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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Regolamento Regionale
14 febbraio 2011
, n. 2
Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)
(BURL n. 7, suppl. del 18 Febbraio 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-02-14;2
CAPO I
Case per ferie
Art. 1
(Standard obbligatori minimi)
1. Sono standard obbligatori minimi delle case per ferie i seguenti:
a) ubicazione in strutture appositamente dedicate, composte da un unico edificio o da più edifici delimitati da una recinzione e con un unico ingresso o, in alternativa, ubicazione in porzioni unitarie di edifici destinati ad altri usi, purché dotate di accesso indipendente;
d) almeno due camere con quattro posti letto, ciascuna composta anche da vani separati e comunicanti, dotate di angolo cottura adeguatamente attrezzato secondo i criteri di cui all'articolo 4;
f) superficie delle camere non inferiore a otto metri quadrati per il primo posto letto e a sei metri quadrati per ogni posto letto aggiuntivo, riducibili a quattro metri quadrati in caso di utilizzo di letti a castello o a scomparsa per il terzo e quarto posto;
g) bagni privati completi in tutte le camere con quattro posti letto e in almeno il sessanta per cento delle altre camere;
h) bagni completi ad uso comune delle camere prive di bagno privato, nella misura di un bagno ogni sei posti letto o frazione di posto letto, con un minimo di uno per piano;
i) camere e bagni con dotazioni minime adeguate alla clientela di riferimento, secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 3;
j) sale ad uso comune rapportate al numero degli ospiti, con spazi separati per riunioni, lettura e gioco, visione dei programmi televisivi;
k) aria condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località situate oltre i seicento metri di altitudine;
l) sala per la colazione con spazio bar, utilizzabile anche come ristorante, se previsto il servizio, o, in mancanza della sala per la colazione, un punto ristoro per piano anche con distributori automatici;
n) servizi igienici di pertinenza delle sale ad uso comune, di cui almeno uno accessibile anche ai portatori di handicap;
p) ascensore riservato agli ospiti negli edifici con più di due piani, compresi i piani interrati se forniti di locali di servizio, compatibilmente con i vincoli architettonici;
q) servizio bar assicurato almeno sei ore su ventiquattro e servizio di colazione, sostituibili con un punto ristoro per piano anche con distributori automatici;
Art. 2
(Dotazioni minime delle camere)
1. Ogni camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla capienza, degli elementi di arredo completi per ciascun ospite, utili per il soggiorno confortevole anche nelle ore diurne. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di un dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno privato.
Art. 3
(Dotazioni minime dei bagni)
1. I bagni privati devono essere dotati di biancheria da bagno distinta per ciascun ospite ed essere completi di apparecchiature igieniche idonee a rispondere alle diverse esigenze (di norma, lavabo, wc, bidet, vasca o doccia). Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza.
2. I bagni ad uso comune, ove esistenti, devono essere completi delle apparecchiature igieniche e dei dispositivi di sicurezza, come indicati al comma 1.
Art. 5
(Requisiti funzionali)
1. Sono requisiti funzionali delle case per ferie i seguenti:
c) cambio della biancheria da camera ad ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana, salvo diversa richiesta del cliente stesso;
d) cambio della biancheria da bagno ad ogni cambio di cliente e almeno tre volte alla settimana, salvo diversa richiesta del cliente stesso;
f) sistema di ricevimento automatizzato, trasferimento di chiamata o segreteria telefonica da attivarsi nell'arco temporale non coperto dal servizio di ricevimento;
Art. 6
(Disposizione finale)
1. Gli standard di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), j), m), n), p) non si applicano agli immobili già adibiti a case per ferie alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché agli immobili per la cui costruzione o ristrutturazione, alla stessa data, sia stato rilasciato il permesso di costruire, ovvero sia divenuta efficace la dichiarazione di inizio attività (DIA), o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ove applicabile, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
2. Il mancato possesso degli standard obbligatori minimi, delle relative dotazioni e dei requisiti funzionali previsti dal presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 49, comma 3, della l.r. 15/2007.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia