossibilità di procedere alla nomina secondo il procedimento ordinario, la Giunta regionale conferisce l'incarico ad un commissario straordinario per un periodo massimo di dodici mesi. Il commissario, in relazione alle esigenze di carattere straordinario che ne determinano la nomina, è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del d.lgs. 171/2016.'.
Art. 10
(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 33/2009 e norma transitoria)
1. All'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 le parole 'l'accreditamento da parte della Regione si perfeziona all'atto dell'iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate da parte della stessa Regione' sono sostituite dalle seguenti: 'l'accreditamento è disposto con decreto dirigenziale della direzione regionale competente e si perfeziona all'atto dell'iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate da parte della medesima direzione';
b) al secondo periodo del comma 10 le parole 'è trasmesso alla direzione regionale competente' sono sostituite dalle seguenti: 'è adottato dalla direzione regionale competente';
c) al primo periodo del comma 11 le parole 'dal direttore generale dell'ATS' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla direzione regionale competente'.
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
(Introduzione dell’articolo 84 bis nella l.r. 33/2009)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(11)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 84 è inserito il seguente:
'Art. 84 bis
(Programmi sperimentali di consegna di materiale sanitario per via aerea)
1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina europea e statale in materia, promuove la verifica di progettualità innovative tra ASST, ATS, associazioni maggiormente rappresentative delle farmacie, farmacie pubbliche e ospedaliere e l'Ente nazionale per l'aviazione civile, finalizzate alla elaborazione di progetti sperimentali di consegna di materiale sanitario mediante l'utilizzo di mezzi aerei a pilotaggio remoto nelle aree montane, lacustri, disagiate o comunque laddove si registri una possibile riduzione dei tempi di consegna ed eventuali minori impatti sulla viabilità, del territorio regionale.'.
Art. 12
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 15/2020 e norma di prima applicazione)
1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2020, n. 15 (Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
'd) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale medico e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale veterinario;';
b) alla lettera e) la parola 'tre' è sostituita dalla seguente: 'quattro'.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la composizione del tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 3, della l.r. 15/2020è modificata secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 13
1. All'articolo 19 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso)(13)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
'2 bis. La Regione promuove la stipulazione di convenzioni, nel rispetto delle normative vigenti, al fine di consentire agli enti del Terzo Settore, qualora presenti sul territorio e iscritti ai RUNTS nonché con comprovata esperienza nell'accompagnamento e nella tutela dei minori, di operare, in raccordo con i servizi sociali di riferimento, all'interno delle strutture sanitarie a favore dei bambini non riconosciuti alla nascita e lasciati in ospedale, dei bambini abbandonati in ospedale, nonché dei minori allontanati dalla famiglia di origine per intervento dell'Autorità giudiziaria. Le direzioni sanitarie garantiscono l'accesso alle strutture affinché anche nei luoghi di cura sanitaria sia assicurata la presenza di chi accoglie, ascolta e accompagna i più piccoli in stato di solitudine e fragilità.'.
Art. 14
(Modifiche agli articoli 6, 22, 23 e 31 della l.r. 16/2016 e norma transitoria)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 6 le parole 'di norma due volte all'anno e comunque almeno una volta nell'anno' sono sostituite dalle seguenti: 'almeno una volta all'anno, preferibilmente nel primo semestre';
b) dopo il comma 3 ter dell'articolo 6 è inserito il seguente:
'3 quater. Nel caso di mancata emanazione nel corso dell'anno di avviso pubblico ai sensi dei commi 3 e 3 ter o nel caso in cui non sia stato riscontrato il relativo fabbisogno abitativo, le ALER, sulla base della ricognizione nel relativo territorio comunale del proprio patrimonio disponibile e non utilizzato destinato a servizi abitativi pubblici, predispongono appropriati programmi di valorizzazione secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 28.';
c) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 le parole 'nel territorio italiano o all'estero' sono sostituite dalle seguenti: 'nel comune in cui è presentata la domanda o entro la distanza di 40 chilometri dal comune in cui è presentata la domanda. Ai fini del calcolo della distanza si adottano le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia considerando il percorso più breve';
d) al comma 5 dell'articolo 23 dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: 'Nell'effettuare gli abbinamenti, gli enti gestori tengono conto, ove possibile, delle esigenze di accessibilità evidenziate dai nuclei familiari con la presenza di componenti con disabilità, che hanno la possibilità di indicare tali esigenze anche in fase di presentazione della domanda.';
e) alla lettera g) del comma 9 dell'articolo 23 le parole 'nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a 70 chilometri;' sono sostituite dalle seguenti: 'nello stesso comune di residenza o entro la distanza di 40 chilometri dal comune di residenza. Ai fini del calcolo della distanza si adottano le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia considerando il percorso più breve;';
f) al quarto periodo del comma 13 dell'articolo 23 la parola 'anche' e le parole 'economico-patrimoniali' sono soppresse;
g) dopo il comma 4 bis dell'articolo 31 è aggiunto il seguente:
'4 ter. Gli alloggi di cui al presente articolo concorrono al soddisfacimento del fabbisogno abitativo del servizio abitativo pubblico qualora siano destinati agli appartenenti alle forze di polizia, alla polizia locale, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate che prestano servizio in Lombardia, in applicazione di specifici accordi con i ministeri di riferimento o con i comandi territoriali. In tal caso, tali alloggi non sono computati ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 28, commi 2 e 2 bis.'.
2. I requisiti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 16/2016, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano agli avvisi pubblicati successivamente all'adeguamento della piattaforma informatica regionale, di cui al comma 4 dell'articolo 6 della medesima legge.
Art. 15
(Modifiche agli articoli 45 e 48 della l.r. 26/2003)
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 45 è abrogato;
b) al comma 4 dell'articolo 48 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'I piani d'ambito sono adeguati al PTA entro tre anni dalla data di approvazione o aggiornamento del medesimo piano. I piani d'ambito sono, altresì, aggiornati, entro il termine stabilito in ciascuno degli atti di cui alle seguenti lettere, nei casi in cui si renda necessario ai fini:
a) del rispetto e dell'applicazione di sopravvenute disposizioni di legge;
b) della conformità ad altri atti di programmazione e pianificazione regionale;
c) del rispetto di criteri e indirizzi della Regione adottati in attuazione delle proprie competenze in materia di governo del territorio e di tutela della salute.'
;
c) dopo il comma 4 bis dell'articolo 48 è aggiunto il seguente:
'4 ter. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025), definisce gli indirizzi per lo sviluppo degli elementi dei piani d'ambito funzionali:
a) a garantirne la conformità al PTA e ad assicurare l'adeguamento dei piani agli altri strumenti di programmazione e pianificazione regionale ai sensi del comma 4;
b) all'attuazione degli indirizzi regionali in materia di governo del territorio e di tutela della salute.'.
Art. 16
1. All'articolo 18 bis della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(16)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1è aggiunto il seguente:
'1 bis. Al fine di tutelare le specificità dei territori montani e l'attività agricola in aree interne, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano tenendo conto dell'altitudine effettiva del luogo di combustione, anziché dell'altitudine del municipio di riferimento.'.
Art. 17
1. All'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5.2 le parole 'è estesa di ulteriori ventisette mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'è estesa di ulteriori quaranta mesi';
b) al terzo periodo del comma 5 bis le parole 'Il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo è esteso di ulteriori ventisette mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'Il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo è esteso di ulteriori quaranta mesi';
c) dopo il comma 5 bis è inserito il seguente:
'5 ter. Nei comuni che, successivamente all'adeguamento dei rispettivi PTCP o del rispettivo Piano Territoriale Metropolitano, di cui al comma 2, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025) hanno già adeguato il PGT in coerenza con i contenuti di tali piani ai sensi del comma 3 e nei comuni che, alla summenzionata data, hanno già adeguato complessivamente il PGT ai contenuti dell'integrazione del PTR, nonché nei comuni che, ai sensi del comma 4, primo e quinto periodo, alla stessa data hanno già approvato varianti generali del documento di piano assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, la validità quinquennale dei rispettivi documenti di piano, di cui all'articolo 8, comma 4, della l.r. 12/2005, vigenti alla data di entrata in vigore del presente comma, può essere prorogata, per una sola volta, di dodici mesi con deliberazione del consiglio comunale da assumersi entro la relativa scadenza; la deliberazione consiliare comunale di proroga è tempestivamente inviata alle competenti strutture regionali e provinciali o metropolitane.'.
