Regolamento Regionale 19 dicembre 2022 , n. 10

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 22, c. 3 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)

(BURL n. 51 suppl. del 21 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-12-19;10

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento (di seguito, 'Regolamento'), emanato in attuazione dell'art. 22, c. 3 e 6, della l.r. 29 dicembre 2021, n. 27 ('Disposizioni regionali in materia di protezione civile'), disciplina l'elenco territoriale del volontariato di protezione civile istituito presso Regione Lombardia in conformità alle disposizioni del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) (di seguito, 'Elenco territoriale'), con riferimento a:
a) la struttura, le sezioni e la composizione dell'Elenco territoriale;
b) i requisiti e le modalità di iscrizione e permanenza nell'Elenco territoriale;
c) le tipologie di soggetti che possono presentare la domanda ai fini dell'iscrizione;
d) la verifica dei requisiti per la permanenza nell'Elenco territoriale e i relativi controlli;
e) le ipotesi di revoca dell'operatività, di sospensione e/o di cancellazione dall'Elenco territoriale e di comminazione di sanzioni disciplinari;
f) la definizione delle specializzazioni che caratterizzano le attività del volontariato organizzato di protezione civile e la disciplina delle modalità e dei requisiti di adesione a tali specializzazioni da parte dei soggetti iscritti nell'Elenco territoriale.
2. Per gli atti e/o disposizioni normative regionali non oggetto di abrogazione e/o modifica, ogni riferimento all'Albo regionale di cui all'art. 5, c. 8 della previgente l.r. n. 16/2004 deve intendersi riferito, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento, all'Elenco territoriale di cui al c. 1 del presente articolo.
Art. 2
(Struttura, sezioni e composizione dell'Elenco territoriale e requisiti per l'iscrizione)
1. L'Elenco territoriale è composto da:
a) 12 sezioni provinciali, ciascuna tenuta a cura delle 11 Province lombarde e della Città metropolitana di Milano;
b) una sezione regionale, tenuta a cura della struttura regionale di protezione civile;
c) una sezione speciale, tenuta a cura della struttura regionale di protezione civile, suddivisa nelle sottosezioni  articolazioni regionali  e  soggetti concorrenti ;
d) l'elenco dei volontari appartenenti ai soggetti di cui al c. 2 iscritti nelle sezioni di cui alle precedenti lett. a), b) e c).
2. Nell'Elenco territoriale possono iscriversi:
a) forme di volontariato organizzato di protezione civile aventi sede legale, ed eventualmente una o più sedi operative in Lombardia, non iscritte nell'elenco centrale del volontariato di protezione civile istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che effettivamente esercitino in via esclusiva o principale attività di protezione civile;
b) articolazioni locali (in quanto anche solo associate, collegate o federate), aventi sede legale ed eventualmente una o più sedi operative in Lombardia, di soggetti che effettivamente esercitino attività protezione civile in via esclusiva o principale, iscritti nell'elenco centrale del volontariato di protezione civile istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) articolazioni regionali (in quanto anche solo associate, collegate o federate), che abbiano sede legale in Lombardia, di soggetti iscritti nell'elenco centrale del volontariato di protezione civile istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani, facenti capo ai comuni e alle loro forme associative (ivi comprese le comunità montane e gli enti gestori dei parchi), alle Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano, come enti del terzo settore costituiti in forma specifica ai sensi dell'art. 35, c. 1 del Codice della protezione civile e degli artt. 4, c. 2, e 32, c. 4, del Codice del terzo settore;
e) comitati di coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile, qualora costituiti in associazione:
f) altri soggetti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile, aventi sede legale o almeno una sede operativa in Lombardia.
3. I soggetti di cui al c. 2, lett. a), b), d) ed eI) del presente articolo si iscrivono in ciascuna sezione provinciale dell'Elenco territoriale corrispondente alla provincia o alla Città metropolitana di Milano ove sono ubicate la sede legale e le eventuali sedi operative. I soggetti di cui al c. 2, lett. c) e f) del presente articolo si iscrivono nella sezione speciale dell'Elenco territoriale, rispettivamente inseriti nella sottosezione  articolazioni regionali  e nella sottosezione  soggetti concorrenti . A tal fine i soggetti di cui al c. 2, lett. f) del presente articolo, nel caso abbiano più sedi in Lombardia, devono individuare fra di essi un unico soggetto che assume il ruolo di coordinamento a livello regionale e che procede all'iscrizione a proprio nome e nell'interesse anche degli altri soggetti coordinati. I soggetti coordinati non possono iscriversi ad alcuna sezione dell'Elenco territoriale.
4. I soggetti di cui al c. 2, lett. a) e d) del presente articolo, aventi sede legale in Lombardia, qualora in possesso di sedi operative ubicate in almeno 3 (tre) diversi territori provinciali e con un numero di volontari operativi maggiore di 15 (quindici) per ciascuna sede, possono, in alternativa all'iscrizione nelle pertinenti sezioni provinciali, iscriversi nella sezione regionale dell'Elenco territoriale di cui al c. 1, lett. b) del presente articolo. A tale sezione si iscrivono anche i soggetti di cui al c. 2, lett. e.II). I soggetti di cui al c. 2 che risultino costituiti come coordinamenti regionali si iscrivono direttamente nella sottosezione  articolazioni regionali  della sezione speciale dell'Elenco territoriale.
5. Una sede è considerata operativa se vi sono associati un numero di volontari, mezzi ed attrezzature adeguati alle attività svolte dal soggetto, secondo quanto stabilito da apposita delibera di Giunta regionale da adottarsi a seguito dell'emanazione della direttiva nazionale di cui all'art. 34, c. 4 del Codice della protezione civile.
6. Ciascun volontario di cui al c. 1, lett. d) del presente articolo, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco territoriale, può afferire ad una sola sede, legale o operativa, dei soggetti di cui al c. 2 del presente articolo, fatti salvi i volontari afferenti ai soggetti di cui al c. 2, lett. e) del presente articolo.
7. I soggetti di cui al c. 2, lett. a), b) e d) del presente articolo possono aderire su base provinciale solo al soggetto di cui al c. 2, lett. e) del presente articolo iscritto nella medesima sezione provinciale di riferimento.
8. L'iscrizione all'Elenco territoriale costituisce il presupposto necessario per l'attivazione e l'impiego del volontariato organizzato di protezione civile nell'ambito del sistema regionale e/o nazionale di protezione civile, anche ai fini dell'applicazione dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del Codice della protezione civile.
9. Con decreto del dirigente regionale competente sono definite, entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, le modalità di attivazione dei volontari e le procedure amministrative per l'applicazione dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del Codice della protezione civile.
10. L'iscrizione all'Elenco territoriale di cui al c. 1 del presente articolo è subordinata al possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) per i soggetti di cui al c. 2, lett. a), b), c), e) ed f) del presente articolo l'espressa previsione nei rispettivi statuti delle condizioni di cui ai seguenti numeri 1 e 2 e di almeno una fra le ulteriori condizioni di cui ai seguenti numeri da 3 a 5:
1) assenza di fini di lucro;
2) gratuità delle cariche associative;
3) criteri di ammissione e di esclusione dei volontari e loro obblighi e diritti;
4) democraticità della struttura;
5) elettività delle cariche associative;
b) per i soggetti di cui al c. 2, lett. a), b) ed e) del presente articolo, l'esercizio effettivo, in via esclusiva o principale, dell'attività di protezione civile, come risultante da apposita dichiarazione;
c) per i soggetti di cui al c. 2, lett. d) del presente articolo, la conformità del regolamento di costituzione adottato allo schema-tipo di cui all'art. 10, c. 3;
d) per tutti i soggetti di cui al c. 2 del presente articolo, lo svolgimento, da parte dei volontari ad essi appartenenti, di prestazioni a carattere personale, volontario e gratuito, fatto salvo quanto stabilito all'art. 33, c. 1 del d.lgs. n. 117/2017 ( Codice del terzo settore ) per i soggetti cui il medesimo Codice è applicabile;
e) per i soggetti di cui al c. 2, lett. a) e d) del presente articolo, il possesso dei requisiti strutturali e delle caratteristiche di capacità tecnico-operativa individuati dalla direttiva nazionale di cui all'art. 34, c. 4 del Codice della protezione civile.
11. È fatto divieto ai soggetti iscritti all'Elenco territoriale di perseguire fini vietati dalla legge, oppure scopi politici, pena la cancellazione d'ufficio con provvedimento del dirigente competente. È altresì vietata l'adozione di denominazioni e simboli identici, o che rimandino inequivocabilmente, a quelli di formazioni politiche. É fatto divieto ai singoli volontari, nello svolgimento dell'attività di protezione civile, di adottare comportamenti vietati o di perseguire finalità ultronee rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente.
12. Al fine di consentire la determinazione delle risorse effettivamente disponibili sul territorio della Lombardia, i soggetti di cui al c. 2, lett. a), b) e f) del presente articolo devono tempestivamente comunicare, comunque entro le successive 24 (ventiquattro) ore, alla competente struttura della Provincia, della Città metropolitana di Milano o della Regione la propria partecipazione ad un'eventuale attivazione della struttura nazionale di appartenenza, quantificando le aliquote, in termini di uomini, mezzi ed attrezzature, destinate a tale attivazione; in caso di concomitanti emergenze o necessità sul territorio di Regione Lombardia, la competente struttura regionale o provinciale può richiedere, d'intesa con l'autorità di protezione civile che ha disposto l'attivazione, il rientro di mezzi e attrezzature eventualmente impiegate fuori regione.
13. Per l'iscrizione all'Elenco territoriale, i gruppi di cui al c. 2, lett. d) del presente articolo devono essere costituiti con deliberazione del Consiglio comunale o con deliberazione degli altri enti cui fanno capo, di cui al medesimo c. 2, lett. d), in conformità alla disciplina di cui all'art. 10, c. 3.
14. La Regione pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale l'Elenco territoriale, suddiviso nelle pertinenti sezioni, composto dai soggetti di cui al c. 2 del presente articolo che siano in regola con il mantenimento dei requisiti.
15. I soggetti iscritti nell'elenco centrale del volontariato di protezione civile istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri non possono iscriversi all'Elenco territoriale, salvo il caso in cui ricadano tra i soggetti di cui c. 2, lett. b).
Art. 3
(Procedura per l'iscrizione all'Elenco territoriale)
1. Per l'iscrizione all'Elenco territoriale, i soggetti di cui all'art. 2, c. 2 devono presentare istanza con le modalità definite con decreto del dirigente regionale competente entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
2. L'iscrizione nella sezione regionale e nella sezione speciale dell'Elenco territoriale, o l'eventuale diniego, sono disposti con decreto del dirigente regionale competente entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte dei soggetti interessati. Detti provvedimenti sono notificati a mezzo posta elettronica certificata.
3. L'iscrizione nelle sezioni provinciali dell'Elenco territoriale, o l'eventuale diniego, sono disposti con provvedimento del dirigente provinciale o della Città metropolitana di Milano competente entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte dei soggetti interessati. Detti provvedimenti sono notificati a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 4
(Verifica dei requisiti per la permanenza nell'Elenco territoriale e controlli)
1. I soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c), d) ed e) sono tenuti a dimostrare con cadenza triennale il mantenimento dei requisiti di iscrizione all'Elenco territoriale, specificati all'art. 2, c. 10, nonché dei requisiti di operatività, specificati agli artt. 5 e 6 che seguono, con modalità stabilite con decreto del dirigente regionale competente adottato entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore di apposita delibera di Giunta regionale, adottata ai sensi dell'art. 10, c. 4, che individua altresì le conseguenze in caso di inadempienze.
2. I soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. f) sono tenuti a dimostrare con cadenza triennale il mantenimento dei requisiti di iscrizione all'Elenco territoriale, specificati all'art. 2, c. 10, con modalità stabilite con decreto del dirigente regionale competente adottato entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore di apposita delibera di Giunta regionale, adottata ai sensi dell'art. 10, c. 4, che individua altresì le conseguenze in caso di inadempienze.
3. La Regione, le Province e la Città metropolitana di Milano possono disporre periodici controlli e verifiche, anche a campione, relativamente al mantenimento dei requisiti di iscrizione e di operatività.
Art. 5
(Operatività dei soggetti iscritti all'Elenco territoriale)
1. Un soggetto di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c) e d) iscritto all'Elenco territoriale è considerato operativo se:
a) possiede un numero di volontari operativi, ai sensi dell'art. 6, c. 5, non inferiore all'80 % (ottanta per cento) del totale dei volontari iscritti, esclusi i minorenni e gli adulti di età superiore a 75 (settantacinque) anni, i quali non devono comunque essere in numero inferiore a 7 (sette);
b) possiede mezzi e attrezzature minime, in proporzione al numero dei volontari operativi iscritti, per lo svolgimento delle attività previste dalle proprie specializzazioni secondo quanto definito ai sensi dell'art. 7, c. 3;
c) garantisce la reperibilità telefonica 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro) per 365 (trecentosessantacinque) giorni l'anno nell'ambito del sistema regionale di protezione civile.
2. Affinché un soggetto di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c) e d) iscritto all'Elenco territoriale mantenga il requisito dell'operatività deve dimostrare che la maggioranza dei relativi volontari operativi:
a) abbia svolto, con cadenza almeno annuale, attività addestrativa, quali esercitazioni o prove di soccorso, che deve essere documentata e descritta in una relazione da inviare alla Regione o alla Provincia di riferimento e/o Città metropolitana di Milano in relazione alla sezione di appartenenza;
oppure, in alternativa:
b) sia stata impiegata, con cadenza almeno annuale, in attività di emergenza attestata dalla documentazione agli atti delle Province e/o della Città metropolitana di Milano, oppure della Regione oppure del Dipartimento nazionale della protezione civile.
3. La carenza, anche temporanea, di uno o più degli elementi di cui ai c. 1 e 2 del presente articolo determina la perdita del requisito dell'operatività, sino all'integrale ripristino di tutti gli elementi mancanti.
Art. 6
(Operatività del singolo volontario di protezione civile)
1. L'attività operativa che può essere svolta dai volontari comprende:
a) l'impiego per eventi emergenziali di cui all'art. 2 della l.r. n. 27/2021 o per eventi di cui all'art. 3, c. 3 della legge regionale medesima, o dal Codice della Protezione Civile;
b) l'impiego in attività di previsione, prevenzione e supporto alla pianificazione di emergenza o all'esercizio delle funzioni di protezione civile da parte degli enti preposti;
c) l'impiego in attività addestrative e/o formative;
d) la preparazione ed il coordinamento delle attività di cui alle lettere precedenti, anche con riferimento all'esercizio delle attività di coordinamento operativo di cui all'art. 19 della l.r. n. 27/2021.
2. Fatta salva la possibilità di aderire a più di un soggetto iscritto all'Elenco territoriale, ciascun volontario deve dichiarare la propria operatività esclusiva a favore di un solo soggetto tra quelli di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c) e d). Ciascun volontario che ha dichiarato l'operatività esclusiva ai sensi del periodo precedente può dichiarare la propria operatività anche a favore dei soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. e).
3. Alla dichiarazione di operatività esclusiva consegue la possibilità dell'applicazione dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del Codice della protezione civile. Per le attività svolte dal volontario a favore dei soggetti per i quali non è stata dichiarata l'operatività esclusiva, non è prevista l'applicazione dei suddetti benefici di legge.
4. È comunque prevista l'applicazione:
a) dei benefici di legge di cui all'art. 39 del Codice della protezione civile a favore dei volontari che svolgono attività di protezione civile per conto dei soggetti di cui all'art. 2, c. 2. lett. e);
b) dei benefici di legge di cui all'art. 40 del Codice della protezione civile, a favore del soggetto di cui al citato art. 2, c. 2, lett. e) per cui viene svolta tale attività.
5. Per acquisire lo status operativo, un volontario iscritto ad uno dei soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c), d) ed e) deve:
a) avere compiuto la maggiore età;
b) avere completato il percorso formativo conforme agli indirizzi stabiliti a livello regionale, oppure avere svolto attività professionale in un ente o in una struttura operativa del sistema di protezione civile nazionale o regionale, per almeno 1 (un) anno nel triennio antecedente la domanda di iscrizione del volontario;
c) limitatamente ai volontari che assumano una qualsiasi carica all'interno dei soggetti di appartenenza, non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione o contro l'ordine pubblico.
6. Per lo svolgimento delle attività i volontari devono essere assicurati, dai soggetti di appartenenza di cui al primo periodo del comma 2, per la responsabilità civile verso terzi nonché per infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato.
7. Ai fini della verifica di quanto previsto al c. 5, lett. c) del presente articolo, ogni anno ciascun volontario che assuma una qualsiasi carica all'interno dei soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c) e d) trasmette al soggetto di appartenenza apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I volontari appartenenti ai soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. e) assolvono tale obbligo presso i soggetti di appartenenza, di cui all'art. 2, c. 2, lett. a), b), c) e d). Il legale rappresentante del soggetto di appartenenza è tenuto a dichiarare all'ente (Provincia, Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia) cui fa capo la sezione dell'Elenco territoriale, con le modalità e le tempistiche stabilite con provvedimento del dirigente regionale competente, di aver regolarmente provveduto a raccogliere le dichiarazioni sostitutive dai relativi volontari e che le stesse non presentano contenuto ostativo al mantenimento dello status operativo.
Art. 7
(Specializzazioni del volontariato di protezione civile)
1. I soggetti iscritti nell'Elenco territoriale, all'atto dell'iscrizione, devono indicare almeno una specializzazione che individua l'ambito operativo di riferimento. L'elenco delle specializzazioni è dettagliato nell'Allegato A al Regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento medesimo. Tale elenco viene periodicamente aggiornato con apposita deliberazione di Giunta Regionale.
2. Nel caso vengano indicate più di una specializzazione, dovrà essere individuata un'unica specializzazione prevalente e le specializzazioni secondarie. L'elenco delle specializzazioni indicate da un soggetto iscritto all'Elenco territoriale può essere modificato in qualsiasi momento, presentando apposita istanza.
3. Per poter essere inseriti nell'Elenco territoriale in relazione ad una specializzazione, i soggetti di cui all'art. 2, c. 2 devono possedere i requisiti di seguito indicati, secondo l'entità e la misura che saranno precisati, anche correlandoli ai rischi presenti sul territorio, in relazione alle singole specializzazioni, con apposite deliberazioni di Giunta Regionale:
a) numero minimo di volontari;
b) dotazioni strumentali (attrezzature e veicoli) proporzionati al numero dei volontari;
c) formazione specialistica, ove necessaria;
d) eventuale possesso di abilitazioni specifiche;
e) eventuali ulteriori requisiti specifici per la singola specializzazione.
4. I soggetti di cui all'art. 2, c. 2 iscritti nell'Elenco territoriale indicano nell'istanza di iscrizione all'Elenco territoriale medesimo e mantengono costantemente aggiornate le specializzazioni di ciascun volontario.
5. I soggetti di cui all'art. 23, c. 1 e 6 della l.r. n. 27/2021, per svolgere l'attività di coordinamento del volontariato organizzato a supporto degli enti competenti, si avvalgono di volontari, denominati  Coordinatori Territoriali del Volontariato - CTV , individuati secondo direttive definite con decreto del dirigente regionale competente.
Art. 8
(Sospensione e cancellazione dall'Elenco territoriale, sanzioni disciplinari)
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al Regolamento da parte dei soggetti iscritti all'Elenco territoriale e/o dei volontari ad essi appartenenti è sanzionata, in ragione della gravità dell'inosservanza, mediante adozione, da parte del competente dirigente regionale e sentito il Comitato regionale di volontariato di protezione civile di cui all'art. 23 della l.r. n. 27/2021, dei provvedimenti disciplinari di cui al c. 3 del presente articolo.
2. Le violazioni del Regolamento possono essere segnalate alla Regione dalle Province, dalla Città metropolitana di Milano, da altri soggetti istituzionali, dal volontariato e/o dai cittadini. La segnalazione deve pervenire in forma scritta e deve consentire l'identificazione del segnalante. Regione può, altresì, avviare d'ufficio la verifica di segnalazioni acquisite a mezzo stampa. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate dal competente dirigente regionale anche su proposta delle Province o della Città metropolitana di Milano.
3. Le sanzioni disciplinari che il competente dirigente regionale può comminare a seconda della sanzione rilevata, in ordine progressivo di gradualità, sono:
a) il rimprovero scritto;
b) la sospensione temporanea dall'Elenco territoriale per un periodo da tre mesi a un anno, dopo due rimproveri scritti;
c) la cancellazione dall'Elenco territoriale, dopo due sospensioni temporanee comminate nell'arco dell'ultimo quinquennio.
4. La tenuta, da parte dei soggetti iscritti all'Elenco territoriale e/o dei volontari ad essi appartenenti, di una o più delle seguenti condotte in violazione delle disposizioni di cui al Regolamento, comporta la comminazione, automatica e senza progressione in gradualità, della sanzione disciplinare della cancellazione da ogni sezione dall'Elenco territoriale:
a) il perseguimento di fini vietati dalla legge oppure di scopi politici ai sensi del primo periodo di cui all'art. 2, c. 11;
b) l'aver reso false dichiarazioni in relazione a quanto previsto dall'art. 6, c. 7;
c) la reiterazione, nell'arco dell'ultimo biennio, di gravi condotte poste in essere in violazione delle disposizioni di cui al Regolamento.
5. Le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo sono irrogate previa contestazione per iscritto degli addebiti al responsabile dell'infrazione, da formalizzare entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte di Regione; il procedimento disciplinare si svolge con l'audizione a difesa del destinatario della contestazione, al fine di garantire il contraddittorio. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 (centoventi) giorni dal suo avvio; al procedimento disciplinare non si applicano le norme della L. n. 241/1990.
6. Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate nei confronti del singolo volontario responsabile dell'infrazione e/o del soggetto iscritto all'Elenco territoriale di cui all'art. 2, c. 2 a cui l'infrazione sia imputabile.
7. In tutti i casi di cancellazione disposta ai sensi del presente articolo, il singolo volontario e/o il soggetto di cui all'art. 2, c. 2 responsabile dell'infrazione non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione all'Elenco territoriale prima che siano decorsi diciotto mesi dal provvedimento di cancellazione.
Art. 9
(Cessazione di efficacia)
1. In applicazione dell'articolo 28, comma 3, della l.r. 27/2021, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento perdono efficacia:
a) il regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione dell'Albo regionale del volontariato di protezione civile), fatta salva l'operatività dell'Albo regionale del volontariato di cui all'articolo 5, comma 8, della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di volontariato di protezione civile) nelle more dell'effettiva costituzione dell'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile ai sensi dell'articolo 29, comma 3, secondo periodo, della l.r. 27/2021 e del presente Regolamento;
b) la deliberazione della Giunta regionale n. IX/3246 del 4 aprile 2012 (Istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo), e i relativi provvedimenti attuativi.
Art. 10
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I soggetti regolarmente iscritti, alla data di entrata in vigore del Regolamento, all'  Albo regionale  di cui al regolamento n. 9/2010 e all'  Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo  di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. IX/3246/2012, vengono automaticamente iscritti nella pertinente sezione dell'Elenco territoriale.
2. In relazione a quanto previsto all'art. 2, c. 5 del Regolamento, fino all'adozione della delibera di Giunta regionale ivi prevista, ciascun soggetto dichiara l'esistenza di eventuali sedi operative, indicando puntualmente il numero di volontari, mezzi ed attrezzature associati a ciascuna sede.
3. In relazione a quanto previsto all'art. 2, c. 10, lett. c) del Regolamento, lo schema-tipo del regolamento per la costituzione dei gruppi di cui all'art. 2, c. 2, lett. d) è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione della direttiva nazionale prevista all'art. 35, c. 1, del Codice della protezione civile. I gruppi di cui all'art. 2, c. 2, lett. d), già iscritti all'Elenco territoriale alla data di approvazione del Regolamento, provvedono, se necessario, ad adeguare i propri regolamenti allo schema-tipo di cui al periodo precedente entro i successivi 12 (dodici) mesi e ne danno comunicazione alla competente struttura della Provincia, della Città metropolitana di Milano o della Regione; trascorso inutilmente tale termine, i soggetti inadempienti - previa diffida ad adempiere entro un congruo termine - sono cancellati d'ufficio dall'Elenco territoriale, con provvedimento del dirigente competente.
4. Fino all'entrata in vigore della direttiva nazionale di cui all'art. 34, c. 4 del Codice della Protezione Civile richiamata dall'art. 2, c. 10, lett. e) del Regolamento, trovano applicazione i requisiti strutturali e le caratteristiche di capacità tecnico-operativa definite da specifica delibera di Giunta. Entro 12 (dodici) mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva nazionale di cui all'art. 34, c. 4 del Codice della Protezione Civile, detta delibera di Giunta sarà fatta oggetto di revisione e/o modifica al fine di recepirne i contenuti prescrizionali. Fino alla definizione dei predetti requisiti ad opera della Giunta regionale, ciascun soggetto, con cadenza annuale, provvede ad autocertificare il possesso e ad indicare puntualmente i propri requisiti strutturali e le proprie caratteristiche di capacità tecnico-operativa.
5. In relazione a quanto previsto all'art. 7, c. 3 del Regolamento, fino alla definizione dell'entità e della misura dei requisiti ivi previsti ad opera della Giunta regionale, ciascun soggetto interessato può essere inserito nell'Elenco territoriale in relazione ad una o più specializzazioni mediante autocertificazione del possesso e puntuale indicazione, in relazione a ciascuna specializzazione, dei requisiti di cui al citato art. 7, c. 3.
6. A seguito dell'approvazione delle linee guida nazionali in materia di volontariato di protezione civile ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del d.lgs. 1/2018 e del conseguente adeguamento, ove necessario, dei contenuti del presente Regolamento, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 22, commi 3 e 6, della l.r. n. 27/2021, sono modificati e, ove non conformabili a tali linee guida, cessano di avere efficacia gli atti regionali assunti in attuazione dello stesso regolamento, ivi comprese le iscrizioni all'Elenco territoriale per i soggetti privi dei requisiti previsti dalle predette linee guida nazionali.
7. Il Comitato regionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 23, c. 3 della l.r. n. 27/2021è composto dai rappresentanti dei Comitati di coordinamento del volontariato, individuati secondo le modalità definite con apposita deliberazione di Giunta regionale, ai sensi dell'art. 23, c. 4 della l.r. n. 27/2021.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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