Stampa|
Scarica PDF |
Scarica RTF Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Legge Regionale
3 giugno 2026
, n. 11
Disposizioni in materia di insediamento di centri dati
(BURL n. 23, suppl. del 05 Giugno 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-03;11
Art. 1
(Oggetto, finalità e definizioni)
1. La presente legge, nel rispetto della normativa euro-unitaria e statale, prevede disposizioni per la realizzazione, l'ampliamento e il monitoraggio dei centri dati, di cui al comma 2, nel territorio della Regione, al fine di:
a) sostenere la crescita del sistema produttivo, anche attraverso la digitalizzazione e lo sviluppo tecnologico, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri dati e a promuovere l'insediamento nei sedimi industriali dismessi;
b) promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e la tutela dell'ambiente, con particolare attenzione alla salvaguardia delle risorse idriche, alla rigenerazione urbana e territoriale, alla riduzione del consumo di suolo, alla salvaguardia della biodiversità e del paesaggio, nonché alla tutela dei parchi regionali, alla bonifica ambientale e all'attuazione di misure di mitigazione paesaggistica, attraverso strumenti di perequazione territoriale e compensazioni ambientali, in coerenza con la programmazione regionale;
c) garantire l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale dei centri dati, promuovendo il ricorso prioritario a fonti a impatto carbonico neutrale, il recupero e il riutilizzo del calore di scarto anche attraverso reti di teleriscaldamento, lo sviluppo di tecnologie efficienti per la riduzione dei consumi energetici;
2. Ai fini della presente legge, si definisce 'centro dati' il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici, nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati digitali associati a tali applicazioni e servizi.
Art. 2
(Priorità insediative ed energetico-ambientali)
1. Per la realizzazione o l'ampliamento dei centri dati di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono individuate le seguenti priorità insediative ed energetico-ambientali:
a) insediamento nelle aree individuate dai comuni come ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), o dell'articolo 8 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nelle aree dismesse, ivi comprese aree di cave e miniere dismesse o non più attive, contaminate, ivi compresi i siti orfani, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, come individuate dai comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e bis) e dell'articolo 40 bis, della l.r. 12/2005, nonché nelle aree potenzialmente contaminate individuate ai sensi della normativa vigente, tenuto, altresì, conto della prossimità e della compatibilità con le infrastrutture elettriche, anche al fine di ridurre l'impatto territoriale delle nuove opere di connessione;
b) uso di energia da fonti a impatto carbonico neutrale, nel rispetto della normativa vigente, in relazione alle caratteristiche dell'area destinata all'insediamento del centro dati e a seconda della fattispecie tecnologica dell'impianto di produzione di energia utilizzato, mediante l'impiego, al massimo tecnicamente possibile, delle superfici effettivamente disponibili nell'area medesima;
c) riutilizzo dell'energia termica da raffreddamento delle infrastrutture digitali in processi di teleriscaldamento, in altri usi che impiegano i cascami termici, a favore di comunità energetiche rinnovabili, di utenze pubbliche o collettive;
d) adozione di soluzioni tecnologiche per il raffreddamento dei centri dati che escludono prelievi da pubblico acquedotto, da acque superficiali o da acque sotterranee destinate ad uso potabile e da acque superficiali ad uso irriguo, e prelievi da fiumi e laghi tutelati dalla normativa europea e nazionale, e che privilegiano tecnologie ad elevata efficienza idrica, il riciclo delle acque grigie interne, l'utilizzo di risorse idriche non qualificate e che prevedono la restituzione delle acque utilizzate a sistemi irrigui o ambientali compatibili.
2. Le priorità energetico-ambientali di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono specificate sulla base di criteri, parametri e soglie definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto del sistema europeo di classificazione e degli indicatori chiave di prestazione energetici e di sostenibilità previsti dall'allegato II, punto 1, del regolamento europeo n. 2024/1364, anche in relazione all'apporto e al consumo di acqua.
