Stampa| Scarica PDF | Scarica RTF
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
TITOLO I
Oggetto del testo unico
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), riunisce le disposizioni regionali in materia di commercio e fiere.
TITOLO II
Disciplina delle diverse tipologie di attività commerciali
Capo I
Commercio al dettaglio
Sezione I
Commercio in sede fissa
Art. 2
(Finalità)
1. La Regione disciplina l'attività di commercio al dettaglio perseguendo le seguenti finalità:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema;(1)
b) integrare la pianificazione territoriale e urbanistica e la programmazione commerciale per un equilibrato ed armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita al dettaglio con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali;(2)
c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale, favorendo un'integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale;
d) valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano e dei centri storici;
e) assicurare il rispetto della libera concorrenza favorendo lo sviluppo della presenza delle varie formule organizzative della distribuzione e, all'interno di queste, tra le varie imprese, al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diverse dimensioni;
f) agevolare gli insediamenti che prevedono la ricollocazione di piccole e di medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali ed il contesto sociale nelle relative aree;
g) assicurare un sistema di monitoraggio riferito all'entità ed alla efficienza della rete distributiva insediata sul territorio;
h) salvaguardare e favorire la rete distributiva delle zone montane e rurali attraverso la creazione di servizi commerciali, anche polifunzionali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
i) assicurare la trasparenza del mercato, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
Art. 3
(Ambiti territoriali)
1. Ai fini della programmazione della rete distributiva il territorio della Regione Lombardia è suddiviso in ambiti territoriali, tenendo conto della presenza di aree metropolitane omogenee e delle aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza allo scopo di consentire la razionalizzazione e la modernizzazione della rete distributiva, controllandone l'impatto territoriale, ambientale, sociale e commerciale. Negli ambiti territoriali la programmazione regionale tiene conto della presenza dei centri storici e dei centri di minore consistenza demografica, prevedendo misure di sviluppo del commercio adeguate alle loro caratteristiche.
2. Gli ambiti territoriali costituiscono il riferimento geografico per la definizione degli indirizzi regionali per l'insediamento delle attività commerciali, tenendo conto degli obiettivi e delle compatibilità di sviluppo dell'offerta in rapporto alla domanda esistente e prevedibile dal punto di vista qualitativo.(3)
Art. 4
(Programmazione regionale)
1. Il Consiglio regionale al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 2, su proposta della Giunta regionale, approva, garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano incluso l’assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità, la conservazione del patrimonio storico ed artistico, la politica sociale e la politica culturale, i seguenti atti:(4)
2. Il programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di equilibrato servizio alle comunità locali, prevede:
a) lo scenario di sviluppo del sistema commerciale lombardo ad orientamento dell'attività di programmazione degli enti locali;
b) gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di vendita, indicando in particolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, anche con riferimento a differenti ambiti territoriali o urbani;
c) i criteri generali per l'autorizzazione delle grandi e medie strutture di vendita, in relazione alle diverse tipologie commerciali;(5)
4. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione di criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli enti locali.
4 bis. I criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e gestione degli enti locali prevedono in particolare:(7)
a) gli indirizzi al fine dell’individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell’uso del territorio verificando, tra l’altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente;
b) le condizioni e i criteri che i comuni devono valutare per l’individuazione, attraverso il piano di governo del territorio, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;
4 ter. Al fine di rendere omogenei ed uniformare gli interventi di programmazione comunale la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, indica i criteri qualitativi per l’insediamento delle attività commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande e che sono autorizzate all’installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato.(8)
Art. 4 bis
1. Al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, nonché consentire uno sviluppo sostenibile, i comuni, valutate le caratteristiche della distribuzione commerciale ed in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all’articolo 4, adottano, sentite le associazioni dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, un atto di programmazione, avente durata quadriennale, che disciplina le modalità di applicazione, con riguardo alle zone da sottoporre a tutela, dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all’insediamento delle nuove attività commerciali, ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande e che sono autorizzate all’installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda), tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore e la tipologia di appartenenza, nonché le prescrizioni cui devono uniformarsi gli esercizi autorizzati all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e i locali destinati a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito. Tali criteri comunali si basano sui motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1, connessi a ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità e tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell’armonica integrazione con le altre attività economiche e con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.(10)
2. I comuni, in coerenza con i criteri adottati dalla Giunta regionale e in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano nel piano di governo del territorio:
a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti in considerazione delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali;
b) le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;
c) le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché all’arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
3. Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi commerciali. In particolare la strumentazione urbanistica può disporre limitazioni all’insediamento di attività commerciali in base a specifiche classificazioni, anche dimensionali, che i comuni individuano in relazione alle medie e grandi strutture di vendita.
4. In coerenza con l’atto di programmazione di cui al comma 1, i comuni, previa valutazione delle problematiche della distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, con apposito atto, promuovono:
a) la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali;
b) la permanenza degli esercizi storici e tradizionali, ivi compresi quelli artigianali, con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti, anche mediante incentivi ed apposite misure di tutela ai sensi di quanto previsto dal Titolo V, Capo II bis;(11)
c) l’individuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il centro storico;
d) la valorizzazione e la salvaguardia delle aree o degli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale attraverso anche l’individuazione in base all’articolo 145 di particolari condizioni per l’esercizio del commercio.
5. I comuni, per le finalità di cui al comma 4, possono:
a) differenziare le attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo per contribuire ad un ampliamento di opportunità di insediamento nel centro storico;
b) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali;
c) limitare nei centri storici e zone limitrofe l’insediamento di attività che non siano tradizionali o qualitativamente rapportabili ai caratteri storici, architettonici e urbanistici dei centri medesimi;
d) adottare, nell’ambito della programmazione comunale, un piano di tutela delle attività tradizionali per il centro storico, eventualmente suddiviso a sua volta in tessuti territoriali e zone omogenee, che consente, in caso di cessazione delle attività tutelate nelle zone localizzate, la sola attivazione, per un arco temporale fino a cinque anni, di una o più delle medesime attività appartenenti allo stesso settore alimentare o non alimentare.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 possono essere applicate dai comuni, per le finalità di cui al comma 4, anche in relazione a zone del territorio differenti dal centro storico a fronte di motivate ragioni di utilità sociale derivanti dall’esigenza di garantire la riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano attraverso uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, nonché la permanenza di una offerta variegata di beni e servizi.
Art. 5
1. I comuni, singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio a livello provinciale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l’individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi come entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali.
2. L’ambito territoriale del distretto del commercio è individuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, soggetti pubblici e privati possono proporre interventi integrati per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.
2 bis. Nell’ambito degli interventi finalizzati al sostegno, anche economico, dei Distretti del commercio, o in sede di politiche in materia di lavoro, Regione Lombardia favorisce la definizione di accordi territoriali finalizzati a contemperare le esigenze dei consumatori e delle imprese in ordine alle aperture dei negozi, con la salvaguardia dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori alla pausa lavorativa settimanale, nonché con le esigenze dei comuni di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.(13)
Art. 5 bis
(Correlazione tra il procedimento commerciale e quello edilizio per le medie strutture di vendita)(14)
Art. 6
(Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita)
1. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, a seguito della conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra domande concorrenti, la prioritàè attribuita a quelle che richiedono minore superficie di vendita di nuova previsione. La precedenza o la concorrenza tra le domande è accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute alla Regione.
3. Costituiscono elementi essenziali della domanda:
4. La trasmissione della copia della domanda da parte del comune alla provincia ed alla Regione è condizione di validità della prima riunione della conferenza di servizi.
5. La conferenza di servizi è indetta dal comune e la prima riunione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda, previ accordi con la Regione e la provincia; la conferenza di servizi si riunisce di norma presso la sede della Regione.
6. Il comune trasmette alla provincia ed alla Regione copia della domanda riportante la data del protocollo comunale o la data di spedizione se effettuata a mezzo raccomandata da parte del richiedente, e provvede all'istruttoria preliminare. Ove l’intervento necessiti della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, alla data di presentazione della domanda di cui al precedente periodo non sia stato adottato il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA: (15)
a) i termini del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 sono sospesi fino all’adozione del provvedimento finale relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, con ripresa della relativa decorrenza dalla data di adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA; la sospensione dei termini di cui alla presente lettera non può protrarsi, in ogni caso, oltre trenta giorni; la domanda di autorizzazione è rigettata qualora, entro il termine di conclusione del procedimento autorizzatorio, non sia stato adottato il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;
b) l’eventuale provvedimento di assoggettamento a VIA dell’intervento:
1) non comporta, per il proponente, l’onere di presentazione, in allegato all’istanza di cui all’articolo 27 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), della documentazione e degli elaborati progettuali già presentati a corredo della domanda di autorizzazione di cui al comma 1 e trasmessi telematicamente alla Regione, come previsto dal precedente periodo;
7. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate entro novanta giorni dalla convocazione. Su segnalazione della Regione, le conferenze di servizi riguardanti domande concorrenti individuano il termine anticipato di conclusione dei rispettivi lavori in modo che siano comunque rispettati il termine massimo dei lavori della prima conferenza avviata e l'ordine di esame delle diverse domande in base ai criteri di priorità tra domande concorrenti.
8. A tutela del richiedente, se la prima riunione della conferenza di servizi non è convocata, il termine per la conclusione dei lavori della medesima decorre dal sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda da parte della Regione, a seguito di trasmissione da parte del comune, o della provincia o del richiedente. In caso di inerzia del comune, la Regione, sentiti il comune e la provincia, previo invito ad adempiere, indice la conferenza.
9. Se alla scadenza del termine fissato, i lavori della conferenza di servizi non sono conclusi, essa si intende automaticamente convocata nel giorno in cui è stato fissato il termine per la conclusione dei lavori, presso la Regione.
10. Le determinazioni della conferenza di servizi sono in ogni caso validamente assunte entro il termine di centoventi giorni dalla data di effettuazione della prima riunione. Entro tale termine deve essere inoltrata, da parte del comune, comunicazione al presentatore della domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 5, del d.lgs 114/1998 dell'eventuale diniego motivato. La comunicazione può essere comunque validamente effettuata da ciascuno degli enti rappresentati nella conferenza di servizi.
11. E’ prevista la contestualità del rilascio dell’autorizzazione all’apertura e del titolo abilitativo edilizio fatta salva la conclusione del procedimento relativo all’autorizzazione all’apertura nei termini e secondo le procedure di cui al presente articolo.(16)
12. La conferenza di servizi, valutate le risultanze dell'istruttoria preliminare, dichiara l'ammissibilità della domanda ovvero dispone il rigetto della stessa nel caso di assenza di elementi essenziali o nel caso in cui l'istruttoria preliminare abbia accertato l'assenza dei requisiti soggettivi del richiedente. Se è stata dichiarata l'ammissibilità della domanda la conferenza può chiedere elementi integrativi. La richiesta di integrazione non interrompe i termini per la valutazione della domanda.
13. Il comune invita a partecipare alla conferenza di servizi, sin dalla prima riunione, gli enti e i soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, del d.lgs. 114/1998.
14. Nel corso dei suoi lavori la conferenza di servizi stabilisce eventuali estensioni della partecipazione ad altri soggetti interessati in relazione all'area di gravitazione dell'insediamento proposto come definita dal programma di cui all'articolo 4, comma 1, e l'eventuale informazione e richiesta di parere a regioni confinanti.
16. L'autorizzazione all'apertura di grandi strutture di vendita è revocata, salvo quanto previsto dall’articolo 7, nei casi previsti dall'articolo 22, comma 4, del d.lgs. 114/1998.(18)
17. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata è prevista la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello autorizzatorio commerciale disciplinato nei termini e secondo le modalità del presente testo unico. In caso di piani attuativi o di programmi integrati di intervento conformi al vigente strumento di pianificazione, il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione resta sospeso fino alla determinazione favorevole della conferenza di servizi di cui al comma 1. La mancata correlazione dei procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa in sede di esame della domanda di autorizzazione commerciale.(19)
18. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata la conferenza di servizi di cui all'articolo 9 del d.lgs. 114/1998è convocata dal comune a seguito di presentazione della domanda di autorizzazione commerciale corredata di tutti gli allegati previsti dalla normativa regionale. La domanda deve essere presentata entro i seguenti termini:
a) in caso di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale, dopo l'adozione degli stessi;
b) in caso di strumenti di programmazione negoziata in variante allo strumento urbanistico comunale vigente e di rilevanza regionale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della variante e l'approvazione dell'ipotesi di accordo di programma da parte della Giunta regionale; in questo caso non è richiesta la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda.
19. L'approvazione di uno strumento di programmazione negoziata in variante agli atti di pianificazione urbanistica dei comuni costituisce, per la parte variata, atto di adeguamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 114/1998.
20. Nel caso di cui al comma 18, lettera b), la conformità urbanistica della grande struttura di vendita deve intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale da parte del comune competente. E' applicabile quanto previsto al comma 6, secondo periodo, anche qualora la grande struttura di vendita sia prevista da strumenti di programmazione negoziata. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle grandi strutture di vendita è subordinata alla positiva conclusione del procedimento di programmazione negoziata.
21. Il comune, entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, procede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL) di un avviso contenente gli elementi identificativi dell'insediamento commerciale autorizzato, nonché la data della seduta della conferenza di servizi che ha deliberato l'accoglimento della domanda.
21 bis. Ove l’intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale, si applica quanto previsto all’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e gli atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, sono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006. Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale è subordinato, in relazione al titolo abilitativo commerciale, al parere favorevole del rappresentante della Regione, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del d.lgs. 114/1998. Alle riunioni della conferenza di servizi di cui al presente comma sono invitati, in applicazione dell’articolo 14 ter, comma 6, della legge 241/1990, i soggetti di cui all’articolo 9, comma 4, del d.lgs. 114/1998. Ferma restando l’applicazione, ove l’intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, di quanto previsto al presente comma e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), il rappresentante della Regione è individuato nel dirigente regionale competente per la VIA come stabilito dall’articolo 2, comma 7 sexies, della l.r. 5/2010; egli potrà essere affiancato dal dirigente regionale competente in materia di commercio, secondo criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, da adottare entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma come introdotto della legge regionale recante (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo). La deliberazione di cui al precedente periodo indica, altresì, le modalità per consentire l'espressione, da parte del rappresentante unico, della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi, anche ai fini della valutazione delle istanze per l’autorizzazione all’apertura o alla modifica delle grandi strutture di vendita.(20)
Art. 6 bis
1. La Giunta regionale definisce linee guida relative alle misure e alle contribuzioni finanziarie di cui al programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale e alle relative modalità attuative finalizzate ad assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita.
2. In particolare, le linee guida:
a) promuovono lo sviluppo sostenibile complessivo del territorio nel quale ricadono gli insediamenti commerciali e i loro impatti;
b) orientano i comportamenti dei comuni e degli altri soggetti pubblici alle migliori pratiche, anche in ordine all’impiego delle risorse messe a disposizione dai privati per la sostenibilità delle strutture e l’annullamento delle esternalità negative;
Art. 6 ter
1. La Giunta regionale prevede criteri premiali per il rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione e all’ampliamento delle grandi strutture di vendita in relazione alla qualità delle prestazioni energetiche degli edifici e alla percentuale di copertura del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili, nonché alla realizzazione di infrastrutture per la fornitura di energia elettrica ai veicoli e alle celle frigorifere dei mezzi di trasporto in sosta, al fine di evitare le emissioni connesse all’uso di generatori.
2. La Giunta regionale promuove accordi con le associazioni ed i soggetti rappresentativi della media e grande distribuzione per la progressiva adozione di sistemi di gestione dell’energia finalizzati al progressivo risparmio energetico, anche adottando uno specifico schema di certificazione su base regionale.
Art. 7
1. L’autorizzazione all’apertura o alla modificazione di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l’attività entro tre anni dal rilascio della stessa.
2. Solo a fronte di cause impreviste sopravvenute e non imputabili al titolare dell’autorizzazione verificatesi dopo l’avvio dei lavori di realizzazione o di ristrutturazione degli edifici in cui insediare la grande struttura di vendita autorizzata o dopo l’avvio dei lavori relativi alle opere infrastrutturali o agli interventi ambientali, di demolizione o di bonifica, preliminari e strettamente connessi all’inizio dell’attività, il comune può prorogare il termine di cui al comma 1 esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla loro conclusione e all’inizio dell’attività.(25)
3. In caso di inizio dell’attività relativamente ad una sola parte della superficie di vendita autorizzata, qualora il titolare non dia inizio all’attività sulla restante superficie entro un anno dall’inizio parziale, il comune modifica l’autorizzazione rilasciata riducendo proporzionalmente la superficie di vendita autorizzata.
Art. 8
(Subingresso)
1. Il subentrante per causa di morte in una attività commerciale può svolgere l'attività del dante causa qualora non si trovi in una delle condizioni previste dall’articolo 20, commi 1, 3 e 4 e qualora entro un anno dal subentro sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 6. Tale termine è prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato. In ogni altro caso il sindaco ordina la cessazione dell'attività ed il subentrante decade dal diritto alla continuazione dell'attività.(26)
2. Il subentrante per atto tra vivi in un'attività commerciale, purché sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20 e abbia trasmesso la comunicazione di subingresso al comune competente, ha facoltà di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attività.(27)
Art. 9
(Osservatorio commerciale)
1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998 costituisce, anche con apposita convenzione, un osservatorio permanente per la realizzazione di un adeguato sistema informativo sui punti di vendita in Lombardia.
2. All'osservatorio partecipano la Regione Lombardia, le rappresentanze regionali delle associazioni degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), delle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, delle organizzazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale.
Art. 10
(Procedure telematiche)
1. Ai fini della semplificazione amministrativa e del monitoraggio delle attività commerciali i comuni, entro il termine stabilito dalla Giunta regionale, adottano per l'espletamento delle procedure amministrative inerenti le attività commerciali, la procedura telematica definita dalla Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) e relativi provvedimenti attuativi.
Art. 11
(Formazione professionale e imprenditoriale)
1. Le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all’articolo 20, comma 6, lettera a), per il cui svolgimento sono considerate in via prioritaria le CCIAA, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative, gli enti da queste costituiti e gli enti bilaterali costituiti congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali e dei sindacati, sono stabilite con i provvedimenti e secondo le procedure previste dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).(28)
2. Nell'ambito dei provvedimenti attuativi di cui alla l.r. 19/2007 sono altresì stabilite le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale e riqualificare gli operatori in attività.
Art. 12
(Centri di assistenza tecnica alle imprese)
1. Al fine di sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale, in applicazione dell'articolo 23 del d.lgs. 114/1998, la Regione autorizza, secondo le modalità di cui al presente testo unico, l'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, dalle CCIAA, dalle cooperative e dai consorzi fra imprese, dalle società a maggioranza pubblica, dalle società consortili a partecipazione pubblica e da società cooperative fra consumatori e loro consorzi.
Art. 13
1. La segnalazione certificata di inizio attività dei centri di assistenza è presentata alla Giunta regionale, corredata dalla seguente documentazione:(30)
Art. 14
(Finanziamenti per le attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese)
1. Le attività svolte dai centri di assistenza sono finanziate con il fondo di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia).
2. I centri interessati presentano le domande di finanziamento alla Giunta regionale, allegando la seguente documentazione:
3. La Giunta regionale verifica la coerenza degli interventi proposti dai centri di assistenza con i requisiti previsti dalla l. 266/97 e ne determina le priorità in relazione agli obiettivi ed ai criteri contenuti nei relativi provvedimenti di attuazione.
Art. 14 bis
1. Al fine di aggiornare la programmazione regionale per lo sviluppo del settore commerciale, fino all’approvazione dei provvedimenti amministrativi di disciplina del settore commerciale relativi a criteri e modalità di valutazione delle grandi strutture di vendita di cui all’articolo 4, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni relative all’apertura o alla modificazione di grandi strutture di vendita e i connessi procedimenti per il rilascio di autorizzazioni relative ad interventi previsti in accordi di programma promossi dalla Regione o con adesione regionale, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II, capo I, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)”.
2. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1 i procedimenti per il rilascio di autorizzazioni relative ad opere e interventi previsti in accordi di programma promossi da Regione Lombardia o con adesione regionale che siano inerenti o funzionali alla realizzazione delle opere per Expo 2015 di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 6 maggio 2013 (Nomina del Commissario unico delegato dal Governo per Expo Milano 2015).
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 le domande relative ai procedimenti sospesi sono istruite applicando i criteri e le modalità di valutazione delle grandi strutture di vendita vigenti.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 7, come sostituito dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano ai procedimenti per il rilascio di autorizzazioni avviati successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
Sezione II
Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici
Art. 15
(Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici)
1. Per l’avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).(33)
2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad attività di vendita di prodotti alimentari sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore); le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad attività di vendita di prodotti non alimentari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro.
Sezione III
Commercio su aree pubbliche
Art. 16
1. La presente sezione disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa europea e statale.
2. Ai fini della presente sezione si intendono per:
a) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
c) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
d) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
e) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
f) fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
g) sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
h) calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
i) presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
j) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
k) attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
l) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.
3. Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa. Devono comunque essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché, qualora necessaria ai sensi della normativa vigente, la conformità edilizia degli edifici.
Art. 17
(Funzioni regionali)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce, con cadenza triennale, gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali tenendo conto delle altre forme distributive, della propensione al consumo della popolazione e della qualità del servizio da rendere al consumatore, nonché valutando le ragioni di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.(35)
2. La Giunta regionale fornisce indicazioni per l'individuazione e lo spostamento delle aree mercatali e fieristiche e provvede, nel rispetto delle competenze degli enti locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete distributiva attraverso apposito sistema informatico accessibile direttamente dai comuni.(36)
Art. 18
(Riconoscimento e valorizzazione delle fiere, delle sagre e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche)(37)
1. La Regione favorisce la qualificazione, la valorizzazione e il mantenimento delle aree mercatali delle fiere, delle sagre e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale.(38)
2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente:
a) stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento e la valorizzazione delle fiere, delle sagre e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio;(39)
3. I comuni sul cui territorio si svolgono le fiere, le sagre e i mercati di valenza storica o di particolare pregio adottano le misure atte a salvaguardarne le caratteristiche anche merceologiche.(40)
Art. 18 bis
1. La Giunta regionale pubblica il calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h).
2. A tal fine i comuni fissano un termine congruo entro il quale gli organizzatori delle fiere e delle sagre devono depositare la relativa istanza e, entro il 30 novembre di ogni anno, redigono l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le procedure per consentire il costante aggiornamento, durante tutto l'anno, del calendario regionale, al fine di consentire l'organizzazione di ulteriori eventi non previsti o non programmati prima del 30 novembre dell'anno precedente.(42)
4. I comuni provvedono a trasmettere l'elenco di cui al comma 2 e le eventuali integrazioni alla Regione per l'inserimento nel calendario.
Art. 18 ter
1. I comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale, predispongono un regolamento delle sagre con il quale definiscono:
a) le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea;
b) le modalità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti sul territorio;
c) i criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell’artigianato locale;
d) le misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale di cui all’articolo 18 bis;
2. In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro secondo quanto previsto dal regolamento medesimo.
3. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h), qualora vi sia una mancata comunicazione da parte degli organizzatori, gli stessi sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.(43)
Art. 19
(Forme di consultazione delle parti sociali)
1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato.(44)
1 bis. Nei comuni di cui al comma 1 che sono suddivisi in municipalità o zone di decentramento amministrativo, è istituita una commissione consultiva per ogni zona o municipalità.(45)
1 ter. Nelle unioni di comuni che abbiano popolazione residente superiore a 15.000 abitanti e qualora tra le funzioni gestite in forma associata vi sia il commercio o la polizia locale è istituita un’unica commissione consultiva nominata e presieduta dal presidente dell’unione o da un suo delegato.(45)
2. Nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti può essere istituita la commissione di cui al comma 1. Qualora le commissioni non siano istituite, i comuni sentono obbligatoriamente le associazioni di cui al comma 1 sulle questioni di cui al comma 4.(46)
3. Le commissioni di cui ai commi 1, 1 bis e 2 sono nominate dal sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento delle citate commissioni sono stabiliti dal comune o dall’unione dei comuni sentiti i soggetti di cui al comma 1.(47)
4. Le commissioni sono sentite in riferimento:
a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all’articolo 16, comma 2, lettera h);(48)
b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
e bis) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l’istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all’articolo 16, comma 2, lettera h);(49)
Art. 20
1. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza non detentive.(53)
2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) e del comma 2 permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.(54)
4. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 85 del d.lgs. 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.(55)
6. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;(56)
8. Sia per le imprese individuali sia in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.(58)
9. La Giunta regionale stabilisce l’organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 6, lettera a), individuando le materie idonee a consentire l’apprendimento delle disposizioni relative alla tutela della salute, alla sicurezza e all’informazione del consumatore finale e garantendone l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei; a tal fine sono prioritariamente considerate le CCIAA, le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e gli enti e le società da esse costituiti.(59)
10. La Giunta regionale stabilisce altresì l’organizzazione, la durata e le materie di corsi di formazione finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli operatori, con particolare riferimento alle normative in materia di tutela dell’ambiente, della sicurezza e del consumatore. La partecipazione degli operatori ai corsi di formazione può essere valutata ai fini dell’attribuzione di punteggi accessori per la concessione dei posteggi.(60)
Art. 21
(Modalità di esercizio dell'attività)
1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto con le seguenti modalità:(61)
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza, fatti salvi i comuni montani come classificati dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e successivi provvedimenti attuativi, che possono disciplinare la materia sulla base delle proprie esigenze. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6 bis.(62)
3. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione per il rilascio dell’autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20.(63)
4. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l’attività di vendita dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Non è consentito iniziare l’attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 27, comma 4.(64)
5. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
6. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.(65)
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui all'articolo 20.
7 bis. Il titolo autorizzatorio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.(66)
7 ter. Al fine di garantire il miglior servizio ai consumatori, i comuni possono:(66)
8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.(67)
9. I comuni, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche, annualmente verificano, se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 4. L’operatore che risulta sprovvisto dell’attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, è punito con la sanzione di cui all’articolo 27, comma 7.(68)(69)
10. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, ciascun operatore deve possedere una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività, secondo modalità definite dalla Giunta regionale. La carta di esercizio deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. (70)
11. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11 bis. La concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l’istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all’articolo 16, comma 2, lettera h), è rilasciata dal comune, previa obbligatoria consultazione delle parti sociali ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 19 e solo per manifestazioni nelle quali lo spazio destinato alla vendita di merci al dettaglio sia pari o inferiore alla metà dello spazio complessivo utilizzato per l’evento.(71)
11 ter. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l’indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.(72)
11 quater. Qualora il comune debba procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse, all’operatore deve essere assegnato, senza oneri per l’amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal comune.(72)
Art. 22
(Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività)
1. L'attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dalla presente sezione e dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 17.
2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.
4. Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico, i quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio comunale.
4 bis. Il comune, con provvedimento motivato adottato previa consultazione con la commissione consultiva di cui all’articolo 19, può prevedere apposite deroghe alle limitazioni di cui ai commi 2 e 4 nel caso in cui il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia esercitato in aree appositamente individuate, con veicoli destinati alla vendita ecologicamente compatibili, non impattanti con il paesaggio e l’architettura urbana e sia destinato alla somministrazione di alimenti e bevande tipici e di qualità con specifica attenzione per quelli facenti parte della tradizione enogastronomica nazionale.(73)
5. Nei centri storici di particolare pregio e comunque nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, nonché negli ambiti territoriali a forte attrattività di cui all'articolo 103, comma 13, è vietato l'esercizio del commercio itinerante svolto senza l'ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla vendita. Chiunque violi il divieto di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6 bis.(74)
7. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.(76)
8. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 5, non può utilizzarla per l’esercizio dell’attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.(77)
Art. 23
(Autorizzazioni su posteggi dati in concessione)
1. L'autorizzazione su posteggi e la relativa concessione nei mercati e nelle fiere è rilasciata dal comune sede del posteggio previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente sezione per lo svolgimento dell'attività e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 bis.(78)
1 bis. La Giunta regionale, sentiti i comuni e le associazioni di cui all’articolo 16, comma 2, lettera l), definisce con deliberazione da pubblicare nel BURL i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggi nei mercati e nelle fiere, al fine di rendere omogenee sul territorio regionale le selezioni relative all’assegnazione dei suddetti posteggi.(79)
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.
4. Nella domanda l'interessato dichiara:
d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;(81)
7. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.(83)
8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.
9. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune con criteri e modalità dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
10. La concessione pluriennale di posteggio nelle fiere è utilizzabile esclusivamente nei giorni di svolgimento della fiera.(84)
11. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.
11 bis. Nello stesso mercato o nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.(85)
Art. 24
(Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante)
1. L’autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.(86)
2. In caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull’autorizzazione, l’operatore ne dà immediata comunicazione al comune che l’ha rilasciata, il quale provvede al suo aggiornamento.(87)
2 bis. I comuni ai quali viene presentata una nuova domanda di autorizzazione per il commercio in forma itinerante verificano, attraverso la carta di esercizio di cui all’articolo 21, comma 10, avvalendosi dell’apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante, se il richiedente è in possesso di un’altra autorizzazione rilasciata da un altro comune.(88)
4. I comuni stabiliscono i termini e le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio della autorizzazione.(89)
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.(90)
Art. 25
(Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione)
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20.
2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.
3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l’attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l’autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l’autorizzazione originaria e copia dell’atto di cessione o di trasferimento in gestione.(91)
3 bis. Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma 3 sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.(92)
4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
Art. 26
(Attività con il sistema del battitore)
1. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono modificare la destinazione degli stessi.
3. I comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti riservano all’attività del battitore almeno un posteggio in almeno un mercato, qualora lo stesso non sia già previsto.(93)
4. Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con popolazione fino a 15.000 abitanti, possono destinare almeno un posteggio per l'esercizio dell'attività con il sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato.(94)
5. I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a sei mesi continuativi.(95)
Art. 27
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni)
1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di presenza sul posteggio o, per il commercio in forma itinerante, di esercizio dell’attività(96).
2. Si considerano di particolare gravità:
a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
c bis) il mancato pagamento dei tributi e altri oneri comunali relativi all’attività oggetto dell’autorizzazione commerciale.(97)
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell’arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.(98)
4. Il comune revoca l'autorizzazione:
a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4;
b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;(99)
d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4;(101)
4 bis. Il comune interdice per due anni l’esercizio dell’attività nella fiera all’operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.(103)
5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
6. E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro chiunque: (104)
b) non assolve all’obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10;
d) viola i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all’articolo 22, comma 8;
6 bis. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all’articolo 21, comma 2, e 22, commi 2, 4, 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.(105)
7. L’operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall’articolo 21, comma 10, o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l’operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro.(106)
Art. 28
1. I comuni possono affidare alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, o alla maggioranza assoluta dei titolari dei posteggi del singolo mercato riuniti in associazione, società o consorzio, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.(110)
SEZIONE III bis
Art. 29 bis
1. La presente sezione disciplina le attività occasionali di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.
2. Le amministrazioni comunali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6“Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”. Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali), deliberano il “Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici” con cui vengono disciplinate, sul territorio di competenza, le attività di cui al comma 1. Il Piano comunale promuove la corretta coesistenza fra il commercio in sede fissa o itinerante e le attività di cui al comma 1 ed è predisposto in base alle indicazioni fornite dalle “Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici” di cui al comma 3.
3. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6“Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”. Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali), sentite le associazioni di categoria interessate e l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), predispone le “Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici” al fine di:
b) predisporre i criteri per l’individuazione delle aree comunali da destinarsi all’esercizio delle attività di cessione di cui al comma 1, in considerazione anche della presenza di attività commerciali in sede fissa;
c) promuovere l’avvicendamento, nelle aree di cui alla lettera b), dei diversi settori merceologici oggetto di attività di cessione di cui al comma 1;
d) favorire lo svolgimento delle attività di cessione di cui al comma 1 prevalentemente nell’ambito di eventi culturali o aggregativi;
e) predisporre i criteri per l’individuazione di idonee distanze minime fra gli operatori commerciali in sede fissa e le attività di cessione di cui al comma 1 che propongono generi della stessa categoria merceologica;
Art. 29 ter
1. Le attività di cui all’articolo 29 bis, comma 1, esercitate in violazione delle previsioni del piano comunale di cui all’articolo 29 bis, comma 2, comportano l’applicazione da parte dei comuni di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro, secondo quanto previsto dal piano medesimo e in base ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 29 quater
(Attività occasionali di vendita in manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro)(114)
1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni per il commercio al dettaglio in sede fissa, le attività occasionali di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita di prodotti alimentari o non alimentari, su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, svolte in via accessoria, nell'ambito di manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro, non richiedono la conformità urbanistica delle aree utilizzate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la Giunta regionale definisce, nell'ambito delle linee guida di cui all'articolo 29 bis, comma 3, le caratteristiche di tali manifestazioni.
2. Non sono riconducibili alle attività di cui al comma 1 le manifestazioni o gli eventi che ancorchè temporanei e con finalità non lucrative, vedano il coinvolgimento diretto nell'organizzazione della manifestazione di soggetti che svolgono professionalmente l'attività commerciale.
Sezione IV
Art. 30
(Finalità)
1. La Regione persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale e stabilisce le norme generali alle quali i comuni si attengono nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree private di cui il comune abbia la disponibilità.(116)
Art. 31
(Occupazioni abusive)
1. Le occupazioni con l'esposizione e la vendita o lo scambio delle merci in spazi e aree pubbliche e private di cui il comune abbia la disponibilità effettuate senza la prescritta autorizzazione o in violazione di quanto previsto alla Sezione III del Capo I, Titolo II sono abusive.(117)
2. Per la cessazione delle occupazioni abusive l'autorità comunale procede ai sensi dell'articolo 33.
Art. 32
(Comitato regionale consultivo sulle problematiche dell'abusivismo)
1. Presso la Giunta regionale è costituito il Comitato regionale consultivo sulle problematiche dell'abusivismo composto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio, da Unioncamere regionale, dai rappresentanti delle direzioni generali interessate per materia. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 33
1. Nei casi in cui la Sezione III del Capo I, Titolo II prevede la confisca delle merci e delle attrezzature, l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle stesse e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e il verbale di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore.
2. L'autorità competente emana il provvedimento di confisca delle merci deperibili entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale. Salvo quanto previsto dal comma 5, le merci deperibili confiscate devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore.
3. Per le merci non deperibili e per le attrezzature si applicano le disposizioni della l. 689/1981 e della parte III della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
4. Nel caso di cui all'articolo 27, comma 5, se l'avente titolo, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita era oggetto di autorizzazione, le attrezzature e le merci sequestrate non sono sottoposte a confisca e sono restituite.
5. I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), devono essere donati in beneficenza.
Capo II
Commercio all'ingrosso
Art. 34
(Commercio nei mercati all'ingrosso)
1. Il commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari e vitivinicoli, dei prodotti degli allevamenti avicunicoli e bestiame compresi, delle carni e dei prodotti della caccia e della pesca - sia freschi sia comunque trasformati o conservati - dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali e delle sementi, che si svolge nei mercati all'ingrosso, è disciplinato dal presente capo, con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e commerciale.
Art. 37
(Istituzione e gestione dei mercati all'ingrosso)
1. L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo 34 può essere assunta:
c) da consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri soggetti pubblici o privati.(120)
1 bis. Nuovi mercati all’ingrosso possono essere istituiti con provvedimento del comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa vigente, ivi inclusa quella urbanistico-territoriale, paesaggistica, ambientale ed edilizia, previo parere preventivo vincolante della Giunta regionale.(121)
1 ter. La Giunta regionale esprime il parere sulla base della programmazione regionale di cui all’articolo 4, sentita ANCI e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore commercio e dei produttori agricoli ai sensi della legge 580/1993.(121)
2. L'ente istitutore del mercato delibera sul numero dei punti di vendita tenendo conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire lo sviluppo di una congrua attività commerciale, nonché di strutture, oltre che per la compravendita, per il ritiro, la consegna, la conservazione, la lavorazione e il preimpacco dei prodotti.
3. Ogni mercato deve essere dotato di adeguati servizi igienico-sanitari, nonché di idonee strutture per gli operatori di mercato.
4. I mercati sono gestiti:
a) dai comuni, dalle comunità montane o dai consorzi costituiti fra enti locali territoriali, in economia o mediante aziende speciali;
b) da consorzi, società e altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri soggetti pubblici o privati.(122)
5. Nel caso che gli enti istitutori siano quelli previsti dal comma 1, lettere a) e b), gli stessi possono assegnare in concessione la gestione del mercato agli enti di cui al quarto comma, lettera b).
6. L'atto di concessione determina casi e modalità per la revoca e la decadenza delle concessioni stesse.
7. La gestione dei mercati non può perseguire fini di lucro, i canoni e le tariffe di cui all'articolo 50 sono fissati in modo che i proventi della gestione non siano superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e ai suoi servizi ed all'ammortamento, al miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.
(Ampliamento dei mercati all'ingrosso)
Art. 38
(Progettazione dei mercati all'ingrosso)
1. I progetti tecnici relativi all'impianto o all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati dal comune.
2. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere ai fini della espropriazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e sostituisce qualunque altra approvazione, autorizzazione o licenza prevista da altre disposizioni legislative o regolamentari
Art. 42
(Regolamenti di mercato)
1. Con regolamento comunale sono definite le disposizioni riguardanti:(125)
2. Nei mercati all'ingrosso non può essere imposto o esatto alcun pagamento che non costituisca il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.
3. Il regolamento di mercato è deliberato dall'ente gestore prima dell'entrata in funzione del mercato.(126)
Art. 43
(Commissione di mercato)
1. Presso ciascun mercato è costituita una commissione, nominata dall'ente istitutore del mercato; essa è presieduta dal sindaco del comune ove ha sede il mercato, o da un suo delegato; o da uno dei sindaci, qualora si tratti di consorzio, ed è composta:
a) da tre consiglieri comunali del comune ove ha sede il mercato dei quali uno per la minoranza, in caso di comune singolo; oppure da cinque consiglieri comunali dei quali almeno due per la minoranza; qualora l'ente gestore del mercato sia un consorzio i cinque consiglieri comunali, dei quali almeno due per la minoranza, rappresentano la maggioranza e la minoranza di tutti i comuni consorziati;
d) da un rappresentante delle quote minoritarie dell'ente gestore, nel caso previsto dall' articolo 37, comma 4;
e) da tre rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle associazioni provinciali di categoria;
f) da cinque rappresentanti del commercio all'ingrosso, al dettaglio e ambulante di cui due dei gruppi associati, designati dalle associazioni provinciali di categoria;
g) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative;
3. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, esperti del settore e rappresentanti di altre categorie interessate.
Art. 44
(Compiti della commissione di mercato)
1. La commissione di mercato ha il compito di:
c) proporre all'ente gestore le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di mercato ai fini di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
d) esprimere parere:
1) sul numero dei punti di vendita e sui criteri di massima per le assegnazioni dei punti di vendita;
3) sui canoni di concessione dei punti di vendita e sulle tariffe dei servizi nei termini previsti dall'articolo 50;
Art. 45
(Direttore di mercato)
Art. 46
(Servizio igienico-sanitario e annonario)
1. Nei mercati all'ingrosso dei prodotti alimentari è istituito un servizio di vigilanza igienico-sanitaria e di controllo qualitativo, per l'accertamento della commestibilità e qualità dei prodotti e dell'idoneità delle strutture.
2. Nei mercati delle carni e del bestiame, nonché nei mercati dei prodotti ittici, il servizio di cui al comma 1è svolto di regola dal direttore del pubblico macello o da un veterinario incaricato.
3. Il responsabile del servizio, qualora rilevi la non idoneità all'alimentazione di quantità di prodotti, ne dispone la distruzione totale o parziale o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debita vigilanza sanitaria previo rilascio di certificazione in duplice copia da consegnare una al venditore (proprietario o venditore per conto terzi) e l'altra alla direzione del mercato.
Art. 47
(Rilevazioni statistiche e prezzi)
1. Le rilevazioni statistiche da effettuare in conformità alle disposizioni dell'istituto centrale di statistica riguardano sia le quantità sia i prezzi di vendita dei prodotti contrattati in ogni mercato.
2. La rilevazione statistica delle quantitàè basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato; tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e contenere l'indicazione esatta della specie merceologica, della quantità del prezzo d'acquisto, della provenienza e del destinatario dei prodotti e di ogni altro elemento rilevante ai fini statistici.
3. La rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla direzione del mercato a mezzo di personale dipendente dall'ente gestore con il metodo dell'intervista, o con rilevazioni dirette.
4. Il prezzo deve corrispondere ad un "valore-medio" rilevato in rapporto alla qualità, quantità e varietà dei prodotti.
5. L'elaborazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati e, per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore registra anche il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.
6. La direzione del mercato può utilizzare gli atti e documenti di cui all'articolo 59 anche ai fini statistici.
Art. 48
(Servizi bancari e di tesoreria)
1. Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato. La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito abilitata per legge mediante convenzione stipulata dall'ente gestore ed approvata dall'ente istitutore sentiti il comune ove ha sede il mercato e la commissione di mercato.
Art. 49
(Facchinaggio)
1. Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato possono essere svolte dall'ente gestore direttamente o affidate mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le norme fissate dal regolamento di mercato di cui all'articolo 42.
2. Gli operatori alle vendite nell'ambito dei propri punti di vendita e gli acquirenti nell'ambito del mercato possono provvedere al carico e scarico delle merci di loro proprietà, personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti.
3. La commissione di mercato di cui all'articolo 43 può, per comprovate esigenze, derogare temporaneamente alla disciplina contenuta nel presente articolo.
Art. 50
(Canoni e tariffe)
1. I corrispettivi per l'uso dei punti di vendita e le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in assegnazione, sono fissati dall'ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato in conformità con quanto disposto dall'articolo 37, comma 7, previa autorizzazione delle CCIAA competenti per territorio.
Art. 51
(Servizi ausiliari)
Art. 52
(Venditori e compratori)
1. Sono ammessi al mercato i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:
a) per le vendite:
2) le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);
4) le aziende di trasformazione, singole o associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
b) per gli acquisti:
3) le aziende di trasformazione, singole o associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
2. I regolamenti di mercato possono inoltre consentire l'ammissione al mercato medesimo di altri ausiliari del commercio purché iscritti negli appositi albi.
3. Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici devono svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e mediante aste pubbliche o trattative dirette nei mercati di consumo.
Art. 53
(Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente)
1. I produttori singoli od associati possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci ed agli stessi deve essere riservato un adeguato numero di punti di vendita.
2. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti nell'albo dei commissionari.
3. I commissionari con posteggio in mercato possono effettuare vendite per conto proprio solo se iscritti nell'albo dei commercianti.
5. È vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari del mercato per la rivendita all'interno dello stesso.
Art. 54
(Assegnazione e revoca dei punti di vendita)
1. I punti di vendita per attività a carattere continuativo sono assegnati, su domanda, dall'ente gestore, ai soggetti elencati nell'articolo 52, comma 1, lettera a). I punti di vendita a carattere occasionale sono invece assegnati, secondo le norme stabilite dal regolamento di mercato, dal direttore del mercato previo accertamento dei requisiti prescritti.
2. L'assegnazione del punto di vendita a carattere continuativo, che non può essere ceduta o sub-assegnata, ha una durata non superiore a tre anni, rinnovabili.
3. L'ente gestore del mercato all'ingrosso revoca l'assegnazione all'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato:
a) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo passata in giudicato;
Art. 56
(Gestione dei punti di vendita)
1. Il punto di vendita deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione che può, previa autorizzazione del direttore, farsi rappresentare eccezionalmente e temporaneamente da un proprio delegato, o da un proprio familiare se l'assegnatario è un produttore agricolo; egli può altresì farsi coadiuvare da personale dipendente notificandone alla direzione del mercato le generalità e l'indirizzo. Resta ferma, a tutti gli effetti di legge, la responsabilità dell'intestatario della assegnazione.
2. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche la gestione del punto di vendita può essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 3 della l. 125/1959 .
Art. 57
(Vendita all'asta)
1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica, fermo restando il disposto dell'articolo 52, comma 3.
2. La provvigione spettante all'astatore è stabilita dall'ente gestore, sentita la commissione di mercato.
3. L'ente gestore può, in caso di necessità, provvedere direttamente all'approvvigionamento di qualunque prodotto trattato nel mercato nonché alle vendite di tutti i prodotti che pervengono alla direzione da parte di produttori singoli od associati o grossisti iscritti all'albo, che ne facciano richiesta.
Art. 58
(Commercializzazione dei prodotti)
1. Per la qualificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti, si applicano le norme vigenti.
Art. 59
(Vendite per conto)
1. Ai commissionari ed ai mandatari che svolgono le rispettive attività secondo le norme di legge è consentita una provvigione fissata dal regolamento di mercato.
2. I commissionari e mandatari tengono a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.
3. In ogni mercato l'ente gestore può organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti di cui all'articolo 34.
Art. 60
(Sanzioni disciplinari e amministrative)
1. Le infrazioni alle disposizioni del presente capo e del regolamento di mercato comportano, salva ogni diversa azione civile o penale, sanzioni amministrative così graduate secondo la gravità dell'infrazione e la recidività:
b) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni, con chiusura del punto di vendita per i rispettivi titolari;
2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono irrogate dal direttore di mercato, sentito il trasgressore; i relativi provvedimenti sono definitivi.
4. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono irrogate dalla commissione di mercato, d'ufficio o su proposta del direttore di mercato, sentito il trasgressore; i relativi provvedimenti sono definitivi.
5. La sanzione di cui al comma 1, lettera d), può essere irrogata, quando non possa essere disposta tempestivamente dalla commissione di mercato e vi siano ragioni di gravità e urgenza, dal direttore di mercato; il relativo provvedimento è esecutivo e perde efficacia se non è ratificato, entro tre giorni dalla sua adozione, dalla commissione di mercato, che deve all'uopo essere convocata senza indugio ad iniziativa del direttore.
Capo III
Somministrazione di alimenti e bevande
Art. 61
(Finalità)
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire:
a) lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione delle città e del territorio;
e) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;
f) la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale;
g) la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della Regione;
h) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei comuni di minore consistenza demografica favorendo l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni o servizi attraverso agevolazioni tributarie ed interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati e finanziati secondo le procedure e con le risorse di cui al titolo V, capo II;
i) la tutela e la salvaguardia dei locali storici secondo le procedure e con le risorse previste al titolo V, capo IIe Capo II bis.(128)
Art. 62
(Ambito di applicazione)
1. Il presente capo si applica all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande definita all'articolo 64, comma 1, lettera a), e inoltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
d) su aree pubbliche, ai sensi del titolo II, capo I, sezione III, limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 65 e 66.
2. Il presente capo non si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
a) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell'ambito di tali attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66;
b) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
c) da parte dei circoli privati nell'ambito della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).
Art. 63
(Tipologia dell'attività)
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto del regolamento (CE) del 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari) e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.
3. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attività o le attività individuate per tipologia negli indirizzi generali di cui all'articolo 68 che intende esercitare nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.
4. A seguito della comunicazione di cui al comma 3 il comune integra il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi) con l'indicazione della nuova attività.
Art. 64
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
b) per superficie aperta al pubblico l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;
c) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;
d) per attrezzature di somministrazione tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;
Art. 65
1. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla l. 1423/1956, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla l. 575/1965, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.p.r. 252/1998.
5. Il comune al quale viene chiesto il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.
Art. 66
(Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell’impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al legale rappresentante, o ad altra persona preposta all’attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali:(130)
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale secondo le modalità di cui all’articolo 18 della legge regionale recante ‘Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);(131)
2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1è effettuato ai sensi dell'articolo 65, comma 5.(132)
4. Le modalità di organizzazione, la durata, le materie e i requisiti di accesso alle prove finali del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), i titoli di studio validi in sostituzione del corso professionale medesimo e i corsi professionali di aggiornamento obbligatorio per chi già esercita l'attività di somministrazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 67
(Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell'Unione europea)
1. Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 anche per il periodo di residenza in Italia dei:
a) cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (UE) che possono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale. Nel caso di società l'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione.
