Legge Regionale 29 dicembre 2021 , n. 27

Disposizioni regionali in materia di protezione civile

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-30;27

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla normativa nazionale e delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile, l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di protezione civile lombardo in relazione all'esercizio della funzione di protezione civile definita dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).
2. Ai fini della presente legge si intende per 'Codice' il d.lgs. 1/2018. Ove non diversamente stabilito dalla presente legge, tutte le espressioni di seguito utilizzate assumono il medesimo significato loro attribuito dal Codice.
3. La Regione, nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui alla presente legge, opera nel rispetto dell'integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, per garantire l'effettivo coordinamento con le competenti autorità statali e con il sistema delle autonomie locali, nonché il raccordo con le ulteriori componenti in sinergia con le strutture operative e i soggetti concorrenti nei quali si articola il Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 3, comma 2, del Codice.
4. Per l'attuazione amministrativa di quanto previsto dalla presente legge, la Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del Codice, impronta l'adozione delle procedure e delle modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle proprie strutture ed enti, quali l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA Lombardia) e l'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU) e altri enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007), nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia interregionale per il fiume Po secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)) al carattere di peculiarità e al principio di semplificazione, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista delle diverse tipologie di eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del Codice e all'articolo 2 della presente legge.
Art. 2
(Tipologia degli eventi emergenziali per la protezione civile)
1. Nell'ambito del Sistema di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 1, ai fini dello svolgimento dei compiti operativi e delle attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative in materia di protezione civile, nonché della ripartizione degli stessi tra i diversi livelli di governo, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono, in conformità all'articolo 7 del Codice, nelle seguenti tipologie:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalla Regione nell'esercizio della propria potestà legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione devono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, ai sensi dell'articolo 24 del Codice.
2. I compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative in materia di protezione civile sono articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi premonitori, relativi ai rischi di cui all'articolo 3, degli eventi di cui al comma 1, si preveda che si determini una situazione di emergenza.
Art. 3
(Tipologia dei rischi di protezione civile)
1. Gli eventi calamitosi di origine naturale possono generare, con riferimento al territorio regionale, le seguenti principali tipologie di rischio: idraulico, idrogeologico, sismico, da fenomeni meteo avversi, quali temporali, vento forte o anche neve, incendi boschivi, valanghe e deficit idrico.
2. Gli eventi calamitosi derivanti dall'attività dell'uomo possono dare origine, con riferimento al territorio regionale, alle seguenti principali tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali. In tale tipologia di rischio possono, altresì, confluire tutti quegli eventi calamitosi conseguenti a carenze progettuali e di manutenzione o a errato inserimento ambientale delle infrastrutture realizzate dall'uomo.
3. In occasione degli eventi di cui all'articolo 16, comma 3, del Codice, le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del servizio regionale di protezione civile possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ai soli aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, a seguito di richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.
Art. 4
(Sistema regionale della protezione civile)
1. Costituiscono componenti del Sistema regionale della protezione civile e provvedono all'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 1, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione, la Città metropolitana di Milano e le province del territorio lombardo, quali enti di area vasta, i comuni, anche in forma associata, e gli altri enti locali del territorio lombardo.
2. Il Presidente della Regione, il Sindaco metropolitano e i sindaci, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Codice, esercitano le funzioni loro attribuite ai sensi dell'articolo 6 del Codice e ne sono responsabili con riferimento al relativo ambito di governo. In particolare:
a) garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento, esercitando le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile in relazione ai rispettivi ambiti di governo;
b) vigilano sulle attività di protezione civile esercitate dalle articolazioni e strutture organizzative appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
c) sono responsabili del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile, della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile da parte delle strutture organizzative di propria competenza, della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione alle medesime strutture di personale adeguato e dotato di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle Sale Operative, del Centro funzionale decentrato e degli ulteriori presidi territoriali;
d) sono responsabili della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di cui all'articolo 2.
3. Ferme restando le attribuzioni e le competenze dei sindaci e del Sindaco metropolitano, disciplinate e individuate dal Codice, nonché dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 7 della presente legge, i presidenti delle province lombarde e il Sindaco metropolitano sono responsabili delle funzioni in materia di protezione civile delegate ai rispettivi enti ai sensi del Codice e dell'articolo 6 della presente legge, nonché della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile e dell'attribuzione alle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza di personale adeguato e dotato di specifiche professionalità.
4. Costituiscono strutture organizzative e unità funzionali del Sistema regionale della protezione civile e collaborano con le articolazioni regionali delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1, del Codice:
a) l'Unità di crisi regionale di cui all'articolo 10;
b) la Sala Operativa regionale di protezione civile di cui all'articolo 10;
c) il Centro funzionale decentrato di Regione Lombardia di cui all'articolo 11;
d) la Colonna mobile regionale di cui all'articolo 12;
e) gli Uffici Territoriali Regionali di cui all'articolo 14;
f) il volontariato organizzato di protezione civile, iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile istituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 22;
g) la Scuola superiore di protezione civile di cui all'articolo 24.
5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Codice, può in ogni tempo individuare, relativamente all'ambito territoriale regionale e nei limiti delle proprie competenze, ulteriori strutture operative regionali, in ambiti diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 4 del presente articolo e all'articolo 13, comma 1, del Codice.
6. Possono concorrere alle attività di protezione civile di ambito regionale, anche mediante le forme di collaborazione di cui all'articolo 8, i seguenti soggetti:
a) i singoli ordini e collegi professionali territoriali, le loro eventuali forme associative costituite a livello regionale, nonché le eventuali forme associative fra i rispettivi consigli nazionali operanti a livello regionale;
b) gli enti, gli istituti e le agenzie che svolgono funzioni in materia di protezione civile a livello regionale;
c) le aziende, le società e gli altri soggetti pubblici o privati che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.
Capo II
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Sezione I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Art. 5
(Funzioni, compiti operativi e attività gestionali della Regione)
1. La Regione, nella sua qualità di componente del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi degli articoli 1 e 4 del Codice, nell'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice, provvede, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito delle proprie competenze:
a) all'attuazione delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del Codice, volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
b) all'attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15 del Codice;
c) alla programmazione, al coordinamento e all'integrazione sul territorio, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Codice, dei soggetti pubblici e privati in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza.
2. La Regione, nell'esercizio delle proprie potestà legislative e amministrative, disciplina l'organizzazione e coordina e cura l'attuazione, all'interno del territorio regionale, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del Codice, volte:
a) alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, anche mediante le attività di redazione, approvazione e attuazione del piano regionale di protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Codice, improntando i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e gli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale di propria competenza alla coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative definiti nella pianificazione di protezione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Codice;
b) all'approvazione del piano di protezione civile adottato dagli enti di area vasta ai sensi dell'articolo 17, comma 5;
c) alla gestione dell'emergenza;
d) al superamento dell'emergenza.
3. La Regione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Codice, assicura le attività di competenza in materia di protezione civile, con particolare riguardo a:
a) svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera b);
b) indirizzi per la redazione, l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica dei piani di protezione civile degli enti di area vasta e dei comuni, ai sensi dell'articolo 17;
c) concorso del sistema regionale di protezione civile alle attività di rilievo nazionale;
d) gestione della Sala Operativa regionale, secondo quanto previsto all'articolo 10;
e) organizzazione della struttura e degli uffici regionali di protezione civile, nonché definizione di procedure e modalità relative ad azioni tecniche, operative e amministrative volte ad assicurare prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di cui all'articolo 2;
f) modalità per la deliberazione dello stato di emergenza regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera f), del Codice e all'articolo 21 della presente legge;
g) modalità di coordinamento con le altre componenti e strutture del Servizio nazionale della protezione civile, in caso di eventi anche di livello nazionale che richiedano l'azione integrata di dette componenti e strutture, ferme restando le competenze dei prefetti di cui all'articolo 9 del Codice;
h) gestione delle attività del volontariato organizzato di protezione civile ai sensi dell'articolo 32 del Codice, comprese le sue forme di rappresentanza su base democratica;
i) gestione della Colonna mobile regionale, come definita dall'articolo 12, per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 2;
j) interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
k) concorso agli interventi di livello internazionale, secondo quanto indicato dall'articolo 29 del Codice;
l) spegnimento degli incendi boschivi, nel rispetto delle competenze statali in materia;
m) attività formative in materia di protezione civile.
4. Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di emergenza di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 1, è responsabile:
a) dell'informazione alla popolazione e agli organi di informazione, ferme restando le competenze dei sindaci di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), del Codice;
b) del coordinamento, curando il raccordo con le prefetture di riferimento e ferme restando le rispettive competenze, degli interventi organizzati a livello di ambiti territoriali ottimali e di sub-ambiti di operatività di cui ai commi 5 e 6, ai sensi dell'articolo 9 del Codice;
c) degli eventuali interventi diretti richiesti dai presidenti delle province o dal Sindaco metropolitano.
5. La Regione, in attuazione degli articoli 11, comma 3, e 18, comma 1, lettera a), del Codice e secondo i principi ivi disciplinati, individua nelle province e nella Città metropolitana di Milano gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali quali livelli ottimali di organizzazione delle strutture di protezione civile a livello territoriale di ambito al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 3, comma 3, del Codice. Alle province del territorio lombardo e alla Città metropolitana di Milano vengono delegate le funzioni e le attività in materia di protezione civile di cui all'articolo 6 della presente legge, da svolgersi secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6.
6. Al fine di consentire una migliore operatività ed efficienza dell'azione di protezione civile su specifiche aree territoriali che, per vastità e caratteristiche orografiche, necessitano di un'organizzazione più capillare e diversificata sul territorio, la Regione può, laddove ne ravvisi la necessità, individuare, mediante apposito regolamento, i criteri per la definizione, all'interno del territorio corrispondente all'ambito territoriale e organizzativo ottimale, di eventuali sub-ambiti operativi nei quali organizzare l'attuazione delle procedure operative in materia di protezione civile. L'eventuale individuazione di sub-ambiti operativi all'interno dell'ambito territoriale e organizzativo ottimale è operata dalle province e dalla Città metropolitana di Milano in conformità ai criteri delineati dal regolamento regionale di cui al presente comma e previo parere vincolante della Regione.
7. L'elencazione degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali e degli eventuali sub-ambiti operativi individuati dagli enti di area vasta è effettuata nel piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 15.
8. La Regione riconosce e valorizza, mediante l'adozione delle più opportune iniziative ai sensi dell'articolo 24, l'importanza della diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, universitarie e della fascia giovane della popolazione, quale attività di prevenzione non strutturale di protezione civile ai sensi dell'articolo 2 del Codice, allo scopo di promuovere la resilienza della comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione dei cittadini.
9. Al fine di garantire una effettiva ed efficace azione di protezione civile, la Regione, nel rispetto dell'autonomia gestionale e operativa degli enti locali preposti alle attività di cui alla presente legge, effettua i monitoraggi, nonché, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni delegate agli enti di area vasta, i controlli, di cui agli articoli 30 e 31.
10. Fermo restando il rispetto del principio di leale collaborazione interistituzionale, la Regione assume le determinazioni di competenza nei confronti degli enti locali di cui al comma 9, in caso di inattività o inadempienza nel compimento di atti obbligatori ai sensi della presente legge o violazione dell'attività di indirizzo regionale prevista dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria), ovvero in caso di accertata impossibilità operativa conseguente all'evento calamitoso.
Art. 6
(Funzioni, compiti operativi e attività gestionali delle province e della Città metropolitana di Milano)
1. Nell'ambito del Sistema regionale di protezione civile, alle province del territorio lombardo e alla Città metropolitana di Milano, quali enti di area vasta e ambiti territoriali e organizzativi ottimali di cui all'articolo 3, comma 3, del Codice, sono delegate le seguenti funzioni, con possibilità di esercizio delle medesime anche in modalità coordinata o in forma associata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
a) previsione e prevenzione dei rischi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera o), numero 1), del Codice:
1. rilevazione dei rischi sul territorio di competenza;
2. attività di diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile a supporto e integrazione di quella di competenza dei comuni;
3. attuazione sul territorio di competenza delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
4. rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle attività di previsione e prevenzione dei rischi sul territorio di competenza;
b) pianificazione di area vasta:
1. redazione, adozione e attuazione del piano di area vasta di protezione civile, a valere anche quale piano d'ambito di protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o), numero 2), del Codice, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 17, comma 1, e in raccordo con la prefettura competente secondo le modalità di cui all'articolo17, comma 5;
2. valutazione periodica del piano di area vasta di protezione civile, anche mediante l'esperimento di apposite esercitazioni, ai fini del relativo eventuale aggiornamento o anche revisione, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 17, comma 1;
3. supporto ai comuni, anche in forma associata, nello svolgimento delle attività di competenza, riguardo a previsione, prevenzione e redazione dei piani di emergenza;
4. verifica periodica del coordinamento e della coerenza dei piani e programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e degli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale di propria competenza con gli scenari di rischio e le strategie operative definiti nella pianificazione di protezione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Codice;
c) concorso alle attività per il superamento dell'emergenza:
1. attivazione dei servizi urgenti di propria competenza, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di livello locale o di area vasta;
2. approntamento, ove non già previsto, organizzazione e gestione della Sala Operativa di area vasta, destinata ad operare in raccordo con la Sala Operativa regionale e con le prefetture territorialmente competenti;
3. raccordo con la prefettura territorialmente competente, ferme restando le rispettive competenze, ai fini dell'attuazione del piano di area vasta di protezione civile e dell'adozione dei provvedimenti conseguenti;
4. attivazione, direzione e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile esistente sul territorio di competenza, in conformità al disposto degli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 e, per quanto specificamente attiene al coordinamento operativo, in collaborazione con i Comitati di coordinamento del volontariato di cui all'articolo 23, raccordandosi con i comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone immediata comunicazione alla Regione;
5. organizzazione, gestione e attivazione, con la collaborazione dei Comitati di coordinamento del volontariato di cui all'articolo 23, delle componenti di area vasta della Colonna mobile regionale, di cui all'articolo 12; alle componenti di area vasta della Colonna mobile regionale possono essere chiamati a partecipare, a seconda delle caratteristiche e della specificità degli eventi emergenziali in corso e sotto la direzione dell'ente di riferimento, tutti i soggetti che costituiscono il sistema di area vasta di protezione civile e che operano nell'ambito territoriale di riferimento, fra i quali assume particolare rilevanza, quale struttura operativa principale per il sistema di protezione civile lombardo, il volontariato organizzato di cui all'articolo 22;
6. coordinamento dell'attivazione dei Centri polifunzionali di emergenza di cui all'articolo 13 e gestione e manutenzione dei Centri polifunzionali di emergenza di diretta competenza;
7. supporto ai comuni per la gestione e il superamento delle emergenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali, in attuazione di quanto previsto all'articolo 11, comma 3, del Codice;
8. svolgimento di attività di formazione, in concorso con la Regione, in conformità a quanto disposto all'articolo 24;
9. raccolta dei dati e compilazione delle schede di primo accertamento danni causati da evento calamitoso mediante apposito applicativo informatico, in conformità agli indirizzi regionali;
d) individuazione, all'interno del territorio di competenza, di eventuali sub-ambiti operativi, secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 6.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo, gli enti di area vasta, al fine di garantire un coordinamento uniforme su tutto il territorio regionale delle attività di protezione civile, sono tenuti ad attenersi agli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale, fatte salve, ove previste, le direttive di competenza statale.
3. Al fine di garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al presente articolo, gli enti di area vasta provvedono all'ordinamento dei propri uffici, mediante l'obbligatoria adozione di un'adeguata struttura organizzativa, dotata di professionalità qualificate e specificamente formate e aggiornate, ivi inclusa la nomina di un responsabile di protezione civile in possesso di formazione specifica.
4. Ferme restando le attribuzioni e le competenze dei Sindaci in qualità di autorità territoriali di protezione civile, espressamente disciplinate e individuate dal Codice e declinate e specificate all'articolo 7 della presente legge, i Presidenti delle province lombarde e il Sindaco metropolitano, nelle situazioni emergenziali di cui all'articolo 2, sono responsabili, nel rispetto del principio di sussidiarietà, dell'organizzazione generale dei soccorsi nel territorio di competenza e sono, altresì, responsabili della comunicazione alle popolazioni dei territori di competenza e agli organi di informazione.
5. Per un più efficace espletamento delle attività di protezione civile, gli enti di area vasta possono stipulare apposite convenzioni con il volontariato organizzato di protezione civile, ivi inclusi i Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile, tramite, in tal caso, l’associazione dagli stessi costituita ai sensi dell'articolo 23. Il contenuto minimo e vincolante delle convenzioni con le associazioni di cui all’articolo 23, comma 6, è disciplinato da apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale.(1)
6. Per un più efficace esercizio delle funzioni e delle attività di protezione civile di cui al presente articolo, gli enti di area vasta possono, altresì, avvalersi di altri enti locali, ivi incluse le comunità montane, e degli enti gestori dei parchi regionali territorialmente interessati, mediante appositi accordi e convenzioni ai sensi della normativa vigente.
Art. 7
(Funzioni, compiti operativi e attività gestionali dei comuni singoli o associati)
1. Nell'ambito del territorio di rispettiva competenza spetta ai comuni l'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 12 del Codice.
2. I comuni, in forma singola o associata, in conformità all'articolo 12 del Codice e nel rispetto degli indirizzi nazionali, ove previsti, provvedono:
a) all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalle direttive di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice e dagli appositi atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale;
b) alla redazione, approvazione, aggiornamento, revisione e attuazione, anche nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 17, comma 1, dei piani comunali di protezione civile;
c) all'espletamento di periodiche attività di verifica del coordinamento e della coerenza dei piani e dei programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e degli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale di propria competenza con gli scenari di rischio e le strategie operative definiti nella pianificazione di protezione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Codice;
d) all'ordinamento dei propri uffici, mediante l'obbligatoria adozione di una struttura organizzativa idonea a garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di protezione civile e dotata di professionalità qualificate e specificamente formate ed aggiornate;
e) alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2;
f) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
g) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 2, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze in ambito comunale, in conformità al disposto del comma 7 del presente articolo e degli articoli 18 e 21;
h) alla vigilanza sulla predisposizione e sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, degli interventi urgenti, anche con riferimento all'accesso a finanziamenti e contributi previsti dalla normativa vigente per le opere di pronto intervento e somma urgenza;
i) alla predisposizione di misure idonee a favorire la costituzione, lo sviluppo e l'impiego, sul proprio territorio, del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 22, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
j) alla raccolta dei dati e alla compilazione delle schede di primo accertamento dei danni causati dall'evento calamitoso mediante apposito applicativo informatico, nonché all'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili e immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio, in conformità alle direttive nazionali e agli indirizzi regionali.
3. I comuni possono supportare gli altri enti locali nell'esercizio delle rispettive funzioni di protezione civile e nella gestione degli eventi emergenziali, anche al fine di assicurare la continuità amministrativa.
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, i comuni, al fine di garantire un coordinamento uniforme su tutto il territorio regionale delle attività di protezione civile, sono tenuti ad attenersi agli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale, fatte salve, ove previste, le direttive di competenza statale.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, i comuni possono avvalersi del supporto dei soggetti concorrenti di cui all'articolo 4, comma 6, ivi comprese le associazioni rappresentative dei comuni della Lombardia.
6. Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, l'attivazione a livello comunale degli interventi urgenti di competenza per farvi fronte, in conformità alla pianificazione comunale di protezione civile, è curata direttamente dal comune interessato, il quale provvede, altresì, a darne tempestiva comunicazione alla prefettura, all'ente di area vasta territorialmente competente e alla Regione, anche ai fini di eventuali richieste di interventi a sostegno ai sensi del comma 7.
7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di protezione civile di cui al presente articolo, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative di area vasta agli enti di area vasta del territorio regionale, di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Codice; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni, rispettivamente, con il Presidente della provincia interessata o con il Sindaco metropolitano, con il Presidente della Giunta Regionale e con il Prefetto in occasione di eventi di emergenza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), curando, altresì, l'attività di informazione alla popolazione.
Art. 8
(Rapporti interistituzionali in materia di protezione civile)
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione promuove un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, con le province, la Città metropolitana di Milano e gli altri enti locali, con le prefetture, con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con le articolazioni del Sistema nazionale della protezione civile, con gli altri enti e organismi, anche su base volontaria, operanti nell'ambito del Sistema regionale della protezione civile, nonché con i gestori di infrastrutture critiche, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61 (Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione), che attraversano il territorio regionale e con altri soggetti pubblici o privati. Il concorso e il coordinamento delle attività della Regione con i soggetti di cui al precedente periodo possono essere attuati anche mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni ai sensi del comma 4.
2. La Regione, su richiesta dei competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre Regioni o di altri Stati secondo le procedure di cui all'articolo 29 del Codice, coordinando il proprio intervento con quello dei predetti organi, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascun soggetto dalla vigente normativa in materia di protezione civile.
3. La Regione può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative e agli interventi individuati dalle province, dalla Città metropolitana di Milano e dagli altri enti locali a tutela del territorio e delle popolazioni.
4. Per un più efficace espletamento delle attività di protezione civile, tutte le componenti del Sistema regionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Codice, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative e con i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2, del Codice o con altri soggetti pubblici o privati, ivi inclusi gli enti e istituti di ricerca, i consorzi e le strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, anche quali centri di competenza ai sensi dell'articolo 21 del Codice.
5. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Codice, le strutture operative regionali di cui all'articolo 4, comma 4, concorrono con le strutture operative nazionali, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, allo svolgimento delle attività di protezione civile di cui al Codice.
Art. 9
(Finanziamento del Sistema regionale di protezione civile)
1. Ferme restando le specifiche competenze e responsabilità delle componenti del Sistema regionale di protezione civile di cui alla presente legge e la dotazione finanziaria e organica delle attività e delle funzioni di protezione civile da parte delle strutture organizzative preposte, la Regione sostiene l'organizzazione del Sistema regionale di protezione civile disponendo appositi finanziamenti, nei limiti delle risorse autorizzate annualmente con legge di bilancio, riportate per il triennio 2021-2023 all'articolo 27 e riconducibili alle seguenti linee di intervento:
a) finanziamenti per contribuire al potenziamento ed al sostegno economico dei soggetti appartenenti al Sistema regionale di protezione civile, con particolare riferimento agli enti di area vasta e al volontariato organizzato di protezione civile, anche mediante il ricorso a forme di convenzionamento o anche di messa a disposizione a titolo gratuito di mezzi, strutture e dotazioni, e per concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 2 della presente legge;
b) finanziamenti per contribuire al potenziamento e al sostegno economico a favore dell'antincendio boschivo;
c) finanziamenti per contribuire al potenziamento e al sostegno economico del Centro Funzionale Decentrato e della Sala Operativa regionale di protezione civile;
d) finanziamenti per contribuire al potenziamento e al sostegno economico del pronto intervento e delle spese sostenute dai comuni in relazione alle calamità naturali;
e) finanziamenti per il miglioramento e lo sviluppo delle conoscenze di protezione civile, per l'addestramento dei soggetti partecipanti a qualunque titolo alle attività di protezione civile, per la pianificazione di protezione civile, per la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile al fine di contribuire alla specializzazione degli operatori istituzionali e degli aderenti al volontariato e alla diffusione delle buone pratiche di protezione civile nelle scuole e nella cittadinanza.
Sezione II
STRUTTURE REGIONALI
Art. 10
(Sala Operativa regionale di protezione civile e Unità di crisi regionale)
1. La Sala Operativa regionale di protezione civile è gestita dalla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), del Codice e opera all'interno della struttura regionale di protezione civile.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, al fine di garantire la più efficiente e tempestiva risposta in occasione o in vista di eventi emergenziali di cui all'articolo 2, sono disciplinate:
a) le modalità di gestione della Sala Operativa regionale, con l'assegnazione di personale adeguato e dotato di specifiche professionalità, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del Codice, per garantire l'operatività 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno;
b) le procedure di coordinamento della Sala Operativa regionale con gli altri uffici regionali, ivi incluso il relativo personale in reperibilità, nonché con le Sale Operative di area vasta, con le prefetture, con la Sala del Dipartimento della Protezione civile, con i presidi territoriali, con le altre componenti, con le strutture operative e con i soggetti concorrenti del Sistema regionale di protezione civile.
3. In occasione o in vista di eventi emergenziali di cui all'articolo 2, in base alle caratteristiche dell'evento, l'azione della Sala Operativa regionale può essere integrata con quella dell'Unità di crisi regionale, quale organismo tecnico di gestione dell'emergenza composto da soggetti in possesso di competenze specialistiche, senza oneri a carico della finanza pubblica. La Giunta regionale disciplina i presupposti per l'attivazione, la composizione e il funzionamento dell'Unità di crisi.
4. Sulla base delle procedure di funzionamento della Sala Operativa e dell'Unità di crisi, nelle attività di gestione delle emergenze, di cui all'articolo 2, condotte dalla Sala Operativa regionale possono essere coinvolti ulteriori soggetti, anche non appartenenti al Sistema regionale di protezione civile, in ragione delle competenze possedute negli specifici settori di azione, al fine di ottimizzare e massimizzare le procedure di confronto e raccordo operativo.
Art. 11
(Centro Funzionale Decentrato di Regione Lombardia)
1. Il Centro Funzionale Decentrato di Regione Lombardia assicura il preannuncio, il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli eventi naturali prevedibili e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare il servizio di protezione civile ai diversi livelli territoriali.
2. Il Centro Funzionale Decentrato di Regione Lombardia è costituito da una pluralità di strutture operative, collocate in parte all'interno della struttura organizzativa della Giunta regionale e in parte all'interno della struttura organizzativa di ARPA Lombardia. Le strutture operative di cui al precedente periodo costituiscono componenti del sistema di allertamento regionale di cui all'articolo 17 del Codice, il cui governo e gestione sono assicurati dalla Regione ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 17.
3. Presso ARPA Lombardia sono ubicati:
a) il Servizio Idro Nivo Meteo e Clima, con funzione di assistenza e vigilanza meteorologica nivo-valangologica e degli incendi boschivi, previsione del pericolo meteo e da valanghe, gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio, raccolta, concentrazione, archiviazione e trasmissione dei dati meteorologici;
b) il Centro Monitoraggio Geologico, con competenze specifiche in materia di monitoraggio delle aree instabili dal punto di vista idrogeologico e di segnalazione delle relative situazioni di pericolo alle strutture operative della Giunta regionale.
4. Presso la Sala Operativa regionale, di cui all'articolo 10, è ubicato il Centro Funzionale di Monitoraggio dei Rischi, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, con competenze specifiche in materia di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi naturali prevedibili e dei loro effetti sul territorio, nonché di definizione degli scenari di rischio e di allertamento del sistema di protezione civile.
5. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale, da adottare nel rispetto delle direttive statali sulle modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento, sono disciplinate:
a) le attribuzioni specifiche e la dotazione organica del Centro Funzionale Decentrato, di cui al presento articolo, con l'assegnazione di personale adeguato e dotato di specifiche professionalità secondo quanto previsto all'articolo 46 del Codice;
b) le procedure di coordinamento del Centro Funzionale Decentrato, di cui alla lettera a), con gli altri uffici regionali, con i presidi territoriali, nonché con le componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti del Sistema regionale di protezione civile.
Art. 12
(Colonna mobile regionale)
1. Al fine di garantire una più efficace risposta degli interventi di protezione civile in previsione o durante le situazioni emergenziali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la Regione organizza e gestisce, in conformità all'articolo 11, comma 1, lettera h), del Codice, la Colonna mobile regionale di protezione civile, costituita dal complesso di persone, materiali e mezzi chiamati a rispondere alle emergenze di protezione civile, secondo requisiti di carattere tecnico-operativo definiti, con deliberazione della Giunta regionale, al fine di garantire una risposta di valenza regionale.
2. La Colonna mobile regionale è costituita dalla sommatoria di due macrocomponenti: una regionale, direttamente organizzata e coordinata dalla Regione, e una corrispondente alle dodici componenti di area vasta, organizzate e coordinate dalle province e dalla Città metropolitana di Milano territorialmente competenti, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5.
3. Alla Colonna mobile regionale possono essere chiamati a partecipare, a seconda delle caratteristiche e della specificità degli eventi emergenziali in corso e sotto la direzione della Regione, tutti i soggetti che costituiscono il Sistema regionale di protezione civile e che operano nel relativo ambito territoriale, fra i quali, in Lombardia, assume particolare rilevanza, quale struttura operativa principale, il volontariato organizzato di cui all'articolo 22.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati:
a) i criteri per la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Colonna mobile regionale;
b) le modalità di partecipazione della Colonna mobile regionale alle attività di protezione civile, anche in coordinamento con le articolazioni regionali o nazionali delle strutture operative e con i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13 del Codice;
c) le modalità per il potenziamento di persone, materiali e mezzi della Colonna mobile regionale e le relative procedure;
d) i criteri e gli indirizzi per il raccordo e il coordinamento della componente regionale e delle componenti di area vasta della Colonna mobile regionale.
Art. 13
(Centri polifunzionali di emergenza)
1. La Regione, sentite le province o la Città metropolitana competenti, individua presso sedi dislocate in ambito regionale i Centri polifunzionali di emergenza, in conformità al comma 4. I Centri polifunzionali di emergenza assolvono alle seguenti funzioni:
a) sede di ricovero delle risorse strumentali di protezione civile appartenenti al sistema di area vasta, dotata di una organizzazione che ne cura la manutenzione e la tenuta in efficienza;
b) luogo di organizzazione delle attività e degli spostamenti della Colonna mobile regionale, per poter garantire, in caso di attivazione per eventi di cui all'articolo 2, tempestività ed efficacia di intervento;
c) plesso utilizzabile per attività formative e per esercitazioni, allo scopo di far crescere il sistema di protezione civile, con particolare riferimento agli operatori istituzionali e agli aderenti al volontariato organizzato di protezione civile, di cui all'articolo 22, e di generare una maggiore consapevolezza e proattività nella popolazione.
2. La Regione può intervenire direttamente nell'acquisto o nella locazione degli immobili, dei mezzi e delle attrezzature strumentali dei Centri polifunzionali di emergenza e può realizzare o anche gestire i centri medesimi direttamente oppure mediante strumenti di programmazione negoziata o tramite apposite convenzioni con enti locali, altri soggetti pubblici o privati, istituzioni o volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 22, comma 3.
3. Nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata o delle convenzioni stipulabili con i soggetti di cui al comma 2, sono disciplinate, in conformità a eventuali atti di indirizzo emanati dalla Giunta regionale, le modalità di realizzazione, gestione e manutenzione dei Centri polifunzionali di emergenza, definendo, altresì, le modalità di partecipazione alle spese per la realizzazione delle singole iniziative.
4. Le modalità di coordinamento dei Centri polifunzionali di emergenza con le strutture operative locali e regionali e l'individuazione dei medesimi centri polifunzionali sul territorio regionale sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, considerando le strutture già esistenti e le necessità operative e strategiche sulla base di priorità di livello regionale, al fine di garantire in modo omogeneo la ripartizione delle risorse per fronteggiare efficacemente gli eventi emergenziali.
Art. 14
(Uffici Territoriali Regionali)
1. Gli Uffici Territoriali Regionali costituiscono, a livello locale, articolazione e presidio istituzionale regionale di protezione civile, assicurando comunicazione, supporto e accompagnamento ai soggetti pubblici e privati.
2. Nell'ambito delle attività di protezione civile svolte dalla Regione ai sensi della presente legge, gli Uffici Territoriali Regionali, con il concorso delle strutture del Sistema regionale di protezione civile, degli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006 e delle altre strutture della Giunta regionale, in base alla rispettiva competenza, esercitano le seguenti funzioni, anche attraverso il coinvolgimento di altri soggetti mediante apposite convenzioni o accordi:
a) presidio del territorio in situazioni di emergenza, per l'esercizio, da parte della Regione, delle funzioni individuate al comma 3;
b) autorità idraulica con riferimento ai corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrico di competenza regionale, per l'esercizio, da parte della Regione, delle funzioni individuate al comma 4.
3. Anche per il tramite degli Uffici Territoriali Regionali, la Regione esercita a livello territoriale le seguenti funzioni di competenza:
a) raccordo tra la direzione regionale competente per le attività di protezione civile e le altre componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti del sistema regionale di protezione civile e i presidi territoriali operanti sul territorio di rispettiva competenza;
b) raccordo con le Sale Operative di area vasta, con la Sala Operativa regionale e con le prefetture territorialmente competenti, nonché partecipazione all'Unità di crisi regionale;
c) raccordo con le strutture attivate per gestire localmente le emergenze;
d) supporto agli enti locali nell'esercizio delle funzioni di protezione civile;
e) attività di ricognizione e accertamento dei danni subiti nel territorio degli enti locali a causa dell'evento emergenziale e attività di validazione delle richieste formulate da tali enti per la dichiarazione dello stato di emergenza.
4. Per il tramite degli Uffici Territoriali Regionali, quali autorità idraulica individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale), con riferimento ai corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrico di competenza regionale, la Regione esercita a livello territoriale le seguenti funzioni di competenza:
a) presidio delle aree di rischio idraulico e di altre situazioni individuate come rischiose o critiche per l'incolumità della cittadinanza;
b) verifica di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, anche in raccordo con enti locali e gestori di infrastrutture interferenti con il reticolo idrico;
c) intervento sul posto in presenza di danni, per gli interventi di ripristino;
d) gestione dei lavori di somma urgenza ed espletamento delle relative procedure di legge.
5. Con apposita deliberazione di Giunta, la Regione definisce il modello organizzativo degli Uffici Territoriali Regionali e disciplina le modalità di coordinamento tra le strutture operative locali e regionali di protezione civile e gli Uffici Territoriali Regionali nello svolgimento delle attività di cui alla presente legge.
Capo III
PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI E PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 15
(Pianificazione regionale)
1. Lo strumento tecnico-operativo principale per la programmazione e la pianificazione delle attività di protezione civile di competenza regionale è rappresentato dal piano regionale di protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Codice. Il piano si compone di una sezione generale, approvata con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, relativa a un'analisi multirischio e alle scelte strategiche e di indirizzo operate dalla Regione in materia di protezione civile, nonché di una sezione settoriale, articolata in singoli piani di settore, ciascuno approvato separatamente con deliberazione della Giunta regionale, che deve includere almeno:
a) il piano regionale di soccorso rischio sismico;
b) il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
c) i piani di emergenza regionali per le dighe lombarde;
d) il piano regionale gestione rischio alluvioni;
e) il piano regionale rischio valanghe.
2. Mediante il piano regionale di protezione civile, elaborato assicurando la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, la Regione, fermo restando quanto previsto all'articolo 18 del Codice:
a) individua gli elementi strategici minimi e indispensabili per consentire l'azione di soccorso di protezione civile, in conformità agli indirizzi nazionali sulla pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice, ivi compresi l'estensione territoriale di riferimento, l'individuazione dei rischi e degli scenari, il modello di intervento ai vari livelli territoriali;
b) procede alla elencazione degli ambiti territoriali ottimali e degli eventuali sub-ambiti operativi di cui all'articolo 5, commi 5 e 6;
c) esegue la ricognizione degli ulteriori strumenti, di propria competenza, di pianificazione territoriale e di prevenzione rischi, approvati o anche da approvare, che devono essere elaborati in modo coordinato con i contenuti del piano regionale di protezione civile, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti;
d) esegue la ricognizione delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale, corredata da possibili scenari di evento, modelli o anche procedure previsionali, nonché da un'analisi valutativa delle medesime;
e) definisce il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionali impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale;
f) disciplina presupposti, criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza di impatto regionale o anche locale, ivi compresi quelli relativi agli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, alla relativa ricognizione dei danni e all'eventuale assegnazione di finanziamenti;
g) definisce le modalità per il coordinamento e la ricognizione delle attività conseguenti allo stato di mobilitazione regionale;
h) definisce i flussi di comunicazione tra le componenti e le strutture operative del Servizio regionale di protezione civile interessate;
i) definisce, in coordinamento con l'osservatorio sulle buone pratiche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del Codice, le buone pratiche riguardanti la prevenzione del rischio e la salvaguardia dei beni culturali anche in rapporto al costruito circostante, alle vulnerabilità dei centri storici e alla incolumità dei cittadini;
j) individua la rete principale e la rete secondaria delle infrastrutture critiche regionali per i settori prioritari, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile.
3. Il piano regionale di protezione civile è sottoposto a modifica, con le medesime modalità di approvazione di cui al comma 1, anche solo parziale, ogniqualvolta, a parere della Giunta regionale, si ravvisi la necessità di una sua revisione o in seguito al verificarsi di eventi o circostanze significativi che impongano un aggiornamento dei contenuti del piano medesimo.
Art. 16
(Piano regionale in materia di antincendio boschivo)
1. La Giunta regionale, nel rispetto e fermo restando quanto previsto nelle pertinenti disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), al decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 e alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), approva il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, quale piano di settore del piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 15 della presente legge; il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è redatto promuovendo la collaborazione, per quanto di rispettiva competenza, con i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali, le comunità montane, gli enti di area vasta, gli enti gestori dei parchi, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), ARPA Lombardia e le organizzazioni di volontariato, con il compito di analizzare le criticità emerse in applicazione del precedente piano e di proporre suggerimenti tecnico operativi.
2. Il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è sottoposto a revisione annuale. Il piano di cui al presente comma contiene, fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, dalla legge 353/2000 e all'articolo 4 del decreto-legge 120/2021 convertito dalla legge 155/2021, anche:
a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché la ricognizione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente;
b) la previsione di attività di ricerca e pianificazione;
c) l'individuazione delle attività di informazione, formazione, addestramento e aggiornamento in materia di antincendio boschivo dirette a tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono nelle attività di antincendio boschivo;
d) la descrizione dell'organizzazione del sistema regionale dell'antincendio boschivo, con definizione delle procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, degli specifici ruoli attribuiti ai soggetti che intervengono nelle attività di antincendio boschivo, della consistenza e della localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane da impiegarsi nelle attività di pertinenza;
e) la definizione del quadro economico-finanziario delle attività di pertinenza, ivi compresi i criteri di riparto delle risorse finanziarie disponibili.
Art. 17
(Piani di protezione civile delle province, della Città metropolitana, d'ambito e dei comuni)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi regionali per la redazione, l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica dei piani di protezione civile delle province, della Città metropolitana di Milano e dei comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del Codice.
2. Fatte salve le direttive di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice, gli indirizzi regionali assumono carattere vincolante per la redazione, l'aggiornamento o revisione e la valutazione periodica della pianificazione di protezione civile di livello territoriale locale. A tal fine, la Regione mette a disposizione degli enti locali, quale supporto nell'attività di pianificazione, un apposito sistema informativo anche per consentire una più agevole fruizione di indicazioni e indirizzi uniformi.
3. Ciascun ente locale, nella propria attività di pianificazione di protezione civile, esegue, in base agli indirizzi regionali, la ricognizione e il coordinamento delle diverse pianificazioni urbanistiche e territoriali di propria competenza, con la finalità di integrare gli scenari di rischio nei piani urbanistici e territoriali e di rendere coerenti con tali scenari di rischio le previsioni dei piani stessi. I contenuti dei piani di protezione civile devono essere coordinati con i contenuti del piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 15, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute.
4. In ragione dell'individuazione nei territori delle province e della Città metropolitana di Milano del livello ottimale di organizzazione delle strutture di protezione civile per l'effettività delle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 3, comma 3, del Codice, prevista all'articolo 5, comma 5, della presente legge, tutte le funzioni in materia di pianificazione d'ambito competono a ciascun ente di area vasta di cui al presente comma, in riferimento al relativo ambito territoriale, nel rispetto delle direttive nazionali di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice e degli indirizzi regionali di cui al comma 1.
5. I piani di protezione civile delle province e della Città metropolitana di Milano, a valere anche quali piani di protezione civile d'ambito ai sensi del comma 4, sono adottati, previa informativa alle prefetture competenti ai fini del raccordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o), numero 2, del Codice, dall'ente competente, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1., della presente legge, e sono approvati dalla Giunta regionale previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali e della coerenza con il piano regionale di protezione civile. I piani approvati ai sensi del precedente periodo sono recepiti nella pianificazione di protezione civile dei comuni territorialmente interessati.
6. I piani di protezione civile delle province, della Città metropolitana di Milano e dei comuni sono aggiornati periodicamente, secondo le procedure e competenze di cui al comma 5 e all'articolo 7, comma 2, lettera b), anche al verificarsi di eventi o circostanze significativi che impongano una revisione dei piani medesimi e, in ogni caso, a seguito dell'approvazione di varianti generali dei piani urbanistici territoriali di vario livello per assicurarne il raccordo con la pianificazione di protezione civile.
Capo IV
GESTIONE DELLE EMERGENZE REGIONALI
Art. 18
(Direzione e coordinamento delle attività)
1. Al verificarsi di un evento emergenziale di cui all'articolo 2 o in caso di mobilitazione del Sistema regionale di protezione civile o, ancora, quando venga richiesto il concorso delle forze di protezione civile ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Codice, le funzioni di direzione strategica e di coordinamento delle risorse del Sistema regionale di protezione civile sono assunte:
a) se l'evento ha impatto a livello comunale, dal comune competente in persona del Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile;
b) se l'evento ha impatto a livello sovracomunale o di area vasta, dall'ente di area vasta competente in persona del Sindaco metropolitano o del Presidente della provincia, in ragione delle deleghe in materia attribuite dalla Regione secondo quanto previsto all'articolo 6, fatte salve, in ogni caso, le funzioni attribuite alle prefetture ai sensi dell'articolo 9 del Codice;
c) se l'evento ha impatto a livello regionale, dalla Regione in persona del Presidente, in qualità di autorità di protezione civile.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, gli enti e le autorità competenti di cui al presente articolo si avvalgono di un'organizzazione amministrativa e operativa dedicata.
Art. 19
(Coordinatori territoriali delle operazioni)
1. Ferme restando le specifiche competenze di direzione e coordinamento delle attività previste dall'articolo 18, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 18, comma 1, e in caso di eventi a rilevante impatto locale ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 (Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile), le attività di coordinamento meramente operativo delle risorse del volontariato organizzato, di cui all'articolo 22, sono attuate tramite soggetti del medesimo volontariato, specificamente dedicati e formati, denominati 'coordinatori territoriali delle operazioni' e, ove non presenti, dai dipendenti degli enti locali adeguatamente formati ed aggiornati. I coordinatori territoriali delle operazioni esercitano la propria attività all'interno del territorio di riferimento, in conformità alle indicazioni operative degli enti e delle autorità di cui all'articolo 18, comma 1. Con specifica deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le attività di coordinamento operativo di competenza del coordinatore territoriale delle operazioni, il percorso formativo necessario per l'esercizio di tali attività, l'ambito territoriale di riferimento e le attività di aggiornamento dedicate.
Art. 20
(Stato di mobilitazione regionale)
1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente della Giunta regionale può disporre con proprio decreto, per la durata massima di quindici giorni, prorogabili di altri quindici giorni, la mobilitazione straordinaria del Sistema regionale di protezione civile, a supporto delle strutture operative di protezione civile di area vasta o anche locali interessate, se del caso mediante il coinvolgimento coordinato delle componenti di area vasta della Colonna mobile regionale e del volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco territoriale regionale di cui all'articolo 22.
2. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto del Presidente della Giunta regionale è disposta la cessazione dello stato di mobilitazione regionale, ad esclusione dei casi in cui si proceda a decretare lo stato di emergenza di rilievo regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, o venga deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del Codice e dell'articolo 21, comma 6, della presente legge.
3. A seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione regionale di cui al comma 1, la Giunta regionale:
a) può deliberare l'assunzione di ulteriori iniziative e lo svolgimento di ulteriori attività;
b) può procedere all'assegnazione di contributi o finanziamenti relativamente alle spese delle componenti e strutture operative mobilitate, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, disciplinando, altresì, le modalità di rendicontazione per le attività di natura straordinaria poste in essere.
Art. 21
(Stato di emergenza regionale)
1. In occasione o nell'imminenza di emergenze connesse ad eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara lo stato di emergenza regionale, determinandone la durata, nel rispetto di quanto previsto al comma 7, e l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi.
2. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, la Giunta regionale, con delibera, individua:
a) i comuni interessati dall'emergenza;
b) le risorse operative, tecniche e scientifiche da utilizzare o utilizzate nel fronteggiare l'emergenza;
c) il fabbisogno a copertura dei danni verificatisi o che si stima vengano prodotti;
d) l'assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l'emergenza.
3. In conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può adottare, ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del Codice, in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme statali e dell'Unione europea, ordinanze di protezione civile per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante il perdurare dell'emergenza stessa.
4. In presenza di un'emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la Regione, al fine di agevolare l'azione degli enti locali nelle attività legate alla stima dei danni e alle procedure amministrative finalizzate al ripristino delle normali condizioni di vita e all'alimentazione di banche dati regionali e nazionali, mette a disposizione dei medesimi enti un apposito sistema informatico di rilevamento danni, ferme le competenze degli Uffici Territoriali Regionali, di cui all'articolo 14, comma 3, nell'espletamento della funzione di ricognizione e accertamento dei danni subiti dal territorio e dalle infrastrutture pubbliche e private e di validazione delle relative richieste ai fini della dichiarazione dello stato di emergenza.
5. I presupposti, i criteri e le modalità di intervento da seguire in caso di emergenza di impatto regionale o locale, ivi compresi quelli relativi agli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, alla relativa ricognizione dei danni e all'eventuale assegnazione di finanziamenti, sono definiti dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
6. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, ove appaia necessario anche in ragione della gravità ed estensione dell'evento emergenziale, di dichiarare lo stato di emergenza di rilievo nazionale per eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
7. La durata massima dello stato di emergenza regionale è di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità ad apposita deliberazione della Giunta regionale.
8. Al termine dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale dispone le modalità di completamento degli interventi previsti a seguito dell'emergenza regionale e le modalità di assegnazione di eventuali contributi finanziari stanziati nel limite delle risorse disponibili a bilancio.
Capo V
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE E FORMAZIONE
Sezione I
VOLONTARIATO
Art. 22
(Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile)
1. La Regione riconosce la valenza istituzionale del volontariato organizzato quale articolazione fondamentale del Sistema regionale della protezione civile nello svolgimento delle attività di cui alla presente legge, espressione del principio fondamentale di solidarietà sociale, e favorisce il coinvolgimento attivo e la partecipazione della fascia giovane della popolazione.
2. Il volontariato di protezione civile, inteso quale forma spontanea, individuale o associativa, di partecipazione dei cittadini, a tutti i livelli, allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, può essere svolto:
a) in forma organizzata, dai cittadini attraverso la partecipazione al volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui al comma 3;
b) in forma non organizzata, da singoli cittadini a titolo personale, in forma occasionale e in situazioni emergenziali, per i primi interventi direttamente rivolti al proprio ambito personale, familiare e di prossimità, coordinandosi con l'attività delle organizzazioni di cui alla lettera a);
c) in forma non organizzata e occasionale, da singoli cittadini che compartecipano alle attività di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimità; tale forma di partecipazione alle attività di soccorso si svolge in conformità a specifiche linee guida da adottare con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del Codice.
3. L'elenco territoriale del volontariato di protezione civile è istituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 34 del Codice; con apposito regolamento regionale, da adottare in conformità alle linee guida nazionali, ne sono definiti la struttura, le sezioni e la composizione, i requisiti e le modalità di iscrizione e permanenza, le tipologie di soggetti che possono presentare domanda ai fini dell'iscrizione medesima, i controlli, le ipotesi di revoca dell'operatività, di sospensione o di cancellazione dall'elenco medesimo e di comminazione di sanzioni disciplinari.
4. I soggetti che intendono partecipare alle attività di protezione civile di cui alla presente legge, sul territorio regionale, in Italia, o all'estero, nonché svolgere attività formative e addestrative nel medesimo ambito, devono essere iscritti nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, di cui al comma 3. Le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del terzo settore iscritti nel registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Al fine di essere integrati nel Sistema regionale di protezione civile, i gruppi comunali, intercomunali o di area vasta costituiti ai sensi dell'articolo 35 del Codice si iscrivono nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Con il regolamento regionale di cui al comma 3, sono, altresì, definite, in conformità alle linee guida nazionali, le specializzazioni che caratterizzano le attività del volontariato organizzato di protezione civile, da registrare in apposito sistema informatico di gestione dell'elenco territoriale di cui al medesimo comma 3, e sono disciplinati modalità e requisiti di adesione a tali specializzazioni da parte dei soggetti iscritti nel predetto elenco territoriale.
7. La Regione, con deliberazione di Giunta, può stanziare a favore del volontariato organizzato di protezione civile di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili, anche a integrazione di eventuali fondi nazionali messi a disposizione per le medesime finalità, contributi economico-finanziari volti alla realizzazione di specifici progetti inerenti al potenziamento della capacità operativa, all'incremento qualitativo del livello di formazione e di addestramento oppure rispondenti ai criteri previsti dall'articolo 37 del Codice.
Art. 23
(Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile e Comitato regionale del volontariato di protezione civile)
1. In ciascuna provincia e nella Città metropolitana di Milano è costituito un Comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile, che rappresenta tutto il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'apposita articolazione provinciale dell'elenco territoriale e presente all'interno dello specifico territorio di riferimento, con compiti di coordinamento, di supporto tecnico operativo agli enti di area vasta e alle altre componenti del Sistema regionale di protezione civile e di struttura di riferimento per le attività formative, addestrative e operative del volontariato organizzato.
2. Con apposita deliberazione, la Giunta regionale specifica e disciplina compiti e termini per la costituzione dei Comitati di coordinamento del volontariato di cui al comma 1, le modalità di rappresentanza e di scelta dei componenti dei medesimi Comitati, nonché le procedure per la gestione delle attività e dei rapporti con gli enti istituzionali.(2)
3. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale competente per la protezione civile, su delega del Presidente, costituisce, con proprio decreto, il Comitato regionale del volontariato di protezione civile, secondo la disciplina di cui ai successivi commi del presente articolo.
4. I membri del Comitato regionale del volontariato di protezione civile rimangono in carica tre anni e svolgono le loro attività a titolo gratuito. Ai componenti del Comitato regionale del volontariato di protezione civile, per la partecipazione alle sedute del medesimo Comitato, sono garantiti i benefici di legge di cui agli articoli 39 e 40 del Codice. Il Comitato è composto dai rappresentanti dei Comitati di coordinamento del volontariato di cui al comma 1 del presente articolo, da individuare, in proporzione alla composizione numerica di tali soggetti, secondo le modalità definite con apposita deliberazione di Giunta regionale. Il Comitato regionale del volontariato di protezione civile si dota di un proprio regolamento sulle modalità di funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti e redatto sulla base delle linee guida approvate dalla Giunta regionale. In ogni caso, il Comitato regionale del volontariato di protezione civile individua, fra i suoi componenti, un proprio organismo direttivo ristretto, formato da un numero di membri non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare, promuovere e coordinare l'attività del Comitato medesimo. Il Comitato si riunisce mediante incontri periodici almeno due volte all'anno. Possono partecipare alle sedute, a titolo gratuito, anche altri soggetti invitati in relazione agli argomenti da trattare.
5. Sono attribuite al Comitato regionale del volontariato di protezione civile le seguenti competenze:
a) rappresentanza del volontariato di protezione civile presso tutte le sedi istituzionali;
b) compiti consultivi in ordine a tutte le attività di protezione civile svolte dal volontariato e in particolare compiti di ricerca, approfondimento e confronto su tematiche relative alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato organizzato di protezione civile;
c) sede di confronto con le autorità regionali e locali di protezione civile sulle tematiche relative alle attività di protezione civile svolte dal volontariato e, in particolare, alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato;
d) supporto alla Regione nel raccordo e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile, inclusi i Comitati di coordinamento del volontariato, con le componenti e le altre strutture operative della protezione civile nello svolgimento delle attività di competenza;(3)
e) designazione del rappresentante dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 22, ai fini della partecipazione al Comitato nazionale di cui all'articolo 42, comma 2, lettera b), del Codice.
6. Al fine di svolgere attività operative di coordinamento, i Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile di cui al comma 1 e il Comitato regionale di cui al comma 3 possono, altresì, costituire una associazione, anche in forma riconosciuta.(4)
6 bis. I Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile e il Comitato regionale del volontariato di protezione civile trasmettono alla provincia o alla Città metropolitana di rispettiva competenza territoriale e alla Regione copia dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché eventuali relative modifiche, riferiti all’associazione tramite la quale operano ai sensi del comma 6.(5)
Sezione II
FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Art. 24
(Formazione e diffusione della cultura di protezione civile)
1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi generali per le attività di formazione di protezione civile di cui all'articolo 8 del Codice, promuove, organizza e indirizza la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile in tutto il territorio regionale, anche al fine di favorire il coinvolgimento attivo e la partecipazione della fascia giovane della popolazione.
2. La Regione garantisce un quadro coordinato delle attività formative attraverso la Scuola Superiore di Protezione Civile, che opera in conformità ad apposito programma triennale per la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i compiti della Scuola Superiore di Protezione Civile e del relativo comitato tecnico scientifico.
3. In particolare, la Scuola Superiore di Protezione Civile:
a) promuove e organizza, anche mediante l'eventuale coinvolgimento, previa intesa e a titolo gratuito, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o anche delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui all'articolo 13 del Codice e di cui all'articolo 4, comma 6, della presente legge, percorsi formativi per la preparazione, l'aggiornamento, l'addestramento, la formazione specialistica:
1. obbligatoria dei dipendenti degli enti locali, di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 2, lettera d), e 19 della presente legge;
2. degli operatori istituzionali;
3. degli aderenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 22 della presente legge;
b) provvede al riconoscimento, a livello regionale, anche mediante apposito applicativo informatico, delle proposte formative di enti e strutture territoriali in conformità agli standard formativi approvati con deliberazione di Giunta regionale;
c) promuove la diffusione della cultura di protezione civile, la sensibilizzazione e l'educazione civica in materia di protezione civile, portando a conoscenza della collettività, degli enti pubblici e privati e dei tecnici interessati i comportamenti necessari per mitigare i rischi, affrontare i medesimi, porre in essere misure di autoprotezione e ridurne gli effetti dannosi.
4. La Regione nello svolgimento delle attività di formazione e diffusione della cultura di protezione civile:
a) redige il programma triennale per la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile;
b) vigila sullo svolgimento, da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, delle attività di coordinamento, a livello territoriale, della formazione rivolta agli operatori istituzionali e agli aderenti al volontariato organizzato di protezione civile, di cui all'articolo 22, nonché di diffusione della cultura di protezione civile fra la cittadinanza;
c) promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia per favorire, mediante iniziative rivolte al sistema scolastico che prevedano la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche e i soggetti che afferiscono al mondo della protezione civile, la diffusione della cultura della protezione civile medesima;
d) promuove l'avvio di percorsi formativi, nonché di progetti e collaborazioni con le università e gli istituti di ricerca e formazione, associazioni ed altri enti pubblici o privati che trattino tematiche afferenti o comunque rilevanti nell'ambito delle attività di protezione civile;
e) garantisce, per quanto di propria competenza, adeguata diffusione alle campagne nazionali e regionali di informazione alla cittadinanza.
CAPO VI
SEGNI DISTINTIVI, ONORIFICENZE E GIORNATA DELLA PROTEZIONE CIVILE
Art. 25
(Divisa, logo e altri segni distintivi)
1. Con deliberazione della Giunta regionale e nel rispetto delle disposizioni nazionali, saranno adottate linee guida sulle caratteristiche delle divise e dei veicoli in dotazione al volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 22 e agli enti del Sistema regionale della protezione civile di cui all'articolo 4, comma 1.
2. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine riferiti al Sistema regionale della protezione civile è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti ed è consentito solo nell'ambito delle attività di protezione civile o negli eventi ad esse correlati.
3. La Regione, mediante apposito regolamento e nel rispetto delle disposizioni nazionali, individua il logo identificativo della protezione civile della Regione e il logo identificativo del volontariato di protezione civile della Regione, nonché le modalità di utilizzo e di integrazione con i segni distintivi delle altre componenti, strutture operative e soggetti concorrenti del sistema nazionale di protezione civile. Con il regolamento di cui al precedente periodo vengono individuate, altresì, le finalità, le caratteristiche, i contenuti e le modalità di rilascio del documento di riconoscimento regionale degli operatori di protezione civile e le relative durata e validità.
Art. 26
(Onorificenze e giornata della protezione civile regionale)
1. La Regione, mediante apposita deliberazione di Giunta, ravvisata la necessità di indirizzare il Sistema della protezione civile verso un più marcato riconoscimento della meritoria partecipazione nelle aree d'intervento, definisce le tipologie delle onorificenze, nonché i criteri e le modalità per la relativa attribuzione agli operatori di protezione civile, siano essi funzionari, dipendenti o volontari, che si siano distinti per particolari meriti, tenuto conto delle candidature proposte dalle autorità, dalle componenti e dalle strutture operative del Sistema regionale di protezione civile.
2. É istituita la giornata della protezione civile regionale che si celebra il giorno 23 settembre di ogni anno nella ricorrenza di San Pio da Pietrelcina, patrono dei volontari di protezione civile. Nella giornata della protezione civile regionale, la Regione promuove l'organizzazione di una manifestazione, da tenersi presso la propria sede o sul territorio lombardo, per celebrare l'impegno della protezione civile lombarda e per attribuire le onorificenze di cui al comma 1 agli operatori che si siano distinti per particolari meriti.
CAPO VII
NORMA FINANZIARIA, NORME ABROGATE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 27
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'articolo 6 per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti degli enti di area vasta, quali la previsione e prevenzione dei rischi, la pianificazione, il concorso alle attività per il superamento dell'emergenza, si fa fronte ai sensi dell'intesa tra Regione Lombardia, UPL, Province Lombarde e Città metropolitana di Milano per il rilancio degli enti e per l'esercizio delle funzioni confermate ex l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015 nell'ambito delle risorse allocate alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali'- programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 1 'Spese correnti' e Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione del bilancio 2021-2023.
2. Alle spese derivanti dagli articoli 7 e 21 per lo svolgimento delle funzioni dei comuni nei limiti delle risorse di bilancio e con riferimento all'accesso a finanziamenti e contributi previsti dalla normativa vigente per le opere di pronto intervento, somma urgenza e calamità naturali si fa fronte rispettivamente nell'ambito della linea di intervento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), per euro 1.500.000,00 nel 2021 con risorse allocate alla missione 11 'Soccorso civile' - programma 02 'Sistema di Protezione civile' - Titolo 1 'Spese correnti' e per euro rispettivamente 11.000.000,00 nel 2021 ed euro 5.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2022-2023 con risorse allocate alla missione 11 'Soccorso civile' - programma 02 'Sistema di Protezione civile' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione del bilancio 2021-2023.
3. Alle spese derivanti dall'articolo 8 a supporto dei rapporti interistituzionali in materia di protezione civile si fa fronte rispettivamente nell'ambito della linea di intervento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), per euro 356.161,00 nel 2021, euro 150.000,00 nel 2022 ed euro 125.000,00 nel 2023 con risorse allocate alla missione 11 'Soccorso civile' - programma 01 'Sistema di Protezione civile' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2021-2023.
4. Alle spese derivanti dagli articoli 10 e 11 per il potenziamento ed il sostegno economico del Centro Funzionale Decentrato e della Sala Operativa regionale di protezione civile per garantire l'operatività 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno della Sala Operativa regionale di protezione civile, si fa fronte rispettivamente nell'ambito della linea di intervento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), per euro 1.355.800,00 nel 2021, euro 1.345.000,00 nel 2022 ed euro 1.346.700,00 nel 2023 con risorse allocate alla missione 11 'Soccorso civile' - programma 01 'Sistema di Protezione civile' - Titolo 1 'Spese correnti' e per euro 656.937,00 nel 2021 ed euro 600.000,00 per ciascun anno del biennio 2022-2023 con risorse allocate alla missione 11 'Soccorso civile' - programma 01 'Sistema di Protezione civile' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione del bilancio 2021-2023.
5. Alle spese derivanti per il potenziamento e sostegno economico del volontariato organizzato di protezione di cui agli articoli 12, 13, 20, 22 e 23 si fa fronte rispettivamente nell'ambito della linea di intervento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), per euro 1.053.307,50 nel 2021 ed euro 915.000,00 per ciascun anno del biennio 2022-2023 con risorse allocate alla missione 11 'Soccorso civile' - programma 01 'Sistema di Protezione civile' - Titolo 1 'Spese correnti' e per euro 10.474.070,00 nel 2021, euro 7.857.370,00 nel 2022 ed euro 7.787.370,00 nel 2023 con risorse allocate alla missione 11 'Soccorso civile' - programma 01 'Sistema di Protezione civile' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' ed euro 10.000,00 nel 2021 con risorse allocate alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia' - programma 08 'Cooperazione e associazionismo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione del bilancio 2021-2023.
6. Alle spese derivanti dall'articolo 16 per le attività legate agli incendi boschivi si fa fronte rispettivamente nell'ambito della linea di intervento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), per euro 5.455.749,00 nel 2021, euro 5.098.000,00 per ciascun anno del biennio 2022-2023 con risorse allocate alla missione 11 'Soccorso civile' - programma 01 'Sistema di Protezione civile' - Titolo 1 'Spese correnti' e per euro 2.763.348,00 nel 2021, euro 2.705.000,00 nel 2022 ed euro 2.000.000,00 nel 2023 con le risorse allocate alla missione 11 'Soccorso civile' - programma 01 'Sistema di Protezione civile' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione del bilancio 2021-2023.
7. Alla spesa derivante dagli articoli 15, 17 e 24 per la pianificazione di protezione civile la cui approvazione spetta alla Regione, per la formazione specialistica degli operatori istituzionali e degli aderenti al volontariato, per la diffusione della cultura di protezione civile nelle scuole e nella cittadinanza nonché per il riconoscimento delle onorificenze di cui al comma 1 dell'articolo 26 e per la celebrazione della giornata della protezione civile di cui al comma 2 dello stesso articolo 26 si fa fronte rispettivamente nell'ambito della linea di intervento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), per euro 431.134,00 nel 2021, euro 351.000,00 nel 2022 ed euro 389.000,00 nel 2023 con risorse allocate alla missione 11 'Soccorso civile' - programma 01 'Sistema di Protezione civile' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2021-2023.
8. Dagli esercizi successivi al 2023 all'autorizzazione delle spese di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
9. Dai rimanenti articoli della presente legge non discendono oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 28
(Norme abrogate)
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:
a) la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile);(6)
b) il regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, 'Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile');(7)
c) il regolamento regionale 15 febbraio 2018, n. 6 (Adeguamento del regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, 'Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile')) all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), e all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 41 (Modifiche all'articolo 5.1 e all'articolo 9-bis della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 'Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile').(8)
2. Ferma restando l'efficacia, dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle disposizioni direttamente applicabili della stessa legge, gli atti normativi abrogati di cui al comma 1 e i relativi provvedimenti attuativi continuano ad applicarsi fino alla vigenza delle corrispondenti, specifiche disposizioni attuative della presente legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dalla legge e dai regolamenti regionali di cui al comma 1, ivi inclusa la relativa copertura finanziaria.
3. I regolamenti e gli atti amministrativi e tecnici adottati in attuazione della presente legge individuano espressamente i provvedimenti di cui al comma 2 che perdono efficacia dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative.
Art. 29
(Norme transitorie e finali)
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di formulazione della sezione generale del piano regionale di protezione civile, di cui all'articolo 15, comma 1. A seguito dell'approvazione della sezione generale del piano, i singoli piani di settore di cui alla sezione settoriale del medesimo piano sono sottoposti ad aggiornamento o revisione da parte della Giunta regionale e devono essere approvati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della sezione generale del piano. Fino alla data di entrata in vigore dell'aggiornamento o della revisione di ciascun piano di settore, continua ad applicarsi il corrispondente piano di settore già vigente.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle linee guida regionali in materia di pianificazione, adottate a seguito della direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice, le province, la Città metropolitana di Milano e i comuni adeguano la rispettiva pianificazione in materia di protezione civile agli indirizzi regionali ivi contenuti, nonché alle prescrizioni di cui alla presente legge. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi piani, continuano a trovare applicazione gli strumenti di pianificazione già vigenti.
3. Il regolamento regionale disciplinante l'elenco territoriale del volontariato di cui all'articolo 22, comma 3, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle relative linee guida nazionali. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui al presente comma, la Regione costituisce l'elenco territoriale del volontariato. A decorrere dalla data di effettiva costituzione dell'elenco territoriale del volontariato di cui al precedente periodo, l'albo regionale del volontariato di cui all'articolo 5, comma 8, della l.r. 16/2004 cessa di operare.
4. Il provvedimento che disciplina i Comitati di coordinamento del volontariato ai sensi dell'articolo 23, comma 2, è adottato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di adozione di cui al precedente periodo, i commi 1 e 2 dell'articolo 23 non trovano applicazione.(9)
5. Entro sei mesi dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 23, comma 4, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale delegato costituisce il Comitato regionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 23, comma 3. A decorrere dalla data di costituzione del Comitato regionale di cui al presente comma, la Consulta regionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 9 bis della l.r. 16/2004 cessa di operare.
6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento di cui all'articolo 25, comma 3.(10)
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvata la deliberazione di cui all'articolo 26, comma 1.
8. Alle misure previste dalla presente legge che si configurino come aiuti di Stato si applica quanto disposto dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Art. 30
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente conseguiti dall'organizzazione e funzionamento del sistema di protezione civile lombardo per le attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze prodotte da calamità naturali o dall'attività dell'uomo.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che descrive e documenta:
a) la progressiva attuazione del piano regionale di protezione civile, anche con riferimento alla sezione settoriale e alle modalità di partecipazione dei cittadini alla sua elaborazione ai sensi dell'articolo 18 del Codice, come attuato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021;
b) gli strumenti e le modalità organizzative con cui si coordinano gli attori nelle attività previste al comma 1 ai diversi livelli territoriali, su quali aspetti emergono criticità e a quali condizioni si osserva l'integrazione maggiore;
c) il livello di completamento e aggiornamento dei piani di protezione civile degli enti locali, il loro grado di attuazione, gli ambiti che evidenziano un bisogno di supporto, le attività pianificate per rispondervi;
d) l'entità, la struttura e la composizione dell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile, articolate anche per specialità, le eventuali variazioni nel tempo con le ragioni che le motivano;
e) le risorse utilizzate per ambito territoriale secondo le linee di finanziamento previste all'articolo 9 e i contributi che le organizzazioni di volontariato regionale hanno ottenuto in base all'articolo 37 del (Codice della protezione civile);
f) le modalità e gli esiti dell'applicazione di misure premiali o penalizzanti, previste all'articolo 31;
g) gli esiti dell'esercizio delle funzioni e compiti delegati agli enti di area vasta;
h) l'adozione, da parte degli enti di area vasta, di un'adeguata struttura organizzativa di protezione civile;
i) le attività di formazione e le iniziative di diffusione della cultura di protezione civile realizzate, con particolare riguardo al coinvolgimento dei giovani e del sistema scolastico e universitario.
3. Il Comitato Paritetico e la Commissione consiliare competente possono indicare priorità di approfondimento tra i quesiti previsti al comma 2 o proporre quesiti ulteriori sulla base di emergenze o calamità intervenute.
4. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'articolo 111 bis del Regolamento generale del Consiglio regionale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio stesso che ne concludono l'esame.
Art. 31
(Norma di controllo e monitoraggio)
1. In esito ai controlli e al monitoraggio di cui all'articolo 30, il Presidente della Giunta regionale può proporre eventuali disposizioni integrative e correttive alla presente legge, sulla base di una relazione motivata, da presentare al Consiglio regionale, che individua le disposizioni sulle quali si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.
2. l fine di incentivare e valorizzare comportamenti virtuosi nell'esercizio delle funzioni e delle attività di protezione civile di competenza degli enti locali ai sensi degli articoli 6 e 7, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti criteri e modalità per l'applicazione di misure premiali o penalizzanti nei bandi o in altri strumenti regionali che prevedono la concessione di contributi finanziari o altre agevolazioni a favore delle province, della Città metropolitana di Milano o anche dei comuni e delle loro forme associative, in ragione del livello di efficiente ed efficace attuazione delle previsioni della presente legge. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione delle misure premiali di cui al precedente periodo, con possibilità di stabilire, in esito ai controlli e al monitoraggio di cui all'articolo 30, anche misure penalizzanti, nei confronti degli enti locali interessati, ai fini dell'accesso ai contributi e alle agevolazioni di cui al presente comma.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 2, lett. a) e lett. b) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
3. La lettera è stata modificata dall'art. 23, comma 2, lett. c) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 22 maggio 2004, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia al r.r. 18 ottobre 2010, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia al r.r. 15 febbraio 2018, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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