Art. 3
(Misure premiali in caso di applicazione delle priorità insediative ed energetico-ambientali)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono specificate, per i casi di insediamento dei centri dati secondo una o più delle priorità di cui all'articolo 2, comma 1, le seguenti misure premiali, anche cumulabili tra loro, e le relative modalità applicative:
a) riduzione dei termini del procedimento di valutazione di compatibilità di cui al comma 7 dell'articolo 5;
c) priorità nell'assegnazione di risorse finanziarie regionali previste in bandi e avvisi per l'innovazione digitale, la transizione industriale e il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e di connettività in fibra ottica, nonché per interventi di rigenerazione urbana e territoriale;
d) riduzione del contributo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), limitatamente alla relativa componente riferita all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, entro un minimo del 10 per cento e fino a un massimo del 30 per cento, determinata dai comuni;
Art. 4
(Misure per l'accelerazione dei procedimenti autorizzatori. Modifica all'articolo 8 della l.r. 24/2006)
1. Qualora, per l'insediamento o per la modifica sostanziale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) riguardante i centri dati, sia necessario il rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per impianti o attività ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 4 ter, del medesimo decreto legislativo, la Regione è l'autorità competente, nel rispetto anche dei principi di precauzione, prevenzione e tutela ambientale, al rilascio di tale autorizzazione nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 8 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico) convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49.
2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(1), è apportata la seguente modifica:
a) alla fine del primo periodo del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: ', nonché delle autorizzazioni di competenza regionale per impianti o attività ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 7, comma 4 ter, del d.lgs. 152/2006, riguardanti i centri dati di cui alla legge regionale recante (Disposizioni in materia di insediamento di centri dati).' .
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione si avvale anche del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA).
4. Presso la direzione regionale competente, individuata con deliberazione della Giunta regionale, è istituito lo 'Sportello regionale per i centri dati' cui spetta la gestione del procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 21/2026 convertito dalla legge 49/2026, nei casi in cui l'autorità competente per l'AIA sia la Regione ai sensi del comma 1.
5. Ai fini dell'istruttoria dei procedimenti di cui al presente articolo, i progetti di realizzazione o ampliamento dei centri dati sono corredati da una relazione energetica che:
a) individua le soluzioni adottate per massimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili in sito;
c) indica le motivazioni tecnico-economiche che giustificano il mancato o parziale utilizzo delle soluzioni di cui alla lettera a);
6. La relazione di cui al comma 5è redatta secondo criteri, parametri e contenuti definiti dalla deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2, e costituisce elemento rilevante ai fini dell'istruttoria e della definizione delle eventuali misure compensative.
7. ARPA e le ATS concorrono, per quanto di rispettiva competenza, anche in termini di obiettivi di performance, all'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.
8. Per accelerare, uniformare e agevolare lo svolgimento dei procedimenti di Autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) e dei procedimenti di AIA riguardanti i centri dati di cui alla presente legge, è istituita una task force, composta da rappresentanti tecnici della Regione, di ARPA, delle ATS, di ERSAF, delle province e della Città metropolitana di Milano e di ANCI Lombardia, al fine di proporre linee di indirizzo tecnico-amministrativo per la relativa approvazione con deliberazione della Giunta regionale.
9. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge assicura il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità degli atti e partecipazione, in conformità alla disciplina statale vigente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 in materia di valutazioni ambientali e di AIA.
Art. 5
(Profili urbanistici)
1. Ai fini della presente legge, il centro dati con potenza richiesta di connessione di oltre 5 MW si qualifica con destinazione d'uso urbanistica produttiva. Fatto salvo quanto previsto al primo periodo, il centro dati con potenza richiesta di connessione fino a 5 MW è compatibile con le destinazioni d'uso urbanistiche produttiva, terziaria e direzionale. Ferma restando la destinazione produttiva, anche ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 2, l'insediamento del centro dati è consentito anche in aree con destinazione a servizi tecnologici, se in forma complementare o accessoria alla destinazione principale, qualora il centro dati risulti integrato con centrali o impianti di teleriscaldamento ai fini del recupero e della valorizzazione dell'energia termica prodotta dai sistemi di raffreddamento del medesimo centro dati.
2. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione, comprensivo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo di cui all'articolo 19, comma 1, del d.p.r. 380/2001, nonché per la definizione delle dotazioni territoriali, i centri dati sono ricompresi tra gli insediamenti di carattere produttivo.
3. In caso di interventi realizzati su aree dismesse, le eventuali misure compensative, ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla normativa statale, possono essere rimodulate in riduzione sulla base di una valutazione economico-finanziaria che tenga conto dei costi, a carico dell'operatore, per la bonifica o per la messa in sicurezza delle aree.
4. In caso di insediamento del centro dati in aree diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che consumano suolo agricolo nello stato di fatto, si applica un incremento del contributo di costruzione dovuto pari al 100 per cento e pari al 200 per cento nei casi in cui l'area di insediamento del centro dati ricada nel perimetro di aree di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) da destinare a misure compensative ecologiche, ambientali, energetiche e di riqualificazione urbana e territoriale. Tali misure possono essere realizzate anche dall'operatore interessato, previo accordo con il comune, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente rese nell'esito delle valutazioni ambientali, ove applicabili.
5. Il piano attuativo presentato o l'istanza di titolo abilitativo per la realizzazione o l'ampliamento di un centro dati assistito da gruppi elettrogeni di emergenza indica, anche ai fini del coordinamento con le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e con quelle di VIA di cui al d.lgs. 152/2006, il relativo parametro di potenza termica nominale, espressa in MW, con valenza indicativa. Detto parametro è assunto quale valore di riferimento iniziale ai fini della pianificazione attuativa, ferma restando la definizione puntuale, in sede di titolo abilitativo, all'esito del procedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 8 del decreto-legge 21/2026 convertito dalla legge 49/2026.
6. Il piano attuativo presentato o l'istanza di titolo abilitativo per la realizzazione o l'ampliamento di un centro dati indica anche il parametro della potenza richiesta di connessione.
7. In riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, gli interventi per la realizzazione o l'ampliamento di un centro dati, con parametro della potenza richiesta di connessione superiore a 10 MW, si qualificano di rilevanza sovracomunale e sono assoggettati a valutazione di compatibilità mediante apposita conferenza consultiva di concertazione per la verifica delle esternalità e degli impatti sulle componenti territoriali, ambientali, infrastrutturali e sociali, ai fini della sottoscrizione di specifico accordo territoriale di pianificazione sovracomunale per l'adozione di forme di coordinamento e di misure perequative e compensative, ecologiche, ambientali, energetiche e di riqualificazione urbana e territoriale. Ulteriori misure compensative consistenti in interventi di integrazione e sviluppo socio-economico delle comunità locali possono essere adottate, secondo criteri di proporzionalità rispetto alla dimensione dell'intervento e agli impatti ambientali e territoriali previsti. A seguito dell'istanza del comune interessato, la Città metropolitana di Milano o la provincia territorialmente interessata convoca la conferenza consultiva di concertazione con i comuni coinvolti dalle esternalità. La conferenza consultiva di concertazione è convocata dalla Regione nel caso di interventi con parametro della potenza richiesta di connessione superiore a 50 MW o di interventi localizzati in ambiti territoriali interprovinciali o, comunque, nei casi in cui il procedimento autorizzatorio unico sia di competenza regionale sulla base dell'articolo 4, comma 1, e in forza delle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21/2026 convertito dalla legge 49/2026. Nella conferenza consultiva di concertazione il rappresentante legale di ciascuna amministrazione partecipante può essere affiancato dalle proprie strutture tecniche per garantire il necessario supporto conoscitivo e valutativo. Alla conferenza può essere invitato anche il proponente del piano attuativo o dell'istanza.
8. Per gli interventi qualificati di rilevanza sovracomunale ai sensi del comma 7, la valutazione di compatibilità tiene conto di eventuali modalità di attuazione per fasi funzionali, ai fini della verifica dell'effettiva disponibilità delle infrastrutture energetiche e idriche, nonché della definizione delle misure perequative e compensative previste nell'ambito della procedura per la sottoscrizione dell'accordo territoriale di pianificazione sovracomunale.
9. I criteri per lo svolgimento della valutazione di compatibilità nell'ambito della conferenza consultiva di concertazione di cui al comma 7 sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 10, distinguendo tra i casi di nuovi insediamenti e quelli di ampliamento che comportano una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l bis), del d.lgs. 152/2006.
10. Le modalità di svolgimento della procedura per la sottoscrizione dell'accordo territoriale di pianificazione sovracomunale di cui al comma 7, senza aggravio dei tempi del procedimento amministrativo principale, e il ruolo del rappresentante regionale nel contesto di tale procedura sono specificati con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione sono definiti i criteri per la determinazione delle misure perequative e compensative delle esternalità territoriali, ambientali, infrastrutturali e sociali, che possono costituire il quadro di riferimento strategico per le valutazioni ambientali eventualmente applicabili ai sensi del d.lgs. 152/2006, avendo a riferimento, altresì, le priorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da b) a d).
11. I criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 9 possono essere utilizzati dai comuni, quali linee guida ai fini delle valutazioni di competenza in caso di insediamento dei centri dati con parametro richiesto di connessione fino a 10 MW.
12. Le soglie di potenza di connessione richiesta, come stabilite al comma 7, sono decrementate dalla potenza nominale complessiva di energia fotovoltaica installata in copertura o a terra all'interno dell'area oggetto dell'intervento, laddove rientrante tra le aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
Art. 6
(Misure per l'accelerazione dell'individuazione delle aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate)
1. Anche al fine di promuovere gli insediamenti dei centri dati nelle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), i comuni, entro e non oltre trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano o aggiornano l'individuazione, ai sensi degli articoli 3 e 10, comma 1, lettera e bis), della l.r. 12/2005, delle aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate presenti sul territorio comunale, nonché le aree interessate dall'insediamento di centri dati esistenti, di nuova realizzazione o oggetto di ampliamento.
2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1, è effettuata con deliberazione del consiglio comunale, che acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'avviso di avvenuta individuazione, previo invio delle informazioni geolocalizzate in forma digitale alla Regione e alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente interessata. A tal fine, la Giunta regionale mette a disposizione dei comuni strumenti tecnici di supporto, banche dati e modelli standardizzati di analisi territoriale.
3. Ciascun comune provvede ad aggiornare annualmente, esclusivamente qualora siano intervenute variazioni sostanziali rispetto all'ultimo rilevamento, la ricognizione di cui al comma 2 con deliberazione del consiglio comunale, che acquista efficacia con la pubblicazione nel BURL del relativo avviso, previo invio delle informazioni in forma digitale alla Regione e alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente interessata.
4. L'adempimento di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 costituisce criterio di premialità per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio' e ad altre leggi regionali).
5. La mancata individuazione o il mancato aggiornamento, da parte dei comuni, delle aree di cui al comma 1 non costituisce causa ostativa alla presentazione delle istanze per la realizzazione o l'ampliamento dei centri dati.
6. La Regione, le province e la Città metropolitana di Milano pubblicano le informazioni raccolte mediante geoportale sul proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dal ricevimento delle informazioni geolocalizzate. Il rispetto del termine di cui al primo periodo costituisce specifico obiettivo di performance per la Regione. Il mancato rispetto dello stesso termine, da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, costituisce motivo di esclusione, per la Città metropolitana di Milano o per la provincia interessata, dall'assegnazione di risorse regionali in materia di governo del territorio, fino al relativo adempimento.
Art. 7
(Accesso da parte delle autorità competenti alle informazioni relative ai centri dati)
1. Al fine di assicurare il corretto monitoraggio dei dati e l'efficace attuazione della presente legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, la Giunta regionale definisce, previa intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le modalità di interoperabilità con la banca dati europea sui centri dati di cui al regolamento (UE) 2024/1364, ferma restando la necessaria riservatezza delle informazioni e degli indicatori ivi contenuti, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Art. 8
(Cabina di regia sui centri dati)
1. È istituita una cabina di regia permanente con funzioni di monitoraggio e indirizzo in materia di centri dati, ivi compresi quelli già esistenti, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore dallo stesso delegato e composta da rappresentanti della Regione, di ANCI Lombardia, di UPL, di ARPA, di ERSAF, della Città metropolitana di Milano e delle università, nonché, previa intesa, da rappresentanti del gestore della rete di trasmissione nazionale e degli altri gestori delle reti infrastrutturali elettriche e, per i profili di competenza, da rappresentanti degli enti di governo degli ambiti del servizio idrico integrato territorialmente interessati, di cui alla l.r. 26/2003. La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale del contributo di soggetti pubblici e privati, anche mediante audizioni o consultazioni, ivi compresi i soggetti gestori del servizio idrico integrato territorialmente interessati, le associazioni maggiormente rappresentative del settore dei centri dati e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema economico e produttivo lombardo.
2. La cabina di regia di cui al comma 1, anche sulla base delle informazioni acquisite dagli enti gestori delle reti di cui al primo periodo dello stesso comma, analizza l'evoluzione tecnologica del settore, valuta l'efficacia delle politiche regionali, gli impatti cumulativi degli insediamenti derivanti dal consumo energetico, dai prelievi idrici, dal consumo di suolo e in relazione alla qualità ambientale ivi compresi gli aspetti correlati all'inquinamento acustico, con particolare riferimento agli ambiti territoriali a elevata concentrazione, anche in termini di incremento del fabbisogno energetico e di adeguatezza delle infrastrutture, analizza gli aspetti di consumo energetico, idrico e relativi all'effetto 'isola di calore', ed elabora proposte di modifiche normative di aggiornamento.
3. Le attività di cui al comma 2 sono svolte anche mediante la condivisione, da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale, della mappatura delle disponibilità e delle capacità della rete elettrica, anche in relazione alla localizzazione attuale e potenziale dei centri dati.
4. La cabina di regia garantisce il monitoraggio anche attraverso la mappatura dei centri dati esistenti e, per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, è supportata dalla task force di cui all'articolo 4, comma 8.
Art. 9
(Norme transitorie e finali)
1. La disciplina dei procedimenti di cui all'articolo 4 si applica alle istanze per la realizzazione o l'ampliamento dei centri dati, di cui all'articolo 1, comma 2, presentate dalla data di pubblicazione nel BURL delle linee di indirizzo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 4, comma 8. I procedimenti relativi alle AIA di cui alla presente legge, pendenti alla data di cui al primo periodo, sono conclusi dalla Città metropolitana di Milano o dalla provincia territorialmente interessata.
2. La disciplina della procedura per la sottoscrizione dell'accordo territoriale di pianificazione sovracomunale di cui all'articolo 5, comma 7, si applica alle istanze di piano attuativo o di titolo abilitativo per la realizzazione o l'ampliamento di un centro dati presentate dalla data di pubblicazione nel BURL delle modalità di svolgimento della suddetta procedura e dei relativi criteri per la determinazione delle misure perequative e compensative di cui all'articolo 5, comma 10.
3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 4, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 8, e di cui all'articolo 5, commi 9 e 10, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati raggiunti nel regolare lo sviluppo dei centri dati in Lombardia, con riferimento agli effetti sul sistema territoriale, ambientale ed economico. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi del contributo della cabina di regia di cui all'articolo 8, presenta al Consiglio regionale, a distanza di un anno dall'approvazione della presente legge e successivamente a cadenza biennale, una relazione che documenta:
b) le risultanze della ricognizione delle aree prioritarie di insediamento e della mappatura dei centri dati esistenti, autorizzati o in fase di realizzazione, con riferimento alle principali caratteristiche generali disponibili;
c) gli effetti degli insediamenti in termini di rigenerazione territoriale e consumo di suolo, nonché le principali tipologie di misure compensative attuate;
d) le principali ricadute energetiche e ambientali, sulla base delle informazioni disponibili presso le amministrazioni competenti e degli esiti delle valutazioni ambientali;
e) gli elementi conoscitivi relativi all'integrazione con il sistema energetico territoriale, ove disponibili;
2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione e la commissione consiliare competente possono indicare ulteriori ambiti di approfondimento rispetto a quanto previsto al comma 1 .
3. I soggetti pubblici coinvolti nell'attuazione della presente legge rendono disponibili alla Regione i dati e le informazioni già detenuti nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale