Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4

Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009

(BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-02-10 ;4

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in un'ottica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la presente legge reca, nel rispetto della normativa statale di riferimento, disposizioni relative ai corsi di formazione o di aggiornamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i corsi di formazione o di aggiornamento:
a) riguardanti la prevenzione incendi disciplinata dall'articolo 46 del d.lgs. 81/2008;
b) abilitanti per la conduzione di generatori a vapore previsti dall'articolo 73 bis del d.lgs. 81/2008;
c) in tema di formazione professionale per addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate dai lavori previsti dall'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);
d) oggetto di disposizioni statali che non prevedano specifiche competenze regionali.
Art. 2
(Elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di sanità l'elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, articolato nelle seguenti sezioni:
a) sezione I comprendente i soggetti formatori istituzionali;
b) sezione II comprendente i soggetti formatori accreditati;
c) sezione III comprendente altri soggetti formatori.
2. Sono soggetti formatori istituzionali quelli individuati al punto 1.1. della Parte I dell''Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. 81/2008, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo d.lgs. 81/2008' del 17 aprile 2025, di seguito denominato accordo Stato-Regioni, nonché quelli di seguito elencati:
a) Aziende socio sanitarie territoriali (ASST);
b) Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU);
c) Fondazioni IRCCS di diritto pubblico;
d) Polis-Lombardia.
3. I soggetti formatori istituzionali di cui al comma 2 sono iscritti di diritto nell'elenco regionale.
4. Sono soggetti formatori accreditati quelli accreditati al sistema regionale di istruzione formazione e lavoro di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni, dall'allegato XXI al d.lgs. 81/2008, dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del medesimo decreto legislativo, nonché dalla stessa l.r. 19/2007:
a) esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell'accordo Stato-Regioni per i quali è sufficiente il requisito dell'accreditamento regionale;
b) non essere soggetti a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;
c) non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l'istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all'Allegato I al d.lgs. 81/2008.
5. Sono altri soggetti formatori quelli individuati al punto 1.3. della Parte I dell'accordo Stato-Regioni in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dallo stesso accordo e dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del d.lgs. 81/2008:
a) esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell'accordo Stato-Regioni;
b) non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l'istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all'Allegato I al d.lgs. 81/2008.
6. L'elenco regionale ricomprende anche le strutture formative o di servizio di diretta emanazione degli altri soggetti formatori di cui al comma 5, ad eccezione dei fondi interprofessionali.
7. L'iscrizione nell'elenco regionale abilita ciascun soggetto formatore all'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale.
8. L'elenco è pubblicato sul sito della Regione.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Comitato, di cui all'articolo 7 del d.lgs. 81/2008, definisce le modalità d'iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco stesso e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori. È istituito un Tavolo tecnico permanente, specificatamente definito nel protocollo d'intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 1° luglio 2025, per la definizione di un cronoprogramma attuativo, della piattaforma e dell'articolazione di un piano mirato a valenza regionale da condividere all'interno del Comitato.
Art. 3
(Erogazione della formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. Per le finalità istituzionali relative alle funzioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione e di aggiornamento è realizzata presso la struttura regionale competente in materia di sanità un'apposita piattaforma informatica nella quale sono riportate le informazioni relative ai medesimi corsi. Le ATS hanno accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. Analoga facoltà d'accesso è riconosciuta, previa intesa, all'Ispettorato nazionale del lavoro.
2. I soggetti formatori di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b, c) e d), e i soggetti formatori di cui alle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 2 inseriscono, nella piattaforma informatica di cui al comma 1 del presente articolo, la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento, comprensiva dell'elenco degli allievi e del calendario. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun corso di formazione o di aggiornamento gli stessi soggetti ne danno comunicazione tramite la medesima piattaforma.
3. All'assolvimento degli obblighi di inserimento nella piattaforma informatica di cui al comma 1 delle informazioni e dei dati di cui al comma 2 sono tenuti anche i datori di lavoro che erogano direttamente corsi di formazione o di aggiornamento per i propri lavoratori, preposti e dirigenti alle condizioni previste dall'accordo Stato-Regioni.
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, definisce le caratteristiche della piattaforma di cui al comma 1, incluse quelle relative al rilascio di attestati aventi gli elementi minimi previsti dall'accordo Stato-Regioni, nonché i contenuti, le modalità e le tempistiche con cui le comunicazioni di cui ai commi 2, primo periodo, e 3 devono essere effettuate tenuto conto delle diverse modalità di formazione e in modo da assicurare l'interoperabilità con altre piattaforme. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale definisce le modalità di comunicazione della data di attivazione della piattaforma, nonché le modalità di trattamento dei dati personali specificando i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza adeguate per garantire i diritti e le libertà degli interessati anche derivanti dall'utilizzo di nuove tecnologie, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e dal Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
Art. 4
(Sanzioni)
1. L'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro in mancanza dell'iscrizione nelle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui all'articolo 2 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00, nonché il divieto di iscrizione nel medesimo elenco fino a dodici mesi.
2. I soggetti formatori di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b, c) e d), i soggetti formatori di cui alle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 2 e i datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 3, che non ottemperano, nei tempi e nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, all'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, incorrono nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 per ogni corso di formazione o di aggiornamento. Si applica, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 fino a sei mesi.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti formatori e i datori di lavoro di cui al comma 2 che rilasciano attestati non generati dalla piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1, incorrono nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni attestato. Gli attestati di cui al primo periodo non sono validi.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2è revocata in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere sulla sussistenza di uno o più requisiti richiesti. Trascorsi dodici mesi dall'adozione del provvedimento di revoca, il soggetto formatore può presentare una nuova istanza di iscrizione.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalle ATS.
6. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra le ATS e utilizzati secondo quanto previsto dall'articolo 60 quater, comma 1 bis, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come modificato dall'articolo 6 della presente legge.
Art. 5
(Monitoraggio)
1. Il Comitato di cui all'articolo 2, comma 9, monitora l'applicazione della presente legge al fine di coordinare le politiche regionali in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro.
Art. 6
1. Al comma 1 bis dell'articolo 60 quater della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole 'ad attività di formazione e aggiornamento professionale' sono sostituite dalle seguenti: 'mediante attività di formazione e aggiornamento professionale del predetto personale dipendente';
b) al secondo periodo, le parole 'due per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'quattro per cento' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e di iniziative di sensibilizzazione della popolazione sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a finanziare studi e ricerche sullo stesso tema.';
c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: 'Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i medesimi introiti sono altresì destinati, per un'ulteriore percentuale non superiore al quattro per cento, a finanziare le funzionalità della piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale recante 'Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009' e a consentirne la continuità gestionale.'.
Art. 7
(Disposizione finale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, all'articolo 3, commi 2 e 3, e all'articolo 4, commi 1 e 4, si applicano trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 9, e all'articolo 3, comma 4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, si applicano trascorsi sei mesi dalla data di attivazione della piattaforma di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 8
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nel migliorare le funzioni di vigilanza e controllo sulla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che informa e descrive:
a) lo stato di attuazione del sistema di tracciamento dei percorsi di formazione, delle fasi previste per la realizzazione della piattaforma informatica di cui all'articolo 3 e i relativi sviluppi, anche con riferimento all'interoperabilità con altri sistemi informativi;
b) la composizione dell'elenco regionale dei soggetti formatori di cui all'articolo 2, con l'indicazione del numero dei soggetti iscritti, le sezioni di appartenenza e la distribuzione territoriale;
c) il numero dei corsi registrati nella piattaforma informatica, il numero dei partecipanti e degli attestati finali rilasciati, i settori produttivi interessati;
d) l'attività sanzionatoria esercitata ai sensi dell'articolo 4, con indicazione del numero delle sanzioni irrogate rispetto ai controlli effettuati, le tipologie di violazione accertate e le modalità di impiego delle risorse derivanti dalle sanzioni;
e) le iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione finanziate attraverso gli introiti di cui all'articolo 4;
f) le eventuali criticità emerse nell'attuazione della legge e le misure adottate o proposte per il loro superamento.
2. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti del comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1. Alle spese destinate alla realizzazione delle attività di cui al comma 1 bis dell'articolo 60 quater della l.r. 33/2009, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, stimate in complessivi euro 1.200.000,00 annui, si provvede per ciascun anno del triennio con le risorse di cui alla missione 13 'Tutela della salute', programma 7 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 nell'ambito del provvedimento della Giunta regionale relativo agli indirizzi di programmazione per la gestione del servizio sociosanitario regionale. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
2. La copertura finanziaria delle spese di cui al comma 1, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 60 quater, comma 1 bis, della l.r. 33/2009 dall'articolo 6, comma 1 , lettere b) e c), della presente legge, è garantita dagli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo 60 quater, comma 1, lettera a), punto 1, iscritti al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 500 'Rimborsi e altre entrate correnti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2026-2028.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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