2. Per le verifiche di cui al comma 1, il comune può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.
2 bis. Per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l’attività presenti uno dei seguenti documenti:(135)
a) una certificazione di conoscenza della lingua italiana rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal competente ministero di grado non inferiore al livello di competenza B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);(136)
b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.(137)
2 ter. Nei casi in cui l’avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso di uno dei documenti di cui al comma 2 bis.(138)
2 quater. Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 2bis, è tenuto ad ottenere il possesso di almeno uno di tali documenti entro sei mesi dalla presentazione della SCIA;(139)
2 quinquies. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.(140)
2 sexies. Le disposizioni del presente articolo riguardanti la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello di competenza B1, come introdotte dalla legge regionale recante “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024” , si applicano alle istanze di autorizzazione e alle SCIA presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.(141)
Art. 68
(Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. La Giunta regionale, sentito il parere delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e sentita la commissione consiliare competente, definisce gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1, avuto riguardo dei motivi imperativi d’interesse generale di cui all’articolo 4, contengono indicazioni per i comuni relative:(142)
a) al procedimento concernente le richieste di autorizzazione relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande affinché venga assicurata la trasparenza e la celerità dell'azione amministrativa;
b) ai criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico;
d ter) ai requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali;(144)
d quater) ai criteri per incentivare il recupero, l’ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamento commerciale che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale.(145)
3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio regionale al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ed il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 61.(146)
4. La programmazione regionale e i criteri comunali di cui al comma 1 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:(147)
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;(148)
c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
Art. 69
(Funzioni autorizzatorie dei comuni)
1. Il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente capo e degli atti connessi è di competenza del comune competente per territorio.
2. In coerenza con l’atto di programmazione di cui all’articolo 4 bis e gli indirizzi di cui all’articolo 68, i comuni stabiliscono, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 78, i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni.(149)
2 bis. Ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività, nei criteri di cui al comma 2 i comuni, al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, adottano, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, provvedimenti di regolamentazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Tale regolamentazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuovi esercizi di somministrazioni limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.(150)
2 ter. I divieti e le limitazioni di cui al comma 2 bis si applicano anche in caso di trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all’articolo 68, delle attività di somministrazione da una zona non sottoposta a tutela ad una soggetta a specifica tutela.(151)
3. L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone del territorio comunale sottoposte a programmazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. È soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento di una attività di somministrazione da una sede non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in una zona tutelata, nonché quello all’interno della stessa zona tutelata. L’avvio delle attività non soggette a programmazione, il trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio di somministrazione ed il trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all’articolo 68, in zona non sottoposta a tutela, sono soggetti a SCIA di cui all’articolo 19 della l. 241/1990.(152)
4. La domanda di autorizzazione o, nei casi previsti, la SCIA è presentata al comune competente con l'indicazione delle generalità o della denominazione, o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente e dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività.(153)
5. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda a mano, dall'apposizione su di essa del timbro datario dell'ufficio ricevente.
6. L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinate:
7. La domanda di autorizzazione si intende accolta se entro quarantacinque giorni dalla data della relativa presentazione il comune non comunica all’interessato il provvedimento di rigetto.(154)
8. Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il comune accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il comune, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto del permesso a costruire per ampliamento.
10. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
11. Il comune, nell'ambito dei criteri di cui al comma 2e degli indirizzi e criteri di cui all’articolo 150, può stabilire le condizioni per l'esercizio delle attività di somministrazione effettuate in forma stagionale.(155)
12. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati; in qualsiasi momento, anche su richiesta del comune, la CCIAA può svolgere controlli a campione sul permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 65.
13. Il comune comunica immediatamente gli estremi dell’autorizzazione o della SCIA, in via telematica, al prefetto e al questore.(156)
14. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano.(157)
Art. 70
(Limitazioni all'esercizio dell'attività)
1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
2. Il sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
Art. 71
(Ampliamento degli esercizi)
1. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.
Art. 72
1. Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre di cui all'articolo 16, comma 2, lettera g), nonché di fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetto a SCIA.
2. L'attività di cui al comma 1è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente:
3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1è necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 65 e il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie.
Art. 73
(Disposizioni per i distributori automatici)
1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attivitàè soggetta alle disposizioni concernenti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all'articolo 69.(159)
2. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche mediante apparecchi automatici è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.(160)
Art. 74
(Esercizio di attività accessorie)
1. L'autorizzazione di cui all' articolo 69 abilita e, nei casi previsti, la segnalazione certificata di inizio attività abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini.(161)
1 bis. L'installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 dello stesso regio decreto.(162)
Art. 75
(Subingresso)
1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attivitàè soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio anche ai fini di cui all'articolo 63, comma 3, e determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66.
2. In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, può richiedere la reintestazione dell'autorizzazione continuando l'attività nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato. Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso del requisito di cui all'articolo 66, comma 1. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti morali di cui all'articolo 65.
Art. 76
1. L’autorizzazione decade o, nei casi di attività soggette alla SCIA, l’attività si considera svolta in mancanza della medesima segnalazione nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
a) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio;
d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza e il titolare, a seguito della diffida da parte dell’amministrazione competente a rispristinare il regolare stato dei locali, non ottemperi a tale ripristino entro il termine assegnato dalla medesima amministrazione;
e) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e non venga richiesto, da parte del proprietario dell’attività, il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a) ed e) sono individuati dagli indirizzi generali di cui all'articolo 68.
Art. 77
(Pubblicità dei prezzi)
1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
Art. 78
(Commissioni comunali)
1. I comuni o le unioni di comuni istituiscono una commissione consultiva, presieduta da un rappresentante del comune, composta da rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e della CCIAA.
2. La commissione di cui al comma 1è nominata dal comune. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della commissione sono stabiliti dal comune, sentiti i soggetti di cui al comma 1.
Art. 79
(Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione)
1. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Art. 80
(Sanzioni)
1. Chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo o, quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell’attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia sospeso o decaduto, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17-bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).(164)
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater, del r.d. 773/1931.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.(165)
Capo IV
Vendita dei carburanti per uso di autotrazione
Art. 81
(Finalità e competenze della Regione)
1. Il presente capo disciplina l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire:
c) la pluralità delle forme di servizio e di vendita e l'adeguata articolazione della rete sul territorio;
2. La Regione esercita i seguenti compiti:
a) svolge la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo;
b) provvede a stipulare accordi per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di incentivazione di tipo economico e finanziario;
c) definisce gli indirizzi generali per i comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti e rilascia il parere vincolante di conformità ai provvedimenti attuativi del presente capo, in merito alle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali e autostradali e alle modifiche relative ai soli impianti di gas di petrolio liquefatto (GPL) di gas metano, di gas naturale liquefatto (GNL), di idrogeno e di miscele metano-idrogeno.(166)
Art. 82
(Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione del presente capo e dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 83 si intende per:
a) carburanti: le benzine, le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il GPL per autotrazione, il gas metano, l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno e i bio-carburanti indicati nell'Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) e ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);
b) rete ordinaria: l'insieme degli impianti eroganti carburante per autotrazione, ubicati sulla rete stradale, ad esclusione degli impianti ubicati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade, nonché degli impianti ad uso privato, per aeromobili e per natanti;
c) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione, con i relativi serbatoi nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie ed integrative;(167)
d) impianto self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;
e) impianto self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
f) impianto non assistito (ghost): impianto funzionante unicamente in modalità self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore durante l'orario di apertura;(168)
g) erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo e ne misurano contemporaneamente le quantità trasferite ed il corrispondente importo;
h) erogato: la quantità complessiva di prodotti venduti nell'anno dall'impianto sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'agenzia delle dogane, ivi compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione;
i) ristrutturazione totale dell'impianto: il completo rifacimento dell'impianto così come definito alla lettera c) comprendente la totale sostituzione o il riposizionamento delle attrezzature petrolifere;(169)
j) servizi accessori all'utente: servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, autolavaggio, offerta di aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita accessori per l'auto, centro di informazioni turistiche, servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico, servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande anche da asporto, rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotteria ed altre attività simili;(170)
j bis) erogatori di elettricità per veicoli: punti destinati alla ricarica di veicoli elettrici;(171)
j ter) collaudo: accertamento inerente la funzionalità, la sicurezza e l’idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la generale conformità dell’impianto al progetto presentato con la domanda di autorizzazione.(172)
Art. 83
(Provvedimenti di attuazione)
1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti di cui all'articolo 98 e previ studi di scenario affidati all'Istituto superiore per la ricerca la statistica e la formazione (EUPOLIS Lombardia), trasmette per l'approvazione al Consiglio regionale il programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti contenente indicazioni relative a:(173)
a) gli obiettivi da perseguire per uno sviluppo equilibrato e concorrenziale della rete distributiva e gli indirizzi generali inerenti i requisiti qualitativi richiesti per i nuovi impianti, anche sotto il profilo urbanistico e della sicurezza;
c) l'individuazione dei bacini di utenza, delineati in relazione alle caratteristiche economiche, territoriali e viabilistiche del territorio regionale al fine di monitorare l'evoluzione della rete distributiva;
2. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti, approva i provvedimenti relativi alle procedure per la realizzazione dei nuovi impianti e per le modifiche degli impianti esistenti, per i collaudi degli impianti, per il rilascio del parere vincolante di conformità alle disposizioni regionali sulle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali ed autostradali, comprese le modifiche relative ai soli impianti GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno.
Art. 84
(Sistema informativo)
1. La Regione rileva, attraverso un apposito sistema informatico, l'evoluzione della rete distributiva e delle sue caratteristiche qualitative e ne pubblica annualmente i risultati.
2. L'agenzia delle dogane, ai fini del rilevamento dell'evoluzione di cui al comma 1, previa convenzione, comunica annualmente agli uffici regionali competenti i dati relativi al prodotto erogato per ogni impianto e i dati relativi agli impianti ad uso privato.
Art. 85
(Competenze dei comuni)
1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti, comprese le concessioni di impianti autostradali;
d) la definizione del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 86, comma 2;
e) la ricezione delle comunicazioni inerenti il prelievo o il trasporto dei carburanti in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a cinquanta litri;
f) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, inclusi impianti per aeromobili e per natanti ad uso privato;
g) il rilascio di autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti per natanti ed aeromobili ad uso pubblico;
h) l’adozione dei provvedimenti relativi alla sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti;(174)
j) la convocazione e il coordinamento della commissione di collaudo degli impianti nei casi previsti e l'autorizzazione al loro esercizio provvisorio qualora richiesta dal titolare dell'autorizzazione;
m) le verifiche tecniche sugli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme vigenti;
n) l'applicazione della disciplina in materia di orari e di turni di servizio e l'autorizzazione delle eventuali deroghe;
o) la ricezione delle comunicazioni relative alle modifiche degli impianti non soggette a preventiva autorizzazione e al trasferimento di titolarità dell'autorizzazione, di cui agli articoli 88 e 96;
o bis) il rilascio di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico con erogatori di elettricità per veicoli.(175)
2. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate avvalendosi dello sportello unico, e nel rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 83.
Art. 86
(Localizzazione impianti)
1. I nuovi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione sono realizzati in conformità ai provvedimenti di cui all'articolo 83.
2. I comuni individuano i criteri di inquadramento territoriale, i requisiti e le caratteristiche urbanistiche delle aree private sulle quali possono essere installati i nuovi impianti di distribuzione carburanti, o realizzate le ristrutturazioni totali degli impianti esistenti, anche in relazione ad attività commerciali integrative. Contestualmente i comuni stabiliscono le norme applicabili a tali aree, comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali i comuni stessi sono tenuti a rilasciare il permesso di costruire per la realizzazione dell'impianto.
3. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale in tutte le zone e sottozone individuate dagli strumenti urbanistici comunali non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A e nei centri storici.
4. I comuni possono autorizzare l'installazione di nuovi impianti e di erogatori per la ricarica dei veicoli elettrici su aree di loro proprietà, appositamente individuate, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. L'assegnazione è effettuata attraverso le procedure di evidenza pubblica.(176)
4 bis. I comuni individuano altresì i criteri per l’installazione di erogatori per la ricarica dei veicoli elettrici anche in altre aree, pubbliche o private, nel rispetto delle norme in materia di occupazione del suolo pubblico.(177)
5. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei servizi accessori all'utente di cui all'articolo 82, comma 1, lettera j), nonché di prodotti a limitato impatto ambientale e l'autosufficienza energetica dell'impianto mediante fonti rinnovabili, i comuni individuano idonee forme di incentivazione anche mediante agevolazioni e deroghe di tipo urbanistico o interventi sulle volumetrie consentite.
6. Nelle zone classificate di iniziativa comunale (IC) dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, i comuni possono autorizzare l'installazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti. Nelle altre zone dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse le zone classificate aree naturali protette, è possibile prevedere la localizzazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti, sulla rete ordinaria di viabilità stradale, fatte salve le dovute salvaguardie paesaggistiche e ove la localizzazione non comprometta, a parere dell'ente gestore del parco, rilevanti e documentati aspetti naturalistici. Nel caso in cui la localizzazione richieda opere di mitigazione e compensazione per il corretto inserimento dell'infrastruttura nel paesaggio il titolare dell'impianto vi provvede.
Art. 87
(Nuovi impianti)
1. L'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti stradali di carburanti è di competenza del comune ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità a:
g) adempimenti di cui all'articolo 89, comma 2, fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1 dello stesso;
h) verifica di compatibilità degli impianti rispetto alla sicurezza viabilistica da attestarsi con riferimento ai vincoli relativi alle condizioni di sicurezza previsti dal regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 7 (Norme tecniche per la costruzione delle strade) e dalle sue norme tecniche attuative e loro successive modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto dal regolamento regionale, si applicano le norme in materia stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonché quelle stabilite dalle province e dagli altri enti proprietari o concessionari delle strade.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1è rilasciata dal comune che, a tal fine, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), alla quale partecipano:
3. In caso di inerzia del comune nell'indizione della conferenza di servizi nei termini individuati dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 83, comma 2, la Regione dispone, previa diffida ad adempiere, per l'indizione della conferenza di servizi.
5. Contestualmente all'autorizzazione di cui al comma 1, il comune rilascia il permesso a costruire di cui all'articolo 86, comma 2.
6. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).(179)
7. La richiesta di autorizzazione si intende accolta se, trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della stessa, risultante dal protocollo comunale, il comune non comunica il diniego all'interessato.(180)
Art. 87 bis
1. Gli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria sono dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Dette apparecchiature possono essere installate anche in deroga all’obbligo di dotazione dell’impianto di area di rifornimento adeguatamente coperta da idonea pensilina, qualora non sia possibile per motivi di natura urbanistica. In caso di mancato adempimento entro i termini fissati dall’articolo 28, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica la sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal medesimo comma.
2. La modalità di rifornimento di cui al comma 1 può essere esercitata durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell’impianto, rilasciata dall’ufficio delle dogane, o di suoi coadiuvanti.
Art. 87 ter
1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nelle aree degli impianti di distribuzione carburanti è sempre consentito, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:
a) l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 63, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 65 e 66;
2. Le attività di cui al comma 1, di nuova realizzazione, sono esercitate dai soggetti e secondo le modalità previste dall’articolo 28, comma 10, del d.l. 98/2011.
Art. 88
(Modifiche degli impianti)
3. Sono soggette a preventiva autorizzazione del comune territorialmente competente le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione carburanti:(185)
c) trasformazione di impianti da servito in impianti di cui all'articolo 82, comma 1, lett. f) ad esclusione degli impianti dotati dei soli prodotti benzina o anche gasolio per i quali è prevista la comunicazione di cui al comma 3 bis. (186)
3 bis. Ogni altra modifica degli impianti di distribuzione carburanti diversa da quelle di cui al comma 3è soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente. In tali casi il titolare dell'autorizzazione invia al Comune, ai vigili del fuoco, all’ARPA, all’ASL, all'agenzia delle dogane competenti per territorio e all'ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi.(187)
4. Le procedure amministrative ed ogni altra disposizione relativa all'applicazione del presente articolo sono determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 83. Alle modifiche soggette a preventiva autorizzazione si applica la disciplina del silenzio-assenso di cui all'articolo 87, comma 7.
4 bis. Le modifiche di cui al comma 3, lettere a) e b), di un impianto di distribuzione di carburante già esistente sono subordinate ai medesimi obblighi previsti dall’articolo 89 per l’apertura di un nuovo impianto, ivi incluso, nelle aree urbane individuate dalla Giunta regionale, l’obbligo relativo agli erogatori di elettricità per veicoli elettrici, salvo che nel contesto considerato l’installazione degli erogatori di energia elettrica, GPL o metano, sia tecnicamente impossibile o, comunque, abbia un costo sproporzionato all’entità della modifica, in conformità ai criteri preventivamente individuati dalla Giunta con apposita delibera.(188)
4 ter. Nei casi di modifiche, di cui al comma 3, lettera a), di un impianto di distribuzione di carburante già esistente, gli obblighi di cui all’articolo 89 possono comunque essere assolti con la dotazione del prodotto idrogeno, fermo restando l’obbligo di dotazione dell’erogatore di elettricità di cui al medesimo articolo.(189)
Art. 89
(Misure per il completamento della rete distributiva di metano e di GPL e per lo sviluppo della rete di erogatori di elettricità per veicoli, nonché per la dotazione del prodotto idrogeno)(190)
1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 81, comma 1, lettera d), e al fine di assicurare un'adeguata ed equilibrata copertura della rete distributiva di metano e GPL, la Regione stabilisce il numero minimo di impianti di carburante a metano e GPL per la rete autostradale e, per ciascun bacino di utenza, per la rete ordinaria.(191)
2. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di carburante a metano di cui al comma 1, rispettivamente sulla rete autostradale e, distintamente in ciascun bacino di utenza, sulla rete ordinaria, per le nuove aperture di impianti di distribuzione carburanti è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano. Tale obbligo non sussiste nei bacini in equilibrio per il prodotto metano, nei quali i nuovi impianti devono dotarsi del prodotto GPL e, in aggiunta, dell’erogatore di elettricità per veicoli di potenza elevata almeno veloce, superiore a 22 kW, fino al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi di programmazione regionale per la rete ordinaria e per la rete autostradale sull’intero territorio regionale. L’obbligo di dotarsi del prodotto GPL sussiste solo se nel bacino di riferimento, in equilibrio per il prodotto metano, la dotazione complessiva di impianti di GPL è inferiore alla media nazionale. Tale obbligo può comunque essere assolto anche con la dotazione del prodotto metano. L’obbligo di dotarsi dell’erogatore di elettricità per veicoli può essere assolto, d’intesa con il comune competente, anche individuando una localizzazione dell’erogatore su area pubblica o privata diversa dal sedime dell’impianto oggetto di istanza autorizzatoria. I nuovi impianti con più prodotti petroliferi non possono essere messi in esercizio se non ottemperano fin da subito all’obbligo di erogazione dei prodotti a basso impatto ambientale individuati ai sensi del presente comma. Il comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione o della concessione e previo parere vincolante della direzione generale competente della Giunta regionale, può concedere, sia sulla rete ordinaria sia nel caso di impianti autostradali, deroghe motivate, solo in caso di impianti completamente realizzati, relativamente a ritardi dovuti all'allacciamento della rete di fornitura del gas metano non imputabili al titolare dell'autorizzazione o della concessione autostradale.(192)
3. La Regione e gli operatori del settore, anche attraverso le loro associazioni di rappresentanza, possono stipulare specifici accordi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1e all'art. 89 bis.(193)
4. La Giunta regionale può prevedere deroghe motivate all’obbligo di dotarsi del prodotto metano, secondo criteri e modalità dalla stessa definiti con apposita deliberazione, se tale obbligo comporta ostacoli tecnici ed oneri economici eccessivi e non proporzionali alla finalità dell’obbligo medesimo. In tal caso l’impianto deve, comunque, dotarsi del prodotto GPL, se ubicato in un bacino carente di tale prodotto, salvo comprovate impossibilità tecniche verificate, nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 87, comma 2, dall’ente che rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti o, in alternativa, può dotarsi del prodotto idrogeno.(194)
4 bis. È fatta salva la possibilità di realizzare stazioni di rifornimento che eroghino esclusivamente idrogeno.(195)
Art. 89 bis
(Obblighi di dotazione del prodotto metano e di erogatori di elettricità per veicoli per impianti esistenti)(196)
1. E’ fatto obbligo per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali situati sulla rete ordinaria già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo complessivo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite di concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare, entro il 31 dicembre 2018, un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di gas naturale compresso (GNC) o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
2. E’ fatto altresì obbligo per tutti gli impianti di distribuzione carburanti stradali situati sulla rete ordinaria esistenti al 31 dicembre 2017, che erogano nel corso del 2017 un quantitativo complessivo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare, entro il 31 dicembre 2020, un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 possono essere assolti dal titolare dell’impianto di distribuzione carburanti dotando del prodotto GNC o anche GNL e di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW, un altro impianto nuovo o già esistente, ma non soggetto all’obbligo di cui ai commi 1 e 2, purché sito nell’ambito territoriale della stessa provincia, con priorità laddove il bacino risulti carente.
4. In caso di inadempimento a quanto previsto dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2, limitatamente alla dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica i titolari degli impianti sono sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria, individuata all’articolo 101, comma 4 ter, e a eventuale e successiva sospensione di cui all’articolo 100, comma 3, lettera b bis).(197)
Art. 90
(Impianti autostradali)
1. Il comune rilascia il provvedimento di concessione relativo all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali secondo le specifiche modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 83, che disciplinano anche i trasferimenti di titolarità delle concessioni e le modifiche degli impianti.
3. Per le concessioni inerenti all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, il comune indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 241/1990, alla quale partecipano:
4. In caso di inerzia del comune nell'indizione della conferenza di servizi entro i termini individuati dai provvedimenti di cui all'articolo 83, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, indice la conferenza di servizi.
5. La concessione è subordinata, oltre a quanto stabilito dal comma 8 e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 93, all'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica richiesta dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, al fine di garantire l'espletamento del pubblico servizio di distribuzione carburanti.
6. Il trasferimento della titolarità della concessione relativa agli impianti autostradali di distribuzione di carburanti è soggetto ad autorizzazione del comune. A tal fine la società subentrante presenta apposita domanda al comune competente, redatta secondo le modalità individuate dai provvedimenti di cui all'articolo 83 e sottoscritta per assenso dalla società titolare della concessione.
7. Il comune, verificata la completezza della richiesta di trasferimento della titolarità della concessione, anche in relazione ai documenti allegati alla stessa, individuati dai provvedimenti di cui all'articolo 83, emette il provvedimento d'autorizzazione.
8. Gli impianti collocati sulle autostrade e sui raccordi autostradali in sede di rilascio della concessione devono dotarsi del prodotto metano. La Giunta regionale individua gli impianti che, in sede di rinnovo della concessione, devono dotarsi del prodotto metano.(199)
Art. 91
(Impianti di distribuzione ad uso privato)
1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.(200)
2. Gli automezzi di proprietà o in uso esclusivo delle compagnie aeree e tutti quelli adibiti esclusivamente alle attività operative all'interno del sedime aeroportuale possono rifornirsi di carburante, in deroga al divieto di cui al comma 1, presso gli impianti ad uso privato situati all'interno degli aeroporti internazionali previo accordo con i soggetti che gestiscono gli stessi aeroporti situati nel territorio regionale.
3. Nel caso di autorizzazioni rilasciate a enti pubblici o società a partecipazione maggioritaria pubblica o società che eroghino servizi pubblici per conto di enti locali, gli stessi possono rifornire, oltre agli automezzi di proprietà o in leasing, anche automezzi di proprietà o in leasing di altri enti o società pubbliche da loro controllate o, limitatamente ai prodotti metano e idrogeno, automezzi di proprietà o in leasing di esercenti servizi di trasporto pubblico locale all’interno del bacino territoriale, istituito ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), ove è ubicato l’impianto di distribuzione.(201)
4. L'autorizzazione degli impianti è rilasciata dal Comune convocando la conferenza dei servizi semplificata ai sensi dell’art. 14 bis della legge 241/1990 nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 83 ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità relative:(202)
4.1. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4 non è necessario il parere vincolante di conformità di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c).(203)
4 bis. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori che abbiano per oggetto sociale e svolgano, in via esclusiva o prevalentemente, l’attività di autotrasporto merci a favore di terzi, sono considerati automezzi dell’impresa anche quelli dei soci, a meno che siano adibiti ad uso personale ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito dalla legge 27 maggio 1993, n. 162. Gli automezzi appartenenti a società diverse da quella del titolare dell’autorizzazione hanno facoltà di eseguire il rifornimento qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.(204)
Art. 92
(Impianti per natanti e aeromobili)
1. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso pubblico e le loro modifiche sono autorizzati dal comune nel quale ha sede l'impianto secondo le procedure previste per gli impianti di distribuzione della rete stradale, in conformità a quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 83, che disciplinano anche le deroghe alla programmazione regionale degli impianti stessi.
2. Gli impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti o aeromobili con impossibilità di rifornimento di autoveicoli.
3. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso privato sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato, nonché in conformità a quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 83.
Art. 93
(Requisiti soggettivi del richiedente)
1. Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
b) essere cittadino italiano, o persona giuridica italiana o degli Stati dell'Unione europea, oppure società aventi la sede legale in Italia o negli Stati dell'Unione europea; oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.
2. L'autorizzazione non può essere rilasciata a coloro che:
a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, o una condanna che comporta la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla l. 1423/1956, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla l. 575/1965, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.
3. Il divieto di esercizio dell'attività di distribuzione carburanti ai sensi del comma 2, lettera b), permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
4. In caso di società i requisiti di cui al comma 2 sono posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all'attività di distribuzione carburanti.
Art. 94
(Collaudo ed esercizio provvisorio)
1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti, ad esclusione di quelli di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da apposita commissione nominata dal comune e composta da rappresentanti designati:(205)
2. Il collaudo è effettuato entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell'interessato. In attesa del collaudo il comune autorizza, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio provvisorio dell'impianto; a tal fine il titolare dell'autorizzazione presenta al comune la dichiarazione di inizio attività convalidata dal comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3, DPR 37/1998. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente. Scaduto il termine di sessanta giorni per l'effettuazione del collaudo il titolare dell'autorizzazione può presentare al comune competente idonea autocertificazione e perizia attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato, sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo.
3. La procedura di cui al comma 2 può avere ad oggetto le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto GPL e del prodotto metano.
4. Le procedure e le modalità per il collaudo e per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto sono definite dai provvedimenti di cui all'articolo 83.
Art. 95
(Sospensione volontaria dell'attività)
1. L’esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso con le modalità individuate dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabili di ulteriori dodici mesi solo per documentati motivi, che devono essere comunicati al comune prima del termine dell'originaria scadenza.(207)
2. Nelle more dell’approvazione del provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 1, l’esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso per un periodo non superiore a dodici mesi, previa autorizzazione del comune rilasciata su motivata richiesta del titolare.(208)
3. Le procedure relative agli impianti la cui attivitàè temporaneamente sospesa e alle verifiche dei comuni in relazione alla riattivazione degli stessi sono stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 83.
Art. 96
(Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione)
1. Le parti interessate comunicano al comune, alla Regione, al comando dei vigili del fuoco e all'ufficio delle dogane competenti il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti attivo e funzionante, o la cui attività sia temporaneamente sospesa, entro quindici giorni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero dalla data di registrazione dell'atto di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda. Alla comunicazione è allegata copia dell'atto registrato.(209)
2. Il subentrante allega alla comunicazione di cui al comma 1 anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 93.
Art. 97
1. I gestori degli impianti espongono all’interno dell’area di pertinenza idoneo cartello fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati l’orario di servizio ed i turni di apertura. 2.
2. I gestori espongono altresì in prossimità degli accessi un altro cartello, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati i prezzi praticati riferiti a ogni singola tipologia di carburante in vendita. L’obbligo si intende assolto con l’esposizione di un solo prezzo per ciascuna categoria merceologica (gasolio, benzina, gpl, metano o carburanti di altra natura).
Art. 98
(Consulta regionale carburanti)
1. È istituita, senza oneri aggiuntivi al bilancio regionale, la consulta regionale carburanti con compiti consultivi di analisi e di formulazione di proposte in ordine al processo di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, nonché di monitoraggio dell'andamento dei relativi prezzi, al fine di fornire una informazione completa, semplice e trasparente ai consumatori. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, ne stabilisce con apposito provvedimento la composizione, il funzionamento e la durata.
Art. 100
(Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione)
1. Le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di carburanti sono revocate dal comune in caso di:
a) sospensione dell'esercizio dell'attività dell'impianto con modalità non conformi a quanto previsto dal provvedimento di cui all’articolo 95, comma 1, previa diffida alla riapertura entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta definito dal comune;(211)
b) cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato di cui all'articolo 91;
c) esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo o autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 94. Nel caso di singoli componenti dell'impianto non collaudati, la revoca viene disposta solo per gli stessi;
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il provvedimento di revoca è sospeso per un periodo massimo di dodici mesi, qualora il titolare dell'autorizzazione dell'impianto incompatibile dichiari di voler realizzare un nuovo impianto. Trascorso tale termine il provvedimento di revoca è definitivo.
3. Il comune può sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato, per un periodo definito, nei seguenti casi:
a) esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi. La sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni previste dalle normative di riferimento. Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione;
b) esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nell'autorizzazione, sino alla eliminazione delle difformità;
b bis) esercizio dell’impianto in violazione degli obblighi di cui all’articolo 89 bis , limitatamente alla dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica entro centottanta giorni dalla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 101, comma 4 ter.(212)
4. La decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal comune interessato, si verifica nei seguenti casi:
a) quando il titolare dell'autorizzazione non attivi l'impianto entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;
b) quando il titolare dell'autorizzazione per impianti metano non attivi l'impianto entro un anno dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;
c) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 93;
5. Le autorizzazioni revocate e decadute non sono utilizzabili ai fini della rilocalizzazione degli impianti in relazione alla programmazione regionale della rete distributiva di cui all'articolo 83.
Art. 101
(Sanzioni amministrative)
1. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico o eserciti l'attività di distribuzione senza la preventiva autorizzazione. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla confisca delle attrezzature chiunque realizzi modifiche agli impianti ad uso pubblico espressamente soggette ad autorizzazione, senza la preventiva autorizzazione.(213)
2. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque:
c) eserciti l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione.
c bis) apporti modifiche a impianti a uso privato in violazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di sanità, la tutela dell'ambiente e la prevenzione degli incendi.(214)
3. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti di carburante. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa, può essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.
4. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro chiunque non adempia all'obbligo di pubblicizzazione dei prezzi praticati, degli orari e dei turni di apertura dell'impianto secondo le modalità previste dall'articolo 97.
4 bis. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque sospenda, senza giustificato motivo, l’erogazione, anche di un solo prodotto, per più di tre giorni senza la preventiva comunicazione motivata al Comune competente, fatto salvo l’esercizio del diritto di sciopero.(215)
4 ter. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque non adempia agli obblighi di cui all’articolo 89 bis , limitatamente alla dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica entro i termini stabiliti dallo stesso articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis del medesimo articolo.(216)
5. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3 4, 4 bis e 4ter, è di competenza del comune ove è installato l'impianto.(217)
6. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo è regolato dalla l.r. 90/1983.
Art. 102
(Norma transitoria in materia di localizzazione degli impianti)
1. All'entrata in vigore del presente testo unico continuano ad applicarsi i piani urbanistici di localizzazione di cui all'articolo 86, comma 2, già adottati dai comuni in applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lett. c) della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Nei comuni che alla data di entrata in vigore del presente testo unico siano privi del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburante, la localizzazione dei nuovi impianti continua ad avvenire in conformità alle disposizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2000, n. VI/48714 (Individuazione, in via sostitutiva, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree, per la localizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 8 settembre 1999, n. 346 come modificato dalla l. 28 dicembre 1999, n. 496, da applicare nei casi di inadempimento da parte dei Comuni), pubblicata sul B.U.R.L. n. 11 Serie Ordinaria del 13 marzo 2000.
TITOLO III
Regolazione della condotta
Capo I
Orari
Art. 104
(Sanzioni delle violazioni della disciplina degli orari)
1. Le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 103 nelle giornate domenicali e festive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per la tipologia di esercizi di vicinato, da 2.000 euro a 5.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 5.000 euro a 30.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.
2. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la medesima violazione. In caso di più contestazioni di violazioni dell'obbligo di cui al comma 1 nell'arco di un quinquennio, il sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 103, commi 2, 3, 4 e 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 200 euro per gli esercizi di vicinato, da 1.000 euro a 3.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 3.000 euro a 10.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.
Art. 106
(Provvedimenti di attuazione in materia di orari e turni degli impianti di distribuzione carburanti)
Art. 107
(Disposizioni in materia di orari e turni di servizio degli impianti di distribuzione carburanti)
1. Le variazioni degli orari di servizio, all'interno della fascia consentita, richieste dai gestori degli impianti di distribuzione carburanti al fine di sopperire ad accresciute necessità connesse a particolari periodi o situazioni dell'anno sono autorizzate dai comuni senza la necessità di previo nulla osta regionale. I comuni danno comunicazione alla Regione delle variazioni di orario autorizzate.
Art. 108
(Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli nei quali vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal sindaco, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78 e in conformità agli indirizzi generali di cui all'articolo 68, comma 1.
2. Gli esercizi devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.
3. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei pubblici esercizi, il Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) e la competente commissione consiliare, emana direttive ai comuni per la fissazione degli orari degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 109
(Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico comunica al sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.
Art. 110
(Sanzioni)
1. Per la violazione delle disposizioni degli articoli 108 e 109 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80 commi 2, 3, 4 e 5.
Art. 111
(Indirizzi in materia di orari per il commercio su aree pubbliche)
1. Il comune nello stabilire gli orari per il commercio su aree pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi:
b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è stabilita tenendo conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del d.lgs. 59/2010;(221)
Art. 112
(Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di orari per il commercio su aree pubbliche)
1. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 111 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro
Capo II
Vendite straordinarie
Art. 113
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente capo disciplina le vendite straordinarie di liquidazione, di fine stagione e promozionali, nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività di vendita al dettaglio ed alle attività in cui la vendita è presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.
Art. 114
(Vendite di liquidazione)
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:
2. Tutte le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, salvo quanto disposto dal comma 5.
3. Le vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere effettuate per la durata massima di tredici settimane.
4. Le vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettera d), possono essere effettuate per la durata massima di sei settimane e per una sola volta in ciascun anno solare.
5. Le vendite di liquidazione per la trasformazione o il rinnovo dei locali, sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio e agosto, non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti le vendite di cui all'articolo 115. L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria.(222)
6. La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti.
7. Non è consentita l'effettuazione delle vendite di liquidazione nell'ipotesi di cessione dell'azienda, nei casi in cui la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate, quali definite dall'articolo 2359 del codice civile.
8. L'operatore commerciale che effettua una vendita di liquidazione è tenuto a darne comunicazione al comune nel quale ha sede l'esercizio, tramite lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data di inizio.
10. Nel caso di vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettere a) e b), il titolare dell'attività, per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.(223)
11. Le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per il trasferimento in gestione o la cessione in proprietà di azienda devono indicare, o recare accluso in copia, l'atto registrato che attesti l'avvenuto trasferimento. È facoltà dell'esercente di produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione.
12. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasferimento in altro locale devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione al trasferimento per le medie e le grandi strutture di vendita.
13. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, delle comunicazioni, autorizzazioni o permessi previsti dalle leggi edilizie.
14. Per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento.
15. Le comunicazioni di cui ai commi 13 e 14 devono, in ogni caso, indicare esattamente il periodo di chiusura di cui al comma 5.
16. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), le autorizzazioni decadono o, nei casi di attività soggette a SCIA, l’attività si considera svolta in mancanza della medesima segnalazione alla scadenza del termine delle vendite di liquidazione e comunque non oltre il termine di cui al comma 3.(224)
Art. 115
(Vendite di fine stagione)
1. Le vendite di fine stagione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.
2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell'anno, della durata massima di sessanta giorni, determinati dalla Giunta regionale, sentite le camere di commercio, le associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative e le associazioni dei consumatori.
Art. 116
(Vendite promozionali)
1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
2. Le vendite promozionali dei prodotti di cui all'articolo 115, comma 1, non possono essere effettuate nei periodi di cui all'articolo 115, comma 2, e nei trenta giorni antecedenti.(225)
3. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e per l'igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui al comma 2.
3 bis. In presenza di casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato dal Governo lo stato di emergenza o dalla Regione lo stato di crisi, la Giunta regionale può adottare, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore commercio ai sensi della legge 580/1993, nonché l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), provvedimenti motivati di deroga rispetto a quanto previsto dal comma 2. Nel caso in cui l’evento calamitoso non riguardi l’intera Regione, i provvedimenti di cui al periodo precedente possono essere adottati per singole parti del territorio regionale, anche su proposta del comune o dei comuni interessati.(226)
Art. 117
(Informazione e tutela del consumatore)
1. Nelle vendite straordinarie è esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.
2. È facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso, nel rispetto dei commi 6 e 7.
3. È vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
5. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono contenere gli estremi delle comunicazioni al comune quando previste dal presente capo.
6. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata esatta della vendita stessa.
7. L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.
8. L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.
9. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
10. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. A tal fine i quantitativi disponibili delle predette merci devono essere comunicati al comune contestualmente alle altre comunicazioni sopra previste.
11. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
CAPO II bis
Art. 118 bis
1. Negli esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. 114/1998, che esercitano in via prevalente le attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi, è consentito il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso i locali dell’esercizio, purché lo stesso sia strumentale e accessorio all’attività principale, con l’utilizzo di soli piani d’appoggio o di sole sedute e di stoviglie e posate a perdere, e senza servizio e assistenza di somministrazione.
2. All’attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della l.r. 8/2009, in quanto compatibili con la disciplina prevista per le attività commerciali.
Capo III
Modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica
Art. 119
(Sanzioni per la violazione delle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica)
1. Chiunque viola il divieto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999 n. 108), è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.
TITOLO IV
Manifestazioni fieristiche
Art. 120
(Finalità)
1. L'attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i principi di pari opportunità e di parità di trattamento fra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a paesi esteri. La Regione e i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture, nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali, nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.
Art. 121
(Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) "manifestazioni fieristiche", le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:
1) "fiere generali", senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
2) "fiere specializzate", limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
b) "espositori", quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori, rivenditori, enti pubblici e associazioni appartenenti anche a paesi esteri operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;
c) "visitatori", coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;
d) "quartieri fieristici", le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche internazionali, ovvero nazionali e regionali e a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
e) "organizzatori di manifestazioni", i soggetti pubblici e privati anche appartenenti a paesi esteri che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;
Art. 122
(Ambito di applicazione)
1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314 (Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972).
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo:
a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
Art. 123
(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
2. La Regione, con decreto del dirigente competente, provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali nel rispetto della normativa comunitaria e fatte salve le funzioni statali derivanti dalle norme in materia di tutela della concorrenza.
3. Le modalità per richiedere il riconoscimento sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 131.
Art. 124
(Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali)
1. L'esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell'Unione Europea secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dal presente titolo. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea possono esercitare l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Lombardia nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale.
2. I soggetti pubblici e privati che, nel rispetto dei principi contenuti nel presente titolo, svolgono manifestazioni fieristiche devono tassativamente darne comunicazione, allegando il regolamento della manifestazione, alla Regione se si tratta di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali o al comune nel caso di manifestazioni fieristiche locali.
3. La comunicazione deve indicare la denominazione, la qualifica posseduta, il luogo di effettuazione, le categorie e i settori merceologici e le date di inizio e chiusura della manifestazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Regione o il comune possono chiedere informazioni integrative.
4. La manifestazione fieristica può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilità e la trasparenza del mercato fieristico della Lombardia, attraverso una programmazione e pubblicizzazione degli eventi fieristici, la Regione attua tutte le iniziative necessarie per evitare lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche fra loro concomitanti, anche attraverso il confronto tra gli operatori.
5. I termini e le modalità di presentazione della comunicazione sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 131, che disciplina anche le modalità di soluzione degli eventi concomitanti.
6. La comunicazione deve comunque contenere una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) lo svolgimento della manifestazione fieristica all'interno di un quartiere fieristico, avente i requisiti di cui all'articolo 127, ovvero in altra sede che risulti idonea sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti delle strutture e infrastrutture, anche in relazione alla qualifica ad essa attribuita;
Art. 125
(Coordinamento interregionale e internazionale delle manifestazioni)
1. La Giunta regionale, nel rispetto della legislazione nazionale, promuove le opportune intese, mediante protocolli di intesa e convenzioni, con le altre istituzioni europee, sia attraverso le associazioni e comunità di lavoro Alpe Adria, Arge Alp e Quattro Motori sia con iniziative e rapporti bilaterali, atte ad evitare concomitanze tra le manifestazioni con qualifica nazionale e internazionale nello stesso settore merceologico, anche al fine di addivenire all'elaborazione comune del calendario fieristico europeo.
Art. 126
(Calendari fieristici)
1. Entro il 15 dicembre di ogni anno, è pubblicato il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche comunicate dagli organizzatori per l'anno successivo.(230)
2. Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con cadenze superiori all'anno.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione la richiesta di inserimento nel calendario regionale e per l'eventuale riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale o regionale, e ai comuni la richiesta per la qualifica locale. Fatto salvo il diritto degli organizzatori ad effettuare comunque la manifestazione decorsi sessanta giorni dalla comunicazione alla Regione, qualora tale comunicazione pervenga alla Regione dopo il 31 gennaio, la manifestazione decade dal diritto di inserimento nel calendario regionale relativo all'anno seguente.(231)
4. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Regione comunica agli organizzatori il riconoscimento di qualifica. Tale riconoscimento si intende definitivo salvo la verifica, da attuarsi in sede di coordinamento interregionale, dell'insussistenza di concomitanze con manifestazioni di altre regioni.
4 bis. La Giunta regionale definisce le procedure e i requisiti per l’eventuale integrazione del calendario regionale e per il riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale e regionale di ulteriori manifestazioni di rilevante interesse non previste in sede di programmazione annuale.(232)
5. Entro il 31 luglio di ogni anno, la Regione, con decreto del dirigente competente in materia di fiere approva il calendario regionale per le manifestazioni con qualifica internazionale nazionale e regionale, che contribuisce alla formazione del calendario nazionale.(233)
6. Ai fini della pubblicazione del calendario regionale, i comuni trasmettono alla Regione l'elenco delle manifestazioni fieristiche locali comunicate ai sensi dell'articolo 124, comma 2, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui tali manifestazioni si svolgono.(234)
Art. 127
(Quartieri fieristici)
1. Competono ai comuni le verifiche di conformità dei quartieri fieristici di cui all'articolo 121, comma 1, lettera d), ai requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 131, comma 1, lettera b). Nell'ambito delle procedure di valutazione e approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani territoriali dei parchi regionali, la Regione valuta che le destinazioni di eventuali nuove aree in cui ubicare nuovi quartieri fieristici siano coerenti agli indirizzi della programmazione regionale.
Art. 128
1. La Regione, con decreto del dirigente competente in materia di fiere gestisce e aggiorna l'elenco degli enti fieristici dotati di personalità giuridica al fine di monitorare l'evoluzione del settore, delle tipologie concorrenziali e degli eventuali fenomeni di concentrazione, nonché della distribuzione sul territorio lombardo delle manifestazioni fieristiche.(236)
2. L’elenco degli enti fieristici è disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 131, comma 1, lettera e), che ne stabilisce i requisiti e le procedure di iscrizione.(237)
Art. 129
(Commissione regionale consultiva per il settore fieristico)
1. Presso la Giunta regionale è costituita la commissione regionale consultiva per il settore fieristico, nominata con decreto del direttore generale competente per materia e composta da rappresentanti della medesima direzione, delle autonomie locali e funzionali, degli organismi associativi delle manifestazioni fieristiche, degli enti fieristici, dei poli fieristici ed esperti in materia fieristica, nonché da rappresentanti delle direzioni generali interessate per materia.
2. La composizione della commissione, le modalità di designazione dei suoi componenti e di funzionamento, nonché l'entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. La commissione esprime parere consultivo in merito:
a) al monitoraggio del corretto svolgimento delle manifestazioni al fine di favorirne lo sviluppo, comprese le modalità di raccolta e certificazione della veridicità dei dati ufficiali delle manifestazioni;
Art. 130
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche che non corrispondano alla normativa regionale vigente in materia di fiere ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate, l'autorità competente a ricevere la comunicazione dello svolgimento della manifestazione dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 5 euro ad un massimo di 50 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché la revoca della qualifica e l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni.
2. In caso di mancata o tardiva comunicazione da parte degli organizzatori della manifestazione fieristica l'autorità competente dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 20.000 euro. Nel caso di recidiva la sanzione è aumentata a 100.000 euro. La Regione dispone inoltre l'esclusione della manifestazione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di abuso della qualifica di "fiera internazionale", "fiera nazionale" o "fiera regionale", l'amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'esclusione dei medesimi soggetti dall'inserimento nel calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica nei due anni successivi.
4. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti è disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.
5. L'accertamento delle violazioni è delegato ai comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica.
6. Per l'applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme della l.r. 90/1983.
Art. 131
(Regolamento di attuazione)
1. Anche sulla base di intese tra le regioni, la Regione stabilisce con regolamento:
a) i requisiti e le procedure per l'attribuzione o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche;
b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici, anche in relazione alla qualifica delle manifestazioni che possono ospitare, nonché quelli delle altre sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;
c) i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale;
Art. 132
(Disposizioni in materia di promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo)
1. La Regione può organizzare manifestazioni fieristiche, direttamente o per mezzo di enti o aziende dipendenti di cui all'articolo 48 dello statuto, previa approvazione del relativo regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può disporre la propria partecipazione a manifestazioni fieristiche.
3. La Giunta regionale approva il programma di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali o ad eventi promozionali sui mercati esteri, mettendo a disposizione delle piccole e medie imprese lombarde spazi totalmente o parzialmente gratuiti; per l'attuazione di tali iniziative la Giunta regionale può avvalersi delle CCIAA lombarde singole o associate o di altri organismi specializzati nella promozione all'estero che siano diretta espressione associativa della realtà imprenditoriale e che non abbiano fini di lucro, nonché concedere contributi agli stessi soggetti.
TITOLO V
Promozione e sostegno delle attività commerciali
Capo I
Disposizioni particolari per determinate aree
Art. 133
(Disposizioni in materia di commercio e distribuzione)
Art. 134
(Disposizioni particolari)
1. Nelle aree montane e nei comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti si può autorizzare in un solo esercizio lo svolgimento, insieme con l'attività commerciale, di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati; tali attività sono autorizzate in base a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della l. 241/90 e sono esentate dai tributi regionali.
Art. 135
(Nuovi impianti di distribuzione carburanti)
1. I comuni appartenenti alle comunità montane ed i piccoli comuni di cui alla l.r. 11/2004 possono autorizzare, anche in deroga ai vincoli stabiliti dal capo IV del titolo II, l'apertura di un nuovo punto vendita di distribuzione carburanti nel caso ne siano sprovvisti e non esistano altri impianti a distanza stradale inferiore a 4 chilometri dall'impianto che si prevede di realizzare. Le procedure amministrative ed ogni altra previsione relativa all'applicazione del presente comma sono determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 83 del presente testo unico.
Capo II
Contributi
Art. 136
(Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali)
1. La Regione Lombardia, al fine di favorire una razionale evoluzione e lo sviluppo della rete distributiva regionale, promuove, nell'ambito delle proprie competenze, anche attraverso azioni dirette, interventi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, con particolare riferimento alle micro imprese, diretti a:
a) riqualificare il commercio attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali e dei metodi gestionali delle imprese, lo sviluppo delle forme associative e dei rapporti di collaborazione interaziendali, la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e l'offerta di adeguati servizi commerciali anche nelle zone marginalizzate;
c) favorire il reperimento di migliori condizioni per l'accesso al credito da parte delle imprese commerciali anche con l'obiettivo di combattere i fenomeni dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento;(238)
Art. 137
(Aree di intervento)
1. Gli interventi regionali di cui all'articolo 136 sono in particolare volti a:
a) favorire lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, costituiti fra imprenditori commerciali mediante la concessione di contributi destinati alla formazione ed integrazione del fondo rischi di cui all'articolo 141 al fine di fornire ai soci garanzie per l'accesso al credito finalizzate per gli interventi e gli scopi del presente capo;
b) favorire l'acquisizione e l'ammodernamento delle strutture immobiliari e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature comprendendo fra queste anche i mezzi adibiti al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti oggetto dell'attività del soggetto beneficiario;
c) favorire la realizzazione di progetti di riqualificazione urbana finalizzati alla rivitalizzazione commerciale mediante:
d) favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari;
e) realizzare progetti di assistenza tecnica, progettazione ed innovazione tecnologica e organizzativa nonché promuovere attività di formazione imprenditoriale e aggiornamento professionale;
f) realizzare lo sviluppo di forme associative tra imprese commerciali al fine di favorirne la promozione, il consolidamento e la crescita;
2. La Regione al fine di accelerare il processo di ammodernamento della piccola impresa commerciale costituisce un fondo per promuovere studi e ricerche sul sistema commerciale urbano e progetti di sperimentazione commerciale innovativi a beneficio della piccola impresa.
3. Le risorse finanziarie stanziate dallo Stato a favore della Regione e destinate alle imprese commerciali e ad interventi di sostegno e qualificazione delle stesse sono utilizzate per gli interventi di cui al comma 1, secondo le procedure e le modalità previste nel presente capo.
Art. 138
(Soggetti beneficiari)
1. Possono accedere ai benefici del presente capo:
b) le associazioni, i consorzi e le cooperative, e loro società operative, che abbiano per oggetto la promozione ed il sostegno delle imprese commerciali per gli interventi e gli obiettivi del presente capo;
Art. 139
(Contributi regionali)
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 137, comma 1, lettere b) e d), la Regione concede contributi in conto capitale sull'ammontare attualizzato degli interessi relativi a finanziamenti concessi a soggetti pubblici e privati da istituti di credito convenzionati direttamente con la Regione o per il tramite di Finlombarda s.p.a.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 137, la Regione concede contributi in conto capitale a fondo perso.
3. Per attuare gli interventi di cui all'articolo 137, comma 1, lettera c), numeri 2 e 3, la Regione può utilizzare strumenti di programmazione negoziata qualora le opere attuative dei progetti di intervento non siano conformi alle previsioni urbanistiche.
4. E' istituito un fondo di rotazione per attuare gli interventi di cui all'articolo 137. Le spese di gestione del fondo sono a carico dello stesso e le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione sono definite dal direttore generale competente, previa deliberazione della Giunta regionale.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 137, commi 1 e 2, e la concessione dei contributi di cui al presente articolo, la Regione può promuovere accordi con gli enti locali e le CCIAA per attivare programmi di azioni coordinate. Gli accordi di cui al presente comma possono prevedere il trasferimento di risorse agli enti suddetti finalizzate alla concessione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 138, comma 1, nonché lo svolgimento delle connesse attività amministrative.
Art. 140
(Programma triennale degli interventi)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma triennale degli interventi a favore della micro, piccola e media impresa, di cui al presente capo.
Art. 141
(Fondo rischi)
1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), concede altresì contributi in conto capitale alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi, costituti prevalentemente da micro, piccole e medie imprese commerciali, per la formazione e per l'incremento dei fondi rischi, al fine di fornire ai soci garanzie e migliori condizioni per l'accesso al credito.
2. I contributi per la formazione e l'integrazione del fondo rischi sono concessi:
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi che siano in possesso dei seguenti requisiti:
b) essere costituiti da almeno 250 imprese operanti nel settore del commercio con sede operativa in Lombardia;
c) avere concordato con gli istituti bancari convenzionati condizioni di accesso al credito coerenti con gli indirizzi ed i parametri previsti dal programma triennale degli interventi di cui all'articolo 140 con particolare riferimento:
4. Nella determinazione dei contributi, di cui al presente articolo, non può essere incluso il rischio di garanzia delle operazioni perfezionate con gli istituti che non applichino gli indirizzi e i parametri del programma triennale degli interventi di cui all'articolo 140.
5. I contributi di cui al presente articolo sono altresì concessi ai consorzi ed alle cooperative di secondo grado che abbiano sede in Lombardia e che siano costituiti da almeno quattro cooperative o consorzi in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
6. I criteri, i parametri e le modalità di concessione dei presenti contributi sono stabiliti nel programma triennale di cui all'articolo 140.
Art. 142
(Finanziamenti per le attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese)
1. Le attività svolte dai centri di assistenza sono finanziate con il fondo di cui alla l. 266/1997.
2. I centri interessati presentano le domande di finanziamento alla Giunta regionale, allegando la seguente documentazione:
3. La Giunta regionale verifica la coerenza degli interventi proposti dai centri di assistenza con i requisiti previsti dalla l. 266/1997 e ne determina le priorità in relazione agli obiettivi ed ai criteri contenuti nei relativi provvedimenti di attuazione.
Art. 143
(Norme in materia di carburanti)
1. La Regione promuove interventi diretti allo sviluppo della rete distributiva di gas metano al fine di prevenire ed abbattere emissioni inquinanti derivanti dal traffico veicolare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il potenziamento degli impianti di distribuzione di metano localizzati nel territorio regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Art. 144
(Sviluppo dell'offerta di carburanti eco-compatibili)
1. La Regione stipula accordi per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di incentivazione di tipo economico e finanziario.
2. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei servizi accessori all'utente di cui all'articolo 82, comma 1, lettera j), nonché di prodotti a limitato impatto ambientale e l'autosufficienza energetica dell'impianto mediante fonti rinnovabili, i comuni individuano idonee forme di incentivazione anche mediante agevolazioni e deroghe di tipo urbanistico o interventi sulle volumetrie consentite.
3. La Regione e gli operatori del settore, anche attraverso le loro associazioni di rappresentanza, possono stipulare specifici accordi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 89, comma 1.
Art. 145
(Disposizioni per la valorizzazione del commercio nei centri storici)
1. I comuni possono individuare, limitatamente al centro storico e contestualmente alla promozione di progetti ed iniziative finalizzati alla sua valorizzazione, zone aventi valore storico e artistico di pregio dove l'esercizio del commercio è sottoposto a particolari condizioni ai fini della salvaguardia dell'ambiente originario, quale testimonianza della cultura locale.
2. I comuni tutelano l'identità dei luoghi urbani di pregio anche tramite la valorizzazione delle attività commerciali storicamente presenti nell'area. A tal fine i comuni possono individuare, nelle zone di cui al comma 1, le attività commerciali espressione delle tipicità locali per valorizzarne le caratteristiche merceologiche nel contesto storico e artistico in cui si sono sviluppate, mediante adeguate forme di sostegno e promozione.
Art. 146
(Promozione delle attività commerciali nei centri urbani)
1. La Regione, sostenendone l'organizzazione e gestione con le risorse e gli strumenti previsti dagli articoli da 136 a 141 del presente testo unico, incentiva le iniziative delle associazioni rappresentative delle imprese commerciali e loro articolazioni territoriali o locali, finalizzate alla animazione dei centri urbani e alla promozione delle attività commerciali in tutti i giorni della settimana, comprese le iniziative che prevedono la partecipazione delle piccole e medie imprese commerciali, nonché lo sviluppo delle produzioni tipiche locali e dei percorsi di educazione al consumo.
Art. 147
(Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)
1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati negli strumenti di programmazione regionale individuati dall'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale.
2. Al fine di programmare la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo, la Giunta istituisce un comitato tra le diverse direzioni generali interessate, coordinate dalla direzione generale competente che definisce modalità e tempi degli interventi regionali.
3. La Giunta regionale può:
a) concedere contributi, sentita la competente commissione consiliare, ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche al fine di sostenere progetti ed iniziative di promozione fieristica in Italia e all'estero, di rilevante interesse per l'economia della Regione Lombardia;
b) concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici, progetti di infrastrutturazione e di delocalizzazione dei centri, utilizzando anche le risorse delle leggi in materia di infrastrutture;
c) concorrere ad incentivare lo sviluppo di strumenti di tutela del consumatore quali la certificazione di qualità degli enti e delle manifestazioni fieristiche;
d) promuovere iniziative atte a incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie informatiche e telematiche al fine di concorrere all'ampliamento del settore attraverso nuove fasce di utenti contenendo nel contempo i fenomeni di congestione urbana innescati dai fenomeni espositivi;
e) concedere contributi per la formazione di operatori qualificati in ambito fieristico e per la promozione dell'informazione sul settore presso le imprese, la scuola e le professioni;
4. La Giunta regionale approva annualmente i criteri di priorità nonché le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettere a), c), d) ed e).
Art. 148
(Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso)
1. Per favorire l'istituzione di nuovi mercati o l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, la Regione può concedere contributi a comuni, comunità montane, consorzi di comuni associati tra loro o con le province, nonché a società, consorzi e ad altre forme associative costituite tra enti locali territoriali e altri soggetti pubblici o privati.(239)
CAPO II bis
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' STORICHE E DI TRADIZIONE
Art. 148 bis
1. Il presente capo intende valorizzare le attività che, grazie all’impegno nel tempo, alle capacità organizzative, di passaggio generazionale e di adattamento a nuovi stili e consumi, contribuiscono allo sviluppo e alla identità dell’economia locale e regionale, nonché alla promozione e al miglioramento del tessuto urbano. Al fine di promuovere la valorizzazione delle attività che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale del territorio lombardo, la Regione riconosce e sostiene, in collaborazione con i comuni e le Camere di Commercio, le attività storiche e di tradizione.
2. Sono considerate attività storiche e di tradizione quelle caratterizzate da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo della gestione, dell’insegna e della merceologia offerta, alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare interesse, al mantenimento di attrezzature storiche, alla espressività sociale, economica e culturale dell’offerta e dell’ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale. Sono categorie di tale patrimonio:
a) i negozi storici, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa;
3. Ai fini del comma 2, il requisito della continuità nel tempo si intende soddisfatto nel caso di attività svolta senza interruzione di continuità per un periodo non inferiore a quaranta anni.
Art. 148 ter
1. La Giunta regionale:
a) individua i criteri necessari per ottenere il riconoscimento regionale delle attività storiche e di tradizione;
b) stabilisce le modalità e le procedure per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione segnalate dalle Camere di Commercio, dagli enti locali, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e dalle associazioni dei consumatori o segnalate direttamente dalle imprese che intendano proporre la propria candidatura;(241)
2. La direzione generale competente procede al riconoscimento delle attività storiche e di tradizione e alla loro iscrizione nell’elenco regionale di cui al comma 1.
Art. 148 quater
1. . La Regione promuove interventi a favore delle attività storiche e di tradizione diretti a:
a) sostenere il passaggio generazionale e la trasmissione di impresa per favorire la continuità della gestione e il rilancio occupazionale, nonché l’inserimento lavorativo dei giovani;
c) difendere e sostenere il patrimonio storico e di tradizione attraverso la valorizzazione delle attività che ne mantengono integra la memoria;
d) sostenere interventi di restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica;
e) sostenere interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi, per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese storiche in un’ottica di integrazione tra storicità e modernità;
2. Per l’attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:
a) concede contributi anche a fondo perduto ai titolari delle attività storiche e di tradizione iscritte nell’elenco di cui all’articolo 148 ter;
b) prevede specifiche agevolazioni per l’accesso al credito, anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;
c) può individuare, con legge di stabilità dei singoli esercizi finanziari, forme di agevolazione in materia di tributi regionali;
d) promuove accordi con i comuni, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i settori del commercio e dell’artigianato, per la riduzione di imposte, tributi o tariffe comunali gravanti sulle attività storiche e di tradizione iscritte nell’elenco di cui all’articolo 148 ter;
e) determina criteri di premialità nell’ambito dei bandi regionali relativi all’innovazione, valorizzazione e tutela delle imprese sul territorio;
f) promuove nei circuiti turistici l’elenco delle attività storiche e di tradizione di cui all’articolo 148 bis suddivise per aree territoriali;
3. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, in relazione alle misure di cui al comma 2, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).
4. Al fine di tutelare la tradizione storico-culturale del territorio lombardo, attraverso la salvaguardia e la conservazione delle attività storiche e di tradizione, i comuni individuano specifiche premialità per il rilascio delle concessioni degli spazi demaniali sulla base degli indirizzi determinati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6‹Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere›), sentite le rappresentanze degli enti locali e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i settori del commercio e dell’artigianato.
Art. 148 quinquies
1. E’ disposta la revoca del riconoscimento di attività storica e di tradizione e la contestuale cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 148 ter:
2. Nei casi di cui al comma 1, nei confronti dell’attività che abbia ottenuto contributi o agevolazioni ai sensi dell’articolo 148 quaterè, altresì, disposta la revoca dei contributi o delle agevolazioni concessi nei tre anni precedenti, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.
TITOLO VI
Disciplina urbanistica del commercio
Capo I
Pianificazione urbanistica del commercio
Art. 149
Programmazione regionale
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva avuto riguardo dei motivi imperativi d’interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1 gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di vendita, indicando in particolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, anche con riferimento a differenti ambiti territoriali o urbani.(242)
2. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione di criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli enti locali di cui all’articolo 4, comma 4 bis.(243)
Art. 150
(Programmazione urbanistica riferita al settore commerciale dei comuni e delle province)
1. I comuni definiscono i contenuti attinenti agli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli strumenti di programmazione commerciale tenuto conto delle finalità di cui al titolo II, capo I, sezione I e capi II e III del presente testo unico, della l.r. 8/2009 e delle indicazioni stabilite nel programma pluriennale ed indirizzi di cui all’art. 4 e nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all’art. 149. In particolare i comuni possono individuare:(244)
a) i criteri qualitativi per l’insediamento delle nuove attività commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, e delle attività di vendita delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore merceologico di appartenenza;
b) le zone da sottoporre a tutela, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali, della presenza di unità locali sedi di attività storiche e di tradizione riconosciute ai sensi dell’articolo 148 ter, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, nonché delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell’armonica integrazione con le altre attività economiche, con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico;(245)
b bis) criteri per l’insediamento di locali destinati a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, tenuto conto della presenza di istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione.(246)
2. I piani territoriali di coordinamento delle province dettano disposizioni in materia di grandi strutture di vendita tenuto conto degli obiettivi indicati dal programma pluriennale regionale. In assenza dei piani territoriali di coordinamento, le varianti di adeguamento dei piani urbanistici comunali concernenti le grandi strutture di vendita sono trasmesse, dopo l'adozione e contestualmente al deposito, alle province che formulano osservazioni nei termini previsti dalla vigente normativa.
3. Al fine di integrare la pianificazione territoriale ed urbanistica generale con la programmazione commerciale, i comuni favoriscono:
a) una integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente e previsto, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale;
b) un adeguato livello di rinnovamento, di riqualificazione e di integrazione funzionale di tutte le attività commerciali presenti sul territorio;
c) una integrazione delle attività commerciali con le altre attività lavorative al fine di garantire la presenza continuativa delle attività umane, attraverso la creazione di zone miste con la presenza di funzioni produttive, funzioni di servizio, funzioni commerciali, funzioni direzionali, funzioni ricettive e di spettacolo; tali zone sono prioritariamente individuate nelle aree dismesse e degradate, se presenti;
5. In adeguamento ai criteri urbanistici di cui all'articolo 149, comma 2, gli strumenti urbanistici comunali e relative varianti, devono prevedere che le aree destinate a grandi strutture di vendita siano dotate di attrezzature pubbliche o di uso pubblico almeno nella misura del 200 per cento della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.
5 bis. In caso di insediamento di medie strutture di vendita nei centri abitati dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, mediante il recupero di edificato esistente, previo accertamento di idonee condizioni di accessibilità pubblica e pedonale, la dotazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico può essere definita da apposita convenzione con il comune, anche in deroga alle dotazioni minime di cui al Piano di governo del territorio (PGT) e con l'individuazione di parcheggi limitrofi sostitutivi per l'utenza.(248)
Capo II
Disciplina urbanistica dei centri integrati all'ingrosso non alimentare
Art. 151
(Finalità)
1. Il presente capo, al fine di favorire il decongestionamento dei centri edificati interessati dalla presenza di attività commerciali all'ingrosso non più compatibili con il tessuto urbano circostante, anche in relazione ai sistemi di mobilità e di parcheggio, detta norme che agevolano le iniziative di aggregazione, concentrazione e localizzazione esterna ai centri edificati, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso non alimentari.
Art. 152
(Definizione di centro commerciale all'ingrosso non alimentare)
1. Ai fini del presente capo, il centro commerciale all'ingrosso non alimentare, conformemente a quanto previsto nel D.M. 17 giugno 1988, n. 248, (Caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio) è costituito da un numero di esercizi di vendita all'ingrosso non inferiore a cinque, inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.
Art. 153
(Requisiti del centro commerciale all'ingrosso non alimentare)
1. Il centro commerciale all'ingrosso non alimentare, per poter fruire della disciplina urbanistica dettata dall'articolo 154, oltre a quanto previsto nell'articolo 152, deve:
a) essere destinato prevalentemente alla commercializzazione di beni non alimentari di largo e generale consumo;
b) prevedere una superficie coperta non inferiore a 60.000 metri quadrati per lo svolgimento delle attività commerciali all'ingrosso;
c) prevedere una dotazione di adeguate infrastrutture e servizi necessari al deposito e smistamento dei prodotti commercializzati, nonché di servizi complementari e para-commerciali utili ad assicurare la compiutezza e la integrazione delle funzioni proprie del centro;
d) essere inserito in un contesto territoriale direttamente collegato con grandi vie di comunicazione;
Art. 154
(Disciplina urbanistica)
1. La Regione definisce con regolamento i criteri e gli indirizzi per la localizzazione, la distribuzione territoriale e l'inserimento ambientale dei centri commerciali all'ingrosso non alimentari.
2. I centri commerciali all'ingrosso non alimentari, ai fini degli oneri di urbanizzazione, sono assimilati agli interventi di carattere produttivo.
3. La collocazione dei centri commerciali all'ingrosso non alimentari va prevista, di preferenza, nelle zone nelle quali gli strumenti urbanistici consentono la realizzazione di insediamenti produttivi, commerciali o terziario direzionali.
4. Qualora la realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso non alimentare interessi aree con destinazioni diverse rispetto a quelle di cui al comma 3, oppure interessi aree nelle quali l'edificazione sia assoggettata dallo strumento urbanistico generale in vigore presso il comune interessato all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, l'approvazione di tale piano attuativo è soggetta alle procedure di cui alla l.r. 12/2005.
TITOLO VII
Disposizioni finali e abrogazioni
Art. 154 bis
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle azioni messe in campo per regolare, sostenere, sviluppare e valorizzare il settore del commercio in Lombardia. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive quanto realizzato negli ambiti di azione disciplinati dalla normativa regionale. La relazione descrive:
a) le azioni di sistema, di regolazione, di programmazione e di controllo svolte e i relativi esiti;
b) le misure implementate secondo gli indirizzi e gli atti programmatori di riferimento, specificando risorse stanziate e utilizzate, accordi stipulati, soggetti coinvolti nell’attuazione, beneficiari raggiunti e loro caratteristiche, grado di partecipazione ai bandi, grado di copertura della domanda espressa e potenziale, andamento delle richieste di autorizzazioni;
2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione della presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Art. 155
(Abrogazioni e disposizioni finali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi:
b) la legge regionale 29 agosto 1988, n. 45 (Promozione e disciplina dei centri integrati all'ingrosso non alimentare)(251);
c) la legge regionale 14 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59')(252);
d) la legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali)(253);
e) la legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche)(254);
f) la legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali)(255);
g) la legge regionale 25 novembre 2002, n. 27 (Normativa sull'occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate)(256);
h) la legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo)(257);
i) la legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)(258);
j) la legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)(259);
k) la legge regionale 28 ottobre 2004, n. 29 (Modifica della L.R. 3 aprile 2000, n. 22 "Attuazione dell'art. 15 (vendite straordinarie) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59'')(260);
l) la legge regionale 23 maggio 2006, n. 11 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali in materia di commercio, fiere e mercati)(261);
m) la legge regionale 28 novembre 2007, n. 30 (Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali)(262);
n) la legge regionale 31 marzo 2008, n. 8 (Normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche)(263);
o) la legge regionale 7 agosto 2008, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)(264);
p) la legge regionale 29 giugno 2009, n. 9 (Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali)(265);
2. Sono o restano altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 40 della legge regionale 21 agosto 1981, n. 50 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali in attuazione del bilancio pluriennale 1981-1983)(266);
b) i commi 2 e 3, dell'articolo 2, della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001)(267);
c) le lettere a), b), c), d), e), f) e g), comma 5, dell'articolo 2, della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione)(268);
d) la lettera a), comma 7, dell'articolo 2, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2003)(269);
e) la lettera a), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2003, n. 8 (Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico)(270);
f) la lettera a), comma 3, dell'articolo 2, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) - Collegato 2004)(271);
g) gli articoli 6, 7, 8 e la lettera a), comma 1, dell'articolo 9 e la lettera a), comma 1, dell'articolo 10, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004)(272);
h) l'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia)(273);
i) le lettere a) e b), comma 8, dell'articolo 1, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare)(274);
j) la lettera a), comma 3, dell'articolo 7, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(275);
k) le lettere a) e b), comma 1, e le lettere a), b), c), d) ed e), comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005)(276);
l) le lettere a), b), c), d) ed e), comma 2, dell'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(277);
m) la lettera a), comma 1, la lettera a), comma 2, la lettera a), comma 3, le lettere a), b) e c), comma 5, la lettera a), comma 6, dell'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007)(278);
n) la lettera a), comma 6, dell'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 2008, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(279).
Art. 156
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di parte corrente derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse stanziate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 1 'Industria e PMI e artigianato' e programma 2 'Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.(280)
2. Alle spese per investimenti derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse stanziate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 1 'Industria e PMI e artigianato' e programma 2 'Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.(280)
3. Alle stesse spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede altresì con le risorse provenienti dalle assegnazioni della UE, dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati, che saranno previste a bilancio.
3 bis. Alle spese in conto capitale derivanti dall'attuazione delle finalità di cui all'articolo 17, comma 2, e all'articolo 18 bis, quantificate in euro 146.000,00 per l'anno 2016, si provvede con le risorse disponibili alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 1.08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo II 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.(281)
3 ter. Alle spese derivanti dalla gestione ordinaria (comprensiva della manutenzione, gestione e assistenza dei servizi applicativi) del sistema informativo regionale di cui all'articolo 24, comma 2 bis, stimate in euro 38.000,00, si provvede, per ciascun anno del triennio 2016-2018, con le risorse disponibili alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 1.08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.(281)
3 quater. Alle spese di natura corrente derivanti dall’attuazione della lettera a) del comma 1 e della lettera g) del comma 2 dell’articolo 148 quater, quantificate in € 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021, si provvede con le risorse già stanziate alla missione 14 ‹Sviluppo economico e competitività› - Titolo 1 ‹Spese correnti› rispettivamente per € 130.000,00 al programma 1 ‹Industria e PMI e artigianato› e per € 130.000,00 al programma 2 ‹Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori›; la missione 14 ‹Sviluppo economico e competitività› - Titolo 1 ‹Spese correnti›è inoltre incrementata rispettivamente per € 20.000,00 al programma 1 ‹Industria e PMI e artigianato› e per € 20.000,00 al programma 2 ‹Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori› tramite corrispondente riduzione per ciascun anno del triennio di € 40.000,00 della missione 20 ‹Fondi di riserva›, programma 3 ‹Altri fondi› - Titolo 1 ‹Spese correnti› dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.(282)
3 quinquies. Alle spese di natura corrente derivanti dall’attuazione delle misure di sostegno previste alla lettera g) del comma 1 e alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 148 quater si provvede, nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziate rispettivamente alla missione 16 ‹Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca›, programma 01 ‹Sviluppo del settore agricolo e agroalimentare› - Titolo 1 ‹Spese correnti› e alla missione 07 ‹Turismo›, programma 01 ‹Sviluppo e valorizzazione del turismo› - Titolo 1 ‹Spese correnti› dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.(282)
3 sexies. Alle spese per investimenti derivanti dall’attuazione delle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 148 quater, quantificate per l’anno 2021 in complessivi € 2.500.000,00, si provvede con le risorse già stanziate alla missione 14 ‹Sviluppo economico e competitività› - Titolo 2 ‹Spese in conto capitale› rispettivamente per € 1.000.000,00 al programma 1 ‹Industria e PMI e artigianato› e per € 1.000.000,00 al programma 2 ‹Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori›; la missione 14 ‹Sviluppo economico e competitività›– Titolo 2 ‹Spese in conto capitale›è inoltre incrementata rispettivamente per € 250.000,00 al programma 1 ‹Industria e PMI e artigianato› e per € 250.000,00 al programma 2 ‹Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori› tramite corrispondente riduzione per l’anno 2021 di € 500.000,00 della missione 20 ‹Fondi di riserva›, programma 3 ‹Altri fondi› - Titolo 2 ‹Spese in conto capitale› dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.(282)
3 septies. Per gli esercizi successivi al 2021, all’autorizzazione delle spese della presente legge si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.(282)
NOTE:
6. Il comma è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. c), numero 1 della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
8. Il comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. c) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8.
10. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8 e dall'art. 8, comma 1, lett. c) della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8.
12. L'articolo è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
15. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 3, lett. a) della l.r. 30 settembre 2020, n. 20. Vedi anche art. 4, comma 5, della l.r. 30 settembre 2020, n. 20.
16. Il comma è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. b) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3e successivamente modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20.
19. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b) e lett. c) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20.
20. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 3, lett. b) della l.r. 30 settembre 2020, n. 20. Vedi anche art. 4, comma 5, della l.r. 30 settembre 2020, n. 20. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20.
33. Il comma è stato sostituito dall'art. 11, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
35. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. b), numero 1 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
36. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), numero 2 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
37. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 1 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
38. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 2 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
39. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 3 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
40. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 4 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
44. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 1 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
45. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 2 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
46. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 3 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
47. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 4 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10 e dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 5 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
48. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 24 settembre 2015, n. 25 e successivamente sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 6 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
49. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 24 settembre 2015, n. 25 e successivamente modificata dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 7 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
50. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 8 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
51. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 9 della l.r. 26 aprile 2016, n. 10.
52. L'articolo è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. e) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
53. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. f), numero 1 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
54. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), numero 2 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
55. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), numero 3 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
56. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. f), numero 4 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
58. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f), numero 5 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
59. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), numero 6 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
60. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), numero 7 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
61. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), numero 1 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
62. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), numero 2 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
64. Il comma è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. f) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), numero 3 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
66. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g), numero 4 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
67. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), numero 5 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
69. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. h) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. g), numero 6 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
70. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), numero 7 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10 e dall'art. 24, comma 1, lett. c) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a) e lett. b) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23. Per l'applicazione delle modifiche apportate dalla lett. a), vedi anche il comma 2 dell'art. 10 della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23
71. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 24 settembre 2015, n. 25 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), numero 8 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
72. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g), numero 9 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
73. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. h), numero 1 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
75. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. h), numero 2 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
76. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), numero 3 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
77. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), numero 4 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
78. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 1 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.
79. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 2 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10e successivamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.
80. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 3 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
81. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 4 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
82. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 5 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
83. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 6 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10e successivamente dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.
84. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 7 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
85. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 8 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
87. Il comma è stato sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. j), numero 1 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
88. Il comma è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. b) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j), numero 2 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
89. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. j), numero 3 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
91. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. k) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e successivamente dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3.
92. Il comma è stato aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. b) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
93. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. l), numero 1 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
94. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), numero 2 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
95. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), numero 3 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
96. Il comma è stato modificato dall'art. 24, comma 1, lett. d) n. 1 della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
97. La lettera è stata aggiunta dall'art. 24, comma 1, lett. d) n. 2 della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
98. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 1 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
99. La lettera è stata modificata dall'art. 23, comma 1, lett. l) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3. Vedi anche art. 8, comma 1, della l.r. 19 maggio 2021, n. 7.
100. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 2 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
101. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 3 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
102. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 4 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
103. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 5 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
104. Il comma è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. n) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 17, comma 1, lett. b) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20. Il comma è stato ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 6 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
105. Il comma è stato aggiunto dall'art. 17, comma 1, lett. c) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 7 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
106. Il comma è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. o) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35. Il comma è stato ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 8 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
107. Il comma è stato aggiunto dall'art. 23, comma 1, lett. p) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 9 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
108. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 9 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
109. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. n), numero 1 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
110. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), numero 2 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
129. L'articolo è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. v) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
130. Il comma è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. x) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3.
131. La lettera è stata modificata dall'art. 17, comma 1, lett. b) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3.
136. La lettera è stata sostituita dall'art. 12, comma 2, lett. a) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20.
139. Il comma è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3e successivamente modificato dall'art. 12, comma 2, lett. c) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20.
148. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19.
149. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. z) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3e successivamente sostituito dall'art. 21, comma 1, lett. a) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3.
152. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. z) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e successivamente sostituito dall'art. 21, comma 1, lett. c) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3.
161. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3 e successivamente dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 6 maggio 2015, n. 11.
166. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 19 dicembre 2014, n. 34.
167. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19.
168. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19.
169. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19.
170. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19.
179. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 1) della l.r. 19 dicembre 2014, n. 34.
180. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), numero 2) della l.r. 19 dicembre 2014, n. 34.
186. La lettera è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. o) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19 e successivamente modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4 e dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
187. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. p) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11.
188. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 19 dicembre 2014, n. 34. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 105/2016.
190. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 1) della l.r. 19 dicembre 2014, n. 34. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 105/2016. La rubrica è stata ulteriormente modificata dall'art. 14, comma 1, lett. b), numero 1) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.e dall'art. 2, comma 1, lett. b), della l.r. 23 luglio 2024, n. 12.
191. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 2) della l.r. 19 dicembre 2014, n. 34. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 105/2016.
192. Il comma è stato sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), numero 2) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) e lett. d), della l.r. 23 luglio 2024, n. 12.
193. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), numero 3) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
194. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 6) della l.r. 19 dicembre 2014, n. 34. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 105/2016. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), numero 4) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e infine modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 23 luglio 2024, n. 12.
196. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. b), numero 5) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
198. Il comma è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22e successivamente modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.
201. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. u) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19 e successivamente dall'art. 5, comma 1 della l.r. 20 maggio 2022, n. 9.
202. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. v) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36.
206. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. y) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19.
209. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. z) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19 e dall'art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
210. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. aa) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19.
212. La lettera è stata aggiunta dall'art. 14, comma 1, lett. b), numero 6) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e successivamente modificata dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33.
213. Il comma è stato modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.
214. La lettera è stata aggiunta dall'art. 11, comma 1, lett. c) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.
216. Il comma è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. b), numero 7) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15e successivamente modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22 e dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 28 dicembre 2022, n. 33.
217. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. cc) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19e successivamente dall'art. 13, comma 1, lett. c) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22.
219. L'articolo è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. c), numero 2 della l.r. 25 marzo 2021, n. 3
225. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 27 marzo 2017, n. 9. Il divieto è stato sospeso per un anno a decorrere dal 9 giugno 2012 ai sensi della l.r. 7 giugno 2012, n. 9.
226. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38e successivamente sostituito dall'art. 7, comma 1 della l.r. 25 maggio 2021, n. 8.
231. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. c), numero 1) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
232. Il comma è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. c), numero 2) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
235. La rubrica è stata sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. e), numero 1 della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
236. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. e), numero 2 della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
237. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. e), numero 3 della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
239. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 23 luglio 2024, n. 12e dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20.
249. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. c), numero 5 della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
256. Si rinvia alla l.r. 25 novembre 2002, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
257. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 2002, n. 30, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
258. Si rinvia alla l.r. 24 dicembre 2003, n. 30, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
262. Si rinvia alla l.r. 28 novembre 2007, n. 30, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
269. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 2002, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
271. Si rinvia alla l.r. 22 dicembre 2003, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
277. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia