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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2001
, N. 1
Regolamento di contabilità della Giunta regionale
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1.
Scopi e finalità del presente regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina le procedure inerenti il sistema contabile e finanziario della Giunta regionale in attuazione all’articolo 2 della legge regionale 24 novembre 2000, n. 27 .
2. Agli effetti del presente regolamento la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modifiche ed integrazioni è indicata come "Legge regionale di contabilità".
Titolo II
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E VARIAZIONI DI BILANCIO
Art. 3.
Procedure per la formazione del bilancio.
1. In sede di predisposizione di bilancio annuale l’entità delle entrate e delle spese, sia negli importi complessivi che in quelli dei principali aggregati, nonché i rapporti e le relazioni tra le diverse entità, devono uniformarsi alle prescrizioni ed ai vincoli anche quantitativi eventualmente fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale in relazione agli obiettivi programmatici della Regione.
2. Le previsioni di entrata e segnatamente le entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull’evoluzione del gettito. Le ipotesi di evoluzione adottate dovranno essere specificate in apposita nota illustrativa.
Art. 4.
Procedure per le variazioni di bilancio.
2. Le variazioni all’entrata ed alla spesa di cui all’art. 42, comma 6 della L.R. 34/78 e sue modificazioni per dare esecuzione a leggi approvate dal Consiglio regionale prima dell’approvazione del bilancio, ma entrate in vigore successivamente a tale approvazione e che abbiano proceduto a quantificare la spesa autorizzata ponendola a carico dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, sono disposte tuttavia con deliberazione della Giunta regionale da comunicarsi entro 10 giorni al Consiglio. La copertura finanziaria di tali spese se non risulta assicurata con corrispondenti maggiori entrate deve essere prevista a carico dei fondi speciali.
3. Sono disposte con deliberazione della Giunta regionale anche le seguenti variazioni compensative:
a) all’interno della stessa unità previsionale di base possono essere effettuate variazioni compensative di spesa tra diversi capitoli purché non riguardino spese di natura obbligatoria, in annualità, a pagamento differito o direttamente regolate con legge, come previsto all’art. 49, comma 3 della L.R. 34/78 e sue modificazioni;
b) tra unità previsionali di base diverse possono essere effettuate variazioni compensative con delibera della Giunta regionale, da comunicarsi al Consiglio entro 10 giorni ai sensi dell’art. 49, comma 2 della L.R. 34/78 e sue modificazioni purché con provvedimento di legge di bilancio o di variazione di bilancio sia stata data la compensabilità tra quelle unità previsionali di base. In tal caso le unità previsionali di base vengono a far parte di uno stesso gruppo unità previsionali di base e tra le unità previsionali di base dello stesso gruppo diviene possibile effettuare variazioni compensative tra i capitoli. L’autorizzazione alla compensabilità può essere attribuita alle unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione-obiettivo o programma o progetto;
c) nel caso di assegnazioni a destinazione vincolata le variazioni compensative tra le risorse di capitoli di una stessa unità previsionali di base o gruppo unità previsionali di base può essere effettuata tra capitoli nell’ambito dello stesso vincolo specifico che deriva dalla destinazione stabilita per le risorse dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti così come indicato all’art. 49 comma 4 della L.R. 34/78 e sue modificazioni;
d) possono sempre essere effettuate ai sensi dell’art. 49 commi 5 e 6 della L.R. 34/78 e sue modificazioni con deliberazione di Giunta regionale, da comunicarsi al Consiglio regionale entro 10 giorni, variazioni compensative tra le risorse di unità previsionali di base in conto capitale appartenenti alla stessa funzione-obiettivo, ma nel caso di stanziamenti autorizzati da leggi diverse la Giunta deve acquisire da parte della competente commissione consiliare un parere consultivo che si intende comunque acquisito decorsi 15 giorni dal ricevimento della variazione;
e) tra unità previsionali di base diverse in conto capitale e della medesima funzione obiettivo sono autorizzate variazioni compensative con delibera di Giunta delle risorse dei fondi di cui al comma 1 dell’art. 49-bis destinati al finanziamento di programmi e progetti cofinanziati dall’UE, di intese istituzionali di programma e di programmi intersettoriali di rilevanza regionale. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro 10 giorni ai sensi dell’art. 49-bis comma 5 della L.R. 34/78 e sue modificazioni.
4. L’iscrizione in bilancio di entrate dello Stato, della UE o di altri soggetti e della corrispondente spesa vincolata con destinazione regolata da leggi regionali o statali ai sensi dell’art. 49 comma 7 della L.R. 34/78 e sue modificazioni è disposta con delibera della Giunta regionale comunicata al Consiglio entro 10 giorni.
5. Si provvede all’adeguamento delle previsioni degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali con le stesse modalità di cui al comma precedente.
6. Sempre con deliberazione della Giunta regionale comunicata al Consiglio entro 10 giorni si provvede alla variazione di spesa in relazione all’approvazione ed alla modifica di programmi o progetti dell’UE, di accordi di programma-quadro o di progetti intersettoriali, mediante prelievo delle somme previste nei fondi per il finanziamento di programmi e progetti cofinanziati dall’UE, di intese istituzionali di programma e di programmi intersettoriali di rilevanza regionale ai sensi dell’art. 49-bis commi 3 e 4 della L.R. 34/78 e sue modificazioni.
7. Con decreto del dirigente della Struttura competente in materia di bilancio e ragioneria vengono reiscritte in bilancio le somme corrispondenti a residui perenti su stanziamenti a destinazione vincolata nel caso di revoca o annullamento dell’impegno originario così come previsto ai commi 7 e 8 dell’art. 50 della L.R. 34/78 e successive modificazioni.
8. Le delibere ed il decreto di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 devono indicare le unità previsionali di base oggetto della variazione di bilancio ed i capitoli interessati dalla variazione degli stanziamenti per l’aggiornamento del documento tecnico di cui all’art. 31 comma 6 della L.R. 34/78 e sue successive modificazioni.
Art. 5.
Fondo di riserva per le spese obbligatorie.
1. I prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie sono effettuati con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria.
2. Le richieste di prelevamento dal fondo sono predisposte, nell’ambito delle dotazioni assegnate, dal direttore generale competente per materia, che illustra nel dettaglio l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi predeterminati per nuove e/o maggiori esigenze o per fatti sopravvenuti.
Art. 6.
Fondo di riserva per spese impreviste.
1. I prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste sono effettuati con deliberazione della Giunta regionale non soggetta a controllo da comunicarsi entro 10 giorni al Consiglio.
2. Le richieste di prelevamento dal fondo sono predisposte, nell’ambito delle dotazioni assegnate, dal direttore generale competente per materia, che illustra nel dettaglio la necessità di eseguire le spese inderogabili e non procrastinabili.
Art. 7.
Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.
1. Le richieste di prelevamento dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa sono predisposte dal Direttore Generale competente per materia.
2. Le richieste sono trasmesse al dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria il quale ne verifica la compatibilità finanziaria e predispone, a seconda dei casi previsti nell’articolo 41 della legge regionale di contabilità, la proposta di deliberazione o il decreto dirigenziale.
Art. 8.
Reiscrizione dei fondi statali e della UE.
1. La reiscrizione delle spese di cui all’art. 50 della legge regionale di contabilità e dell’art. 3, comma 6 della L.R. 1/98 , viene effettuata con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria entro il 31 marzo di ogni anno. Il decreto è allegato al rendiconto dell’esercizio in cui è stato adottato.
2. Per le spese relative alla realizzazione di programmi comunitari, la reiscrizione è estesa alle economie realizzate sugli impegni assunti negli esercizi finanziari precedenti e imputati ai capitoli di cofinanziamento della UE, dello Stato e della Regione, nonché alle economie realizzate sugli impegni relativi ai fondi per l’ulteriore finanziamento di programmi comunitari; le economie possono essere reiscritte nella competenza dell’esercizio finanziario in corso.
Titolo III
ANTICIPAZIONI DI CASSA E GARANZIE
Art. 9.
Anticipazioni di cassa.
1. Le anticipazioni di cassa, autorizzate con deliberazione della Giunta regionale da comunicarsi entro 10 giorni al Consiglio, sono attivate dal tesoriere sulla base di specifiche richieste inoltrate, in corso d’anno, dal dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, con le modalità stabilite nell’apposita convenzione di tesoreria.
Art. 10.
Garanzie prestate dalla Regione.
1. La concessione delle garanzie regionali viene effettuata con decreto del dirigente competente per materia e l’atto deve contenere il nominativo del beneficiario, l’ammontare coperto, la scadenza, ed il limite autorizzativo di riferimento.
2. Il dirigente della struttura competente per materia cura la registrazione dei dati contenuti nei decreti di concessione, al fine dell’aggiornamento annuale dell’allegato al bilancio di previsione, di cui all’art. 51, comma 5, della legge regionale di contabilità. A tal fine, l’atto di cui al comma 1 deve essere trasmesso all’unità organizzativa competente in materia di Bilancio e Ragioneria.
Titolo IV
GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 11.
Accertamento.
1. L’accertamento dell’entrata è disposto con decreto del dirigente della struttura competente per materia.
2. L’accertamento delle entrate avviene:
a) per le entrate provenienti da contributi ed assegnazioni dello Stato e della UE, sulla base dei decreti ministeriali di riparto ed assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti;
b) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruolo o a seguito di altre forme stabilite per legge;
c) per le entrate di natura patrimoniale, sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l’ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell’esercizio di competenza;
3. Per le entrate concernenti i capitoli delle contabilità speciali o poste compensative della spesa, l’accertamento consente l’assunzione dell’impegno o l’effettuazione del pagamento nel capitolo corrispondente della spesa.
4. Il decreto di accertamento di cui al comma 1 e la relativa documentazione sono trasmessi alla struttura competente in materia di bilancio e ragioneria ai fini dell’annotazione nelle scritture contabili.
Art. 12.
Riscossione e versamento.
1. Gli incaricati della riscossione, o gli altri enti cui è demandata la riscossione di entrate regionali curano, nei limiti delle loro rispettive attribuzioni e sotto la loro responsabilità, che la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.
Art. 13.
Annullamento di crediti.
1. Il dirigente competente per materia è autorizzato all’annullamento dei crediti di cui all’articolo 56 della legge regionale di contabilità, qualora la differenza fra l’entità di ogni singola entrata e l’ammontare complessivo dei costi, diretti e indiretti, connessi alle relative operazioni di riscossione non risulti superiore all’importo di L. 48.407 (25 €).
Titolo V
GESTIONE DELLE SPESE
Art. 14.
Atto di impegno.
1. Gli impegni di spesa sono assunti con decreto del dirigente della struttura competente per materia.
3. Per gli impegni riferiti ad obbligazioni scadenti sugli esercizi futuri, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere indicate le quote che vengono a scadenza in ogni esercizio con le relative scadenze.
4. Costituiscono impegno sugli stanziamenti debitamente approvati del bilancio di previsione annuale e successive variazioni e senza richiedere l’adozione di ulteriori atti, le spese dovute per:
5. I dirigenti che adottano i decreti di impegno di spesa sono responsabili in ordine:
d) alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell’atto amministrativo o ad esso allegata;
Art. 15.
Procedura per l’assunzione di impegni.
1. I decreti di impegno sono trasmessi, per la registrazione e per il rilascio del visto di regolarità contabile, alla struttura competente in materia di bilancio e ragioneria.
Art. 16.
Cancellazione di impegni.
1. Ogni qualvolta l’obbligazione in base alla quale è stato assunto l’impegno di spesa venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il dirigente della struttura competente per materia autorizza, con apposita comunicazione scritta, la cancellazione o riduzione dell’impegno medesimo.
Art. 17.
Liquidazione delle spese.
1. La liquidazione delle spese consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare, del creditore e della causale e viene effettuata dal dirigente della struttura competente per materia con una nota di liquidazione.
2. La nota di liquidazione deve indicare:
3. Il dirigente che effettua la liquidazione si assume la responsabilità in ordine:
a) all’accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all’atto di impegno, al contratto ed agli atti successivi all’impegno medesimo;
g) alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nella nota di liquidazione o ad essa allegata;
h) alla corretta individuazione del destinatario della spesa, delle variazioni di residenza, della ragione e denominazione sociale, nonché alle modalità di pagamento dei titoli di spesa richieste ai sensi del successivo art. 22.
4. La nota di liquidazione può consistere nell’apposizione della firma e degli elementi necessari sulla fattura o altro documento di spesa.
5. La liquidazione può essere disposta con decreto del dirigente della struttura competente per materia, qualora sia necessario approvare o certificare contestualmente altre situazioni amministrative che condizionano il pagamento. Il decreto di liquidazione deve indicare tutti gli elementi previsti dal secondo comma. (1)
Art. 18.
Ordinazione delle spese.
1. All’ordinazione dei pagamenti delle spese provvede il dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, sulla base delle note di liquidazione, osservandone la successione cronologica salvo i casi di particolare urgenza e di limitate disponibilità di cassa autorizzati come da successivo articolo 20.
2. L’ordinazione del pagamento viene eseguita mediante l’emissione di ordini di pagamento alla tesoreria a favore del creditore o dei creditori.
3. I titoli di spesa sono firmati dal responsabile della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria.
Art. 19.
Ordinazione delle spese ricorrenti.
1. I pagamenti di spese ricorrenti aventi scadenza determinata, vengono disposti con ruoli di spesa fissa.
3. Il dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria provvede all’emissione del titolo ed all’inoltro dello stesso al tesoriere.
4. Nel ruolo di spesa fissa sono indicate, oltre ai dati di cui al quarto comma del precedente art. 18, le scadenze di ciascun pagamento.
Art. 20.
Priorità di pagamento in carenza di fondi.
Art. 21.
Flussi di cassa.
1. In relazione ad esigenze di controllo dei flussi di cassa e di ottimizzazione della gestione di tesoreria, anche ai fini del concorso della finanza regionale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall’appartenenza alla Unione Europea, la Giunta regionale può introdurre, nel corso dell’esercizio finanziario, disposizioni specifiche di razionalizzazione e contenimento dei pagamenti.
Art. 22.
1. I mandati di pagamento sono estinti in conformità a quanto previsto dalla convenzione relativa all’affidamento del servizio di tesoreria, mediante:
a) emissione di assegno di bonifico o rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. Il tesoriere è tenuto ad eseguire il pagamento previo accertamento della qualità di procuratore, rappresentante, tutore, curatore, o erede del creditore della Regione intestatario dell’ordinativo di pagamento, sulla scorta degli atti comprovanti una di dette condizioni;
b) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi d’incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;
c) versamento su conto corrente postale o bancario intestati ai beneficiari, previa richiesta degli stessi; in questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento e dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della Tesoreria regionale, attestante l’avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo;
d) commutazione, a richiesta del creditore, in assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con avviso di ricevimento con spese a suo carico. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegato l’avviso di ricevimento, sostituisce la quietanza liberatoria. In mancanza dell’avviso di ricevimento, il tesoriere apporrà sul titolo di spesa la data di estinzione dell’assegno circolare medesimo.
2. I titoli di spesa non pagati entro il termine dell’esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono commutati d’ufficio, a cura del tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili, ovvero in libretto a risparmio al portatore intestato ai beneficiari dei titoli stessi. In particolare:
a) per importi superiori a L. 100.000 (€ 51,65) e fino a L. 50.000.000 (€ 25.822,84) sono commutati in assegni di bonifico, non trasferibili, da emettersi a cura della tesoreria regionale;
b) con importo superiore al limite sopra indicato sono commutati in libretti a risparmio al portatore;
d) gli assegni restituiti per irreperibilità del destinatario e quelli non incassati entro il periodo della loro validità– che viene stabilita in 90 giorni dalla data di emissione – sono a loro volta commutati a cura della tesoreria regionale, in libretti a risparmio al portatore rispettivamente entro 15 giorni dalla restituzione e 60 giorni dalla data di scadenza dei termini di validità. Fermi restando i termini stabiliti per la commutazione in libretti, gli assegni restituiti di importo inferiore a L. 1.000.000 (€ 516,46) sono inseriti in un apposito elenco da tenersi a cura della tesoreria regionale e gli importi relativi sono versati in un libretto a risparmio al portatore, mentre gli assegni restituiti di importo superiore a L. 1.000.000 (€ 516,46), sono commutati in libretti a risparmio singoli. Ai libretti a risparmio di cui al presente punto è attribuita valuta retrodatata alla chiusura dell’esercizio finanziario precedente;
3. Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra commutati si considerano pagati.
4. I libretti a risparmio sono custoditi dal tesoriere regionale che tiene un aggiornato registro di carico e scarico, le cui risultanze sono comunicate mensilmente al servizio ragioneria.
6. Alla consegna dei libretti a risparmio, i beneficiari o loro aventi causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza liberatoria a fronte del titolo di spesa commutato nel libretto medesimo.
7. I libretti a risparmio non estinti dagli intestatari o loro aventi causa entro i termini previsti dalle norme della presente legge in materia di perenzione amministrativa, sono estinti d’ufficio e le somme risultanti, per capitali ed interessi, sono versate dal tesoriere regionale in conto entrate della Regione.
8. Le somme introitate dalla Regione ai sensi del comma precedente, a richiesta degli aventi diritto formulata entro i termini previsti dalle vigenti norme in materia di prescrizioni, sono riprodotte, per un importo corrispondente al debito originario della Regione, nell’apposito capitolo, iscritto tra le spese obbligatorie dei singoli bilanci annuali di competenza.
9. La Giunta regionale è autorizzata a regolare tutti i rapporti con la tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione del presente articolo, compresi gli effetti conseguenti alla scadenza di validità dei titoli di credito, della loro inesigibilità e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della Regione, nonché gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti ed in libretti di risparmio al portatore ed i casi in cui non è ammessa la commutazione d’ufficio.
10. Le disposizioni di pagamento di cui al presente articolo si intendono eseguite:
a) alla data dell’effettivo pagamento al creditore della Regione nel caso di cui al punto a) del precedente primo comma;
b) alla data del versamento in conto corrente postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previste dalla lettera c) e d) del primo comma nonché dal terzo comma del presente articolo;
c) alla data dell’inizio da parte del tesoriere della procedura per l’esecuzione dell’accreditamento al creditore della Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come ulteriormente previsto dalla lettera c) del precedente primo comma. Qualora l’accreditamento debba effettuarsi in data certa prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest’ultima data.
11. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, se durante il corso dell’esercizio finanziario il tesoriere non fosse in grado di estinguere per qualsiasi motivata ragione i titoli di spesa avuti in carico attraverso le modalità di pagamento indicate nel presente articolo, gli stessi possono essere commutati d’ufficio, a sua cura, in assegni di bonifico non trasferibile entro sessanta giorni dal ricevimento degli ordinativi di pagamento.
12. Gli assegni di cui al comma 11, restituiti per irreperibilità del destinatario e quelli comunque non incassati entro la fine dell’esercizio in corso, sono a loro volta commutati in libretti a risparmio al portatore, con le modalità indicate alla lettera c) del secondo comma del presente articolo.
Art. 23.
Gestione delle annualità.
1. Gli impegni sugli stanziamenti per contributi in annualità devono essere assunti entro il termine dell’esercizio in corso.
2. Gli impegni assunti e per i quali non si siano verificati i corrispondenti pagamenti in quanto nel corso dell’esercizio non si è perfezionata la relativa obbligazione, sono trasferiti d’ufficio, a cura della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, alla competenza dell’esercizio successivo.
3. Gli eventuali oneri per quote di annualità pregresse non pagate nell’anno cui si riferiscono e per i quali si sia conseguentemente proceduto all’applicazione del precedente comma 2, sono iscritti nel bilancio dell’anno successivo in appositi capitoli di spesa, la cui dotazione finanziaria è determinata dal bilancio stesso.
4. A partire dal bilancio del terzo anno successivo a quello del primo stanziamento, nel caso non vi abbia provveduto la legge di assestamento del bilancio precedente, lo stanziamento per contributi in annualitàè iscritto in un importo pari alle sole quote già impegnate.
5. Con il decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, di cui al precedente art. 8, comma 1, annualmente si provvede altresì alla iscrizione in un apposito fondo di una somma pari alle economie realizzatesi sui capitoli di spesa per contributi in annualità finanziati con assegnazioni statali con vincolo di destinazione specifica.
6. Le somme necessarie al finanziamento degli oneri per quote di annualità vincolate pregresse non pagate nell’anno cui si riferiscono o per spese in annualità vincolate per le quali non vi sia il corrispondente stanziamento nello stato di previsione delle entrate, sono imputate ai pertinenti capitoli di competenza; alla copertura del relativo fabbisogno si provvede, con provvedimento del dirigente competente in materia di Bilancio e Ragioneria, mediante prelevamento delle somme occorrenti dal fondo di cui al precedente quinto comma.
Art. 24.
Residui passivi perenti.
1. L’eliminazione delle somme perenti dal conto residui è effettuata d’ufficio all’atto della predisposizione del rendiconto generale.
2. Le somme reclamate dai creditorì sono direttamente imputate agli stanziamenti di competenza degli appositi fondi a seconda che si tratti di spese correnti o in capitale, e di spese già finanziate con risorse proprie o con risorse a specifica destinazione.
3. Con la nota di liquidazione si procede all’assunzione del nuovo impegno di spesa sull’apposito fondo, verificandone la corretta imputazione sulla base dell’originaria scrittura contabile riferita al residuo caduto in perenzione.
4. L’impegno e contestuale liquidazione di tali somme è effettuata secondo le procedure di cui agli articoli precedenti.
5. Con le stesse modalità e termini per la reiscrizione dei fondi vincolati, di cui al precedente art. 8, annualmente si provvede alla iscrizione, negli appositi fondi per la riassegnazione dei residui perenti vincolati di cui all’art. 71, comma 3 della legge regionale di contabilità, di una somma pari alle economie realizzatesi per perenzione sui capitoli di spesa finanziati con assegnazioni statali e della UE con vincolo di destinazione.
Art. 25.
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, i dirigenti ciascuno per la propria competenza provvedono con apposita comunicazione scritta alla revisione degli impegni relativi alle somme non pagate entro il secondo e settimo esercizio successivi a quello in cui gli impegni sono stati assunti e riferiti, rispettivamente, alle spese correnti e alle spese in conto capitale.
2. La revisione dei suddetti residui consiste nell’accertare le ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, degli stessi.
3. Con la comunicazione di cui al comma 1, si provvede anche alla cancellazione, ai sensi del precedente art. 16, degli impegni per i quali si siano verificate le ipotesi di decadenza, di prescrizione o, in generale, di insussistenza del debito stesso.
Titolo VI
DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE PER GLI AGENTI CONTABILI ECONOMI CENTRALE E DECENTRATI(4)
Art. 26.
Funzionari delegati.
Capo I
Aperture di credito
Art. 27.
1. Il procedimento con il quale sono messi a disposizione i fondi di cui al precedente articolo, è denominato Apertura di Credito ed i funzionari sono riconducibili, di norma, in coloro che assumono la direzione delle unità organizzative decentrate facenti capo agli S T.A.P.
Capo II
Art. 33.
1. Il Servizio di Cassa economale si occupa di:
a) effettuare il pagamento di spese impreviste, minute e/o urgenti, ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli di cui al presente Capo II;
Art. 34.
1. La funzione di cassa economale è svolta da un Economo centrale e dagli Economi periferici, nominati con provvedimenti organizzativi approvati dalla Giunta: ognuno di essi gestisce un fondo economale autonomo, la cui entitàè determinata annualmente con decreto del dirigente della struttura competente per materia.
2. I fondi degli Economi centrale e periferici sono resi disponibili in appositi conti correnti bancari accesi presso gli istituti di credito che gestiscono il servizio di Tesoreria regionale. Gli interessi netti maturati sui conti sono versati al bilancio regionale direttamente a cura del Tesoriere alla scadenza del periodo di maturazione e, in ogni caso, all’estinzione del conto corrente.
3. L’Economo centrale e quelli periferici, ciascuno per i rispettivi conti correnti, dispongono pagamenti nei limiti di liquidità dei fondi rispettivamente accreditati e comunque entro i limiti delle somme prenotate, come definite dal successivo art. 35.
4. La Regione provvede, secondo le norme di legge in vigore, ad assicurare i rischi derivanti da furto, incendio e rapina di denaro e valori custoditi dagli incaricati, anche nel caso in cui espletino attività di portavalori.
5. L’Economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e delle spese ordinate, sino a quando non ne abbia ottenuto formale discarico.
Art. 35.
1. All’inizio di ogni anno, la struttura regionale competente dispone con proprio atto:
a) l’anticipazione, a favore dell’Economo, di un fondo per il pagamento delle spese di cui al successivo articolo 38, con impegno e liquidazione della somma da imputarsi al pertinente capitolo in partita di giro, del bilancio annuale di competenza;
b) l’accertamento, sul capitolo di entrata corrispondente al capitolo di spesa indicato al precedente punto a) di un importo pari a quello anticipato, per la successiva restituzione prevista all’art. 37;
c) le prenotazioni annuali degli impegni sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio annuale di competenza, effettuate sulla base delle richieste pervenute entro il 30 novembre dagli Economi e sui quali emettere i successivi ordinativi di pagamento per il discarico delle spese effettuate e rendicontate. Tali prenotazioni di impegno hanno carattere autorizzatorio per l’Economo, che potrà quindi effettuare pagamenti entro e non oltre il limite delle somme prenotate.
2. L’entità del fondo annuale trova copertura nello stanziamento dei pertinenti capitoli di spesa determinati con la legge di approvazione del bilancio annuale di previsione.
3. Sulla scorta del provvedimento di anticipazione dei fondi, si provvede al trasferimento, mediante ordinativo di pagamento emesso in esecuzione dell’atto di cui sopra, delle somme accreditate su apposito conto corrente bancario fruttifero intestato all’Economo, da accendersi a cura della Tesoreria regionale, secondo le condizioni regolate dall’apposita convenzione.
4. Nel caso in cui il Fondo economale sia incapiente per l’erogazione di ulteriori spese, si provvederà ad effettuare un incremento del Fondo stesso, impegnando la somma necessaria sul pertinente capitolo di spesa in partita di giro ed accertandola sul relativo capitolo d’entrata, nel limite delle somme autorizzate e prenotate in corso d’anno sui capitoli di spesa del bilancio annuale di competenza.
Art. 36.
1. L’Economo dispone dei fondi accreditati su apposito conto corrente a lui intestato, secondo le disposizioni contrattuali vigenti.
2. Il fondo economale è utilizzato mediante prelevamenti per le somme occorrenti e/o disposizioni di pagamento a valere sul relativo conto corrente (es. bonifici, MAV, F23/F24).
3. L’Economo detiene un fondo in contanti la cui entità non può eccedere la somma complessivamente assicurata contro il furto e l’incendio.
4. I Dirigenti competenti in materia di Sicurezza, Gestione delle Sedi Istituzionali e Servizi Interni e Patrimonio, in deroga alle limitazioni previste dalla d.g.r. 48207 del 14 febbraio 2000, sono autorizzati all’uso di una carta di credito regionale agli stessi intestata per l’effettuazione degli acquisti economali previsti all’art. 38, ivi compresi quelli on-line, riconducibili a beni o servizi di carattere non continuativo imprevedibili o urgenti, funzionali all’espletamento delle attività dell’Amministrazione.
5. L’utilizzo della carta di credito regionale disciplinato al successivo art. 38è soggetto alle medesime disposizioni della cassa economale quanto a rendicontazione, ispezioni e controlli.
Art. 37.
1. Entro il 31 dicembre l’Economo è obbligato a versare in conto entrata dell’accertamento operato in partita di giro del bilancio regionale la somma a lui accreditata all’inizio dell’esercizio stesso al netto delle spese effettuate.
2. Ai fini della continuità del servizio di Cassa e per evitare eventuali interruzioni dello stesso, all’inizio dell’anno ed in attesa dell’erogazione del nuovo fondo economale, può essere richiesto al Tesoriere di provvedere, tramite carta contabile, all’effettuazione di un versamento sul conto dell’Economo per il pagamento delle spese inderogabili ed urgenti. Il relativo sospeso di uscita verrà regolarizzato con l’emissione dei mandati di accreditamento del fondo economale a copertura entro e non oltre 30 giorni dall’effettuazione del versamento.
Art. 38.
1. Le spese di natura economale che possono essere assunte a carico del bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio, sono le seguenti:
a) gli acquisti di beni e servizi di modico valore entro il limite di € 1.500,00 oltre a IVA a fronte di spese di non rilevante ammontare aventi natura episodica, imprevedibili, non preventivabili ovvero non di agevole programmabilità che, per la loro particolare natura di spesa imprevista minuta e/o urgente, non richiedono l’espletamento delle ordinarie procedure contrattuali e che sono necessarie per il funzionamento degli uffici;
2. Nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, il fondo di anticipazione è utilizzabile esclusivamente per le spese di seguito indicate:
b) beni di consumo e servizi di riparazione d’impianti e attrezzature, nonché di autoveicoli e altri beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
e) cancelleria, stampati, modulistica, pubblicazioni e riproduzioni grafiche per rilegatura, materiale di consumo e ricambi d’uso di attrezzature di ogni genere;
3. Trattandosi di spese per acquisti non incardinati in procedure negoziali, le suddette spese non soggiacciono:
4. Ai fini del comma 3 non sono ammessi frazionamenti al fine di evitare il superamento delle soglie stabilite dalle norme sui contratti pubblici.
5. Con esclusione delle spese per acquisti di beni e servizi, il limite dei € 1.500 oltre a IVA (sino a un massimo di € 5.000 – iva esclusa) è eccezionalmente derogato per le spese di cui al seguente elenco, in caso di attestata urgenza, imprevedibilità o specificità delle stesse (tali per cui non sia oggettivamente possibile ricorrere al procedimento ordinario di pagamento):
b) Canoni, tasse, imposte, tributi a carico di Regione ed altri oneri afferenti i beni mobili e immobili di proprietà regionale ovvero in locazione o in uso;
c) Sanzioni a carico di Regione, il cui ritardato pagamento possa comportare ulteriori addebiti all’Ente. La Struttura che richiede il pagamento della sanzione dovrà contestualmente attestare l’avvio dei procedimenti utili, in accordo con la Struttura competente in materia di Personale, ad individuare le responsabilità che hanno causato l’applicazione della sanzione;
d) Spese per la registrazione di contratti, sentenze, acquisto valori bollati/contributi unificati ed oneri fiscali e diversi a carico della Regione;
e) Anticipi di missione e utilizzo di mezzi pubblici per motivi di servizio; utilizzo delle carte di credito dell’Ente per spese di missione dei dipendenti regionali;
f) Rimborsi spese anticipate dal Personale regionale per iscrizioni ad albi (Avvocati, Giornalisti), funzionali all’espletamento delle proprie funzioni;
Art. 38 bis
1. Il pagamento delle spese economali è effettuato come segue:
a) in caso di pagamento in contanti, anticipato o contestuale all’erogazione del bene/servizio acquistato, il Dirigente preposto alla Struttura interessata o suo delegato procede all’acquisto per conto di Regione, effettua il pagamento e ne richiede il rimborso alla Cassa economale, presentando il relativo giustificativo di acquisto (es. scontrino o ricevuta) che dovrà essere conservato in originale presso la Struttura richiedente; nel caso in cui il Dirigente richiedente il rimborso coincida con colui che ha anticipato la spesa la richiesta di rimborso dovrà essere validata dal Dirigente sovra ordinato;
b) in caso di pagamento successivo all’acquisto, il Dirigente della Struttura interessata o suo delegato procede all’acquisto e richiede l’emissione della relativa fattura elettronica, intestata a Regione Lombardia, che dovrà successivamente trasmettere alla Cassa economale chiedendone il pagamento;
c) in caso di acquisti on-line effettuati con carta di credito regionale, ai sensi del precedente art. 36, il titolare della carta avrà cura di richiedere al fornitore l’emissione di fattura o ricevuta fiscale intestata a sé medesimo, rilasciando successivamente la dichiarazione di consegna in proprietà alla Regione trattandosi di un acquisto fatto in nome proprio ma per conto della Regione.
2. Nel caso in cui la spesa economale sia effettuata presso una UTR, sarà l’Economo decentrato a provvedere direttamente al pagamento in contanti o bancario.
3. In casi del tutto eccezionali ed urgenti l’Economo potrà procedere all’anticipazione della spesa in contanti, registrando il relativo sospeso contabile; il richiedente l’anticipazione avrà l’obbligo di rendicontare la spesa al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni lavorativi dall’erogazione dell’anticipo. Per il recupero delle somme anticipate e non adeguatamente rendicontate nel termine suddetto si procederà ai sensi dell’art. 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, N. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”.
4. L’assenza di idonea documentazione contabile (es. scontrini, ricevute) potrà essere eccezionalmente accettata dall’Economo, sulla base di motivazioni oggettive ed esclusivamente a seguito di pagamenti con mezzi elettronici e presentazione di estratti conto da cui evincere l’addebito delle somme richieste a rimborso e con rilascio di idonea dichiarazione sottoscritta.
Art. 38 ter
2. I rendiconti delle somme erogate devono essere presentati alla struttura regionale competente che ha disposto l’anticipazione dei fondi, come indicato al precedente art. 35, entro 15 giorni dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, ed in ogni caso entro 15 giorni dalla data in cui venga meno, per qualsiasi causa, la qualità di Economo.
3. La struttura regionale competente che li riceve adotta uno specifico provvedimento con cadenza trimestrale con il quale approva i rendiconti, liquida e dispone l’emissione, nei limiti delle spese per singolo oggetto sostenute nel trimestre, dei relativi ordinativi di pagamento a favore degli Economi.
4. Gli ordinativi devono essere riversati in partita di giro sull’accertamento effettuato ai sensi dell’art. 5, con imputazione delle singole spese sulle prenotazioni di impegno effettuate ai sensi del suddetto articolo, assunte ai relativi capitoli di bilancio.
5. L’approvazione dei rendiconti ha valore di formale discarico delle spese regolarmente eseguite dagli Economi.
6. Con l’approvazione dell’ultimo rendiconto trimestrale sono altresì accertate le eventuali economie di spesa che dovessero riscontrarsi sulle prenotazioni di impegno registrate ai sensi dell’articolo 35.
7. I rendiconti di spesa devono contenere:
8. A dimostrazione dei dati di cui alla lettera c) del comma 7 devono essere allegate le quietanze rilasciate, per ciascun pagamento, corredate dalla relativa documentazione giustificativa, nonché l’estratto conto, alla data del rendiconto, rilasciato dall’agenzia di credito dell’istituto Tesoriere presso la quale è stato disposto l’accreditamento, delle operazioni effettuate nel periodo oggetto di rendicontazione.
Art. 38 quater
1. L’Economo conserva, col supporto di idonei applicativi informatici e/o sistemi informatizzati, i seguenti documenti contabili:
a) i libri giornali / registri annuali di cassa e di banca, contenenti le operazioni di entrata ed uscita effettuate in ordine cronologico a valere sul fondo economale e le consistenze iniziali e finali di cassa e di banca;
b) i giustificativi contabili a supporto delle spese effettuate con le relative richieste di erogazione;
c) il foglio giornaliero di cassa dal quale deve risultare la concordanza delle rimanenze effettive con quelle contabili;
Capo III
Art. 42.
1. Annualmente, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l’Economo redige, sottoscrive e trasmette alla competente struttura che si occupa del controllo il Conto Giudiziale relativo al fondo gestito nell’esercizio finanziario precedente, secondo i modelli adottati da apposita Deliberazione di Giunta Regionale. Il Conto Giudiziale deve essere redatto e presentato, ancorché in assenza di movimenti e con importi a zero, in conformità ai prospetti definiti per legge (d.p.r. 194/1996). La trasmissione non deve essere accompagnata dall’invio della documentazione di riferimento che sarà conservata agli atti per eventuali successive richieste istruttorie.
2. A seguito delle opportune verifiche della struttura competente in materia di Controlli, il Responsabile dei Servizi Finanziari redige il provvedimento di parificazione dei Conti giudiziali degli Economi, da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale e alla successiva trasmissione alla Corte dei Conti, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le norme e le procedure vigenti.
Art. 43.
1. L’Economo è personalmente responsabile della corretta gestione di tutte le somme a lui accreditate o affidate. 2. 3.
2. Le spese da lui erogate sono sottoposte a verifiche ed ispezioni trimestrali a cura del Collegio dei Revisori. Ulteriori e autonome verifiche da parte del Collegio possono essere disposte in qualsiasi momento anche a campione. Mediante tali verifiche e ispezioni si accerta almeno la corretta tenuta del giornale di cassa e documentazione giustificativa previsti all’art. 38 ter, in particolare saldo contabile iniziale, discarichi, spese sostenute e saldo contabile finale alla data della verifica. Delle operazioni compiute viene redatto apposito verbale.
Art. 44.
1. L’Economo assicura la rigorosa osservanza delle norme del presente regolamento e di quelle stabilite dalle leggi vigenti in materia.
2. L’Economo ha la responsabilità diretta del servizio di cassa economale e dei valori allo stesso posti in carico. Nella sua qualità di agente contabile è personalmente responsabile dei beni, delle somme ricevute in anticipazione o comunque riscosse e della regolarità dei pagamenti eseguiti sino a che non abbia ottenuto regolare discarico.
3. Nello svolgimento delle sue funzioni l’economo è sottoposto alla responsabilità civile, penale e amministrativa, secondo le norme vigenti. L’economo è tenuto altresì all’osservanza degli obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari.
4. Ciascun soggetto coinvolto nell’utilizzo dei fondi economali risponde della correttezza della gestione in relazione a quanto previsto dal presente regolamento. In particolare:
a) l’economo è tenuto a verificare, ai fini dell’ottenimento del discarico, che:
i. la spesa sostenuta rientri nella tipologia ammessa dall’art. 38 e rispetti i limiti massimi ivi previsti;
Capo IV
Gestione dei depositi di terzi
Art. 46.
Gestione depositi e accreditamento dei fondi.
1. I depositi di terzi per spese relative a prestazioni nell’interesse di privati per sopralluoghi e verifiche, nonché per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, nei casi in cui le spese medesime, per legge, gravano a carico dei richiedenti sono effettuati con versamenti mensili su appositi conti correnti postali e gestiti da funzionari delegati
2. I conti correnti postali, la cui apertura è autorizzata dal dirigente competente in materia di ragioneria, sono intestati a favore dei funzionari delegati, i cui prelievi sono effettuati esclusivamente con postagiro da emettere a scadenza mensile in favore del conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.
3. Con decreto del dirigente competente in materia di ragioneria, sulla scorta del versamento mensile effettuato dal funzionario delegato, si provvede ad accreditare un fondo di pari importo a favore del responsabile del servizio o dell’ufficio che è tenuto ad eseguire le prestazioni nell’interesse dei terzi depositanti.
4. Dell’avvenuta emissione del postagiro è data comunicazione contestuale alla struttura competente in materia di bilancio ragioneria, unitamente alla distinta delle singole somme affluite sul conto corrente, desunte dall’apposito registro di carico e scarico.
5. Gli accreditamenti sono disposti con imputazione al capitolo "Spese contrattuali a carico di terzi e spese per prestazioni nell’interesse di privati" iscritto tra le "contabilità speciali" del bilancio annuale di competenza.
6. Per quanto concerne le modalità per il trasferimento dei fondi, nonché per l’utilizzazione e l’erogazione degli stessi si applicano le norme di cui al precedente articolo 33.
Art. 48.
Rendiconti.
1. I funzionari delegati devono, alle scadenze stabilite dall’articolo 43, produrre alla struttura competente in materia di ragioneria il rendiconto dei depositi esauriti nel corso del trimestre.
Capo V
Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 49.
Ispezioni e controlli.
1. I funzionari delegati sono personalmente responsabili della corretta gestione di tutte le somme loro accreditate o affidate
2. La loro attività, inerente il corretto utilizzo delle somme a loro accreditate, è sottoposta alle ispezioni e verifiche da parte della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria.
3. Il controllo viene esercitato presso la sede dove opera il funzionario delegato almeno una volta ogni tre mesi; per ogni verifica viene redatto un verbale di cui una copia è trasmessa, a cura del funzionario delegato, all’unità organizzativa che ha disposto l’apertura di credito o l’accreditamento.
Art. 50.
1. Entro il 31 luglio 2001, la struttura Ragioneria e Credito provvede ad effettuare le seguenti operazioni con la tesoreria regionale:
a) estinguere tutte le linee di credito esistenti ai sensi della abrogata legge regionale 10 novembre 1979, n. 57;
2. In attesa dell’adozione dei provvedimenti di decentramento alle direzioni generali delle funzioni contabili, i riferimenti alle unità organizzative di cui agli articoli 31, 33, 35, 36, 37, 40, 41 secondo comma, 43, 44, e 49 del presente regolamento, sono da intendersi alla struttura Ragioneria e Credito.
3. Le disposizioni contenute negli articoli dal 46 al 48 del presente regolamento si applicano alle gestioni sorte precedentemente all’adozione della d.g.r. n. 41876 del 12 marzo 1999 .
Titolo VII
RENDICONTO GENERALE
Art. 51.
Rendiconto generale.
1. La dimostrazione dei risultati finali di gestione avviene mediante il rendiconto costituito da:
Titolo VIII
BILANCI DEGLI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI
Art. 52.
Istruttoria bilanci di previsione.
1. In attuazione dell’art. 78 della legge regionale di contabilità, gli Enti ed aziende dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, adottano il bilancio di previsione sulla base del bilancio regionale presentato dalla Giunta al Consiglio e lo trasmettono alla struttura della Giunta regionale competente per materia.
2. La struttura competente per materia, esaminato l’atto per verificare la coerenza e la conformità con i programmi, indirizzi e direttive regionali ed acquisito il parere della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria riguardo alla regolarità tecnico contabile ed alla conformità con le previsioni del bilancio regionale, formula le eventuali osservazioni e le trasmette all’ente il quale è tenuto entro 15 giorni dal ricevimento della nota di sospensione a fornire le opportune controdeduzioni.
Art. 53.
Istruttoria rendiconti.
1. In attuazione dell’articolo 79 della legge regionale di contabilità, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce, gli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, presentano alla Giunta regionale il rendiconto.
2. La struttura regionale competente in materia, esaminato l’atto ed acquisito il parere della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria in merito alla regolarità tecnico contabile ed alla conformità con le risultanze del bilancio regionale, formula le eventuali osservazioni e le trasmette all’ente il quale è tenuto entro 15 giorni dal ricevimento della nota di sospensione a fornire le opportune controdeduzioni.
NOTE:
9. L'articolo è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione di cui all'art. 3, comma 3 bis, della l.r. 19 maggio 1997, n. 14. Vedi art. 1, comma 2, della l.r. 28 dicembre 2007, n. 33. L'abrogazione è intervenuta a seguito della dgr 24 aprile 2008, n. 8/7163 (BURL 5 maggio 2008, n. 19) .
22. L’articolo è stato sostituito dall’art. 1, comma 8 del r.r. 12 luglio 2001, n. 4e successivamente dall'art. 3, comma 1, lett. c) del r.r. 27 dicembre 2022, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia