Legge Regionale 25 gennaio 2024 , n. 1

Istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie

(BURL n. 4, suppl. del 25 Gennaio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-01-25;1

Art. 1
(Istituzione e finalità del servizio di psicologia delle cure primarie)
1. La Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, istituisce il servizio di psicologia delle cure primarie a sostegno dei bisogni assistenziali della popolazione.
2. Il servizio di cui al comma 1 ha tra le proprie finalità l'offerta di un supporto psicologico tempestivo, diffuso e di prossimità, nonché il sostegno e l'integrazione dell'azione dei medici di medicina generale (MMG), dei pediatri di libera scelta (PLS) e dei professionisti della salute mentale e della prevenzione nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base di natura psicologica dei cittadini lombardi, favorendo lo stato di salute bio-psico-sociale.
3. Il servizio di cui al comma 1, in particolare, tende a:
a) intercettare tempestivamente iniziali segni di sofferenza psicologica;
b) assicurare diagnosi e interventi psicologici precoci;
c) fornire consulenza e supporto di natura psicologica alle persone e ai loro nuclei familiari;
d) fornire un orientamento appropriato per l'invio ai servizi specialistici della salute mentale e delle dipendenze, ai consultori, ai servizi sociosanitari o per la disabilità, o per l'esecuzione di ulteriori approfondimenti di secondo livello, come la valutazione neuropsicologica;
e) erogare cure psicologiche di prossimità a integrazione dei servizi sanitari e sociosanitari offerti in ambito distrettuale, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore presenti sul territorio;
f) valutare il bisogno psicologico della persona e della famiglia, al primo accesso, attraverso il punto unico di accesso (PUA) della casa di comunità, la centrale operativa territoriale (COT), oppure su invio di medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS), medici specialisti ambulatoriali e servizi sociali.
4. Le ASST, nell'ambito dell'organizzazione di cui al Titolo V della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), integrano l'attività del servizio di psicologia delle cure primarie nel complesso degli interventi psicologici aziendali e gestiscono il coordinamento con i MMG, i PLS, i servizi specialistici della salute mentale e delle dipendenze, i consultori, i reparti ospedalieri, i servizi sociosanitari e sociali, i servizi e progetti di prevenzione universale attuati negli istituti scolastici e nel territorio.
5. In ogni casa di comunitàè garantita la presenza di almeno uno psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie a garanzia della risposta tempestiva alla domanda di assistenza psicologica espressa dalle persone e dal territorio, nella logica dell'integrazione sociosanitaria degli interventi di cui all'articolo 7, comma 16, lettera c bis), della l.r. 33/2009. È garantito a ogni cittadino il libero accesso al servizio di psicologia delle cure primarie, anche attraverso il PUA.
Art. 2
(Aree di intervento dello psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie)
1. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), opera all'interno della rete territoriale in collaborazione con il dipartimento della salute mentale e delle dipendenze, gli altri servizi specialistici, i MMG e i PLS, anche nelle équipe multidisciplinari di valutazione multidimensionale del bisogno, accogliendo gli invii di MMG, PLS e specialisti ambulatoriali che rilevano segnali di un possibile disagio psicologico nei loro pazienti.
2. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie opera, altresì, in coordinamento con i servizi specialistici della salute mentale e delle dipendenze, dei consultori, della disabilità, fragilità, cronicità, e con i servizi di prevenzione e promozione della salute, i reparti ospedalieri e di riabilitazione, nonché con tutte le articolazioni funzionali della ASST, i servizi sociali e gli istituti scolastici del territorio.
3. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie effettua l'attività di valutazione psicologica e di supporto psicologico alla persona e alla famiglia per le condizioni di sofferenza psicologica che si accompagnano a una patologia organica, a eventi stressanti di vita, a crisi evolutive e del ciclo di vita, a fragilità e a disabilità, nonché a problematiche neuropsicologiche. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie effettua, inoltre, attività di diagnosi e intervento psicologico precoce nelle situazioni di disagio psicologico che, se non adeguatamente intercettate e trattate, possono evolvere in psicopatologie, o disturbi della condotta e dell'adattamento di livello grave o cronico ovvero che, per la tipologia o il lieve livello di gravità, non necessitano di interventi multidisciplinari da parte delle équipe dei servizi specialistici.
Art. 3
(Organizzazione delle attività del servizio di psicologia delle cure primarie)
1. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie, in attuazione al decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), afferisce all'area di psicologia della ASST, che ha il compito di coordinare il complesso delle attività trasversali degli psicologi previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) nei diversi livelli di intervento. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie, inserito nel distretto sociosanitario e, di conseguenza, nelle case di comunità, garantisce il raccordo con gli specialisti per una migliore presa in carico dei pazienti, mantenendo un rapporto funzionale con il dipartimento di salute mentale e delle dipendenze di riferimento.
2. Previo accordo tra ASST ed enti locali, lo psicologo delle cure primarie può prestare la propria attività anche all'interno di spazi forniti dall'ente locale, al fine di favorire l'accesso al servizio in aree rurali, disagiate o con scarsità di spazi idonei per lo svolgimento di attività di prossimità.
3. Le prestazioni del servizio di psicologia delle cure primarie possono essere erogate anche al domicilio della persona e in telemedicina.
Art. 4
(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica - Osservatorio)
1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1, sono effettuati dai competenti uffici del servizio sanitario regionale che analizzano i flussi di registrazione delle prestazioni psicologiche.
2. Nell'ambito della Direzione generale Welfare è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio e il controllo qualitativo dell'assistenza psicologica prestata dal servizio di psicologia delle cure primarie. A tal fine l'Osservatorio, in particolare, fornisce indirizzi per favorire azioni di prevenzione in funzione dei bisogni assistenziali di base dei cittadini lombardi. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio.
Art. 5
(Attività di prevenzione)
1. Lo psicologo del servizio di psicologia delle cure primarie è uno degli attori degli interventi di prevenzione selettiva e prevenzione indicata, promossi dai piani e dai programmi regionali.
2. I MMG, i PLS e gli operatori che prestano la loro attività nell'ambito della prevenzione universale possono inviare celermente la persona con segni di disagio psicologico per una consulenza presso la casa di comunità, il distretto e le altre sedi territoriali in cui opera lo psicologo del servizio delle cure primarie.
3. Il servizio di psicologia delle cure primarie rivolge particolare attenzione agli adolescenti e ai loro familiari, per i quali è previsto un accesso rapido e diretto a diagnosi e a interventi precoci, in coordinamento con i consultori e i servizi specialistici del dipartimento della salute mentale e delle dipendenze.
Art. 6
(Patrimonializzazione della Fondazione regionale per la Ricerca Biomedica)
1. Al fine di garantire la continuità nella realizzazione degli scopi istituzionali e il perseguimento degli obiettivi di ricerca della Fondazione regionale per la Ricerca Biomedica, anche nell'ambito della salute mentale, per l'esercizio finanziario 2024 è autorizzata la spesa di euro 3.730.000,00 finalizzata a incrementare la consistenza patrimoniale della Fondazione.
Art. 7
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di effettiva diffusione sul territorio regionale del servizio di psicologia delle cure primarie e accesso a prestazioni di assistenza psicologica di prossimità. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quale è lo stato di avanzamento nella costituzione nelle ASST della psicologia delle cure primarie;
b) in che misura i cittadini lombardi si sono rivolti al servizio di psicologia delle cure primarie, qual è il grado di copertura delle richieste e la loro tipologia, quali prestazioni sono state erogate;
c) in che misura la Regione ha finanziato le azioni per attuare la presente legge e incentivato l'offerta di prestazioni psicologiche tempestive e diffuse;
d) con quali modalitàè stato assicurato agli adolescenti e ai loro familiari l'accesso rapido e diretto al servizio di psicologia delle cure primarie;
e) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e quali le iniziative adottate per farvi fronte.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
3. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti del comma 1.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per l'istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie, previsto dalla presente legge, stimate in euro 12.000.000.00 per ciascun anno del triennio 2024-2026, si provvede nell'ambito del provvedimento della Giunta regionale relativo agli indirizzi di programmazione per la gestione del servizio sociosanitario regionale, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.
2. Alla spesa derivante dall'articolo 6 si provvede con l'incremento di euro 3.730.000,00 della missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 03 'Ricerca e innovazione'- Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' e la corrispondente diminuzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01 'Fondi di riserva' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.
3. Per gli esercizi successivi al 2026 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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