Legge Regionale 10 luglio 2026 , n. 18

Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale(1)

(BURL n. 29, suppl. del 14 Luglio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-07-10;18

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni dell'ordinamento euro-unitario e statale, le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA relative ai progetti, di cui agli allegati A e B, di competenza della Regione, delle province e dei comuni. Ogni richiamo alle province contenuto nella presente legge si intende riferito, per Milano, alla relativa Città metropolitana.
2. Le disposizioni della presente legge concorrono ad assicurare un livello elevato di protezione dell'ambiente, della salute umana, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale e paesaggistico sul territorio lombardo, ispirandosi ai principi europei di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni recati all'ambiente dagli interventi antropici oggetto della presente disciplina, nonché dello sviluppo sostenibile e del principio 'chi inquina paga'.
Art. 2
(Autorità competenti)
1. La Regione è autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1:
a) per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;
b) per i quali non è competente all'approvazione o all'autorizzazione, come individuati nella Parte I dell'allegato C.
2. La Regione è, altresì, autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui agli allegati A e B che risultano:
a) ricompresi in accordi di programma di interesse regionale ai sensi della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale);
b) sottoposti alla procedura di intesa Stato-Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);
c) attuativi di progetti di sviluppo o riassetto di aree urbane o industriali, già oggetto di valutazione di competenza regionale ai sensi dell'allegato B, punto 7, lettere a) e b1), qualora ricadenti nelle categorie progettuali di cui agli stessi allegati A e B.
3. La provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento è autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1:
a) per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;
b) per i quali non è competente all'approvazione o all'autorizzazione, come individuati nella Parte II dell'allegato C;
c) localizzati nel territorio di due o più comuni appartenenti alla medesima provincia, in caso di progetti di cui al comma 4.
4. Il comune sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento è autorità competente all'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti individuati nell'allegato B, rispetto ai quali il comune è competente all'approvazione o all'autorizzazione, e, ove necessario, è autorità competente per le relative procedure di VIA.
5. Al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa e il necessario supporto tecnico, nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni possono espletare i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA mediante le forme associative previste dalla normativa vigente ovvero tramite convenzione con la provincia territorialmente competente o con altro comune dotato di idonea struttura tecnica.
6. Sono di competenza regionale le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione ai progetti di infrastrutture lineari che interessano il territorio di due o più province.
7. Per i progetti di infrastrutture non lineari che interessano il territorio di due o più province, l'autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA è individuata nella provincia sul cui territorio il progetto da realizzare prevede la maggiore estensione areale degli interventi. Fermo restando quanto previsto all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e fatte salve le modalità di svolgimento del procedimento di VIA di competenza non statale di cui alla presente legge, in caso di progetto sottoposto a VIA, l'autorità competente di cui al primo periodo assume il provvedimento ambientale ai sensi dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) previa intesa con l'altra o le altre province interessate.
8. Per i progetti che comprendono più categorie progettuali, di cui all'allegato A o anche all'allegato B, afferenti a differenti autorità competenti, l'effettuazione delle relative procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA spetta:
a) all'autorità competente regionale, in riferimento a progetti in cui almeno una categoria progettuale è di competenza della Regione;
b) all'autorità competente provinciale, in riferimento a progetti comprendenti categorie progettuali di competenza della provincia e del comune.
9. Nel caso di opere o interventi caratterizzati secondo quanto previsto all'articolo 7 bis, comma 4 bis, del d.lgs. 152/2006, rientranti in parte nella competenza statale ed in parte in quella regionale, l'autorità competente, individuata ai sensi della presente legge, trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all'individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA nell'ambito della procedura di cui al comma 4 ter del medesimo articolo 7 bis, dandone, contestualmente, comunicazione al proponente.
10. La legge regionale che dispone il conferimento di competenze approvative o anche autorizzatorie relative ai progetti di cui alla presente legge deve fare riferimento anche alle corrispondenti competenze in materia di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA. Nel silenzio della legge, si applica il principio della corrispondenza fra competenze approvative o anche autorizzatorie e competenze in materia di VIA.
11. Le procedure di valutazione ambientale relative a modifiche o estensioni di progetti di cui agli allegati A e B già sottoposti a procedura di valutazione ambientale sono svolte dall'autorità competente all'effettuazione della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA per la categoria progettuale originaria, indipendentemente dalle soglie dimensionali delle modifiche stesse.
12. In caso di modifiche o estensioni di progetti, di cui al comma 11, già sottoposti a procedura di valutazione ambientale che comportino una diversa attribuzione di competenza approvativa o autorizzativa tra la Regione e la provincia, si applica il principio della corrispondenza fra competenze approvative o anche autorizzatorie e competenze in materia di VIA di cui al comma 10.
Art. 3
(Norme generali di organizzazione)
1. La Giunta regionale disciplina, con regolamento, le modalità di attuazione e di applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, vincolanti per le autorità competenti ai sensi dell'articolo 2. Per la disciplina regolamentare di cui al comma 2è acquisito il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) in relazione alle attività di competenza.
2. La Giunta regionale istituisce, con il regolamento di cui al comma 1, la Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata 'Commissione', e ne definisce composizione, compiti e tempi delle relative attività. Fanno parte della Commissione rappresentanti delle direzioni regionali interessate, di ARPA, nonché di altre aziende ed enti del sistema regionale territorialmente competenti ed interessati, di cui all'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007).
3. La Commissione può avvalersi, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), di esperti in materie progettuali ambientali, economiche e giuridiche nominati dalla Giunta regionale e scelti tra liberi professionisti e dipendenti di pubbliche amministrazioni. La deliberazione di conferimento dell'incarico è corredata da idoneo curriculum professionale opportunamente documentato. Il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo indica il numero degli esperti, entro un massimo di dieci, la durata dell'incarico e le modalità di avvalimento. Agli esperti di cui al presente comma spetta, nel rispetto della normativa vigente, un gettone di presenza, nonché l'eventuale rimborso delle spese nella misura stabilita dal provvedimento di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).
4. La Commissione assicura supporto tecnico-scientifico alla Regione, in quanto autorità competente in materia di VIA ai sensi dell'articolo 2, con specifico riferimento alle seguenti attività:
a) formulazione di pareri tecnico-istruttori nell'ambito delle procedure di VIA di cui all'articolo 4;
b) formulazione di pareri tecnico-istruttori nell'ambito della fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale richiesta dal proponente ai sensi dell'articolo 5 e nella fase di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6;
c) formulazione di pareri tecnico-istruttori ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale di cui all'articolo 15.
5. La Commissione, su richiesta dell'autorità competente di cui al comma 4, assicura supporto tecnico-scientifico alla Regione, con specifico riferimento alle seguenti attività:
a) formulazione di pareri tecnico-istruttori nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 7;
b) fasi di controllo di cui all'articolo 13;
c) verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA compreso nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 oppure nell'ambito di procedure di competenza statale e nell'ambito dell'attuazione del piano di monitoraggio ambientale elaborato ai sensi dell'articolo 12;
d) valutazione preliminare richiesta dal proponente, di cui all'articolo 8;
e) formulazione di pareri tecnico-istruttori ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale di cui all'articolo 15.
6. L'autorità competente regionale in materia di VIA può richiedere contributi tecnici alle strutture dell'amministrazione della stessa autorità competente e agli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006 per le attività di cui:
a) ai commi 4 e 5, impregiudicato restando l'avvalimento della Commissione ai sensi degli stessi commi;
b) al comma 4, per le quali non intende avvalersi della Commissione.
7. Le autorità diverse dalla Regione, competenti in materia di VIA ai sensi dell'articolo 2, possono avvalersi del contributo tecnico-scientifico di ARPA per l'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione alle attività di competenza, come elencate alle lettere a) e b) del comma 4 e alle lettere a) e c) del comma 5 secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1 e fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA).
Art. 4
(Procedura di VIA)
1. La procedura di VIA è svolta dall'autorità competente secondo le modalità previste dall'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico, come specificate dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 10. Per le opere ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e per le opere oggetto di altre discipline speciali ai sensi della normativa statale, la procedura di VIA, di competenza non statale, è svolta nell'ambito degli specifici procedimenti previsti dalle norme di settore.
2. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio, da parte dell'autorità competente, del provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi degli articoli 23 e 27 bis del d.lgs. 152/2006, allegando un elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, nonché la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per la conseguente pubblicazione della documentazione, a cura dell'autorità competente, sul sito web di cui all'articolo 11 della presente legge, e contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione alle amministrazioni e agli enti di cui all'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 152/2006. Le pubblicazioni di cui all'articolo 24 e all'articolo 27 bis, comma 4, del d.lgs. 152/2006, sono integrate con un esplicito riferimento alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, ivi comprese la richiesta di variazione dello strumento urbanistico di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e di cui all'articolo 97 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nonché la procedura di valutazione ambientale strategica, ove necessarie alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto.
3. Nelle procedure di VIA per categorie progettuali la cui realizzazione comporta sviluppo o anche riassetto di zone industriali o di aree urbane soggette a pianificazione attuativa, tra gli atti di cui al comma 2, da acquisirsi nell'ambito della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, deve essere ricompresa almeno l'approvazione dello strumento urbanistico attuativo di cui alla l.r. 12/2005, qualora lo stesso corrisponda all'intero intervento sottoposto a VIA.
4. Per l'esame degli interessi pubblici e privati coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi e per l'acquisizione dei titoli autorizzatori e approvativi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, l'amministrazione procedente di cui all'articolo 10, comma 1, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del d.lgs. 152/2006, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990, alla quale sono convocati tutte le amministrazioni e gli enti competenti o comunque potenzialmente interessati per il rilascio di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di cui alla legge 241/1990, relativi all'intervento in progetto, ivi compresi quelli preposti al rilascio di pareri endoprocedimentali previsti dalle norme di settore, da acquisirsi da parte della relativa autorità competente per la VIA, ai fini del rilascio del titolo abilitativo di competenza.
5. La conferenza di servizi è convocata, ai sensi del comma 4, per l'esame del progetto e per l'eventuale richiesta di integrazioni anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e dalle amministrazioni competenti al loro rilascio. Ai fini della decisione sulla realizzazione ed esercizio dell'opera in progetto, le riunioni della conferenza di servizi si svolgono secondo quanto previsto all'articolo 27 bis, commi 7, 7 bis e 7 ter, del d.lgs. 152/2006; l'esito della conferenza è riportato nel verbale ai fini della successiva adozione, da parte dell'amministrazione procedente, della determinazione motivata di conclusione della conferenza, quale provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento.
6. Nel provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 2, sono ricompresi, oltre al provvedimento di valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, anche di competenza statale, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, da acquisire nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 4, fermo restando che non si applicano le specifiche procedure previste dalla normativa di settore per il rilascio dei corrispondenti titoli abilitativi.
7. Quando l'intervento proposto ricade su aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è convocata alla conferenza di servizi di cui al comma 4 anche la competente Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio, ovvero, quando l'intervento interessa il territorio di competenza di più Soprintendenze, sono convocati i competenti uffici del Ministero della Cultura.
8. L'autorità competente di cui all'articolo 2 può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, ai sensi dell'articolo 24 bis del d.lgs. 152/2006, con oneri a carico del proponente. La documentazione inerente all'inchiesta medesima viene pubblicata sul portale del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA). Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, disciplina, in particolare, le modalità di svolgimento e di partecipazione, nonché i relativi oneri, riguardo all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24 bis del d.lgs. 152/2006.
9. Il proponente ha facoltà di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA ai fini della realizzazione delle opere; in caso di esercizio di tale facoltà, l'istanza è presentata, corredata dalla relazione esplicativa, secondo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 25 del d.lgs. 152/2006, all'autorità competente per la VIA come individuata ai sensi della presente legge. La relazione esplicativa, aggiornata a corredo dell'istanza di proroga, dà atto, oltre che del contesto ambientale e delle eventuali modifiche anche progettuali intervenute, dell'ottemperanza, al momento della richiesta di proroga, delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, rispetto allo stato di attuazione del progetto.
10. Le procedure per la concessione della proroga previste al comma 9 si applicano anche ai provvedimenti di VIA rilasciati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114).
11. Successivamente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, eventuali volture dei singoli titoli abilitativi vanno richieste alle rispettive amministrazioni competenti per materia al rinnovo, al riesame, al controllo e alla sanzione di cui all'articolo 27 bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, dandone comunicazione all'autorità competente per la VIA, in tal modo soddisfacendo le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto ai sensi del comma 6.
Art. 5
(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico)
1. La fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso studio, nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'articolo 26 bis del d.lgs. 152/2006, è svolta dall'autorità competente di cui all'articolo 2 della presente legge e si intende formalmente avviata con la pubblicazione, da parte della stessa autorità, sul portale SILVIA, della documentazione allo scopo trasmessa dal proponente e con la contestuale indizione della conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 26 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 152/2006.
Art. 6
(Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)
1. Fuori dai casi di cui all'articolo 5, per i progetti di cui agli allegati A e B, assoggettati a VIA anche a seguito delle risultanze della verifica di assoggettabilità alla VIA, non ricadenti, per espressa previsione di legge statale, nel campo di applicazione dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, il proponente ha facoltà di richiedere la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del d.lgs. 152/2006, che è svolta dall'autorità competente di cui all'articolo 2. La fase di consultazione si intende formalmente avviata con la pubblicazione, da parte della stessa autorità, sul portale SILVIA, della documentazione allo scopo trasmessa dal proponente.
Art. 7
(Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA)
1. La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è svolta dall'autorità competente secondo le modalità previste dall'articolo 19 del d.lgs. 152/2006, come specificate dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 10. Per le opere ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 38 del d.lgs. 36/2023, per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e per le opere oggetto di altre discipline speciali ai sensi della normativa statale, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, di competenza non statale, è svolta nell'ambito degli specifici procedimenti previsti dalle norme di settore.
2. Nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente può richiedere, ai fini della decisione finale circa l'assoggettabilità a VIA, alle amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente interessati, un parere di merito sull'iniziativa in esame e sui contenuti della documentazione depositata.
3. Il proponente ha facoltà di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale indicata nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai fini della realizzazione delle opere; in caso di esercizio di tale facoltà, l'istanza è presentata, corredata dalla relazione esplicativa secondo quanto previsto al comma 10 dell'articolo 19 del d.lgs. 152/2006, all'autorità competente per la VIA individuata ai sensi della presente legge. La relazione esplicativa aggiornata a corredo dell'istanza di proroga dà atto, oltre che del contesto ambientale e delle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, dell'ottemperanza, al momento della richiesta di proroga, delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, rispetto allo stato di attuazione del progetto.
Art. 8
(Procedura di valutazione preliminare)
1. La valutazione preliminare per l'individuazione della eventuale procedura da effettuare, ove richiesta dal proponente, secondo quanto previsto all'articolo 6, commi 9 e 9 bis, del d.lgs. 152/2006, è svolta dalla struttura dell'autorità competente individuata ai sensi degli articoli 2 e 10, comma 5, con riferimento a progetti già autorizzati e oggetto di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici, e si intende formalmente avviata con la pubblicazione, da parte della stessa autorità, sul portale SILVIA, della documentazione allo scopo trasmessa dal proponente secondo le modalità previste dal d.lgs. 152/2006, come specificate dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.
2. La procedura di valutazione preliminare di cui al comma 1 lascia impregiudicate le valutazioni dell'autorità competente per la valutazione di incidenza (VIncA), ove necessarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
Art. 9
(Oneri istruttori)
1. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria, da parte dell'autorità competente, il soggetto che propone l'opera e che richiede l'espletamento delle procedure di valutazione ambientale versa a favore della stessa autorità competente, in relazione al servizio amministrativo reso, una somma pari:
a) all'1 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 41 del d.lgs. 36/2023, per le istruttorie di VIA;
b) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sulla base delle caratteristiche del progetto così come richiamate nell'allegato IV bis (Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19) alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, per le istruttorie di verifica di assoggettabilità a VIA;
c) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sulla base delle caratteristiche del progetto così come richiamate nell'allegato IV bis (Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19) alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, per l'espletamento della fase facoltativa di consultazione con l'autorità competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 21 del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 6 della presente legge, e per l'espletamento della fase facoltativa preliminare al provvedimento autorizzatorio unico, di cui all'articolo 26 bis del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 5 della presente legge;
d) a 500,00 euro per l'espletamento delle procedure di valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 9 bis, del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 8 della presente legge;
e) al 25 per cento di quanto già versato per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e per quella di VIA originaria, in caso di proroghe ai sensi degli articoli 19, comma 10, e 25, comma 5, del d.lgs. 152/2006.
2. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 3 stabilisce:
a) i criteri di calcolo degli oneri istruttori di cui al comma 1, in caso di opere di valore complessivo superiore a 1 milione di euro, avendo come criterio generale quello della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all'aumento del valore dell'intervento in progetto;
b) le modalità di versamento degli oneri istruttori di cui alla lettera a) e di cui al comma 1;
c) la quantificazione del versamento minimo, in relazione alla tipologia di procedura ambientale cui è sottoposto l'intervento, comunque non inferiore a 500,00 euro.
3. Gli oneri istruttori di cui al comma 1 sono dovuti anche nei casi di riedizione del procedimento di cui all'articolo 28, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e nei casi di procedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 29, comma 3, dello stesso d.lgs. 152/2006.
4. Gli oneri istruttori di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono ripetibili decorso il termine previsto per la fase di verifica della completezza documentale di cui al comma 2 dell'articolo 19 e ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, in caso di successivo ritiro della domanda da parte del proponente.
5. Nel caso di opere pubbliche, gli oneri istruttori di cui al comma 1 non sono dovuti per l'ipotesi di coincidenza tra ente proponente e autorità competente, come individuata dalla presente legge.
6. Gli oneri istruttori versati dal proponente ai sensi del comma 1 possono concorrere alle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, al monitoraggio e al controllo, relativi alle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge.
Art. 10
(Norme per la semplificazione dei procedimenti)
1. Le autorità competenti di cui all'articolo 2 sono amministrazioni procedenti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990; il procedimento di VIA si svolge con le modalità di cui allo stesso articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della presente legge.
2. Per i progetti assoggettati a VIA di competenza della Regione ai sensi della presente legge che richiedano l'indizione della conferenza di servizi, il rappresentante unico della Regione, di cui all'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge 241/1990, è individuato nel dirigente regionale competente per la VIA.
3. Nei termini di cui al comma 3 dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, le amministrazioni e gli enti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, verificano, preventivamente all'indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990, l'eventuale sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo richiesto e, nel caso, ne danno tempestiva comunicazione all'autorità competente per la VIA, che comunica al proponente gli esiti della procedura di cui all'articolo 10 bis della legge 241/1990 e ne informa le altre amministrazioni interessate dal progetto. L'amministrazione procedente, nel caso l'autorità competente al rilascio degli atti di assenso, comunque denominati, di cui al primo periodo, a seguito delle osservazioni presentate dal proponente, ritenga superati i motivi ostativi all'accoglimento delle istanze, indice la conferenza di servizi nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 4, comma 4.
4. Qualora, in sede di conferenza di servizi, emergano, in base alla normativa vigente, posizioni ritenute non superabili dovute alla sussistenza di motivi ostativi al rilascio di una o più autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all'esercizio del progetto, non già rilevati ai sensi del comma 3, il verbale della conferenza produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10 bis della legge 241/1990.
5. La verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi degli articoli 19 e 29, comma 3, del d.lgs. 152/2006 relativamente a progetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è svolta dalla struttura regionale competente all'adozione dell'atto, comunque denominato, di autorizzazione, approvazione, parere, nulla osta, assenso, concertazione o intesa. Le autorità di cui all'articolo 2 diverse dalla Regione applicano la semplificazione procedurale prevista al primo periodo, ferma restando la loro autonomia organizzativa e il rispetto delle disposizioni europee e statali, in particolare in tema di accesso, partecipazione e trasparenza.
6. Nel procedimento finalizzato all'approvazione di trasformazioni territoriali da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 19/2019, che prevedono una variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e la successiva realizzazione di opere comprese nelle tipologie progettuali di cui all'allegato B, le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA possono essere svolte nell'ambito del procedimento per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) o nell'ambito di quello per la verifica di assoggettabilità a VAS. A tal fine, il soggetto proponente, a integrazione della documentazione di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, deposita lo studio preliminare ambientale necessario per le relative determinazioni dell'autorità competente alla VIA, che sono acquisite dall'autorità competente alla VAS. Per quanto concerne i progetti, nell'ambito delle istanze per l'avvio della procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, nonché dell'informazione al pubblico prevista per la VAS, deve darsi conto di detta integrazione procedurale e deve essere garantita adeguata informazione e partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari.
7. In sede di VAS, l'autorità procedente può individuare i progetti di cui all'allegato B, previsti dal piano o dal programma, che, per natura, dimensione e localizzazione, ritiene di valutare in modo coordinato, per individuarne gli impatti cumulativi; in tal caso, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e la relativa istruttoria sono effettuate in sede di VAS ovvero di verifica di assoggettabilità a VAS da parte dell'autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, garantendo adeguata informazione e partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari; l'individuazione dei progetti avviene sulla base di un elaborato contenente le informazioni sulle caratteristiche dei progetti medesimi e dei probabili effetti significativi sull'ambiente, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato IV bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.
8. Qualora l'autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VIA e l'autorità competente VAS non appartengano alla stessa amministrazione, le integrazioni procedurali di cui ai commi 6 e 7 possono essere svolte previo accordo tra le stesse autorità. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle integrazioni procedurali di cui ai commi 6 e 7 nei casi in cui la Regione risulti autorità competente in almeno una delle procedure di cui al primo periodo.
9. Ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006, la Regione definisce, con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, criteri, modalità e metodologie di valutazione unitaria ed uniforme su tutto il territorio regionale per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA. Con il medesimo regolamento la Regione può stabilire, altresì, regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, nonché per le altre previsioni del secondo periodo dell'articolo 7 bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006.
10. Quando l'intervento proposto ricade o produce effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000, la valutazione di incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997è ricompresa nell'ambito delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA. Le analisi inerenti alla valutazione di incidenza sono effettuate dal settore competente per Rete Natura 2000 appartenente all'amministrazione competente per la VIA, acquisito il parere dell'ente gestore. Per i progetti od opere sottoposti a verifica di VIA e a VIA, l'esito della valutazione sull'incidenza significativa dell'intervento sul sito (screening di incidenza) deve intervenire entro il termine per l'eventuale richiesta al proponente di chiarimenti e integrazioni di cui agli articoli 19, comma 6, e 27 bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006.
11. Qualora il progetto sottoposto a VIA di competenza non statale preveda la gestione di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006 oppure escluse dal campo di applicazione della Parte IV del d.lgs. 152/2006 ai sensi dell'articolo 185 del decreto medesimo, la verifica della sussistenza delle condizioni di cui ai medesimi articoli è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA. Resta impregiudicata, per l'autorità competente di cui all'articolo 2 della presente legge, la facoltà di richiedere ad ARPA di effettuare le dovute verifiche ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).
12. Per le categorie progettuali la cui realizzazione comporti sviluppo o anche riassetto di zone industriali o di aree urbane assoggettate a VIA non statale, il proponente, in fase di elaborazione dello studio di impatto ambientale, può presentare un piano di gestione delle terre e rocce da scavo redatto sulla base del relativo livello di progettazione. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, sono definiti i contenuti minimi del piano di gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di consentire una compiuta valutazione degli impatti ambientali del progetto. Il piano di utilizzo di cui all'articolo 9 del d.p.r. 120/2017, elaborato in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, è redatto in coerenza con le previsioni del piano di gestione delle terre e rocce da scavo ed è trasmesso, per valutazione, all'autorità competente VIA ai sensi della presente legge.
13. Impregiudicato quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 152/2006, per opere e interventi già sottoposti a procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, le procedure di cui agli articoli 19 e 27 bis dello stesso decreto e quelle di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, e all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, della presente legge non si applicano nei casi di mero rinnovo di concessioni e autorizzazioni che non prevedono, anche alternativamente:
a) la realizzazione di progetti, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera g), del d.lgs.152/2006, che potrebbero determinare nuovi e significativi impatti ambientali;
b) modifiche di eventuali soglie dimensionali di cui agli allegati alla presente legge.
Art. 11
(Attività di informazione)
1. Le autorità competenti di cui all'articolo 2 informano tempestivamente i cittadini in merito alle procedure di valutazione ambientale di progetti di cui alla Parte II, Titoli III e IV, del d.lgs. 152/2006 in corso e concluse, rendendo pubblici i dati procedurali, progettuali e ambientali, tramite il portale SILVIA, di cui all'articolo 4, comma 8.
2. Per la predisposizione della documentazione in formato elettronico e per la relativa trasmissione, il soggetto proponente si attiene alle indicazioni procedurali della Regione, pubblicate sul sito internet di cui al comma 1.
3. Il portale SILVIA rappresenta lo strumento centralizzato per assolvere agli obblighi di informazione e pubblicazione ed a supporto della procedura, delle attività di consultazione, delle verifiche di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, dei compiti di monitoraggio e controllo spettanti all'autorità competente ai sensi della presente legge.
Art. 12
(Monitoraggio)
1. Il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, come previsto dall'articolo 28, comma 7 bis, del d.lgs. 152/2006.
2. Per particolari situazioni ambientali o territoriali o per determinate tipologie progettuali, nel provvedimento di valutazione ambientale, l'autorità competente può prevedere l'istituzione di un osservatorio ambientale, con lo scopo di verificare l'ottemperanza del progetto alle condizioni contenute nella decisione finale e di valutare i risultati delle azioni di monitoraggio ambientale. L'osservatorio è composto dal responsabile della struttura organizzativa competente per la VIA o per la verifica di assoggettabilità a VIA o da altro componente della stessa struttura dallo stesso individuato, che lo presiede, e dai rappresentanti degli enti territoriali interessati coinvolti nella fase di valutazione ambientale del progetto. Il proponente partecipa all'osservatorio senza diritto di voto. Le attività di supporto tecnico all'osservatorio regionale sono garantite da ARPA; resta ferma la facoltà di convenzionamento, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, secondo periodo, della l.r. 16/1999, in caso di istituzione di un osservatorio provinciale. Possono essere invitati all'osservatorio, in qualità di uditori, i rappresentanti di associazioni portatrici di interessi che ne facciano richiesta, al fine di essere informati sulle attività, sulle verifiche e sulle valutazioni di competenza dell'osservatorio. I dati ambientali, in forma aggregata di sintesi e in formato aperto (open data), relativi all'applicazione, da parte del soggetto proponente, del piano di monitoraggio valutato dall'osservatorio sono pubblicati su apposito sito internet. Al fine di garantire la massima trasparenza e accessibilità delle informazioni ambientali, l'autorità competente favorisce la pubblicazione dei dati ambientali di cui al precedente periodo. Gli oneri per il funzionamento dell'osservatorio sono a carico del soggetto proponente.
3. La Giunta regionale delibera:
a) i criteri generali per la redazione dei piani di monitoraggio ambientale, a cura del soggetto proponente, e per la loro valutazione, sentita ARPA;
b) le modalità per la quantificazione e la corresponsione degli oneri a carico del proponente, per la ricostituzione o nuova istituzione, l'organizzazione, il funzionamento e i tempi delle attività degli osservatori regionali, ivi compresi eventuali compensi a favore dei relativi componenti, ove dovuti ai sensi della normativa vigente.
4. I costi per l'attuazione del piano di monitoraggio ambientale e gli oneri per le correlate attività di verifica sono a carico del soggetto proponente.
Art. 13
(Controllo e sanzioni)
1. All'autorità competente per la VIA ai sensi della presente legge spetta, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 152/2006, l'accertamento delle opere e degli interventi riferiti ai relativi progetti, di cui all'articolo 1, comma 1, realizzati senza la previa sottoposizione a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o a procedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 oppure a procedimento di VIA, nonché a quelli realizzati in difformità rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia di VIA.
2. A seguito dell'accertamento di cui al comma 1, l'autorità competente individuata dalla presente legge applica i disposti di cui agli articoli 19 e 27 bis del d.lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, e di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, della presente legge.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di determinazione delle sanzioni previste all'articolo 29, commi 4 e 5, del d.lgs. 152/2006 nei casi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e delle disposizioni dell'articolo 29, commi da 4 a 8, del d.lgs. 152/2006.
4. I proventi regionali derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dall'ente di appartenenza dell'autorità competente per la VIA e sono destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale e alle attività per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA. Una quota non inferiore al 15 per cento dei proventi di cui al primo periodo può essere destinata al finanziamento di interventi di ripristino e rafforzamento ambientale nei territori interessati, ulteriori rispetto a quelli già a carico del responsabile della violazione.
Art. 14
(Disciplina dell'esercizio delle funzioni conferite ai comuni e alle province)
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge i comuni e le province utilizzano il portale SILVIA.
2. Anche al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni amministrative conferite, la Regione esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento. In particolare, la Regione garantisce il coordinamento e il supporto tecnico-amministrativo ai comuni e alle province attraverso:
a) un tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle funzioni e attività conferite in materia di valutazioni ambientali;
b) l'attività specifica di formazione e di scambio di esperienze e buone pratiche;
c) la messa a disposizione del portale SILVIA di cui all'articolo 4, comma 8, tramite il quale monitorare lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.
3. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e delle rispettive autonomie, la Regione vigila affinché i comuni e le province ottemperino alla regolare applicazione di quanto previsto dalla presente legge.
4. In caso di accertate, procrastinate e gravi inadempienze dei comuni o delle province nell'esercizio delle funzioni conferite, di cui alla presente legge, la Regione interviene in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere, secondo la disciplina di cui all'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
Art. 15
(Espressione del parere regionale nelle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale)
1. L'espressione del parere della Regione, nell'ambito delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale per i progetti da realizzare sul territorio lombardo, è formalizzata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto dei termini previsti agli articoli 19, 24 e 27 del d.lgs. 152/2006.
2. Per i progetti di opere che richiedono l'intesa di cui al d.p.r. 383/1994, il parere sui progetti in VIA in sede statale di cui al comma 1, ove previsto, costituisce manifestazione della volontà regionale sull'intesa di cui al medesimo decreto.
3. Per i progetti di opere ferroviarie di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente 'Ferrovie dello Stato'), il parere sui progetti in VIA in sede statale di cui al comma 1, ove previsto, tiene luogo della verifica di conformità di cui all'articolo 25, secondo comma, della medesima legge.
Art. 16
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dai costi di gestione del portale SILVIA, di cui all'articolo 11, stimate in euro 91.135,00 per ciascun anno del biennio 2026-2027, si provvede con le risorse stanziate alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 2 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 1 'Spese corrente', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Per gli esercizi successivi al 2027 si provvede con legge di approvazione annuale dei singoli esercizi finanziari.
2. Alle spese di cui all'articolo 3, comma 3, stimate in euro 5.000,00 annui per ciascun anno del biennio 2026-2027, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 1 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2027. Per gli esercizi successivi al 2027 si provvede con legge di approvazione annuale dei singoli esercizi finanziari.
3. Dall'annualità di bilancio 2026, le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui all'articolo 9, posti a carico dei proponenti per le procedure di competenza regionale, stimate in euro 60.000,00 annui, sono introitate al Titolo 3 'Entrate extratributarie', tipologia 30500 'Rimborsi e altre entrate correnti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2026 e concorrono alle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, al monitoraggio e al controllo, relativi alle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge di cui alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 2 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026 e successivi.
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13, comma 4, e di competenza della Regione, stimati in euro 70.000,00 annui, sono introitati al Titolo 3 'Entrate extratributarie', tipologia 30500 'Rimborsi e altre entrate correnti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2026 e successivi e destinati, nel rispetto dell'articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del paragrafo 9.2.8 dell'Allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) allo stesso decreto legislativo, alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 2 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026 e successivi per attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio nonché per attività volte alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di VIA e in quelli di verifica di assoggettabilità a VIA e per il finanziamento di eventuali interventi di ripristino e rafforzamento ambientale nei territori interessati, ulteriori rispetto a quelli già a carico del responsabile della violazione.
Art. 17
(Abrogazione)
1. La legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5(2) (Norme in materia di valutazione ambientale) è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dalle disposizioni abrogate ai sensi della presente legge; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime.
Art. 18
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle istanze depositate dopo l'entrata in vigore della stessa legge.
2. Nelle more dell'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 3, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento regionale 25 marzo 2020, n. 2 (Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011), in quanto compatibili.
3. La Giunta regionale adotta:
a) il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) le deliberazioni di cui agli articoli 10, comma 8, 12, comma 3, e 13, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
1. Vedi errata corrige in BURL 15 luglio 2026, n. 29, suppl.. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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