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Regolamento Regionale
31 dicembre 2025
, n. 8
Modifiche al regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2 (Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi)
(BURL n. 2 suppl. del 08 Gennaio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2025-12-31;8
Art. 1
(Modifiche al r.r. 2/2014)
1. Al regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2 'Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi'(1) sono apportate le seguenti modifiche:
b) il comma 3 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
'3. Il titolare della licenza che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare, entro il giorno precedente all'avvio del servizio con collaborazione familiare, apposita comunicazione di inizio attività all'ufficio del comune che ha rilasciato la licenza, con allegata dichiarazione sostitutiva, resa dal collaboratore ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.';
c) il comma 4 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
'4. La comunicazione di cui al comma 3 e la relativa ricevuta di presentazione devono essere conservate a bordo del veicolo, unitamente alla licenza.';
d) il primo periodo del comma 6 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
'6. Il titolare deve comunicare annualmente il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione.';
e) il comma 8 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
'8. La mancanza di uno dei presupposti della collaborazione familiare sopra indicati comporta l'adozione da parte del comune di provvedimenti di cessazione dell'attività da parte del collaboratore.';
f) il comma 5 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
'5. Il titolare della licenza taxi deve presentare, entro il giorno precedente all'avvio del servizio con sostituzione temporanea alla guida, apposita comunicazione di inizio attività all'ufficio del comune che ha rilasciato la licenza. La comunicazione deve contenere la durata della sostituzione e il nominativo del sostituto e alla stessa devono essere allegati:
a) dichiarazione sostitutiva, resa dal sostituto ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti prescritti al comma 1 e il rispetto di quanto previsto al comma 7 e che riporta la posizione INAIL e INPS dello stesso sostituto, in caso di contratto di lavoro subordinato;
c) copia della comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.';
g) dopo il comma 5 dell'articolo 19 è inserito il seguente:
'5 bis. La comunicazione di cui al comma 5 e la relativa ricevuta di presentazione devono essere conservate a bordo del veicolo, unitamente alla licenza.';
h) il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
'5. Per l'esercizio del servizio da parte del secondo conducente, il titolare della licenza presenta al comune che ha rilasciato la stessa licenza, entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività. La comunicazione deve contenere l'indicazione del titolare della licenza e del secondo conducente abilitato alla guida, degli estremi del veicolo abbinato alla licenza e del turno integrativo e alla stessa devono essere allegati:
a) dichiarazione sostitutiva, resa dal secondo conducente ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti prescritti al comma 1 e il rispetto di quanto previsto al comma 7 e che riporta la posizione INAIL e INPS dello stesso secondo conducente, in caso di contratto di lavoro subordinato;
b) copia del contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare sia dal secondo conducente;
c) copia della comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del secondo conducente.';
i) dopo il comma 5 dell'articolo 20 è inserito il seguente:
'5 bis. La comunicazione di cui al comma 5 e la relativa ricevuta di presentazione devono essere conservate a bordo del veicolo, unitamente alla licenza.';
j) dopo la lettera d) del comma 5 dell'articolo 33 è aggiunta la seguente:
'd bis) i richiedenti siano persone a mobilità ridotta o con disabilità il cui trasporto non risulta compatibile con la possibilità di carico del taxi disponibile e per il quale si renda necessario un veicolo con classificazione SH.';
k) dopo il comma 6 dell'articolo 33 è aggiunto il seguente:
'6 bis. In ambito aeroportuale e ferroviario gli utenti a mobilità ridotta o con disabilità che necessitano di un veicolo con classificazione SH possono procedere all'acquisizione del servizio mediante richiesta verso centrali radiotaxi o altri organismi economici di lavoro e di servizi o mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, in deroga al comma 1.';
l) al comma 2 dell'articolo 45 dopo le parole 'prevista dal c. 1, lett. a)' sono inserite le seguenti: 'salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 6 bis.';
n) dopo l'articolo 61 è aggiunto il seguente articolo:
'Art. 61 bis
(Ruolo del SUAP)
1. In tutti i casi in cui ai sensi del presente regolamento è prevista la presentazione al comune di istanze, domande, segnalazioni, comunicazioni e dichiarazioni per l'esercizio del servizio taxi, la stessa è effettuata dal soggetto interessato tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente. Le istanze, le domande, le segnalazioni, le comunicazioni, le dichiarazioni di cui al primo periodo e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e sono trasmessi al SUAP in modalità telematica.'.
(Ruolo del SUAP)
1. In tutti i casi in cui ai sensi del presente regolamento è prevista la presentazione al comune di istanze, domande, segnalazioni, comunicazioni e dichiarazioni per l'esercizio del servizio taxi, la stessa è effettuata dal soggetto interessato tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente. Le istanze, le domande, le segnalazioni, le comunicazioni, le dichiarazioni di cui al primo periodo e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e sono trasmessi al SUAP in modalità telematica.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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