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Legge Regionale
22 giugno 2026
, n. 15
Legge di semplificazione 2026
(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-22;15
Art. 1
(Modifica all'articolo 8 della l.r. 19/2019)
1. All'articolo 8 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)(1)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
'7. Fatto salvo quanto previsto al secondo periodo del presente comma, in caso di modifiche all'ALS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 13, 13 bis, 14 e 15. Le modifiche degli impegni finanziari di cui all'articolo 7, comma 13 bis, non si considerano di carattere sostanziale per gli ALS sottoscritti sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dall'amministrazione proponente, a condizione che, al contempo, le modifiche degli impegni:
a) non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari per la Regione;
b) siano approvate all'unanimità dal collegio di vigilanza.'.
a) non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari per la Regione;
b) siano approvate all'unanimità dal collegio di vigilanza.'.
2. La sostituzione del comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 19/2019, prevista al comma 1 del presente articolo, si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge agli ALS:
Art. 2
(Modifica all'articolo 35 della l.r. 27/2015)
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(2) sono sostituiti dai seguenti:
'1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale nel quale sono iscritti d'ufficio i rifugi, sulla base delle SCIA pervenute al sistema informativo regionale di gestione dei flussi turistici di cui all'articolo 14, comma 3.
2. La competente direzione generale provvede ad escludere dall'elenco le strutture che, a seguito di verifica, non soddisfano le caratteristiche previste agli articoli 32 e 34, nonché i requisiti strutturali e igienico-sanitari disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 37 e a darne comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza di cui agli articoli 39 e 40.'.
2. La competente direzione generale provvede ad escludere dall'elenco le strutture che, a seguito di verifica, non soddisfano le caratteristiche previste agli articoli 32 e 34, nonché i requisiti strutturali e igienico-sanitari disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 37 e a darne comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza di cui agli articoli 39 e 40.'.
Art. 3
(Modifica all'articolo 20 della l.r. 27/2021)
1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)(3) le parole 'per la durata massima di quindici giorni, prorogabili di altri quindici giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'per la durata ivi indicata, prorogabile ove necessario'.
Art. 4
(Modifica all'articolo 5 della l.r. 20/2021)
1. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati)(4)è sostituita dalla seguente:
'a) la verifica delle modalità di monitoraggio ambientale delle cave previste dai progetti di cui all'articolo 12 sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale, esprimendo parere in merito, nell'ambito del relativo procedimento di valutazione ambientale;'.
Art. 5
(Modifica all'articolo 17 bis della l.r. 26/2003)
1. Il comma 6 dell'articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(5)è sostituito dal seguente:
'6. La Regione provvede al finanziamento degli interventi predisposti dai comuni competenti relativi alle aree interessate da situazioni di emergenza igienico-sanitaria, derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento ambientale, conseguenti ad attività di gestione dei rifiuti cessate, non autorizzate o comunque non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, sono definite, oltre ai criteri di priorità e alle procedure per la concessione del finanziamento, le condizioni per l'accertamento delle situazioni di emergenza igienico-sanitaria di cui al primo periodo.'.
Art. 6
(Modifica all'articolo 43 della l.r. 16/2016)
1. Al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(6)è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Per la determinazione dell'Indicatore della situazione reddituale per l'Edilizia residenziale pubblica (ISR-ERP) di cui agli allegati richiamati dalla l.r. 27/2009, a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2026' , nel caso di componente il nucleo familiare affetto da fragilità e non ricoverato in struttura residenziale, ma residente con il nucleo stesso, limitatamente alle detrazioni già previste per ogni componente con invalidità al 100 per cento con indennità di accompagnamento o cieco assoluto o invalido di guerra o per servizio con indennità di assistenza e accompagnamento, nonché 'grande' invalido del lavoro che usufruisce dell'assegno di assistenza personale e continuativa, è possibile detrarre, in alternativa all'importo di euro 10.000,00 o all'importo effettivamente sostenuto per spese di assistenza documentate, un importo pari ai sussidi percepiti a carattere assistenziale. Si adegua conseguentemente ogni rinvio presente nelle disposizioni regionali legislative o regolamentari all'ISEE-ERP determinato a norma dell'allegato 1 del regolamento regionale 30 gennaio 2024, n. 1 (Modifiche al regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 8 'Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale').'.
Art. 7
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 9/2005)
1. All'articolo 12 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
'3 bis. A partire dal 2027, entro l'ultimo giorno del mese di febbraio e con cadenza triennale gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3, presentano alla Giunta regionale un elenco di tutte le spese in conto capitale necessarie e connesse con gli acquisti e le attività programmati nel triennio, nonché il rendiconto dei finanziamenti del triennio precedente.
3 ter. Nei successivi sessanta giorni il dirigente della competente struttura regionale approva il riparto dei contributi complessivi triennali in conto capitale per gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3.'.
3 ter. Nei successivi sessanta giorni il dirigente della competente struttura regionale approva il riparto dei contributi complessivi triennali in conto capitale per gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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