Art. 18
(Modifiche agli articoli 8, 10 bis e 58 bis della l.r. 12/2005)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(18) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 5 ter, della l.r. 31/2014 come introdotto dalla legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025)';
b) al secondo periodo del comma 9 bis dell'articolo 10 bis le parole 'Il termine di ventiquattro mesi di cui al precedente periodo è esteso di ulteriori ventisette mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'Il termine di ventiquattro mesi di cui al precedente periodo è esteso di ulteriori quaranta mesi';
c) il comma 7 dell'articolo 58 bis è sostituito dal seguente:
'7. Le disposizioni previste dal regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della l.r. 12/2005), di cui al comma 5, lettera c), del presente articolo, sono recepite nei piani di governo del territorio (PGT) mediante variante da approvarsi, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2026 per il documento semplificato del rischio idraulico comunale ed entro il 31 dicembre 2030 per lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento, oppure entro i termini di cui all'articolo 5, commi 3, 4, quinto periodo, 5.2 e 5 bis, terzo periodo, della l.r. 31/2014, nonché entro i termini di cui all'articolo 10 bis, comma 9 bis, secondo periodo, della presente legge. Nelle more del recepimento di cui al primo periodo, l'approvazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico per i comuni ricadenti nelle aree ad alta criticità idraulica, di cui all'articolo 7 del r.r. 7/2017, o l'approvazione del documento semplificato del rischio idraulico comunale per i comuni ricadenti nelle aree a media e bassa criticità idraulica ai sensi dello stesso articolo 7, costituisce, per i comuni interessati, criterio di priorità per l'accesso ai finanziamenti, di programmi di intervento di riduzione e mitigazione del rischio idrogeologico, disposti dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025); tale criterio di prioritàè, parimenti, applicabile ai comuni che, alla stessa data, abbiano già approvato gli studi o i documenti ai sensi dell'articolo 14 del r.r. 7/2017.'.
Art. 19
(Modifiche agli articoli 3 e 24 della l.r. 86/1983)
1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 bis dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'2 bis. Al fine dell'accesso ai contributi regionali, gli enti gestori dei parchi regionali redigono una rendicontazione annuale delle spese di funzionamento e di monitoraggio delle attività, da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 giugno e, a decorrere dall'annualità 2026, entro il 31 maggio di ogni anno.';
b) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 dopo le parole 'di cui all'allegato A della presente legge,' sono inserite le seguenti: 'e istituiti';
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. Alle opere necessarie per la conservazione, l'apposizione delle tabelle segnaletiche di cui all'articolo 32, la valorizzazione e il ripristino dei monumenti naturali, nonché alla vigilanza, provvede l'ente gestore del monumento naturale indicato nella delibera istitutiva di cui al comma 3.';
3) al comma 6 le parole 'la deliberazione di cui al precedente secondo comma' sono sostituite dalle seguenti: 'la deliberazione di cui al comma 3'.
Art. 20
1. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)(20)è apportata la seguente modifica:
a) l'articolo 18è sostituito dal seguente:
'Art. 18
(Cooperazione nell'esercizio delle funzioni regionali di polizia idraulica)
1. La Regione può stipulare convenzioni con gli enti locali e loro forme associative, nonché con gli enti gestori dei parchi regionali, con i consorzi di bonifica, con l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) e con la Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA), per il migliore esercizio delle funzioni di competenza della Regione di cui al presente Capo, riguardanti, in particolare, le attività di verifica delle occupazioni demaniali. Per le attività di cui al presente comma la Regione può corrispondere agli enti di cui al primo periodo, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, un equo riconoscimento economico per le spese sostenute.'.
Art. 21
(Introduzione dell’articolo 33 ter nella l.r. 4/2016)
1. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)(21)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 33 bis è inserito il seguente:
'Art. 33 ter
(Misure temporanee di salvaguardia in aree colpite da calamità naturali)
1. Nelle aree colpite da eventi calamitosi naturali individuate e perimetrate dai comuni secondo specifiche tecniche di indirizzo definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025), si applicano le seguenti misure temporanee di salvaguardia volte a limitare l'incremento del rischio.
2. Nelle aree di cui al comma 1 non è consentita l'approvazione di varianti urbanistiche volte a realizzare nuove edificazioni.
3. Nelle aree di cui al comma 1 la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) a f), del d.p.r. 380/2001, ivi compresi gli interventi con titolo abilitativo già acquisito alla data dell'evento calamitoso e, se del caso, con lavori già avviati a tale data, nonché l'attuazione delle previsioni di trasformazione del piano di governo del territorio successive al verificarsi di tale evento devono essere valutate dal comune sulla base di uno studio di dettaglio di compatibilità dell'intervento, rispetto all'evento verificatosi, prodotto dal soggetto proponente, redatto e valutato ai sensi dei criteri attuativi di cui all'articolo 57 della l.r. 12/2005.
4. Le misure temporanee di salvaguardia di cui al presente articolo, decorrenti dalla data delle segnalazioni comunali relative alle individuazioni e perimetrazioni effettuate ai sensi del comma 1, hanno efficacia fino all'adozione di una variante al piano di bacino o, se antecedente a tale adozione, fino alla pubblicazione della variante al piano di governo del territorio del comune interessato predisposta sulla base della rivalutazione della pericolosità delle aree a seguito della calamità naturale di cui al comma 1 e dell'efficacia degli eventuali interventi di mitigazione del rischio realizzati dopo l'evento calamitoso naturale. Tali misure, in ogni caso, perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dall'evento calamitoso di cui al comma 1.'.
Art. 22
(Introduzione dell’articolo 7 bis nella l.r. 5/2025)
1. Alla legge regionale 29 aprile 2025, n. 5 (Tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia)(22)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 7è inserito il seguente:
'Art. 7 bis
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere e valorizzare la tradizione musicale popolare e amatoriale e il repertorio bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare della Lombardia. A tal fine la Giunta regionale, ad esito della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 2, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con periodicità biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive e documenta:
a) le iniziative realizzate fra quelle previste all'articolo 2, specificando modalità, distribuzione delle risorse, beneficiari e loro caratteristiche, grado di partecipazione e pubblicità delle iniziative;
b) il livello di implementazione dell'elenco telematico regionale dei complessi musicali amatoriali, la distribuzione territoriale e le caratteristiche dei soggetti iscritti, gli accessi registrati;
c) il grado di diffusione del riconoscimento 'Borgo custode del patrimonio musicale lombardo e dei lombardi' e i requisiti dimostrati dagli enti assegnatari;
d) le iniziative di informazione e di sensibilizzazione promosse nell'ambito della 'Settimana regionale della musica lombarda e dei lombardi';
e) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione delle azioni promosse dalla presente legge.

2. I soggetti pubblici e privati beneficiari delle risorse stanziate forniscono alla Regione dati e informazioni utili a verificare lo stato di attuazione e gli esiti conseguiti dalla presente legge.
3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.'.
Art. 23
1. All'articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 2019, n. 2 (Istituzione e adozione della bandiera, della fascia e del segno distintivo della Regione Lombardia)(23)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
'10 bis. Gli enti di cui ai commi 3, 4 e 5 designano i propri responsabili alla verifica della corretta esposizione della bandiera regionale all'esterno e all'interno dell'ente.
10 ter. La Giunta regionale, anche tramite gli Uffici Territoriali Regionali, definisce modalità e termini di controllo a campione della corretta esposizione della bandiera regionale, vigilando sull'adempimento delle disposizioni del presente articolo.'.
Art. 24
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica dell’articolo 38, comma 8 quater, della l.r. 27/2015 come introdotto dall’articolo 15, comma 1, lettera j) della l.r. 20/2024. Modifica della lettera b) del comma 2 dell’articolo 61 della l.r. 10/2003, come introdotta dall’articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 22/2024)
1. Il comma 8 quater dell'articolo 38 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(24), come introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera j), della legge regionale 6 dicembre 2024, n. 20 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024), è sostituito dal seguente:
'8 quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 ter del d.l. n. 145/2023 convertito con modificazioni dalla legge 191/2023 e dai relativi decreti attuativi in relazione all'assegnazione del codice identificativo nazionale (CIN), le strutture disciplinate dalla presente legge e le locazioni turistiche devono adempiere alle disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis del presente articolo affinché ai sensi del comma 8 bis venga generato il CIR.'.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(25), come introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025-2027), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'in quanto capaci e meritevoli, ma privi di mezzi.'.
Art. 25
(Modifica all’articolo 23 della l.r. 17/2015 e norma di prima applicazione)
1. All'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità)(26)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'Alle sedute della task force sono invitati i rappresentanti del Terzo settore, dei sindacati e della cooperazione impegnati nella gestione dei beni confiscati situati nel territorio della Lombardia.'.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce i criteri per l'individuazione delle associazioni del Terzo settore, dei sindacati e della cooperazione impegnati nella gestione dei beni confiscati situati nel territorio della Lombardia che dovranno indicare i rispettivi rappresentanti all'interno da invitare alle sedute della task force di cui all'articolo 23, comma 4, della l.r. 17/2015, come modificato dalla presente legge.
Art. 26
(Modifiche agli articoli 15 e 17 della l.r. 6/2015)
1. Alla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana)(27) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 15 dopo le parole 'Ministero dell'Interno' sono aggiunte le seguenti: 'e di altre amministrazioni statali, previa intesa con le stesse';
b) il comma 5 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
'5. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, alle sedute del tavolo vengono invitati anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 2 e viene promossa la partecipazione al tavolo di rappresentanti di amministrazioni statali, con particolare riguardo a quelle competenti in materia di ordine pubblico e sicurezza, previa intesa con le stesse.'.
Art. 27
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 28
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 15 dicembre 2006, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 25 luglio 2022, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 2022, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2020, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 14 febbraio 2008, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 28 novembre 2014, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 15 marzo 2016, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. Si rinvia alla l.r. 15 marzo 2016, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
22. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 2025, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
23. Si rinvia alla l.r. 4 febbraio 2019, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
24. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
25. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 24 giugno 2015, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 1 aprile 2015, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi